La Kronzeugenregelung in Austria

I

I gravi danni, soprattutto economici, causati dai c.d. cartelli, costituiti tra società in violazione della normativa dettata in materia di concorrenza e che, spesso, operano su vasta scala e quelli derivanti dal delitto di corruzione, non di rado connessi, hanno indotto la titolare del dicastero della Giustizia in Austria ad elaborare una proposta di legge intesa a contrastare e a reprimere più efficacemente gli illeciti di questo genere.

Il proposito riformatore si inquadra in un più vasto disegno inteso a sanzionare più severamente le violazioni della normativa dettata in materia economica latu sensu (con la costituzione, come vedremo, dei c.d. Wirtschaftskompetenzzentren) e del falso in bilancio in particolare, la cui pena massima è stata elevata a 3 anni di reclusione; questo reato, secondo alcuni, è la “base” per i reati di Untreue e Betrug, puniti dai paragrafi 146 e segg. del cod. pen. austriaco.

La suddetta proposta di legge è stata approvata dal Nationalrat e la 108. ma legge federale è entrata in vigore l’1.1.2011, dopo la sua pubblicazione – in data 23.12.2010 – sul Bundesgestzblatt.

I risultati positivi ottenuti in ambito comunitario in seguito all’emanazione del Regolamento U.E. n. 1/2003 (in attuazione degli articoli 81 e segg. del Trattato U.E.) e quelli conseguiti in seguito all’entrata in vigore della c.d. Wettbewerbsgesetznovelle (aggiornamento della legge sulla concorrenza) del 2005, entrata in vigore in Austria i. d. 1.1.2006 (c.d. Leniency – Programm), hanno fatto venire meno le resistenze opposte da ambienti industriali ed economici.

II

Una disciplina simile a quella ora introdotta nella legislazione austriaca, è in vigore negli USA sin dal 1978 ed in Germania dal 2001. Le indagini per scoprire i colpevoli facenti parte di un cartello sono spesso assai difficili senza la collaborazione attiva di uno di coloro che ne fa parte. Per indurlo alla collaborazione e alla rivelazione dei fatti (e dei i nomi) di sua conoscenza, è necessario che gli venga assicurata o l’impunità o una pena non detentiva o per lo meno una consistente riduzione di pena. Il sistema introdotto con la suddetta Wettbewerbsgesetznovelle prevede che al compartecipe al cartello che per primo informa l’autorità (che non ha ancora avuto cognizione del cartello in altro modo) in ordine all’esistenza dello stesso e che collabora con gli inquirenti, non viene, quale “contropartita” della sua collaborazione, applicata la prevista pena pecuniaria. La collaborazione deve essere incondizionata e diretta a consentire l’accertamento completo degli illeciti.

Dall’entrata in vigore della Wettbewerbsgesetznovelle in Austria, essa ha trovato applicazione, fino al 2009, in 9 casi: quello più noto riguarda il c.d. Aufzugskartell, formato da alcune ditte produttrici di ascensori e di montacarichi; quello più circoscritto è stato il cartello operante nel settore delle autoscuole in una città capoluogo di un Land austriaco. Nel c.d. Aufzugskartell è stata comminata una pena pecuniaria di complessivi Euro 75.000.000, mentre contro il “ collaboratore” non si è proceduto; la sanzione pecuniaria inflitta ai titolari delle autoscuole è stata di complessivi Euro 70.000; anche in questo caso a chi ha collaborato non è stata inflitta pena alcuna. Recente è la notizia che la Wettbewerbs- behoerde procede contro 40 spedizionieri (che hanno concordato tra di loro i “prezzi” da praticare ai clienti; ciò è stato possibile grazie al fatto che uno di loro si è deciso a collaborare con le autorità preposte alla vigilanza sulla concorrenza.

III

Secondo il Bundeskartellanwalt la suddetta legge del 2005 si è rivelata uno strumento efficace per l’acquisizione delle prove. Ha avuto effetti anche sotto l’aspetto della prevenzione generale, in quanto la impunità assicurata al collaboratore ha reso più probabile che gli illeciti vengano scoperti (e puniti); trattasi però di un’impunità relativa in quanto limitata alle sanzioni previste dal c.d. Kartellgesetz. Il fatto che non è esclusa pure l’azione civile (contro il collaboratore), si è rivelato spesso un significativo ostacolo alla decisione di collaborare con la Bundeskartellbehoerde. Deprecabile è anche il fatto che il Bundeskartellanwalt e la Bundeswettbewerbsbehoerde in Austria godono di un’indipendenza soltanto relativa.

IV

Come già accennato sopra, le esperienze positive fatte con la Wettbewerbsgesetznovelle del 2005 ed in materia tributaria, hanno fatto maturare la proposta di introdurre anche nel codice penale austriaco una simile disposizione di carattere generale.

Attualmente il cod. pen. austriaco già prevede una “ausserordentliche Strafmilderung bei Zuammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehoerden” (riduzione straordinaria di pena per chi collabora con gli inquirenti). Quest’ attenuante, nota anche con il nome di “kleine Kronzeugenregelung” tuttavia può essere concessa dal giudice soltanto all’autore di ben determinati (gravi) reati (associazione per delinquere al fine di commettere un omicidio, un sequestro di persona a scopo di estorsione, una rapina, determinati reati in materia di prostituzione, di stupefacenti, associazione con fini di terrorismo) a condizione che le rivelazioni fatte agli inquirenti siano tali da offrire un rilevante contributo:

1) per neutralizzare il pericolo – o per diminuirlo in modo apprezzabile – derivante da atti organizzativi od associativi di uno dei delitti suddetti

2) per l’accertamento dei delitti suddetti

3) per consentire di individuare persone che hanno avuto un ruolo determinante in una delle suddette associazioni o nell’organizzazione delle stesse.

La concessione dell’attenuante de quo comporta che la pena minima prevista per i reati puniti con la pena detentiva temporanea, può essere ulteriormente diminuita e che la pena dell’ergastolo può essere sostituita con la pena detentiva temporanea; in particolare, l’attenuante in esame può consentire la riduzione della pena:

1) per un delitto, per il quale è prevista la pena detentiva non inferiore ad un anno, a meno di un mese

2) per un delitto, per il quale è prevista la pena detentiva non inferiore a 5 anni, a meno di tre mesi

3) per un delitto, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore a 10 anni, a meno di 6 mesi

4) per un delitto, per il quale è prevista la pena detentiva da 10 a 20 anni, a meno di un anno.

V

Va ricordato che una disposizione simile (ma con riduzioni di pena meno vistose) è prevista dal codice penale tedesco qualora vengano concesse le “besonderen, gesetzlichen Milderungsgruende” (attenuanti speciali); esse consentono al giudice la riduzione della pena detentiva temporanea nella misura fino a tre quarti della pena massima prevista e, al posto dell’ergastolo, può essere inflitta la pena detentiva non inferiore a 3 anni.

VI

Gli inquirenti austriaci, specialmente quelli impegnati nella repressione della corruzione (si ricorda che in Austria è stata istituita ca. due anni orsono una procura apposita per la repressione di questo delitto (si veda il mio articolo pubblicato da “Filodiritto”)), avevano constatato enorme difficoltà nell’acquisizione di prove valide in quanto spesso, nel corso delle indagini per questo reato (e per altri reati contro la PA), si sono trovati dinanzi ad un muro di omertà. Quasi sempre soltanto nei casi, nei quali uno dei correi si è deciso a parlare, è stato possibile “smantellare” la struttura “ paracospirativa” e punire i colpevoli.

Per indurre uno dei correi alla collaborazione con gli inquirenti, è necessario offrirgli un incentivo valido a “vuotare il sacco”. Cosi p. es. la Convenzione ONU per la repressione della corruzione prevede all’art. 37, 3° c. , che la pena venga interamente condonata in favore di chi ha collaborato efficacemente con le autorità.

VII

E’ stato constatato tuttavia che i casi in cui i giudici austriaci, negli ultimi anni, hanno concesso la “ aussertordentliche Strafmilderung”, sono stati pochi; si è trattato di procedimenti, oltre che in materia di corruzione, di delitti per la violazione della legge sugli stupefacenti e di criminalità organizzata. Nei reati di corruzione, i soggetti attivi e quelli passivi, senza avere in cambio una “contropartita”, non hanno motivo alcuno per rivelare agli inquirenti le condotte illecite, dato che sia il corruttore che il corrotto traggono vantaggio dal reato e posto che corruttore e corrotto sono soggetti a sanzione penale. E’ nell’interesse di entrambe le “parti” del patto scellerato, a non rivelarlo.

Prove documentali raramente sono acquisibili e le persone non coinvolte direttamente nel reato spesso sono a conoscenza soltanto di fatti di rilevanza marginale. Pertanto è necessario il c.d. Insiderwissen, cioè poter disporre delle cognizioni di persone “addentro” alla societas criminosa. Per “rompere” questo muro di segretezza ed ottenere prove valide ai fini di una condanna, è necessario offrire un incentivo concreto a chi è disposto a rivelare tutto quanto è di sua conoscenza e a collaborare con gli inquirenti.

Soltanto assicurando una rilevante diminuzione di pena o l’inflizione di una sola pena non detentiva (se non addirittura assicurare l’impunità), può indurre il correo ad una collaborazione proficua e completa. I “vantaggi” assicurati al collaboratore devono essere contenuti in una normativa chiara e precisa, tale da non lasciare dubbi di carattere interpretativo e non eccessivi spazi alla discrezionalità del giudice. In tal modo – secondo chi ha elaborato la proposta di legge, poi diventata la legge n. 108/20010, nota anche come “grosse Kronzeugenregelung” – si evitano accordi “sottobanco” tra organi di polizia e delinquenti o tra PM e questi ultimi; accordi che, secondo alcuni, “ sind im Graubereich bzw. im rechtswidrigen Raum anzusiedeln” (sono, in sostanza, ai confini della liceità se non addirittura illeciti).

VIII

Negli Stati, nei quali è stata introdotta la Kronzeugenregelung, essa si rivela l’arma più efficace contro la corruzione, la criminalità organizzata ed il terrorismo; un’arma molto più preziosa rispetto all’impiego di agenti “ infiltrati” che in pochissimi casi sono riusciti ad ottenere quelle informazioni di cui dispongono i c.d. insider. Ad indurre l’Austria ad emanare una legge sulla Kronzeugenregelung, sono anche state le ripetute richieste di organizzazioni internazionali quale p.es Transparency International (si veda in proposito anche la Convenzione del 1999 (G.R.E.C.O.), con la quale 44 Stati si sono impegnati a reprimere la corruzione).

IX

Coloro che si dichiarano contrari alla Kronzeugenregelung, rilevano che il “prezzo”, che lo Stato deve pagare per ottenere l’”Insiderwissen”, è troppo elevato e che la relativa disciplina che consente al giudice di ridurre notevolmente la pena o di sostituire la pena detentiva con una esclusivamente non detentiva (pena c.d. alternativa o meramente pecuniaria), contrasta con l’esigenza che la sanzione debba essere proporzionata alla gravità del fatto commesso, Ciò tanto più che alla Kronzeugenregelung, negli altri Stati europei, nei quali già è stata introdotta, nella maggior parte dei casi, viene fatto ricorso da parte di chi si è macchiato di gravi delitti (è evidente che “ conviene” di più all’imputato di rapina aggravata, per la quale è prevista la pena massima di 10 anni di reclusione, chiedere i benefici della Kronzeugenregelung che al ladro che ha sottratto un pezzo di salame al supermercato).

La Kronzeugenregelung avrebbe effetti negativi non soltanto nel campo della prevenzione speciale, ma anche in quello della prevenzione generale. Gli “avversari” fanno notare altresì che, tenuto conto della notevole riduzione di pena rispettivamente della sostituzione della pena detentiva con una assai meno affittiva, stabilita in favore del collaboratore di giustizia, la tentazione, da parte di quest’ultimo, di false incolpazioni a carico di altri coimputati, è tutt’altro che un’ipotesi remota.

X

La c.d. “grosse Kronzeugenregelung”, con la previsione di una mera sanzione alternativa alla detenzione, si risolverebbe in un “sacrificio” della pretesa punitiva dello Stato in favore delle esigenze istruttorie e probatorie, con flagrante violazione del principio di retributività della pena e di certezza della pena. C’è chi sostiene che la Kronzeugenregelung troverebbe giustificazione soltanto in presenza di un “Ermittlungsnotstand”, cioè in caso di un’emergenza di carattere investigativo.

È stato fatto anche notare che tra i presupposti dei “ponti d’oro” che vengono offerti, attraverso la Kronzeugenregelung, al colpevole di gravi reati che collabora con gli inquirenti, dovrebbe figurare a pure l’avvenuto risarcimento dei danni in favore della parte lesa. Gli “accordi” in sede di Kronzeugenregelung tra PM ed imputato, dovrebbero inoltre, in ogni caso, essere sottoposti al vaglio – incondizionato – da parte di un giudice. Pur non sussistendo rilevazioni statistiche che consentirebbero di valutare la frequenza del ricorso all’istituto della Kronzeugenregelung in quegli Stati, nei quali, da tempo, è in vigore una normativa del genere, i risultati ottenuti in sede di repressione dei delitti di criminalità organizzata, di corruzione ed in materia di stupefacenti, sono stati tali, da far propendere il legislatore austriaco per l’introduzione di quest’istituto nel codice; ciò anche per il fatto che una disciplina simile, già esistente da circa un lustro, per la repressione di violazioni tributarie, si è dimostrata particolarmente efficace.

Tutto ciò non ha fatto venire meno le critiche da parte di coloro che sono contrari al principio di opportunità ed affermano che deve essere tenuto fermo il principio di stretta legalità in un settore tanto delicato qual’è il diritto penale.

XI

Secondo alcuni, dovrebbero essere anche previste norme in favore dei c.d.Whistleblower, di persone cioè che, pur essendo estranee al reato, mettono le loro conoscenze a disposizione degli inquirenti e che, in mancanza di adeguate tutele, si esporrebbero a pressioni da parte dei datori di lavoro. Ultimamente autorevoli cattedratici hanno sostenuto che in sede di concessione dei benefici di cui alla Kronzeugenregelung, si dovrebbe tenere conto non soltanto del contributo – decisivo – alle indagini, ma anche del grado di coinvolgimento del Kronzeuge nel delitto, la cui scoperta è stata resa possibile grazie alla sua collaborazione.

La legge federale n. 108/2010 prevede l’inserimento, nel codice di procedura penale, del paragrafo 209 A, secondo il quale il PM può desistere dalla prosecuzione dell’azione penale se l’indagato, spontaneamente, riferisce fatti, non ancora oggetto di indagini nei suoi confronti e la cui rivelazione contribuisce, in modo rilevante:

1) ad accertare un delitto di competenza del:

a) del Landesgericht (tribunale) quale Schoeffengericht o Geschworenengericht (si tratta, in sostanza, di delitti puniti con la pena superiore a 5 anni o con quella dell’ergastolo)

b) della Korruptionsstaatsanwaltschaft (corruzione, violazione del segreto d’ufficio, peculato, riciclaggio, violazione della legge sulla concorrenza)

c) di un Wirtschaftskompetenzzentrum

2) ad identificare una persona a capo di un’associazione per delinquere o di un’organizzazione terroristica

3) ad assicurare il sequestro di un bene soggetto a confisca, qualora di valore superiore ad Euro 500.000.

XII

Presupposto per la desistenza del PM dall’azione penale è altresì che il reato non abbia avuto per conseguenza la morte di una persona e che il collaboratore di giustizia abbia reso completa confessione anche in ordine ai delitti da lui commessi e che è da presumere, fondatamente, che non commetterà altri reati. La facoltà di desistere dall’azione penale da parte del PM, è esclusa anche nei reati contro la libertà sessuale.

Dopo le dichiarazioni del collaboratore, il PM gli propone:

1) il pagamento di una mera sanzione pecuniaria o

2) la prestazione di un lavoro socialmente utile oppure

3) la sorveglianza di polizia.

In caso di accettazione da parte del collaboratore, il PM chiede l’archiviazione con riserva di una successiva riapertura del procedimento se entro 2 anni viene iniziato, nei confronti del “pentito”, un procedimento penale per un altro reato.

Il procedimento, nell’ambito del quale il collaboratore ha reso le sue dichiarazioni e che è stato archiviato con riserva di riapertura, può essere, entro 3 mesi dalla data in cui è stato concluso con sentenza passata in giudicato, riaperto, se risulta, anche da un altro procedimento, che le informazioni fornite dal collaboratore erano inveritiere o che sono state fornite al solo scopo di celare il proprio ruolo di capo di un’ associazione per delinquere.

Sia dell’archiviazione che della riapertura del procedimento, il PM deve dare notizia al “Rechtsschutzbeauftragten” (che è una specie di garante), fornendo altresì le relative motivazioni. Il “Rechtsschutzbeauftragte” può chiedere la prosecuzione del procedimento.

XIII

Presso ogni procura generale è istituito un “ Wirtschaftskompetenz- zentrum”, competente per i reati di truffa aggravata, appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta (se il danno causato ai creditori supera i 5 mio. di Euro), riciclaggio, violazione della legge sui fondi di investimento, sulle società cooperative.

XIV

I casi in cui deve, rispettivamente, può essere ordinata la confisca di beni di valore superiore a 500.000 Euro, che costituiscono il prodotto o il profitto di un reato, sono stati ampliati. Alle parti lese che hanno diritto di chiedere la prosecuzione (Antrag auf Fortfuehrung) del procedimento penale archiviato, viene riconosciuto il diritto di prendere visione degli atti e della motivazione in base alla quale è stata disposta l’archiviazione.

È prevista la pubblicazione – con oscuramento dei nomi delle parti - di procedimenti penali di particolare rilevanza, per i quali sussiste un notevole interesse pubblico (si è calcolato che saranno ca. 200 all’anno); la relativa decisione compete al PG.

XV

In conclusione, ancora un brevissimo accenno ad alcune legislazioni europee in materia di “Kronzeugenregelung”.

Il codice penale olandese prevede la possibilità di un accordo tra PM e collaboratore di giustizia, in base al quale questi assume l’impegno di testimoniare contro gli altri coimputati, mentre il PM si impegna a chiedere una pena ridotta; questo “accordo“ deve essere concluso dinanzi al giudice istruttore, al quale spetta la verifica dei presupposti per l’applicabilità della Kronzeugenregelung (la testimonianza del collaboratore deve essere essenziale e resa in un procedimento per un reato grave ed il PM deve impegnarsi a chiedere una pena inferiore alla metà del massimo edittale per il collaboratore, la cui credibilità deve essere certa). Sono previste misure per tutelare l’incolumità del collaboratore, nei cui confronti resta impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni spettante alle parti lese dal reato.

Da ca. 10 anni una Kronzeugenregelung è prevista anche in Polonia. L’applicabilità della stessa sussiste (fatta eccezione per il delitto di omicidio) se il coimputato (nei confronti del quale è prevista la possibilità dell’adozione di misure volte a tutelarne l’incolumità) fornisce informazioni relative ad un grave delitto ovvero riveli i nomi degli altri correi che non sono ancora a conoscenza degli inquirenti.

In Portogallo, la pena per il collaboratore può essere non soltanto ridotta notevolmente, ma può anche dichiararsi non doversi procedere nei suoi confronti e, al fine di tutelarlo, è prevista pure la possibilità di un cambiamento di identità.

Nessuna Kronzeugenregelung è riscontrabile nella legislazione svedese, nella quale una riduzione di pena è prevista soltanto per dichiarazioni di carattere confessorio.

Nei casi di corruzione, terrorismo o criminalità organizzata, in Slovacchia – dal 2006 – è prevista, in favore dei collaboratori di giustizia, la facoltà per l’autorità giudiziaria di non procedere; è fatta però salva la possibilità di riapertura del procedimento contro il collaboratore entro il termine massimo di 10 anni dalla data di archiviazione. I diritti risarcitori delle parti lese rimangono impregiudicati.

In Lituania il sospettato di far parte di un’associazione criminosa, può andare esente da pena, se collabora con gli inquirenti, a meno che non sia il capo dell’associazione per delinquere oppure abbia concorso nella preparazione di un omicidio. Resta salvo il diritto delle parti lese ad ottenere il risarcimento in sede civile.

La legislazione della Lettonia prevede una consistente riduzione di pena in favore del collaboratore di giustizia; recentemente sono state presentate proposte di legge intese a consentire al PM la rinuncia alla prosecuzione dell’azione penale; resta, in ogni caso, salvo il diritto al risarcimento dei danni della parte lesa.

In Grecia la Kronzeugenregelung è applicabile in materia di criminalità organizzata, terrrorismo e stupefacenti; è escluso il diritto della parte lesa al risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale.

Il codice penale tedesco prevede attualmente una Kronzeugenregelung per i collaboratori in materia di associazione per delinquere, terrorismo, riciclaggio e stupefacenti, che consente al giudice una riduzione di pena oppure l’“Absehen von Strafe” (un istituto simile alla sospensione condizionale della pena), qualora il collaboratore abbia fornito agli inquirenti un valido supporto ai fini della prevenzione di uno dei delitti suddetti ovvero della scoperta del/ dei colpevole/colpevoli.

Finlandia e Danimarca non prevedono, nelle loro legislazioni, una Kronzeugenregelung o una disciplina assimilabile alla stessa.

I

I gravi danni, soprattutto economici, causati dai c.d. cartelli, costituiti tra società in violazione della normativa dettata in materia di concorrenza e che, spesso, operano su vasta scala e quelli derivanti dal delitto di corruzione, non di rado connessi, hanno indotto la titolare del dicastero della Giustizia in Austria ad elaborare una proposta di legge intesa a contrastare e a reprimere più efficacemente gli illeciti di questo genere.

Il proposito riformatore si inquadra in un più vasto disegno inteso a sanzionare più severamente le violazioni della normativa dettata in materia economica latu sensu (con la costituzione, come vedremo, dei c.d. Wirtschaftskompetenzzentren) e del falso in bilancio in particolare, la cui pena massima è stata elevata a 3 anni di reclusione; questo reato, secondo alcuni, è la “base” per i reati di Untreue e Betrug, puniti dai paragrafi 146 e segg. del cod. pen. austriaco.

La suddetta proposta di legge è stata approvata dal Nationalrat e la 108. ma legge federale è entrata in vigore l’1.1.2011, dopo la sua pubblicazione – in data 23.12.2010 – sul Bundesgestzblatt.

I risultati positivi ottenuti in ambito comunitario in seguito all’emanazione del Regolamento U.E. n. 1/2003 (in attuazione degli articoli 81 e segg. del Trattato U.E.) e quelli conseguiti in seguito all’entrata in vigore della c.d. Wettbewerbsgesetznovelle (aggiornamento della legge sulla concorrenza) del 2005, entrata in vigore in Austria i. d. 1.1.2006 (c.d. Leniency – Programm), hanno fatto venire meno le resistenze opposte da ambienti industriali ed economici.

II

Una disciplina simile a quella ora introdotta nella legislazione austriaca, è in vigore negli USA sin dal 1978 ed in Germania dal 2001. Le indagini per scoprire i colpevoli facenti parte di un cartello sono spesso assai difficili senza la collaborazione attiva di uno di coloro che ne fa parte. Per indurlo alla collaborazione e alla rivelazione dei fatti (e dei i nomi) di sua conoscenza, è necessario che gli venga assicurata o l’impunità o una pena non detentiva o per lo meno una consistente riduzione di pena. Il sistema introdotto con la suddetta Wettbewerbsgesetznovelle prevede che al compartecipe al cartello che per primo informa l’autorità (che non ha ancora avuto cognizione del cartello in altro modo) in ordine all’esistenza dello stesso e che collabora con gli inquirenti, non viene, quale “contropartita” della sua collaborazione, applicata la prevista pena pecuniaria. La collaborazione deve essere incondizionata e diretta a consentire l’accertamento completo degli illeciti.

Dall’entrata in vigore della Wettbewerbsgesetznovelle in Austria, essa ha trovato applicazione, fino al 2009, in 9 casi: quello più noto riguarda il c.d. Aufzugskartell, formato da alcune ditte produttrici di ascensori e di montacarichi; quello più circoscritto è stato il cartello operante nel settore delle autoscuole in una città capoluogo di un Land austriaco. Nel c.d. Aufzugskartell è stata comminata una pena pecuniaria di complessivi Euro 75.000.000, mentre contro il “ collaboratore” non si è proceduto; la sanzione pecuniaria inflitta ai titolari delle autoscuole è stata di complessivi Euro 70.000; anche in questo caso a chi ha collaborato non è stata inflitta pena alcuna. Recente è la notizia che la Wettbewerbs- behoerde procede contro 40 spedizionieri (che hanno concordato tra di loro i “prezzi” da praticare ai clienti; ciò è stato possibile grazie al fatto che uno di loro si è deciso a collaborare con le autorità preposte alla vigilanza sulla concorrenza.

III

Secondo il Bundeskartellanwalt la suddetta legge del 2005 si è rivelata uno strumento efficace per l’acquisizione delle prove. Ha avuto effetti anche sotto l’aspetto della prevenzione generale, in quanto la impunità assicurata al collaboratore ha reso più probabile che gli illeciti vengano scoperti (e puniti); trattasi però di un’impunità relativa in quanto limitata alle sanzioni previste dal c.d. Kartellgesetz. Il fatto che non è esclusa pure l’azione civile (contro il collaboratore), si è rivelato spesso un significativo ostacolo alla decisione di collaborare con la Bundeskartellbehoerde. Deprecabile è anche il fatto che il Bundeskartellanwalt e la Bundeswettbewerbsbehoerde in Austria godono di un’indipendenza soltanto relativa.

IV

Come già accennato sopra, le esperienze positive fatte con la Wettbewerbsgesetznovelle del 2005 ed in materia tributaria, hanno fatto maturare la proposta di introdurre anche nel codice penale austriaco una simile disposizione di carattere generale.

Attualmente il cod. pen. austriaco già prevede una “ausserordentliche Strafmilderung bei Zuammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehoerden” (riduzione straordinaria di pena per chi collabora con gli inquirenti). Quest’ attenuante, nota anche con il nome di “kleine Kronzeugenregelung” tuttavia può essere concessa dal giudice soltanto all’autore di ben determinati (gravi) reati (associazione per delinquere al fine di commettere un omicidio, un sequestro di persona a scopo di estorsione, una rapina, determinati reati in materia di prostituzione, di stupefacenti, associazione con fini di terrorismo) a condizione che le rivelazioni fatte agli inquirenti siano tali da offrire un rilevante contributo:

1) per neutralizzare il pericolo – o per diminuirlo in modo apprezzabile – derivante da atti organizzativi od associativi di uno dei delitti suddetti

2) per l’accertamento dei delitti suddetti

3) per consentire di individuare persone che hanno avuto un ruolo determinante in una delle suddette associazioni o nell’organizzazione delle stesse.

La concessione dell’attenuante de quo comporta che la pena minima prevista per i reati puniti con la pena detentiva temporanea, può essere ulteriormente diminuita e che la pena dell’ergastolo può essere sostituita con la pena detentiva temporanea; in particolare, l’attenuante in esame può consentire la riduzione della pena:

1) per un delitto, per il quale è prevista la pena detentiva non inferiore ad un anno, a meno di un mese

2) per un delitto, per il quale è prevista la pena detentiva non inferiore a 5 anni, a meno di tre mesi

3) per un delitto, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore a 10 anni, a meno di 6 mesi

4) per un delitto, per il quale è prevista la pena detentiva da 10 a 20 anni, a meno di un anno.

V

Va ricordato che una disposizione simile (ma con riduzioni di pena meno vistose) è prevista dal codice penale tedesco qualora vengano concesse le “besonderen, gesetzlichen Milderungsgruende” (attenuanti speciali); esse consentono al giudice la riduzione della pena detentiva temporanea nella misura fino a tre quarti della pena massima prevista e, al posto dell’ergastolo, può essere inflitta la pena detentiva non inferiore a 3 anni.

VI

Gli inquirenti austriaci, specialmente quelli impegnati nella repressione della corruzione (si ricorda che in Austria è stata istituita ca. due anni orsono una procura apposita per la repressione di questo delitto (si veda il mio articolo pubblicato da “Filodiritto”)), avevano constatato enorme difficoltà nell’acquisizione di prove valide in quanto spesso, nel corso delle indagini per questo reato (e per altri reati contro la PA), si sono trovati dinanzi ad un muro di omertà. Quasi sempre soltanto nei casi, nei quali uno dei correi si è deciso a parlare, è stato possibile “smantellare” la struttura “ paracospirativa” e punire i colpevoli.

Per indurre uno dei correi alla collaborazione con gli inquirenti, è necessario offrirgli un incentivo valido a “vuotare il sacco”. Cosi p. es. la Convenzione ONU per la repressione della corruzione prevede all’art. 37, 3° c. , che la pena venga interamente condonata in favore di chi ha collaborato efficacemente con le autorità.

VII

E’ stato constatato tuttavia che i casi in cui i giudici austriaci, negli ultimi anni, hanno concesso la “ aussertordentliche Strafmilderung”, sono stati pochi; si è trattato di procedimenti, oltre che in materia di corruzione, di delitti per la violazione della legge sugli stupefacenti e di criminalità organizzata. Nei reati di corruzione, i soggetti attivi e quelli passivi, senza avere in cambio una “contropartita”, non hanno motivo alcuno per rivelare agli inquirenti le condotte illecite, dato che sia il corruttore che il corrotto traggono vantaggio dal reato e posto che corruttore e corrotto sono soggetti a sanzione penale. E’ nell’interesse di entrambe le “parti” del patto scellerato, a non rivelarlo.

Prove documentali raramente sono acquisibili e le persone non coinvolte direttamente nel reato spesso sono a conoscenza soltanto di fatti di rilevanza marginale. Pertanto è necessario il c.d. Insiderwissen, cioè poter disporre delle cognizioni di persone “addentro” alla societas criminosa. Per “rompere” questo muro di segretezza ed ottenere prove valide ai fini di una condanna, è necessario offrire un incentivo concreto a chi è disposto a rivelare tutto quanto è di sua conoscenza e a collaborare con gli inquirenti.

Soltanto assicurando una rilevante diminuzione di pena o l’inflizione di una sola pena non detentiva (se non addirittura assicurare l’impunità), può indurre il correo ad una collaborazione proficua e completa. I “vantaggi” assicurati al collaboratore devono essere contenuti in una normativa chiara e precisa, tale da non lasciare dubbi di carattere interpretativo e non eccessivi spazi alla discrezionalità del giudice. In tal modo – secondo chi ha elaborato la proposta di legge, poi diventata la legge n. 108/20010, nota anche come “grosse Kronzeugenregelung” – si evitano accordi “sottobanco” tra organi di polizia e delinquenti o tra PM e questi ultimi; accordi che, secondo alcuni, “ sind im Graubereich bzw. im rechtswidrigen Raum anzusiedeln” (sono, in sostanza, ai confini della liceità se non addirittura illeciti).

VIII

Negli Stati, nei quali è stata introdotta la Kronzeugenregelung, essa si rivela l’arma più efficace contro la corruzione, la criminalità organizzata ed il terrorismo; un’arma molto più preziosa rispetto all’impiego di agenti “ infiltrati” che in pochissimi casi sono riusciti ad ottenere quelle informazioni di cui dispongono i c.d. insider. Ad indurre l’Austria ad emanare una legge sulla Kronzeugenregelung, sono anche state le ripetute richieste di organizzazioni internazionali quale p.es Transparency International (si veda in proposito anche la Convenzione del 1999 (G.R.E.C.O.), con la quale 44 Stati si sono impegnati a reprimere la corruzione).

IX

Coloro che si dichiarano contrari alla Kronzeugenregelung, rilevano che il “prezzo”, che lo Stato deve pagare per ottenere l’”Insiderwissen”, è troppo elevato e che la relativa disciplina che consente al giudice di ridurre notevolmente la pena o di sostituire la pena detentiva con una esclusivamente non detentiva (pena c.d. alternativa o meramente pecuniaria), contrasta con l’esigenza che la sanzione debba essere proporzionata alla gravità del fatto commesso, Ciò tanto più che alla Kronzeugenregelung, negli altri Stati europei, nei quali già è stata introdotta, nella maggior parte dei casi, viene fatto ricorso da parte di chi si è macchiato di gravi delitti (è evidente che “ conviene” di più all’imputato di rapina aggravata, per la quale è prevista la pena massima di 10 anni di reclusione, chiedere i benefici della Kronzeugenregelung che al ladro che ha sottratto un pezzo di salame al supermercato).

La Kronzeugenregelung avrebbe effetti negativi non soltanto nel campo della prevenzione speciale, ma anche in quello della prevenzione generale. Gli “avversari” fanno notare altresì che, tenuto conto della notevole riduzione di pena rispettivamente della sostituzione della pena detentiva con una assai meno affittiva, stabilita in favore del collaboratore di giustizia, la tentazione, da parte di quest’ultimo, di false incolpazioni a carico di altri coimputati, è tutt’altro che un’ipotesi remota.

X

La c.d. “grosse Kronzeugenregelung”, con la previsione di una mera sanzione alternativa alla detenzione, si risolverebbe in un “sacrificio” della pretesa punitiva dello Stato in favore delle esigenze istruttorie e probatorie, con flagrante violazione del principio di retributività della pena e di certezza della pena. C’è chi sostiene che la Kronzeugenregelung troverebbe giustificazione soltanto in presenza di un “Ermittlungsnotstand”, cioè in caso di un’emergenza di carattere investigativo.

È stato fatto anche notare che tra i presupposti dei “ponti d’oro” che vengono offerti, attraverso la Kronzeugenregelung, al colpevole di gravi reati che collabora con gli inquirenti, dovrebbe figurare a pure l’avvenuto risarcimento dei danni in favore della parte lesa. Gli “accordi” in sede di Kronzeugenregelung tra PM ed imputato, dovrebbero inoltre, in ogni caso, essere sottoposti al vaglio – incondizionato – da parte di un giudice. Pur non sussistendo rilevazioni statistiche che consentirebbero di valutare la frequenza del ricorso all’istituto della Kronzeugenregelung in quegli Stati, nei quali, da tempo, è in vigore una normativa del genere, i risultati ottenuti in sede di repressione dei delitti di criminalità organizzata, di corruzione ed in materia di stupefacenti, sono stati tali, da far propendere il legislatore austriaco per l’introduzione di quest’istituto nel codice; ciò anche per il fatto che una disciplina simile, già esistente da circa un lustro, per la repressione di violazioni tributarie, si è dimostrata particolarmente efficace.

Tutto ciò non ha fatto venire meno le critiche da parte di coloro che sono contrari al principio di opportunità ed affermano che deve essere tenuto fermo il principio di stretta legalità in un settore tanto delicato qual’è il diritto penale.

XI

Secondo alcuni, dovrebbero essere anche previste norme in favore dei c.d.Whistleblower, di persone cioè che, pur essendo estranee al reato, mettono le loro conoscenze a disposizione degli inquirenti e che, in mancanza di adeguate tutele, si esporrebbero a pressioni da parte dei datori di lavoro. Ultimamente autorevoli cattedratici hanno sostenuto che in sede di concessione dei benefici di cui alla Kronzeugenregelung, si dovrebbe tenere conto non soltanto del contributo – decisivo – alle indagini, ma anche del grado di coinvolgimento del Kronzeuge nel delitto, la cui scoperta è stata resa possibile grazie alla sua collaborazione.

La legge federale n. 108/2010 prevede l’inserimento, nel codice di procedura penale, del paragrafo 209 A, secondo il quale il PM può desistere dalla prosecuzione dell’azione penale se l’indagato, spontaneamente, riferisce fatti, non ancora oggetto di indagini nei suoi confronti e la cui rivelazione contribuisce, in modo rilevante:

1) ad accertare un delitto di competenza del:

a) del Landesgericht (tribunale) quale Schoeffengericht o Geschworenengericht (si tratta, in sostanza, di delitti puniti con la pena superiore a 5 anni o con quella dell’ergastolo)

b) della Korruptionsstaatsanwaltschaft (corruzione, violazione del segreto d’ufficio, peculato, riciclaggio, violazione della legge sulla concorrenza)

c) di un Wirtschaftskompetenzzentrum

2) ad identificare una persona a capo di un’associazione per delinquere o di un’organizzazione terroristica

3) ad assicurare il sequestro di un bene soggetto a confisca, qualora di valore superiore ad Euro 500.000.

XII

Presupposto per la desistenza del PM dall’azione penale è altresì che il reato non abbia avuto per conseguenza la morte di una persona e che il collaboratore di giustizia abbia reso completa confessione anche in ordine ai delitti da lui commessi e che è da presumere, fondatamente, che non commetterà altri reati. La facoltà di desistere dall’azione penale da parte del PM, è esclusa anche nei reati contro la libertà sessuale.

Dopo le dichiarazioni del collaboratore, il PM gli propone:

1) il pagamento di una mera sanzione pecuniaria o

2) la prestazione di un lavoro socialmente utile oppure

3) la sorveglianza di polizia.

In caso di accettazione da parte del collaboratore, il PM chiede l’archiviazione con riserva di una successiva riapertura del procedimento se entro 2 anni viene iniziato, nei confronti del “pentito”, un procedimento penale per un altro reato.

Il procedimento, nell’ambito del quale il collaboratore ha reso le sue dichiarazioni e che è stato archiviato con riserva di riapertura, può essere, entro 3 mesi dalla data in cui è stato concluso con sentenza passata in giudicato, riaperto, se risulta, anche da un altro procedimento, che le informazioni fornite dal collaboratore erano inveritiere o che sono state fornite al solo scopo di celare il proprio ruolo di capo di un’ associazione per delinquere.

Sia dell’archiviazione che della riapertura del procedimento, il PM deve dare notizia al “Rechtsschutzbeauftragten” (che è una specie di garante), fornendo altresì le relative motivazioni. Il “Rechtsschutzbeauftragte” può chiedere la prosecuzione del procedimento.

XIII

Presso ogni procura generale è istituito un “ Wirtschaftskompetenz- zentrum”, competente per i reati di truffa aggravata, appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta (se il danno causato ai creditori supera i 5 mio. di Euro), riciclaggio, violazione della legge sui fondi di investimento, sulle società cooperative.

XIV

I casi in cui deve, rispettivamente, può essere ordinata la confisca di beni di valore superiore a 500.000 Euro, che costituiscono il prodotto o il profitto di un reato, sono stati ampliati. Alle parti lese che hanno diritto di chiedere la prosecuzione (Antrag auf Fortfuehrung) del procedimento penale archiviato, viene riconosciuto il diritto di prendere visione degli atti e della motivazione in base alla quale è stata disposta l’archiviazione.

È prevista la pubblicazione – con oscuramento dei nomi delle parti - di procedimenti penali di particolare rilevanza, per i quali sussiste un notevole interesse pubblico (si è calcolato che saranno ca. 200 all’anno); la relativa decisione compete al PG.

XV

In conclusione, ancora un brevissimo accenno ad alcune legislazioni europee in materia di “Kronzeugenregelung”.

Il codice penale olandese prevede la possibilità di un accordo tra PM e collaboratore di giustizia, in base al quale questi assume l’impegno di testimoniare contro gli altri coimputati, mentre il PM si impegna a chiedere una pena ridotta; questo “accordo“ deve essere concluso dinanzi al giudice istruttore, al quale spetta la verifica dei presupposti per l’applicabilità della Kronzeugenregelung (la testimonianza del collaboratore deve essere essenziale e resa in un procedimento per un reato grave ed il PM deve impegnarsi a chiedere una pena inferiore alla metà del massimo edittale per il collaboratore, la cui credibilità deve essere certa). Sono previste misure per tutelare l’incolumità del collaboratore, nei cui confronti resta impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni spettante alle parti lese dal reato.

Da ca. 10 anni una Kronzeugenregelung è prevista anche in Polonia. L’applicabilità della stessa sussiste (fatta eccezione per il delitto di omicidio) se il coimputato (nei confronti del quale è prevista la possibilità dell’adozione di misure volte a tutelarne l’incolumità) fornisce informazioni relative ad un grave delitto ovvero riveli i nomi degli altri correi che non sono ancora a conoscenza degli inquirenti.

In Portogallo, la pena per il collaboratore può essere non soltanto ridotta notevolmente, ma può anche dichiararsi non doversi procedere nei suoi confronti e, al fine di tutelarlo, è prevista pure la possibilità di un cambiamento di identità.

Nessuna Kronzeugenregelung è riscontrabile nella legislazione svedese, nella quale una riduzione di pena è prevista soltanto per dichiarazioni di carattere confessorio.

Nei casi di corruzione, terrorismo o criminalità organizzata, in Slovacchia – dal 2006 – è prevista, in favore dei collaboratori di giustizia, la facoltà per l’autorità giudiziaria di non procedere; è fatta però salva la possibilità di riapertura del procedimento contro il collaboratore entro il termine massimo di 10 anni dalla data di archiviazione. I diritti risarcitori delle parti lese rimangono impregiudicati.

In Lituania il sospettato di far parte di un’associazione criminosa, può andare esente da pena, se collabora con gli inquirenti, a meno che non sia il capo dell’associazione per delinquere oppure abbia concorso nella preparazione di un omicidio. Resta salvo il diritto delle parti lese ad ottenere il risarcimento in sede civile.

La legislazione della Lettonia prevede una consistente riduzione di pena in favore del collaboratore di giustizia; recentemente sono state presentate proposte di legge intese a consentire al PM la rinuncia alla prosecuzione dell’azione penale; resta, in ogni caso, salvo il diritto al risarcimento dei danni della parte lesa.

In Grecia la Kronzeugenregelung è applicabile in materia di criminalità organizzata, terrrorismo e stupefacenti; è escluso il diritto della parte lesa al risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale.

Il codice penale tedesco prevede attualmente una Kronzeugenregelung per i collaboratori in materia di associazione per delinquere, terrorismo, riciclaggio e stupefacenti, che consente al giudice una riduzione di pena oppure l’“Absehen von Strafe” (un istituto simile alla sospensione condizionale della pena), qualora il collaboratore abbia fornito agli inquirenti un valido supporto ai fini della prevenzione di uno dei delitti suddetti ovvero della scoperta del/ dei colpevole/colpevoli.

Finlandia e Danimarca non prevedono, nelle loro legislazioni, una Kronzeugenregelung o una disciplina assimilabile alla stessa.