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Esecuzione delle sentenze da parte dell’amministrazione finanziaria

Rimborsi. Esecuzione delle sentenze emmesse nei giudizi tributari da parte dell’amministrazione finanziaria. Chiarimenti forniti dalla circolare n. 49/e dell’agenzia delle entrate
L’Agenzia delle Entrate con la sua circolare fornisce le istruzioni ed enuncia i principi che devono essere osservati dall’Amministrazione finanziaria in tema di esecuzione delle sentenze emesse nei giudizi tributari.

Chiarisce che l’esecuzione delle sentenze assolve a due funzioni primarie:

- presidiare l’effettività dell’obbligazione tributaria;

- garantire l’integrità patrimoniale del contribuente.

A tutela di ciò vi è l’obbligo, in capo agli Uffici, di dare esecuzione alle sentenze, indipendentemente dal loro contenuto, favorevoli o sfavorevoli che siano all’Amministrazione finanziaria.

L’Amministrazione, quindi, così come deve provvedere al recupero delle somme in caso di sentenza favorevole alla stessa, in egual modo deve effettuare i rimborsi che, in base a sentenza, spettano ai contribuenti.

La normativa applicabile in tema di rimborsi è il d.lgs 546/1992, in particolare gli art. 68, comma secondo, e 69.

Le sentenze hanno infatti trattamento differenziato a seconda del tipo di controversia oggetto di decisione.

Si applicherà quindi l’art. 68, comma 2, del d.lgs. 546/1992 con riguardo a controversie aventi ad oggetto:

- avvisi di accertamento;

- avvisi di liquidazione;

- provvedimenti che irrogano sanzioni;

- iscrizioni a ruolo.

In tal caso per dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari non occorre attendere la notifica della sentenza favorevole al contribuente, né alcuna specifica richiesta o sollecito, ma devono essere restituite le somme versate in eccedenza entro novanta giorni dalla comunicazione del dispositivo della sentenza da parte della Segreteria della Commissione tributaria all’Ufficio.

Tale obbligo è riferito alle sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali, ma si ritiene che lo stesso si estenda anche alle Commissioni Regionali e alla Commissione Tributaria Centrale.

L’art. 69 del d.lgs. 546/1992 si applica invece nei casi di giudizi concernenti il diniego espresso o tacito alla restituzione di tributi e relativi accessori, pagati spontaneamente, ossia non in conseguenza della notifica di atti autonomamente impugnabili.

L’art. 69 obbliga l’Amministrazione ad effettuare il rimborso soltanto in esecuzione di sentenze passate in giudicato.

L’Agenzia per di più chiarisce che qualora la stessa abbia riconosciuto, in pendenza di causa la spettanza del rimborso, deve di conseguenza provvedervi sollecitamente, con abbandono del contenzioso in ogni stato e grado del giudizio, anche in assenza di sentenza.

Sottolinea inoltre che tali rimborsi derivanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria devono essere eseguiti in via prioritaria rispetto ad altre tipologie di rimborsi spettanti ai contribuenti a diverso titolo, al fine di evitare giudizi di ottemperanza o procedure di esecuzione forzata con aggravio di spese e lavoro a carico degli Uffici.

L’Agenzia delle Entrate con la sua circolare fornisce le istruzioni ed enuncia i principi che devono essere osservati dall’Amministrazione finanziaria in tema di esecuzione delle sentenze emesse nei giudizi tributari.

Chiarisce che l’esecuzione delle sentenze assolve a due funzioni primarie:

- presidiare l’effettività dell’obbligazione tributaria;

- garantire l’integrità patrimoniale del contribuente.

A tutela di ciò vi è l’obbligo, in capo agli Uffici, di dare esecuzione alle sentenze, indipendentemente dal loro contenuto, favorevoli o sfavorevoli che siano all’Amministrazione finanziaria.

L’Amministrazione, quindi, così come deve provvedere al recupero delle somme in caso di sentenza favorevole alla stessa, in egual modo deve effettuare i rimborsi che, in base a sentenza, spettano ai contribuenti.

La normativa applicabile in tema di rimborsi è il d.lgs 546/1992, in particolare gli art. 68, comma secondo, e 69.

Le sentenze hanno infatti trattamento differenziato a seconda del tipo di controversia oggetto di decisione.

Si applicherà quindi l’art. 68, comma 2, del d.lgs. 546/1992 con riguardo a controversie aventi ad oggetto:

- avvisi di accertamento;

- avvisi di liquidazione;

- provvedimenti che irrogano sanzioni;

- iscrizioni a ruolo.

In tal caso per dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari non occorre attendere la notifica della sentenza favorevole al contribuente, né alcuna specifica richiesta o sollecito, ma devono essere restituite le somme versate in eccedenza entro novanta giorni dalla comunicazione del dispositivo della sentenza da parte della Segreteria della Commissione tributaria all’Ufficio.

Tale obbligo è riferito alle sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali, ma si ritiene che lo stesso si estenda anche alle Commissioni Regionali e alla Commissione Tributaria Centrale.

L’art. 69 del d.lgs. 546/1992 si applica invece nei casi di giudizi concernenti il diniego espresso o tacito alla restituzione di tributi e relativi accessori, pagati spontaneamente, ossia non in conseguenza della notifica di atti autonomamente impugnabili.

L’art. 69 obbliga l’Amministrazione ad effettuare il rimborso soltanto in esecuzione di sentenze passate in giudicato.

L’Agenzia per di più chiarisce che qualora la stessa abbia riconosciuto, in pendenza di causa la spettanza del rimborso, deve di conseguenza provvedervi sollecitamente, con abbandono del contenzioso in ogni stato e grado del giudizio, anche in assenza di sentenza.

Sottolinea inoltre che tali rimborsi derivanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria devono essere eseguiti in via prioritaria rispetto ad altre tipologie di rimborsi spettanti ai contribuenti a diverso titolo, al fine di evitare giudizi di ottemperanza o procedure di esecuzione forzata con aggravio di spese e lavoro a carico degli Uffici.