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Garante Privacy: no alla diffusione online di dati personali che indicano lo stato di salute dei docenti

Il 25 settembre 2014, il Garante per la protezione dei dati personali ha vietato la diffusione in internet di graduatorie scolastiche in cui sia indicato lo stato di salute dei docenti.

Nel caso in esame si è venuti a conoscenza, tramite la segnalazione di un insegnante, della pubblicazione sul sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna di graduatorie contenenti i dati personali relativi alla condizione di invalidità di alcuni docenti.

In particolare, sul sito della scuola primaria venivano pubblicati, allegati alle graduatorie, gli elenchi dei riservisti che riguardavano decine di insegnanti, corredati da una legenda che dava conto dei benefici connessi, come la precedenza nell’assegnazione della sede per le persone con gravi invalidità e i relativi titoli di preferenza per gli insegnanti non vedenti.

Le graduatorie, per di più, oltre ai dati identificativi dei docenti, riportavano anche dati eccedenti e non pertinenti alle finalità della pubblicazione, come ad esempio il codice fiscale e il numero di figli a carico. Inoltre, i dati in questione erano immediatamente reperibili in rete tramite l’inserimento delle generalità degli interessati nei più diffusi motori di ricerca.

L’articolo 22, comma 8, del Codice privacy prevede che nel trattamento effettuato da soggetti pubblici i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi e che, pertanto, è vietata la diffusione di dati da cui si possa desumere lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.

Il Garante Privacy ha pertanto prescritto di conformare per il futuro la pubblicazione degli atti in internet con le disposizioni contenute nel Codice privacy e nelle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, rispettando il divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

L’Autorità si è riservata, inoltre, di valutare, con separato provvedimento, gli estremi per contestare all’Ufficio Scolastico Regionale la violazione amministrativa prevista per l’infrazione del Codice.

(Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 25 settembre 2014, n. 426)

Il 25 settembre 2014, il Garante per la protezione dei dati personali ha vietato la diffusione in internet di graduatorie scolastiche in cui sia indicato lo stato di salute dei docenti.

Nel caso in esame si è venuti a conoscenza, tramite la segnalazione di un insegnante, della pubblicazione sul sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna di graduatorie contenenti i dati personali relativi alla condizione di invalidità di alcuni docenti.

In particolare, sul sito della scuola primaria venivano pubblicati, allegati alle graduatorie, gli elenchi dei riservisti che riguardavano decine di insegnanti, corredati da una legenda che dava conto dei benefici connessi, come la precedenza nell’assegnazione della sede per le persone con gravi invalidità e i relativi titoli di preferenza per gli insegnanti non vedenti.

Le graduatorie, per di più, oltre ai dati identificativi dei docenti, riportavano anche dati eccedenti e non pertinenti alle finalità della pubblicazione, come ad esempio il codice fiscale e il numero di figli a carico. Inoltre, i dati in questione erano immediatamente reperibili in rete tramite l’inserimento delle generalità degli interessati nei più diffusi motori di ricerca.

L’articolo 22, comma 8, del Codice privacy prevede che nel trattamento effettuato da soggetti pubblici i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi e che, pertanto, è vietata la diffusione di dati da cui si possa desumere lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.

Il Garante Privacy ha pertanto prescritto di conformare per il futuro la pubblicazione degli atti in internet con le disposizioni contenute nel Codice privacy e nelle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, rispettando il divieto di diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

L’Autorità si è riservata, inoltre, di valutare, con separato provvedimento, gli estremi per contestare all’Ufficio Scolastico Regionale la violazione amministrativa prevista per l’infrazione del Codice.

(Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 25 settembre 2014, n. 426)