La sentenza Gregoretti: il proscioglimento dell’onorevole Salvini è illegittimo?

Matteo Salvini
Matteo Salvini

Con sentenza depositata il 9 agosto 2021, il Giudice dell’udienza preliminare di Catania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’on. Salvini (allora Ministro dell’interno) perché – con riferimento alla nota vicenda della nave militare Gregoretti – il reato addebitatogli (sequestro pluriaggravato di 131 naufraghi, tra cui anche minori) non sussiste.

Trattandosi di reato funzionale commesso da un Ministro, l’azione penale era stata promossa (non dalla Procura, ma) dal c.d. Tribunale dei Ministri di Catania e il Senato aveva accordato l’autorizzazione a procedere.

Restituiti gli atti al Procuratore etneo, questi, in conformità alle decisioni del citato Tribunale, ha chiesto il rinvio a giudizio, ma all’udienza preliminare ha invocato con successo il non luogo a procedere[1].

Con la menzionata sentenza il G.U.P. ha analiticamente arbitrato au fond tra l’impostazione accusatoria propria del Tribunale dei Ministri (organo d’accusa specializzato della giurisdizione ordinaria), da una parte, e quella liberatoria proposta dal P.M. (cui è interdetto l’esperimento dell’azione penale nei confronti dei Ministri) e dai Difensori, dall’altra; ed ha finito per sposare la seconda, negando nel merito la sussistenza del sequestro.

Sol per questo è lecito dubitare della legittimità della decisione, giacché la funzione di "filtro" dell’udienza preliminare opera nei soli casi di imputazione palesemente "azzardata", che neppure il G.U.P. ha individuato nell’accusa formulata dal Tribunale dei Ministri. 

«Il ruolo del Gup non è certamente quello di verificare l’innocenza (se non evidente) o la colpevolezza, bensì quello dell’individuazione di una minima probabilità di colpevolezza, condizione che giustifica la sottoposizione al processo, e la assenza di ragioni per ritenere che l’accusa non sia suscettibile di essere definitivamente provata in dibattimento» (Cass. sent. n. 17385 / 2016, citata dal G.U.P.).

Che l’accusa del Tribunale dei ministri non fosse ‘azzardata’ e che l’innocenza del Salvini non fosse ‘evidente’ è ampiamente comprovato dal fatto che il G.U.P. ha impiegato circa 120 pagine per (tentare di) dimostrare analiticamente l’insussistenza del sequestro, dopo avere sottolineato la «particolarità della vicenda nel suo insieme, connotata da risvolti politici, e alla necessità di una corretta, penetrante interpretazione delle numerose norme primarie e secondarie che regolano la materia affrontata»; ‘particolarità’ e «penetrante interpretazione» che sono state perciò sottratte al vaglio del giudice del dibattimento.

Lo sconfinamento dal perimetro decisorio assegnato dalla legge al G.U.P. è particolarmente manifesto, allorché la sentenza:

«innanzitutto, occorre porre in evidenza che il migrante che proviene dall’Africa si pone certamente esso stesso in una situazione di grave pericolo, come dimostrato dalle cronache relative alle drammatiche situazioni logistiche nello Stato libico, dove la maggior parte di questi affluisce, prima di affrontare la pericolosa traversata del Canale di Sicilia in direzione delle coste italiane»;

«il ponte che occupavano era esteso circa 400 metri quadrati, anche se è indubbio che gli stessi naufraghi abbiano, comunque, subito un sacrificio abbastanza forte per quanto attiene alle loro abitudini ed alle loro necessità ordinarie»;

«dagli atti del processo e, soprattutto, dalle attestazioni dei medici che sono intervenuti sulla nave si evince una situazione non così compromessa, da determinare una immediata evacuazione»;

«in realtà la situazione sanitaria non era decisamente compromessa, anche se sussisteva una certa criticità con particolare riferimento all’utilizzo di un solo bagno per tutti i migranti, alle alte temperature di quei giorni, a un solo punto acqua ai fini del refrigerio, a un solo telone di riparo, sia pure con la precisazione che ognuno aveva un suo kit di igiene personale, e qualsiasi necessità di carattere medico e di salute sarebbe stata risolta entro termini assolutamente rapidi, mediante le cosiddette MEDIVAC (evacuazioni immediate per ragioni sanitarie importanti)»;

«Tutto questo, ovviamente, dando per scontato che nel momento in cui la nave ormeggia in un porto italiano, questo possa essere considerato un posto sicuro dove l’emigrante naufrago non rischia più la vita»;

«Ritiene il Decidente che in ordine al mancato sbarco immediato dei naufraghi, una volta concesso il POS ad Augusta, gli elementi di prova che saranno di seguito richiamati paralizzano la pretesa accusatoria e la rendono inefficace ai fini del rinvio a giudizio, quanto meno sotto il profilo della contraddittorietà tra i dati pro e contro il prevenuto».

Non è noto se la commentata decisione, qui allegata, sia stata impugnata.

 

[1] V. già R. RUSSO, L’affaire Gregoretti. «L’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare»? in Judicium.it, 15 gennaio 2021; IDEM, Cinismo incostituzionale versus diritti fondamentali. L’affaire Diciotti, loc. cit., 14 marzo 2019. IDEM, E se l’ospedale impedisca l’accesso all’ambulanza? L’affaire Sea Watch 3, loc. cit., 22 luglio 2019.