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Effetti della sentenza della Corte Costituzionale sulla notifica ex art. 140 c.p.c.

A più di un anno dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha modificato l’interpretazione dell’art 140 c.p.c., nel senso che la notifica si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa e non più con la spedizione della stessa, penso che sia giusto evidenziare le distorsioni provocate dalla suddetta sentenza sull’attività dell’ufficiale giudiziario.

La motivazione principale addotta riguarda la violazione dell’art. 3 della Costituzione per l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall’art.8 della legge n.890 del 1982.

La Corte, sostanzialmente, ha equiparato la raccomandata dell’avvenuto deposito alla casa comunale dell’ufficiale giudiziario, alla cartolina del postino del deposito del plico all’ufficio postale. I due avvisi dal mio punto di vista non sono comparabili in quanto il primo è descrittivo, comporta quindi la piena conoscenza dell’atto immediatamente, il secondo invece è anonimo in quanto riporta semplicemente: la dicitura atto giudiziario, l’indicazione dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e il numero del registro cronologico corrispondente.

E’ bene ricordare, invece, come l’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 48 delle norme di attuazione del cod. proc. civ., sia obbligato ad indicare:

1) il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario

2) l’indicazione della natura dell’atto da notificare

3) l’indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione.

Il richiamo all’art. 3 della Costituzione riguardante il secondo avviso, fa desumere che la Corte Costituzionale abbia presupposto che anche l’avviso alla porta dell’ufficiale giudiziario e l’avviso di tentato recapito di atto giudiziario del postino siano equivalenti.

Un maggiore approfondimento avrebbe evidenziato come l’ufficiale giudiziario sin da questo momento, ancor prima di predisporre la raccomandata, mette nelle condizioni il notificando di conoscere il contenuto dell’atto e di provvedere al ritiro della copia alla casa comunale.

Le conseguenze non sono state irrilevanti così come la Corte Costituzionale aveva previsto in quanto non è sempre possibile applicare il principio della stessa Corte per il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante, deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario.

Nei casi di rispetto dei termini a comparire, come ad esempio le intimazioni di sfratto o le citazioni i due momenti coincidono, la diligenza della parte istante e dell’ufficiale giudiziario però nulla possono rispetto al comportamento che successivamente avranno il postino e il destinatario dell’atto giudiziario. Spesso la garanzia di difesa e di tutela del contraddittorio del destinatario si trasformano in arbitrio nel senso etimologico di "facoltà di valutare, scegliere e operare secondo la propria volontà e le proprie convenienze".

La possibilità concessa di differire gli effetti della notifica di almeno dieci giorni, induce lo stesso a non andare a ritirare la raccomandata prevista dall’art. 140 c.p.c.,anche nel caso di assenza temporanea per lavoro e non per ferie, nella consapevolezza che ciò comporterà un vizio della notifica rilevabile d’ufficio da parte del giudice. Magari, nel caso specifico, potrebbe essersi verificato che il destinatario sia andato a ritirare la copia nello stesso giorno dell’avviso alla porta, mentre alla valutazione del giudice risulti notificato “per compiuta giacenza”.

Maggiormente limitativa per l’autonomia dell’ufficiale giudiziario si rivela un’altra ipotesi, quando il postino, esercitando una valutazione diversa dall’ufficiale giudiziario, restituisce la raccomandata con la dicitura sconosciuto o trasferito. Oltre al caso in cui l’ufficiale giudiziario ha maggiori informazioni rispetto all’agente postale, sempre più spesso trimestrale di turno, vi sono dei casi ove l’ufficiale giudiziario, in applicazione di fonti normative, individua dei luoghi giuridici validi per la notifica. Mi riferisco ad esempio al domicilio eletto o alla notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente all’ultimo domicilio del defunto. In particolare, ancora, nelle procedure di sfratto in presenza di un allontanamento senza la consegna delle chiavi può ritenere, senza altre indicazioni, che la notifica debba essere eseguita nel luogo di cui lo sfrattando ha ancora la disponibilità.

In tutti questi casi si verifica sempre più frequentemente che l’ufficiale giudiziario nei giorni successivi, veda vanificare la sua attività di “camminatore”, così è stato definito di recente, con il ritorno della raccomandata non notificata. E’ evidente come Il suo ruolo in questi casi sia diventato subalterno al postino, solo se quest’ultimo decide di assecondare la richiesta dell’ufficiale giudiziario, la notifica si perfeziona.

Nei casi di sconosciuto o trasferito non sempre si riesce a far comprendere che la notifica seppure effettuata diligentemente dall’ufficiale giudiziario debba essere ripetuta in quanto nulla. La difficoltà aumenta se la parte istante ritiene di dover procedere successivamente ex art.143 c.p.c., in questo caso spesso non basta rammentare come la notifica ha carattere residuale, la Corte di Cassazione la ritiene valida soltanto nel caso di risultanze negative frutto di una seria indagine sul luogo di residenza, dimora o domicilio.

L’esperienza di questo primo anno induce a chiedere l’intervento del legislatore, in modo da restituire all’unico soggetto qualificato previsto dal codice di procedura civile la valutazione esclusiva sulle modalità di notifica in caso di assenza del destinatario.

A più di un anno dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha modificato l’interpretazione dell’art 140 c.p.c., nel senso che la notifica si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa e non più con la spedizione della stessa, penso che sia giusto evidenziare le distorsioni provocate dalla suddetta sentenza sull’attività dell’ufficiale giudiziario.

La motivazione principale addotta riguarda la violazione dell’art. 3 della Costituzione per l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall’art.8 della legge n.890 del 1982.

La Corte, sostanzialmente, ha equiparato la raccomandata dell’avvenuto deposito alla casa comunale dell’ufficiale giudiziario, alla cartolina del postino del deposito del plico all’ufficio postale. I due avvisi dal mio punto di vista non sono comparabili in quanto il primo è descrittivo, comporta quindi la piena conoscenza dell’atto immediatamente, il secondo invece è anonimo in quanto riporta semplicemente: la dicitura atto giudiziario, l’indicazione dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e il numero del registro cronologico corrispondente.

E’ bene ricordare, invece, come l’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 48 delle norme di attuazione del cod. proc. civ., sia obbligato ad indicare:

1) il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario

2) l’indicazione della natura dell’atto da notificare

3) l’indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione.

Il richiamo all’art. 3 della Costituzione riguardante il secondo avviso, fa desumere che la Corte Costituzionale abbia presupposto che anche l’avviso alla porta dell’ufficiale giudiziario e l’avviso di tentato recapito di atto giudiziario del postino siano equivalenti.

Un maggiore approfondimento avrebbe evidenziato come l’ufficiale giudiziario sin da questo momento, ancor prima di predisporre la raccomandata, mette nelle condizioni il notificando di conoscere il contenuto dell’atto e di provvedere al ritiro della copia alla casa comunale.

Le conseguenze non sono state irrilevanti così come la Corte Costituzionale aveva previsto in quanto non è sempre possibile applicare il principio della stessa Corte per il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante, deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario.

Nei casi di rispetto dei termini a comparire, come ad esempio le intimazioni di sfratto o le citazioni i due momenti coincidono, la diligenza della parte istante e dell’ufficiale giudiziario però nulla possono rispetto al comportamento che successivamente avranno il postino e il destinatario dell’atto giudiziario. Spesso la garanzia di difesa e di tutela del contraddittorio del destinatario si trasformano in arbitrio nel senso etimologico di "facoltà di valutare, scegliere e operare secondo la propria volontà e le proprie convenienze".

La possibilità concessa di differire gli effetti della notifica di almeno dieci giorni, induce lo stesso a non andare a ritirare la raccomandata prevista dall’art. 140 c.p.c.,anche nel caso di assenza temporanea per lavoro e non per ferie, nella consapevolezza che ciò comporterà un vizio della notifica rilevabile d’ufficio da parte del giudice. Magari, nel caso specifico, potrebbe essersi verificato che il destinatario sia andato a ritirare la copia nello stesso giorno dell’avviso alla porta, mentre alla valutazione del giudice risulti notificato “per compiuta giacenza”.

Maggiormente limitativa per l’autonomia dell’ufficiale giudiziario si rivela un’altra ipotesi, quando il postino, esercitando una valutazione diversa dall’ufficiale giudiziario, restituisce la raccomandata con la dicitura sconosciuto o trasferito. Oltre al caso in cui l’ufficiale giudiziario ha maggiori informazioni rispetto all’agente postale, sempre più spesso trimestrale di turno, vi sono dei casi ove l’ufficiale giudiziario, in applicazione di fonti normative, individua dei luoghi giuridici validi per la notifica. Mi riferisco ad esempio al domicilio eletto o alla notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente all’ultimo domicilio del defunto. In particolare, ancora, nelle procedure di sfratto in presenza di un allontanamento senza la consegna delle chiavi può ritenere, senza altre indicazioni, che la notifica debba essere eseguita nel luogo di cui lo sfrattando ha ancora la disponibilità.

In tutti questi casi si verifica sempre più frequentemente che l’ufficiale giudiziario nei giorni successivi, veda vanificare la sua attività di “camminatore”, così è stato definito di recente, con il ritorno della raccomandata non notificata. E’ evidente come Il suo ruolo in questi casi sia diventato subalterno al postino, solo se quest’ultimo decide di assecondare la richiesta dell’ufficiale giudiziario, la notifica si perfeziona.

Nei casi di sconosciuto o trasferito non sempre si riesce a far comprendere che la notifica seppure effettuata diligentemente dall’ufficiale giudiziario debba essere ripetuta in quanto nulla. La difficoltà aumenta se la parte istante ritiene di dover procedere successivamente ex art.143 c.p.c., in questo caso spesso non basta rammentare come la notifica ha carattere residuale, la Corte di Cassazione la ritiene valida soltanto nel caso di risultanze negative frutto di una seria indagine sul luogo di residenza, dimora o domicilio.

L’esperienza di questo primo anno induce a chiedere l’intervento del legislatore, in modo da restituire all’unico soggetto qualificato previsto dal codice di procedura civile la valutazione esclusiva sulle modalità di notifica in caso di assenza del destinatario.