Fake - Garante Privacy: arriva l’ordine per Facebook di bloccare l’utilizzo di profili fasulli e di rivelare al vero interessato tutte le informazioni dell’account falso

Fake
Fake

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento dell’11 febbraio, ha ordinato al colosso web Facebook di bloccare i falsi account sui social network e di comunicare a un proprio utente i dati utilizzati dagli impostori virtuali.

Nel caso sottoposto all’esame del Garante, il titolare di un account Facebook lamentava di essere stato vittima di attività configurabili come minacce, tentativo di estorsione, sostituzione di persona e indebita intrusione in sistema informatico da parte di una persona, anch’essa utente Facebook.

In particolare, il ricorrente, vedendo riprodotti con un account fasullo i suoi dati personali, fotografie e video artefatti con fotomontaggio che lo ritraevano intento in attività sessuali anche con minori, chiedeva a Facebook la rimozione delle false foto e video montaggi a contenuto diffamatorio, gravemente lesivi dell’onore e del decoro oltre che dell’immagine pubblica e privata dell’interessato, oltre a tutti i dati a lui riconducibili e la cancellazione e il blocco del falso profilo.

Ritenuta la risposta di Facebook insoddisfacente, in quanto alla vittima venivano comunicati una serie di dati trattati dal falso account non intelligibili perché indicati con codici, numeri e sigle, oltre al fatto che il colosso web non aveva provveduto ad eliminare tutte le conversazioni con l’autore del falso account, l’interessato presentava ricorso al Garante nei confronti di Facebook Irlanda.

Facebook, ha ricordato la possibilità di fruire di strumenti da scaricare dalla rete (tool download) per accedere ai propri dati personali e ha anche aggiunto che se il segnalante desidera ottenere dati relativi a un account che non è di sua proprietà, può consultare il centro di assistenza per maggiori informazioni in merito a forze dell’ordine e questioni di terzi, incluse informazioni sulle citazioni in ambito civile.

Il Garante non ha accolto tale linea difensiva di Facebook, stabilendo che la società dovrà innanzitutto bloccare il fake ai fini di un’eventuale intervento da parte della magistratura, ordinando a Facebook di comunicare in forma intelligibile al ricorrente tutti i dati che lo riguardano detenuti in relazione ai profili aperti a suo nome sul social network.

Inoltre, il Garante ha affermato la competenza dell’Autorità italiana sul caso in esame, ritenendo applicabile il diritto nazionale, questo perché la multinazionale è presente sul territorio italiano con un’organizzazione stabile, Facebook Italy srl, la cui attività è connessa con quella svolta da Facebook Ireland ltd che ha effettuato il trattamento di dati contestato.

(Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 11 febbraio 2016, n. 56)

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento dell’11 febbraio, ha ordinato al colosso web Facebook di bloccare i falsi account sui social network e di comunicare a un proprio utente i dati utilizzati dagli impostori virtuali.

Nel caso sottoposto all’esame del Garante, il titolare di un account Facebook lamentava di essere stato vittima di attività configurabili come minacce, tentativo di estorsione, sostituzione di persona e indebita intrusione in sistema informatico da parte di una persona, anch’essa utente Facebook.

In particolare, il ricorrente, vedendo riprodotti con un account fasullo i suoi dati personali, fotografie e video artefatti con fotomontaggio che lo ritraevano intento in attività sessuali anche con minori, chiedeva a Facebook la rimozione delle false foto e video montaggi a contenuto diffamatorio, gravemente lesivi dell’onore e del decoro oltre che dell’immagine pubblica e privata dell’interessato, oltre a tutti i dati a lui riconducibili e la cancellazione e il blocco del falso profilo.

Ritenuta la risposta di Facebook insoddisfacente, in quanto alla vittima venivano comunicati una serie di dati trattati dal falso account non intelligibili perché indicati con codici, numeri e sigle, oltre al fatto che il colosso web non aveva provveduto ad eliminare tutte le conversazioni con l’autore del falso account, l’interessato presentava ricorso al Garante nei confronti di Facebook Irlanda.

Facebook, ha ricordato la possibilità di fruire di strumenti da scaricare dalla rete (tool download) per accedere ai propri dati personali e ha anche aggiunto che se il segnalante desidera ottenere dati relativi a un account che non è di sua proprietà, può consultare il centro di assistenza per maggiori informazioni in merito a forze dell’ordine e questioni di terzi, incluse informazioni sulle citazioni in ambito civile.

Il Garante non ha accolto tale linea difensiva di Facebook, stabilendo che la società dovrà innanzitutto bloccare il fake ai fini di un’eventuale intervento da parte della magistratura, ordinando a Facebook di comunicare in forma intelligibile al ricorrente tutti i dati che lo riguardano detenuti in relazione ai profili aperti a suo nome sul social network.

Inoltre, il Garante ha affermato la competenza dell’Autorità italiana sul caso in esame, ritenendo applicabile il diritto nazionale, questo perché la multinazionale è presente sul territorio italiano con un’organizzazione stabile, Facebook Italy srl, la cui attività è connessa con quella svolta da Facebook Ireland ltd che ha effettuato il trattamento di dati contestato.

(Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 11 febbraio 2016, n. 56)