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GPS - Ispettorato Nazionale del Lavoro: è vietato l’utilizzo del sistema GPS sull’auto aziendale senza un accordo sindacale

GPS - Ispettorato Nazionale del Lavoro: è vietato l’utilizzo del sistema GPS sull’auto aziendale senza un accordo sindacale
GPS - Ispettorato Nazionale del Lavoro: è vietato l’utilizzo del sistema GPS sull’auto aziendale senza un accordo sindacale

Con la circolare n. 2/2016, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che il sistema GPS montato sulle auto aziendali, non è uno strumento necessario al lavoratore per rendere la prestazione, in quanto tali sistemi di localizzazione satellitare rappresentano un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro e, pertanto, per la loro istallazione è necessario un accordo sindacale.

Con la citata circolare, è stato principalmente indicato quando i sistemi di geolocalizzazione sono vietati e quando, invece, solo in casi particolari, l’utilizzo degli stessi è lecito.

Quando il GPS è vietato

Innanzitutto, l’Ispettorato ha chiarito che l’utilizzo del GPS è sempre vietato, sottolineando che l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n.300/1970) vieta ai datori di lavoro i controlli a distanza dei lavoratori con impianti e attrezzature.

L’istallazione degli stessi non viene utilizzata in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa ma per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.

In tali casi, l’istallazione può avvenire solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale o previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro.

Quando il GPS è lecito

Tuttavia, ha affermato l’Ispettorato, solo in casi del tutto particolari, ossia qualora l’installazione del sistema GPS sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (ad esempio l’uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc.), può ritenersi che gli stessi finiscano per “trasformarsi” in veri e propri strumenti di lavoro e, pertanto la loro istallazione è da ritenersi lecita.

(Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare del 7 novembre 2016, n. 2)

Con la circolare n. 2/2016, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che il sistema GPS montato sulle auto aziendali, non è uno strumento necessario al lavoratore per rendere la prestazione, in quanto tali sistemi di localizzazione satellitare rappresentano un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro e, pertanto, per la loro istallazione è necessario un accordo sindacale.

Con la citata circolare, è stato principalmente indicato quando i sistemi di geolocalizzazione sono vietati e quando, invece, solo in casi particolari, l’utilizzo degli stessi è lecito.

Quando il GPS è vietato

Innanzitutto, l’Ispettorato ha chiarito che l’utilizzo del GPS è sempre vietato, sottolineando che l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n.300/1970) vieta ai datori di lavoro i controlli a distanza dei lavoratori con impianti e attrezzature.

L’istallazione degli stessi non viene utilizzata in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa ma per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.

In tali casi, l’istallazione può avvenire solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale o previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro.

Quando il GPS è lecito

Tuttavia, ha affermato l’Ispettorato, solo in casi del tutto particolari, ossia qualora l’installazione del sistema GPS sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (ad esempio l’uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc.), può ritenersi che gli stessi finiscano per “trasformarsi” in veri e propri strumenti di lavoro e, pertanto la loro istallazione è da ritenersi lecita.

(Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare del 7 novembre 2016, n. 2)