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Garante Privacy: nuove misure anti-abuso nel telemarketing

Eccoci al terzo episodio della saga “Telemarketing: quali le misure a tutela degli utenti?”

Un tema al quale mi sono affezionata. Non è accanimento, ma curiosità nel seguire gli sviluppi di un processo legislativo e regolamentare con cui mi sono attivamente confrontata lo scorso autunno, nel prestare consulenza ad un’importante società coinvolta nello scandalo del “telemarketing selvaggio”.

Il terzo episodio della saga vede nuovamente protagonista il Garante Privacy che, all’entrata in vigore della Legge n. 14 del 2009, aveva rassicurato gli utenti sulla futura adozione di misure a salvaguardia della loro privacy.

Come avevamo già annunciato nell’ultimo articolo, con quest’intervento normativo, il Legislatore ha autorizzato l’uso per attività di telemarketing, fino al 31 dicembre 2009, dei dati personali presenti nelle banche dati, costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005.

Questa legge ha suscitato non poco scalpore, considerato che fino a pochi mesi prima il Garante Privacy aveva promosso numerose iniziative ed interventi al fine di contenere il fenomeno delle telefonate indesiderate.

L’opinione era che gli utenti potessero essere disturbati unicamente previo consenso ma, a quanto pare, adesso, potranno essere contattati telefonicamente o per posta, per l’acquisto di prodotti o servizi, anche coloro che non hanno dato il loro consenso ed anche chi ha ottenuto la cancellazione dagli elenchi dopo il 2005.

La scelta del Legislatore di prorogare la liceità di tali telefonate nasce senza dubbio dall’esigenza di contemperare i numerosi interessi in gioco.

La vendita, la pubblicità e le indagini telefoniche rappresentano oggi uno degli strumenti più redditizi adoperati dalle imprese per accrescere il numero di persone raggiunte dai servizi e dalle promozioni di ciascuna azienda e dunque per ampliare la propria fetta di mercato e, ovviamente, gli introiti. Tale ultimo aspetto è particolarmente significativo soprattutto se si considera che i costi sostenuti dalle imprese nello svolgimento di tali attività non sono poi così alti. Elemento che aprirebbe, tra l’altro, una serie infinita di considerazioni: prima fra tutte, la circostanza che i call center delegati dalle aziende alle attività di telemarketing sono per lo più composti da giovani (ma non solo) assolutamente sottopagati.

C’è da dire che il problema del lavoro degli impiegati nei call center, sia pure sotto il profilo prettamente materiale del “posto di lavoro”, è stato senza dubbio uno degli elementi presi in considerazione dal Legislatore nell’adottare la scelta in questione.

Nell’eventualità di una diversa scelta molti call center sarebbero stati chiusi, privando di reddito un numero elevato di persone. Sembra infatti che circa 30.000 siano gli addetti a tali servizi.

Specialmente in un momento di profonda crisi, come quello che stiamo vivendo, una linea troppo restrittiva difficilmente sarebbe stata accolta con favore.

Il contemperamento degli interessi in gioco, a livello sociale ed economico, ma anche spiccatamente politico ha condotto a questa scelta.

Dopotutto non mi sento neanche di condannarla completamente, ma ritengo che se gli interessi di cui sopra necessitano di tutela, parimenti tutelati devono essere i diritti degli utenti.

Nel Comunicato Stampa del 18 marzo scorso, l’Autorità ha annunciato la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un importante provvedimento anti-abusi, con regole rigorose per le aziende che si occupano di telemarketing:

"Le società dovranno innanzitutto documentare in modo adeguato che la banca dati, costituita con i numeri telefonici e gli indirizzi degli abbonati, sia stata effettivamente creata prima del 1 agosto 2005. Le società dovranno usare questi dati direttamente e non potranno cederli a nessun titolo ad altre aziende.

Gli operatori che telefoneranno agli abbonati dovranno ad ogni contatto specificare per quale società chiamano e ricordare agli interessati i loro diritti. Ma soprattutto dovranno registrare immediatamente l’eventuale contrarietà dell’abbonato ad essere nuovamente contattato. L’utente che non intende essere più disturbato avrà il diritto di conoscere l’identificativo dell’operatore al quale ha comunicato la sua volontà.

I dati presenti nelle banche dati dovranno essere utilizzati solo a fini promozionali e non potranno in alcun modo essere usati per acquisire nuove informazioni o il consenso degli abbonati ad effettuare chiamate dopo la data del 31 dicembre 2009. Questo significherebbe di fatto costituire nuove banche dati, andando al di là delle finalità stabilite dalla legge e prorogando oltre il termine previsto gli effetti della deroga temporanea.

Le società che svolgono attività di marketing dovranno comunicare al Garante, entro 15 giorni dalla pubblicazione in G.U., di essere in possesso di banche dati costituite anteriormente al 1 agosto 2005 e di volerle utilizzare per attività promozionali. Dovranno infine chiarire se il trattamento di dati venga effettuato anche per conto terzi".

(Comunicato stampa del Garante per la protezione dei dati personali del 18 marzo 2009: pubblicità al telefono: le aziende rispettino le regole).

Regole che determineranno a carico delle società, in caso di violazione, sanzioni amministrative comprese tra 30 mila e 180 mila euro.

Sanzioni comprese tra 50 mila e 300 mila euro, invece, nei casi più gravi ed in particolare in caso di più violazioni di un’unica o di più disposizioni relative a violazioni amministrative, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni.

Onestamente, per il futuro, non confido molto in un mutamento di prospettiva da parte del Legislatore. Come avevo accennato nel precedente articolo, non credo cioè che il prossimo anno saranno adottate regole diversamente ispirate in materia di telemarketing, proprio perché sono in gioco troppi interessi.

Se non si è riusciti a proseguire sulla via della restrizione in un momento “caldo” come quello seguito allo scorso autunno, difficilmente si riprenderà quella strada dopo questa marcia indietro.

D’altra parte si è creato un equilibrio (o forse sarebbe meglio dire un groviglio) di interessi che soltanto manovre molto ben articolate potrebbero mutare.

Ritengo che in una tale situazione il ruolo del Garante sia fondamentale per mantenere un adeguato livello di tutela della privacy degli utenti.

Consentiamo il telemarketing, ma facciamo sì che gli operatori rispettino delle regole che possano tutelarci dagli abusi.

Come si suol dire il giusto sta nel mezzo e credo che sia interesse stesso delle imprese non tirare troppo la corda adesso che hanno ottenuto un “trattamento di favore”.

Eccoci al terzo episodio della saga “Telemarketing: quali le misure a tutela degli utenti?”

Un tema al quale mi sono affezionata. Non è accanimento, ma curiosità nel seguire gli sviluppi di un processo legislativo e regolamentare con cui mi sono attivamente confrontata lo scorso autunno, nel prestare consulenza ad un’importante società coinvolta nello scandalo del “telemarketing selvaggio”.

Il terzo episodio della saga vede nuovamente protagonista il Garante Privacy che, all’entrata in vigore della Legge n. 14 del 2009, aveva rassicurato gli utenti sulla futura adozione di misure a salvaguardia della loro privacy.

Come avevamo già annunciato nell’ultimo articolo, con quest’intervento normativo, il Legislatore ha autorizzato l’uso per attività di telemarketing, fino al 31 dicembre 2009, dei dati personali presenti nelle banche dati, costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005.

Questa legge ha suscitato non poco scalpore, considerato che fino a pochi mesi prima il Garante Privacy aveva promosso numerose iniziative ed interventi al fine di contenere il fenomeno delle telefonate indesiderate.

L’opinione era che gli utenti potessero essere disturbati unicamente previo consenso ma, a quanto pare, adesso, potranno essere contattati telefonicamente o per posta, per l’acquisto di prodotti o servizi, anche coloro che non hanno dato il loro consenso ed anche chi ha ottenuto la cancellazione dagli elenchi dopo il 2005.

La scelta del Legislatore di prorogare la liceità di tali telefonate nasce senza dubbio dall’esigenza di contemperare i numerosi interessi in gioco.

La vendita, la pubblicità e le indagini telefoniche rappresentano oggi uno degli strumenti più redditizi adoperati dalle imprese per accrescere il numero di persone raggiunte dai servizi e dalle promozioni di ciascuna azienda e dunque per ampliare la propria fetta di mercato e, ovviamente, gli introiti. Tale ultimo aspetto è particolarmente significativo soprattutto se si considera che i costi sostenuti dalle imprese nello svolgimento di tali attività non sono poi così alti. Elemento che aprirebbe, tra l’altro, una serie infinita di considerazioni: prima fra tutte, la circostanza che i call center delegati dalle aziende alle attività di telemarketing sono per lo più composti da giovani (ma non solo) assolutamente sottopagati.

C’è da dire che il problema del lavoro degli impiegati nei call center, sia pure sotto il profilo prettamente materiale del “posto di lavoro”, è stato senza dubbio uno degli elementi presi in considerazione dal Legislatore nell’adottare la scelta in questione.

Nell’eventualità di una diversa scelta molti call center sarebbero stati chiusi, privando di reddito un numero elevato di persone. Sembra infatti che circa 30.000 siano gli addetti a tali servizi.

Specialmente in un momento di profonda crisi, come quello che stiamo vivendo, una linea troppo restrittiva difficilmente sarebbe stata accolta con favore.

Il contemperamento degli interessi in gioco, a livello sociale ed economico, ma anche spiccatamente politico ha condotto a questa scelta.

Dopotutto non mi sento neanche di condannarla completamente, ma ritengo che se gli interessi di cui sopra necessitano di tutela, parimenti tutelati devono essere i diritti degli utenti.

Nel Comunicato Stampa del 18 marzo scorso, l’Autorità ha annunciato la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un importante provvedimento anti-abusi, con regole rigorose per le aziende che si occupano di telemarketing:

"Le società dovranno innanzitutto documentare in modo adeguato che la banca dati, costituita con i numeri telefonici e gli indirizzi degli abbonati, sia stata effettivamente creata prima del 1 agosto 2005. Le società dovranno usare questi dati direttamente e non potranno cederli a nessun titolo ad altre aziende.

Gli operatori che telefoneranno agli abbonati dovranno ad ogni contatto specificare per quale società chiamano e ricordare agli interessati i loro diritti. Ma soprattutto dovranno registrare immediatamente l’eventuale contrarietà dell’abbonato ad essere nuovamente contattato. L’utente che non intende essere più disturbato avrà il diritto di conoscere l’identificativo dell’operatore al quale ha comunicato la sua volontà.

I dati presenti nelle banche dati dovranno essere utilizzati solo a fini promozionali e non potranno in alcun modo essere usati per acquisire nuove informazioni o il consenso degli abbonati ad effettuare chiamate dopo la data del 31 dicembre 2009. Questo significherebbe di fatto costituire nuove banche dati, andando al di là delle finalità stabilite dalla legge e prorogando oltre il termine previsto gli effetti della deroga temporanea.

Le società che svolgono attività di marketing dovranno comunicare al Garante, entro 15 giorni dalla pubblicazione in G.U., di essere in possesso di banche dati costituite anteriormente al 1 agosto 2005 e di volerle utilizzare per attività promozionali. Dovranno infine chiarire se il trattamento di dati venga effettuato anche per conto terzi".

(Comunicato stampa del Garante per la protezione dei dati personali del 18 marzo 2009: pubblicità al telefono: le aziende rispettino le regole).

Regole che determineranno a carico delle società, in caso di violazione, sanzioni amministrative comprese tra 30 mila e 180 mila euro.

Sanzioni comprese tra 50 mila e 300 mila euro, invece, nei casi più gravi ed in particolare in caso di più violazioni di un’unica o di più disposizioni relative a violazioni amministrative, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni.

Onestamente, per il futuro, non confido molto in un mutamento di prospettiva da parte del Legislatore. Come avevo accennato nel precedente articolo, non credo cioè che il prossimo anno saranno adottate regole diversamente ispirate in materia di telemarketing, proprio perché sono in gioco troppi interessi.

Se non si è riusciti a proseguire sulla via della restrizione in un momento “caldo” come quello seguito allo scorso autunno, difficilmente si riprenderà quella strada dopo questa marcia indietro.

D’altra parte si è creato un equilibrio (o forse sarebbe meglio dire un groviglio) di interessi che soltanto manovre molto ben articolate potrebbero mutare.

Ritengo che in una tale situazione il ruolo del Garante sia fondamentale per mantenere un adeguato livello di tutela della privacy degli utenti.

Consentiamo il telemarketing, ma facciamo sì che gli operatori rispettino delle regole che possano tutelarci dagli abusi.

Come si suol dire il giusto sta nel mezzo e credo che sia interesse stesso delle imprese non tirare troppo la corda adesso che hanno ottenuto un “trattamento di favore”.