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Deposito di documenti in Commissione tributaria: non fa fede la data di spedizione

Al fine del computo dei termini previsti dall’art. 32 del D.Lgs n. 546/92 rileva esclusivamente la data di ricezione

Com’è noto, l’art. 32, comma 1, del D.lgs 546/1992 prevede che le parti possano depositare in giudizio documenti aggiunti ai propri atti processuali fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione.

Con sentenza n. 72/10/11, depositata lo scorso 9 giugno 2011, la sez. 10 della Commissione Tributaria Regionale di Trieste ha affrontato la questione relativa alla valutazione sulla tempestività del perfezionamento dell’adempimento previsto dalla suddetta norma, in caso di trasmissione di atti mediante il servizio postale.

In particolare, nel caso portato all’attenzione della C.T.R., la parte aveva prodotto documenti “inediti” rispetto a quanto già allegato nel primo grado di giudizio e nel successivo atto di appello, senza tuttavia rispettare il termine previsto dal predetto art. 32: nella fattispecie, infatti, il plico, inviato tramite servizio postale, era giunto presso la segreteria del Giudice nove giorni prima della prevista data di trattazione in pubblica udienza.

A seguito di apposita eccezione di tardività nella produzione dei documenti da parte dell’appellante sollevata nel corso della discussione orale, la Commissione Tributaria Regionale adita, con la sentenza in analisi, ha preso una posizione espressa in merito alla valutazione del momento perfezionativo del deposito previsto all’art. 32 del D.Lgs 546/92, stabilendo che,  in caso di trasmissione a mezzo posta di tali documenti, si debba tener conto esclusivamente della data di ricezione del plico in Commissione tributaria, a prescindere, quindi, dal fatto che tali atti siano stati spediti anteriormente a detto termine.

In sede di discussione pubblica, è stato, infatti, rilevato come la riconduzione del momento perfezionativo del deposito alla data di spedizione non possa che determinare un pregiudizio al diritto di difesa della controparte, nonché all’ordinato sviluppo del procedimento, posto che i termini previsti dall’art. 32 del D.Lgs 546/92 devono essere considerati funzionali a garantire al giudice e alle parti la possibilità di prendere cognizione dell’atto depositato con congruo anticipo rispetto all’udienza di discussione.

D’altronde, l’uso del servizio postale è espressamente consentito dal legislatore solo in sede di costituzione in giudizio, a seguito della modifica dell’art. 22 del D.lgs 546/92 avvenuta ad opera dell’art. 3-bis, comma 6, del D.L. 203/2005, convertito con modifiche dalla L. 248/2005, norma, questa, che di fatto ha dato positiva attuazione a quanto già statuito dalla Corte Costituzionale che, con sentenza 520 del 2002, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non veniva consentito l’utilizzo del servizio postale ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente.

Se, infatti, anteriormente al predetto intervento legislativo si poteva ritenere che i principi affermati dalla Consulta con riferimento alla costituzione del ricorrente potessero trovare applicazione in relazione a qualsiasi attività di deposito atti e documenti nel corso del giudizio, tra cui quella prevista dall’art. 32 in esame (v. M.G. CAMPUS, Commento all’art. 32 del D.Lgs 546/92 in CONSOLO, GLENDI, Commentario breve alle leggi del processo tributario, 2005), a seguito della novella introdotta dal D.L. 203/2005  tale possibilità è stata messa in dubbio proprio dal fatto che l’intervento del legislatore ha riguardato esclusivamente gli adempimenti relativi alla costituzione del ricorrente di cui al citato art. 22 D.Lgs 546/92.

Orbene, nella pronuncia in esame, la C.T.R. ha sostanzialmente confermato tale orientamento, prendendo le mosse dal fatto che l’art. 32, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 richiama espressamente l’osservanza del’art. 24, comma 1 (il quale prevede che “I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti”), mentre invece non effettua alcun riferimento alle norme che “tramite le disposizioni specifiche degli artt. 20, 21 e 22, consentono l’invio del ricorso e della documentazione da parte del ricorrente per il tramite del servizio postale”.

A parere del Collegio, dunque, il silenzio della norma precluderebbe la possibilità di applicare a tale ipotesi le disposizioni in materia di trasmissione postale e di considerare, di conseguenza, la data di spedizione dei documenti alla Commissione quale momento di perfezionamento dell’adempimento previsto all’art. 32.

Secondo la C.T.R., infatti, “la norma ha un senso, atteso che le parti sono già costituite, e quindi i termini che danno la scansione del procedimento sono dettati nell’interesse di entrambi. Se non fosse così, la parte resistente si troverebbe a dover esaminare documenti inviati entro il ventesimo giorno, ma pervenuti alla segreteria della Commissione in prossimità dell’udienza. Ciò andrebbe a detrimento della celerità del procedimento, senza che il soggetto che deve depositare i documenti sia titolare di una posizione apprezzabile, potendosi comportare in modo processualmente corretto, e quindi osservando i termini prescritti. Non è possibile quindi una interpretazione estensiva, soprattutto in ragione della tipicità del rinvio e della specificità del giudizio di appello.

Di conseguenza, a giudizio del Collegio regionale “Non potendosi in questo caso tener conto della data di spedizione, non sono stati rispettati i termini richiesti dalla legge. Questa Commissione non terrà quindi conto dei documenti stessi”.

Com’è noto, l’art. 32, comma 1, del D.lgs 546/1992 prevede che le parti possano depositare in giudizio documenti aggiunti ai propri atti processuali fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione.

Con sentenza n. 72/10/11, depositata lo scorso 9 giugno 2011, la sez. 10 della Commissione Tributaria Regionale di Trieste ha affrontato la questione relativa alla valutazione sulla tempestività del perfezionamento dell’adempimento previsto dalla suddetta norma, in caso di trasmissione di atti mediante il servizio postale.

In particolare, nel caso portato all’attenzione della C.T.R., la parte aveva prodotto documenti “inediti” rispetto a quanto già allegato nel primo grado di giudizio e nel successivo atto di appello, senza tuttavia rispettare il termine previsto dal predetto art. 32: nella fattispecie, infatti, il plico, inviato tramite servizio postale, era giunto presso la segreteria del Giudice nove giorni prima della prevista data di trattazione in pubblica udienza.

A seguito di apposita eccezione di tardività nella produzione dei documenti da parte dell’appellante sollevata nel corso della discussione orale, la Commissione Tributaria Regionale adita, con la sentenza in analisi, ha preso una posizione espressa in merito alla valutazione del momento perfezionativo del deposito previsto all’art. 32 del D.Lgs 546/92, stabilendo che,  in caso di trasmissione a mezzo posta di tali documenti, si debba tener conto esclusivamente della data di ricezione del plico in Commissione tributaria, a prescindere, quindi, dal fatto che tali atti siano stati spediti anteriormente a detto termine.

In sede di discussione pubblica, è stato, infatti, rilevato come la riconduzione del momento perfezionativo del deposito alla data di spedizione non possa che determinare un pregiudizio al diritto di difesa della controparte, nonché all’ordinato sviluppo del procedimento, posto che i termini previsti dall’art. 32 del D.Lgs 546/92 devono essere considerati funzionali a garantire al giudice e alle parti la possibilità di prendere cognizione dell’atto depositato con congruo anticipo rispetto all’udienza di discussione.

D’altronde, l’uso del servizio postale è espressamente consentito dal legislatore solo in sede di costituzione in giudizio, a seguito della modifica dell’art. 22 del D.lgs 546/92 avvenuta ad opera dell’art. 3-bis, comma 6, del D.L. 203/2005, convertito con modifiche dalla L. 248/2005, norma, questa, che di fatto ha dato positiva attuazione a quanto già statuito dalla Corte Costituzionale che, con sentenza 520 del 2002, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non veniva consentito l’utilizzo del servizio postale ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente.

Se, infatti, anteriormente al predetto intervento legislativo si poteva ritenere che i principi affermati dalla Consulta con riferimento alla costituzione del ricorrente potessero trovare applicazione in relazione a qualsiasi attività di deposito atti e documenti nel corso del giudizio, tra cui quella prevista dall’art. 32 in esame (v. M.G. CAMPUS, Commento all’art. 32 del D.Lgs 546/92 in CONSOLO, GLENDI, Commentario breve alle leggi del processo tributario, 2005), a seguito della novella introdotta dal D.L. 203/2005  tale possibilità è stata messa in dubbio proprio dal fatto che l’intervento del legislatore ha riguardato esclusivamente gli adempimenti relativi alla costituzione del ricorrente di cui al citato art. 22 D.Lgs 546/92.

Orbene, nella pronuncia in esame, la C.T.R. ha sostanzialmente confermato tale orientamento, prendendo le mosse dal fatto che l’art. 32, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 richiama espressamente l’osservanza del’art. 24, comma 1 (il quale prevede che “I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti”), mentre invece non effettua alcun riferimento alle norme che “tramite le disposizioni specifiche degli artt. 20, 21 e 22, consentono l’invio del ricorso e della documentazione da parte del ricorrente per il tramite del servizio postale”.

A parere del Collegio, dunque, il silenzio della norma precluderebbe la possibilità di applicare a tale ipotesi le disposizioni in materia di trasmissione postale e di considerare, di conseguenza, la data di spedizione dei documenti alla Commissione quale momento di perfezionamento dell’adempimento previsto all’art. 32.

Secondo la C.T.R., infatti, “la norma ha un senso, atteso che le parti sono già costituite, e quindi i termini che danno la scansione del procedimento sono dettati nell’interesse di entrambi. Se non fosse così, la parte resistente si troverebbe a dover esaminare documenti inviati entro il ventesimo giorno, ma pervenuti alla segreteria della Commissione in prossimità dell’udienza. Ciò andrebbe a detrimento della celerità del procedimento, senza che il soggetto che deve depositare i documenti sia titolare di una posizione apprezzabile, potendosi comportare in modo processualmente corretto, e quindi osservando i termini prescritti. Non è possibile quindi una interpretazione estensiva, soprattutto in ragione della tipicità del rinvio e della specificità del giudizio di appello.

Di conseguenza, a giudizio del Collegio regionale “Non potendosi in questo caso tener conto della data di spedizione, non sono stati rispettati i termini richiesti dalla legge. Questa Commissione non terrà quindi conto dei documenti stessi”.