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Gli sportivi professionisti devono essere sempre iscritti all’Enpals

PREMESSA

Il Tribunale di Roma, con la sentenza 17 settembre 2002, n.21072, ha ribadito il principio secondo cui tanto la qualità di sportivo professionista che l’obbligo di assicurazione previdenziale presso l’Enpals prescindono dalla natura, subordinata o meno, del rapporto intercorrente con la società sportiva di appartenenza. La distinzione posta tra attività onerosa subordinata e attività onerosa autonoma, riguarda solo gli atleti professionisti e non gli sportivi in generale.

RICORSO AL TRIBUNALE

Con rituale atto di ricorso una società sportiva, ha convenuto in giudizio l’Enpals, ed ha proposto opposizione contro due verbali ispettivi redatti nel luglio 1999, con i quali erano state contestate violazioni delle normativa in materia di contributi in relazione alla posizione di nove collaboratori della società sportiva.In particolare, con il primo accertamento l’Enpals aveva contestato al sodalizio sportivo il mancato versamento dei contributi previdenziali ed altre omissioni in relazione alla posizione di alcuni lavoratori che gli ispettori verbalizzanti avevano ritenuto lavoratori subordinati della Società nel periodo 1994-1998.

Con il secondo verbale l’Enpals aveva contestato alla società sportiva il mancato versamento dei contributi previdenziali ed altre omissioni in relazione alla posizione di altri tre lavoratori, ritenendo che gli stessi, in quanto sportivi professionisti, fossero da iscrivere presso l’Ente di Previdenza del settore, indipendentemente dalla natura subordinata o meno del loro rapporto con la società sportiva medesima.

A sostegno dell’opposizione la Società ha precisato che il rapporto intrattenuto con i nove collaboratori era sempre stato di natura autonoma e non subordinata, considerato che gli stessi:

- erano liberi di organizzare in modo autonomo la propria prestazione;

- svolgevano contemporaneamente anche altre attività lavorative;

- venivano compensati di volta in volta in relazione all’attività svolta.

Con riferimento poi ai tre collaboratori professionisti di cui al secondo verbale di accertamento, la società ricorrente ha evidenziato come, ai sensi dell’articolo 3 della legge n.91/81, fossero da considerarsi sportivi professionisti solo coloro che prestino la propria attività con contratto di tipo:

- subordinato;

- autonomo, ma per oltre 8 ore settimanali o cinque giorni al mese o trenta giorni all’anno.

Negli altri casi lo sportivo, anche se iscritto alla federazione nazionale, non è soggetto agli obblighi previdenziali presso l’Enpals.

Peraltro, in via preliminare, la società ricorrente ha anche eccepito la parziale prescrizione quinquennale delle richieste dell’ente previdenziale.

Ente previdenziale che si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’opposizione della società sportiva, nella considerazione che la sussistenza dei dedotti illeciti a carico della società medesima deriva dalle dichiarazioni rilasciate dagli stessi lavoratori agli ispettori verbalizzanti.

In relazione, poi, ai lavoratori professionisti, l’ente previdenziale ha evidenziato come il richiamo all’articolo 3 della legge del 1981, operato dalla ricorrente, sia irrilevante in quanto la citata norma si riferisce alla prestazione sportiva dell’atleta e non anche del preparatore atletico (ruolo ricoperto dai soggetti interessati). Sul punto, si ricordi, infatti, che l’articolo 2 della legge n.91/81 parla di sportivi professionisti, mentre l’articolo 3 parla esclusivamente di atleti professionisti. Come noto, la categoria degli sportivi risulta più ampia di quella degli atleti, dal momento che ricomprende anche altre tipologie di soggetti comunque indispensabili al settore in esame.

Sul contraddittorio così instauratosi è stata espletata la prova testimoniale, con discussione e decisione della causa in udienza.

DECISIONE: CONSIDERAZIONI

Secondo il Tribunale di Roma, l’opposizione proposta dalla società sportiva è stato considerato fondato, ma solo in parte.La controversia verteva - in particolare - sull’accertamento della natura, subordinata o meno, del rapporto intercorso tra la società sportiva ed i nove collaboratori nonché, in punto di diritto, sulla questione se i soggetti iscritti alla federazione nazionale, in quanto sportivi professionisti, fossero soggetti alla contribuzione in favore dell’Enpals indipendentemente dalla natura del loro rapporto con la Società.

Giova prima di tutto chiarire come il verbale redatto dall’ispettore di previdenza, ai sensi dell’articolo 2700 Codice Civile fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che egli attesti essere avvenute in sua presenza o che abbia direttamente compiuto.

Tale verbale costituisce idonea prova scritta per la emissione della ordinanza di ingiunzione mentre, nel successivo giudizio di opposizione, può essere contraddetto dalla prova contraria dell’interessato (sul punto, sia anche consentito il rinvio a Cassazione 3148 del 1985 e Cassazione 7514 del 1990).

La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che anche nel giudizio di merito (cioè di opposizione alla ordinanza di ingiunzione) il verbale ispettivo può essere ritenuto dal Giudice come prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale quando in tal senso deponga il suo "specifico contenuto probatorio" ovvero "il concorso di altri elementi" (ancora Cassazione 3148/85 cit ).

Peraltro, sul punto, la Corte di Cassazione ha confermato che l’impugnativa giudiziale del contenuto del verbale non lo priva di ogni efficacia probatoria, dovendo al contrario il Giudice del merito prenderlo in esame ed apprezzarlo nel complesso delle risultanze processuali (vedasi Cassazione 3350 del 2001).

Entrando nello specifico della decisione dei Giudici, in relazione al primo punto in esame, si osserva come le contestazioni avanzate dall’Ente previdenziale traggano origine dalle dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori. Dichiarazioni nelle quali gli stessi hanno specificato agli ispettori di vigilanza le modalità della propria prestazione in favore del sodalizio sportivo.

Dei collaboratori in questione ne sono stati ascoltati poi nel corso del giudizio, come testimoni, sei, oltre all’ispettore Enpals.Occorre premettere ancora che l’indagine volta ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato deve avere ad oggetto, da un lato, la definizione formale che le parti abbiano dato del rapporto stesso e, dall’altro, i caratteri che il rapporto ha assunto di fatto, nel corso del suo svolgimento.

Sotto il primo aspetto si osserva che la forma, intesa come momento di esplicitazione della volontà negoziale, sicuramente assume rilevanza, particolarmente nei casi in cui la capacità culturale delle parti rassicuri il Giudice che le stesse possano avere avuto consapevolezza del significato e delle implicazioni delle formule adottate.

Tuttavia, tale indagine non può arrestarsi al dato formale essendo invece potere-dovere del Giudice accertare se, in concreto, il rapporto abbia assunto quei caratteri nei quali, in base all’elaborazione giurisprudenziale, viene ravvisata la presenza di un rapporto di subordinazione.

Come noto, infatti, tali indici rivelatori sono stati dalla giurisprudenza individuati nella:

- sottoposizione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro; Ø necessità in capo al lavoratore di rispettare un preciso orario di lavoro, e di giustificare le eventuali assenze;

- erogazione di una retribuzione in misura fissa e predeterminata non collegata ai risultati ottenuti;

- esenzione del prestatore di lavoro da ogni rischio connesso all’esercizio dell’impresa;

- inserimento stabile del collaboratore nell’organizzazione imprenditoriale, per i fini dell’impresa.

Tuttavia, al fine di accertare la natura giuridica dei rapporti oggetto della controversia, il Tribunale ha dovuto necessariamente tener conto del settore particolare del quale ci si occupa (ossia il settore giovanile di una squadra di calcio) e, quindi, emerge il rilievo che la prestazione di preparatori atletici e allenatori non si svolge con le stesse modalità di quella di una segretaria d’azienda o di una commessa di negozio ma con orari ridotti e con un margine di elasticità certamente superiore.Fatte tutte queste premesse e passando all’esame delle singole posizioni, il Giudice ha ritenuto che la prestazione resa da quattro collaboratori potesse ritenersi di natura subordinata e, quindi, che fossero fondate le ragioni dell’Enpals.

DECISIONE: DICHIARAZIONI DEI TESTIMONI

In particolare, uno dei collaboratori ha riferito in atti agli ispettori che la sua prestazione di "allenatore delle squadre giovanili" si svolgeva per cinque giorni alla settimana più le gare domenicali e che egli inoltre assisteva alle selezioni ed alle gare delle rappresentative.

Sentito come testimone, un altro collaboratore ha precisato di essere un allenatore professionista e che per questo gestiva autonomamente il proprio tempo ed assumeva in prima persona le decisioni. Orbene, il costante impegno dello stesso in favore delle squadre giovanili della società sportiva (5 giorni alla settimana più le gare domenicali, le selezioni e le gare rappresentative) e la sua qualità di professionista del settore hanno indotto il Giudice a ritenere che egli fosse stabilmente inserito nell’organizzazione della Società e che la sua prestazione non fosse, quindi, occasionale o autonoma.

Un altro collaboratore ha riferito agli ispettori di vigilanza di avere lavorato come massaggiatore, che la sua prestazione si svolgeva per 3 giorni alla settimana, comprese anche le gare in trasferta, e che il suo compenso non era determinato volta per volta ma pre-fissato. Anche per tale lavoratore, considerata la mancanza di prova contraria, non essendo stato egli sentito come testimone, deve ritenersi quanto detto per l’allenatore.

Analoghe considerazioni valgono per il lavoratore adibito a massaggiatore – fisioterapista, con una prestazione di 4-5 giorni alla settimana, con la precisazione che per lo svolgimento della sua attività non si avvaleva di propri strumenti ma utilizzava quelli della società sportiva.

Altro lavoratore ha riferito agli ispettori di aver lavorato come preparatore atletico e che la sua prestazione (di 2 giorni alla settimana) era stabilita dal settore giovanile che la comunicava tramite segreteria. Ha precisato anche che il suo compenso era stabilito in modo fisso all’inizio della stagione. Sentito come testimone ha dichiarato invece che gli orari della sua prestazione erano decisi da lui e che in quel periodo lavorava anche come agente di commercio. Anche per quest’ultimo il Giudice ha ritenuto che la sua prestazione fosse stabilmente inserita nell’organizzazione della società e che anche la predeterminazione del compenso induce a condividere le tesi dell’Enpals. La circostanza poi che egli lavorasse anche come agente di commercio sembra irrilevante in quanto una prestazione di due volte alla settimana, resa in favore della squadra sportiva, non pare tale da impedire lo svolgimento di un’attività dotata di margini di autonomia come quella di rappresentante.Fondata appare invece la domanda della società sportiva nei confronti di un lavoratore, il quale ha, infatti, riferito che in quel periodo (dal 1994 in poi) lavorava per la società solo per sostituire altri dipendenti assenti e con mansioni di volta in volta mutevoli. Questa utilizzazione della sua prestazione ha induce il Tribunale ad escludere che fosse stabilmente inserito nell’organizzazione della società e che la sua attività abbia assunto i tratti del lavoro subordinato.

Dunque, nei casi esaminati, ad eccezione di quest’ultimo, il Tribunale ha ritenuto che agli atti fosse presente la prova sufficiente dell’illecito contestato alla società ricorrente, in considerazione, da un lato, della chiarezza e specificità degli accertamenti compiuti dagli ispettori verbalizzanti e, dall’altro, della mancanza di una convincente prova contraria.

DECISIONE: PROBLEMA DEGLI SPORTIVI PROFESSIONISTI

Per quanto attiene alla posizione degli sportivi professionisti, il Tribunale si è posto il problema della loro qualità di sportivi professionisti per la quale l’Enpals ritiene dovuta la contribuzione indipendentemente dalla natura del loro rapporto con la società sportiva.La questione è stata risolta in base al dettato della legge n.91 del 1981 in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, legge che, all’articolo 2, definisce lo sportivo professionista come l’atleta, direttore tecnico sportivo, allenatore e preparatore atletico che esercita l’attività a titolo oneroso, con carattere di continuità ed ha conseguito la qualificazione presso la relativa federazione sportiva nazionale.

La definizione di legge, come noto, comprende sia gli sportivi professionisti che operano con rapporto di lavoro subordinato che quelli che prestino la propria opera con rapporti di tipo autonomo e questo perché il carattere di onerosità e continuità ben può essere presente anche in rapporti contrattuali non caratterizzati dalla subordinazione.

L’articolo 9, poi, al primo comma stabilisce che l’obbligo di assicurazione previdenziale è esteso a tutti gli sportivi professionisti di cui all’articolo 2 della legge n.91/81 e, quindi, anche a coloro che detta attività svolgono senza vincolo di subordinazione.

Appare, quindi, evidente che tanto la qualità di sportivo professionista che l’obbligo di assicurazione previdenziale prescindono dalla natura, subordinata o meno, del rapporto intercorrente con la società sportiva di appartenenza. La distinzione posta al successivo articolo 3, tra attività onerosa subordinata e attività onerosa autonoma, riguarda solo gli "atleti" mentre nessuno dei collaboratori in questione è tale.Ne consegue, secondo il Tribunale, la fondatezza delle contestazioni mosse alla società sportiva ricorrente.

DECISIONE: ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE

L’eccezione di prescrizione sollevata dalla società sportiva, infine, è parzialmente fondata.Il termine prescrizionale per la riscossione dei contributi dovuti per l’assicurazione contro l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, inizialmente era fissato dalla legge in 10 anni (articolo 41 della legge 153/69), e tale termine era stato sospeso per un triennio a norma della legge 638/83.

La legge n.335 del 1995 ha, poi, introdotto una nuova disciplina in materia di prescrizione dei contributi. La legge del 1995 introduce, infatti, un generalizzato termine breve quinquennale per tutti i crediti che, al pari dei contributi, devono pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi.

Egualmente si assiste ad un allineamento con la disciplina delle sanzioni amministrative (articolo 28 legge n.689/81), mentre non può dubitarsi, atteso il carattere generale della nuova disciplina, dell’applicabilità del termine suddetto alle sanzioni civili.La nuova disciplina è entrata in vigore in data 17.8.1995 ma, con riferimento alla disciplina transitoria, l’articolo 3, comma 10 ha disposto l’applicazione dei nuovi termini anche "alle contribuzioni relative a periodi precedenti l’entrata in vigore della presente legge". Viene, inoltre, eliminata l’operatività della sospensione triennale di cui all’articolo 2 cit.In tal modo la legge n.335/1995 dispone l’automatica estinzione dei crediti contributivi pregressi.

Orbene, atteso che le pretese contributive dell’Enpals si riferiscono al periodo 1 giugno 1994-30 giugno 1998 ed i verbali di accertamento impugnati sono datati 6 luglio 1999, si devono ritenere prescritte le pretese antecedenti al 6 luglio 1994.In conclusione, deve affermarsi la fondatezza di tutte le pretese contributive dell’Enpals, con eccezione di quelle relative alla prestazione del lavoratore impiegato per sostituire altri collaboratori assenti, nonché ai periodi prescritti.

PREMESSA

Il Tribunale di Roma, con la sentenza 17 settembre 2002, n.21072, ha ribadito il principio secondo cui tanto la qualità di sportivo professionista che l’obbligo di assicurazione previdenziale presso l’Enpals prescindono dalla natura, subordinata o meno, del rapporto intercorrente con la società sportiva di appartenenza. La distinzione posta tra attività onerosa subordinata e attività onerosa autonoma, riguarda solo gli atleti professionisti e non gli sportivi in generale.

RICORSO AL TRIBUNALE

Con rituale atto di ricorso una società sportiva, ha convenuto in giudizio l’Enpals, ed ha proposto opposizione contro due verbali ispettivi redatti nel luglio 1999, con i quali erano state contestate violazioni delle normativa in materia di contributi in relazione alla posizione di nove collaboratori della società sportiva.In particolare, con il primo accertamento l’Enpals aveva contestato al sodalizio sportivo il mancato versamento dei contributi previdenziali ed altre omissioni in relazione alla posizione di alcuni lavoratori che gli ispettori verbalizzanti avevano ritenuto lavoratori subordinati della Società nel periodo 1994-1998.

Con il secondo verbale l’Enpals aveva contestato alla società sportiva il mancato versamento dei contributi previdenziali ed altre omissioni in relazione alla posizione di altri tre lavoratori, ritenendo che gli stessi, in quanto sportivi professionisti, fossero da iscrivere presso l’Ente di Previdenza del settore, indipendentemente dalla natura subordinata o meno del loro rapporto con la società sportiva medesima.

A sostegno dell’opposizione la Società ha precisato che il rapporto intrattenuto con i nove collaboratori era sempre stato di natura autonoma e non subordinata, considerato che gli stessi:

- erano liberi di organizzare in modo autonomo la propria prestazione;

- svolgevano contemporaneamente anche altre attività lavorative;

- venivano compensati di volta in volta in relazione all’attività svolta.

Con riferimento poi ai tre collaboratori professionisti di cui al secondo verbale di accertamento, la società ricorrente ha evidenziato come, ai sensi dell’articolo 3 della legge n.91/81, fossero da considerarsi sportivi professionisti solo coloro che prestino la propria attività con contratto di tipo:

- subordinato;

- autonomo, ma per oltre 8 ore settimanali o cinque giorni al mese o trenta giorni all’anno.

Negli altri casi lo sportivo, anche se iscritto alla federazione nazionale, non è soggetto agli obblighi previdenziali presso l’Enpals.

Peraltro, in via preliminare, la società ricorrente ha anche eccepito la parziale prescrizione quinquennale delle richieste dell’ente previdenziale.

Ente previdenziale che si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’opposizione della società sportiva, nella considerazione che la sussistenza dei dedotti illeciti a carico della società medesima deriva dalle dichiarazioni rilasciate dagli stessi lavoratori agli ispettori verbalizzanti.

In relazione, poi, ai lavoratori professionisti, l’ente previdenziale ha evidenziato come il richiamo all’articolo 3 della legge del 1981, operato dalla ricorrente, sia irrilevante in quanto la citata norma si riferisce alla prestazione sportiva dell’atleta e non anche del preparatore atletico (ruolo ricoperto dai soggetti interessati). Sul punto, si ricordi, infatti, che l’articolo 2 della legge n.91/81 parla di sportivi professionisti, mentre l’articolo 3 parla esclusivamente di atleti professionisti. Come noto, la categoria degli sportivi risulta più ampia di quella degli atleti, dal momento che ricomprende anche altre tipologie di soggetti comunque indispensabili al settore in esame.

Sul contraddittorio così instauratosi è stata espletata la prova testimoniale, con discussione e decisione della causa in udienza.

DECISIONE: CONSIDERAZIONI

Secondo il Tribunale di Roma, l’opposizione proposta dalla società sportiva è stato considerato fondato, ma solo in parte.La controversia verteva - in particolare - sull’accertamento della natura, subordinata o meno, del rapporto intercorso tra la società sportiva ed i nove collaboratori nonché, in punto di diritto, sulla questione se i soggetti iscritti alla federazione nazionale, in quanto sportivi professionisti, fossero soggetti alla contribuzione in favore dell’Enpals indipendentemente dalla natura del loro rapporto con la Società.

Giova prima di tutto chiarire come il verbale redatto dall’ispettore di previdenza, ai sensi dell’articolo 2700 Codice Civile fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che egli attesti essere avvenute in sua presenza o che abbia direttamente compiuto.

Tale verbale costituisce idonea prova scritta per la emissione della ordinanza di ingiunzione mentre, nel successivo giudizio di opposizione, può essere contraddetto dalla prova contraria dell’interessato (sul punto, sia anche consentito il rinvio a Cassazione 3148 del 1985 e Cassazione 7514 del 1990).

La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che anche nel giudizio di merito (cioè di opposizione alla ordinanza di ingiunzione) il verbale ispettivo può essere ritenuto dal Giudice come prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale quando in tal senso deponga il suo "specifico contenuto probatorio" ovvero "il concorso di altri elementi" (ancora Cassazione 3148/85 cit ).

Peraltro, sul punto, la Corte di Cassazione ha confermato che l’impugnativa giudiziale del contenuto del verbale non lo priva di ogni efficacia probatoria, dovendo al contrario il Giudice del merito prenderlo in esame ed apprezzarlo nel complesso delle risultanze processuali (vedasi Cassazione 3350 del 2001).

Entrando nello specifico della decisione dei Giudici, in relazione al primo punto in esame, si osserva come le contestazioni avanzate dall’Ente previdenziale traggano origine dalle dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori. Dichiarazioni nelle quali gli stessi hanno specificato agli ispettori di vigilanza le modalità della propria prestazione in favore del sodalizio sportivo.

Dei collaboratori in questione ne sono stati ascoltati poi nel corso del giudizio, come testimoni, sei, oltre all’ispettore Enpals.Occorre premettere ancora che l’indagine volta ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato deve avere ad oggetto, da un lato, la definizione formale che le parti abbiano dato del rapporto stesso e, dall’altro, i caratteri che il rapporto ha assunto di fatto, nel corso del suo svolgimento.

Sotto il primo aspetto si osserva che la forma, intesa come momento di esplicitazione della volontà negoziale, sicuramente assume rilevanza, particolarmente nei casi in cui la capacità culturale delle parti rassicuri il Giudice che le stesse possano avere avuto consapevolezza del significato e delle implicazioni delle formule adottate.

Tuttavia, tale indagine non può arrestarsi al dato formale essendo invece potere-dovere del Giudice accertare se, in concreto, il rapporto abbia assunto quei caratteri nei quali, in base all’elaborazione giurisprudenziale, viene ravvisata la presenza di un rapporto di subordinazione.

Come noto, infatti, tali indici rivelatori sono stati dalla giurisprudenza individuati nella:

- sottoposizione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro; Ø necessità in capo al lavoratore di rispettare un preciso orario di lavoro, e di giustificare le eventuali assenze;

- erogazione di una retribuzione in misura fissa e predeterminata non collegata ai risultati ottenuti;

- esenzione del prestatore di lavoro da ogni rischio connesso all’esercizio dell’impresa;

- inserimento stabile del collaboratore nell’organizzazione imprenditoriale, per i fini dell’impresa.

Tuttavia, al fine di accertare la natura giuridica dei rapporti oggetto della controversia, il Tribunale ha dovuto necessariamente tener conto del settore particolare del quale ci si occupa (ossia il settore giovanile di una squadra di calcio) e, quindi, emerge il rilievo che la prestazione di preparatori atletici e allenatori non si svolge con le stesse modalità di quella di una segretaria d’azienda o di una commessa di negozio ma con orari ridotti e con un margine di elasticità certamente superiore.Fatte tutte queste premesse e passando all’esame delle singole posizioni, il Giudice ha ritenuto che la prestazione resa da quattro collaboratori potesse ritenersi di natura subordinata e, quindi, che fossero fondate le ragioni dell’Enpals.

DECISIONE: DICHIARAZIONI DEI TESTIMONI

In particolare, uno dei collaboratori ha riferito in atti agli ispettori che la sua prestazione di "allenatore delle squadre giovanili" si svolgeva per cinque giorni alla settimana più le gare domenicali e che egli inoltre assisteva alle selezioni ed alle gare delle rappresentative.

Sentito come testimone, un altro collaboratore ha precisato di essere un allenatore professionista e che per questo gestiva autonomamente il proprio tempo ed assumeva in prima persona le decisioni. Orbene, il costante impegno dello stesso in favore delle squadre giovanili della società sportiva (5 giorni alla settimana più le gare domenicali, le selezioni e le gare rappresentative) e la sua qualità di professionista del settore hanno indotto il Giudice a ritenere che egli fosse stabilmente inserito nell’organizzazione della Società e che la sua prestazione non fosse, quindi, occasionale o autonoma.

Un altro collaboratore ha riferito agli ispettori di vigilanza di avere lavorato come massaggiatore, che la sua prestazione si svolgeva per 3 giorni alla settimana, comprese anche le gare in trasferta, e che il suo compenso non era determinato volta per volta ma pre-fissato. Anche per tale lavoratore, considerata la mancanza di prova contraria, non essendo stato egli sentito come testimone, deve ritenersi quanto detto per l’allenatore.

Analoghe considerazioni valgono per il lavoratore adibito a massaggiatore – fisioterapista, con una prestazione di 4-5 giorni alla settimana, con la precisazione che per lo svolgimento della sua attività non si avvaleva di propri strumenti ma utilizzava quelli della società sportiva.

Altro lavoratore ha riferito agli ispettori di aver lavorato come preparatore atletico e che la sua prestazione (di 2 giorni alla settimana) era stabilita dal settore giovanile che la comunicava tramite segreteria. Ha precisato anche che il suo compenso era stabilito in modo fisso all’inizio della stagione. Sentito come testimone ha dichiarato invece che gli orari della sua prestazione erano decisi da lui e che in quel periodo lavorava anche come agente di commercio. Anche per quest’ultimo il Giudice ha ritenuto che la sua prestazione fosse stabilmente inserita nell’organizzazione della società e che anche la predeterminazione del compenso induce a condividere le tesi dell’Enpals. La circostanza poi che egli lavorasse anche come agente di commercio sembra irrilevante in quanto una prestazione di due volte alla settimana, resa in favore della squadra sportiva, non pare tale da impedire lo svolgimento di un’attività dotata di margini di autonomia come quella di rappresentante.Fondata appare invece la domanda della società sportiva nei confronti di un lavoratore, il quale ha, infatti, riferito che in quel periodo (dal 1994 in poi) lavorava per la società solo per sostituire altri dipendenti assenti e con mansioni di volta in volta mutevoli. Questa utilizzazione della sua prestazione ha induce il Tribunale ad escludere che fosse stabilmente inserito nell’organizzazione della società e che la sua attività abbia assunto i tratti del lavoro subordinato.

Dunque, nei casi esaminati, ad eccezione di quest’ultimo, il Tribunale ha ritenuto che agli atti fosse presente la prova sufficiente dell’illecito contestato alla società ricorrente, in considerazione, da un lato, della chiarezza e specificità degli accertamenti compiuti dagli ispettori verbalizzanti e, dall’altro, della mancanza di una convincente prova contraria.

DECISIONE: PROBLEMA DEGLI SPORTIVI PROFESSIONISTI

Per quanto attiene alla posizione degli sportivi professionisti, il Tribunale si è posto il problema della loro qualità di sportivi professionisti per la quale l’Enpals ritiene dovuta la contribuzione indipendentemente dalla natura del loro rapporto con la società sportiva.La questione è stata risolta in base al dettato della legge n.91 del 1981 in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, legge che, all’articolo 2, definisce lo sportivo professionista come l’atleta, direttore tecnico sportivo, allenatore e preparatore atletico che esercita l’attività a titolo oneroso, con carattere di continuità ed ha conseguito la qualificazione presso la relativa federazione sportiva nazionale.

La definizione di legge, come noto, comprende sia gli sportivi professionisti che operano con rapporto di lavoro subordinato che quelli che prestino la propria opera con rapporti di tipo autonomo e questo perché il carattere di onerosità e continuità ben può essere presente anche in rapporti contrattuali non caratterizzati dalla subordinazione.

L’articolo 9, poi, al primo comma stabilisce che l’obbligo di assicurazione previdenziale è esteso a tutti gli sportivi professionisti di cui all’articolo 2 della legge n.91/81 e, quindi, anche a coloro che detta attività svolgono senza vincolo di subordinazione.

Appare, quindi, evidente che tanto la qualità di sportivo professionista che l’obbligo di assicurazione previdenziale prescindono dalla natura, subordinata o meno, del rapporto intercorrente con la società sportiva di appartenenza. La distinzione posta al successivo articolo 3, tra attività onerosa subordinata e attività onerosa autonoma, riguarda solo gli "atleti" mentre nessuno dei collaboratori in questione è tale.Ne consegue, secondo il Tribunale, la fondatezza delle contestazioni mosse alla società sportiva ricorrente.

DECISIONE: ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE

L’eccezione di prescrizione sollevata dalla società sportiva, infine, è parzialmente fondata.Il termine prescrizionale per la riscossione dei contributi dovuti per l’assicurazione contro l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, inizialmente era fissato dalla legge in 10 anni (articolo 41 della legge 153/69), e tale termine era stato sospeso per un triennio a norma della legge 638/83.

La legge n.335 del 1995 ha, poi, introdotto una nuova disciplina in materia di prescrizione dei contributi. La legge del 1995 introduce, infatti, un generalizzato termine breve quinquennale per tutti i crediti che, al pari dei contributi, devono pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi.

Egualmente si assiste ad un allineamento con la disciplina delle sanzioni amministrative (articolo 28 legge n.689/81), mentre non può dubitarsi, atteso il carattere generale della nuova disciplina, dell’applicabilità del termine suddetto alle sanzioni civili.La nuova disciplina è entrata in vigore in data 17.8.1995 ma, con riferimento alla disciplina transitoria, l’articolo 3, comma 10 ha disposto l’applicazione dei nuovi termini anche "alle contribuzioni relative a periodi precedenti l’entrata in vigore della presente legge". Viene, inoltre, eliminata l’operatività della sospensione triennale di cui all’articolo 2 cit.In tal modo la legge n.335/1995 dispone l’automatica estinzione dei crediti contributivi pregressi.

Orbene, atteso che le pretese contributive dell’Enpals si riferiscono al periodo 1 giugno 1994-30 giugno 1998 ed i verbali di accertamento impugnati sono datati 6 luglio 1999, si devono ritenere prescritte le pretese antecedenti al 6 luglio 1994.In conclusione, deve affermarsi la fondatezza di tutte le pretese contributive dell’Enpals, con eccezione di quelle relative alla prestazione del lavoratore impiegato per sostituire altri collaboratori assenti, nonché ai periodi prescritti.