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Il consenso dell’avente diritto e le posizioni di garanzia dall’intervento chirurgico all’eutanasia

Ex articolo 50 Codice Penale "Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporne".

Tale enunciazione codifica il principio "volenti non fit iniuria", inserendolo tra le cd. scriminanti, ossia particolari "situazioni" nelle quali un fatto, solitamente considerato reato, è autorizzato o consentito dalla legge stessa e pertanto perde il suo carattere antigiuridico, non ponendosi più in contrasto con l’ordinamento e risultando, conseguentemente, lecito.

Esse operano oggettivamente, per il fatto della loro sola esistenza, realizzando, in via generale, un bilanciamento effettuato dal legislatore in astratto, che tenga conto degli interessi contrapposti da tutelare nel caso previsto dalla norma incriminatrice di parte speciale, e che si risolva a favore dell’esclusione dell’antigiuridicità.

Tuttavia nel caso del consenso dell’avente diritto si ha più propriamente una rinuncia, da parte del titolare, alla conservazione del proprio bene. Tale esimente pone dunque il problema di individuare se, ed in quale misura, l’ordinamento consente all’individuo di disporre dei propri beni, compresi quelli strettamente personali quali la vita e l’integrità psico-fisica.

Condizioni necessarie affinchè il consenso esplichi l’effetto di escludere la illiceità penale del fatto sono, dunque, la disponibilità del bene da parte del suo titolare e la validità del consenso.

Partendo da quest’ultimo, la persona legittimata ad esprimere il consenso deve possedere la capacità di agire e questo deve essere libero o spontaneo, ossia immune da violenza, errore, dolo.

Il consenso va qualificato come un semplice atto giuridico, cioè un permesso con il quale si attribuisce al destinatario un potere di agire, che non crea alcun vincolo obbligatorio a carico dell’avente diritto e non trasferisce alcun diritto in capo all’agente.

Di conseguenza la relativa validità prescinde da requisiti di forma, potendo il consenso essere prestato in qualsiasi modo, ed è indifferente il mezzo (scritto, orale, etc.) con cui si manifesta.

Può anche essere desunto dal comportamento oggettivamente univoco dell’avente diritto (consenso c.d. tacito) purchè sussista al momento del fatto; non scrimina, invece, il consenso successivo o ratifica.

Il consenso è sempre revocabile, a meno che l’attività consentita, per le stesse sue caratteristiche, non possa essere interrotta se non ad avvenuto esaurimento (ciò è quanto si verifica nell’ipotesi in cui sia stato dato inizio ad un intervento chirurgico che non può essere interrotto prima di essere stato portato a compimento).

Se si nega al consenso natura negoziale, esso non deve avere una causa, ovvero una funzione economico-sociale, determinata: la volontà del soggetto è sufficiente ad integrare la scriminante.

Il consenso è putativo se il soggetto agisce nella erronea supposizione della sua esistenza, ma la sua efficacia scriminante viene meno ove debba escludersi, in base alle circostanze del caso concreto, la ragionevole persuasione di operare con l’assenso della persona che può validamente disporre del diritto.

Il consenso dell’offeso è, invece, presunto quando si può fondatamente ritenere che il titolare del bene lo avrebbe concesso se fosse stato a conoscenza della situazione di fatto.

La questione più rilevante si pone in relazione alla individuazione dei beni rispetto ai quali l’ordinamento permette al consenso di esplicare il suo effetto scriminante.

Tali sono, come detto, i beni e i diritti di cui il soggetto titolare può liberamente disporre. Tuttavia "la distinzione tra beni disponibili e indisponibili non è sempre agevole, dovendosi essa desumere, in rapporto alle singole categorie di beni, dall’intero ordinamento e dalla sua natura personalistica".

Il problema nasce dunque in relazione ai limiti relativi alla disponibilità dei beni della integrità fisica e della vita.

L’articolo 5 Codice Civile, in attuazione del dettato costituzionale di cui all’articolo 32 Costituzione afferma il principio generale secondo cui “gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica”.

Dottrina e giurisprudenza individuano due parametri per circoscrivere i limiti di disponibilità dell’integrità fisica: da un lato, quello dell’entità della lesività della condotta, dall’altro quello attinente al profilo qualitativo della lesione stessa.

Esemplificando, si può individuare il consenso ad atti che possono produrre una situazione di svantaggio per la propria salute, per i quali opera il limite in base al quale non debbono provocare una diminuzione permanente dell’integrità fisica, come accade nel caso del consenso a un tatuaggio; oppure il consenso ad atti che arrechino una situazione di vantaggio al soggetto, in cui l’ipotesi più rilevante è rappresentata dalla sottoposizione ad un trattamento chirurgico per migliorare le proprie condizioni di salute, per esempio il consenso all’asportazione dell’utero in una donna per fermare l’espandersi di un tumore.

L’attività medica, e in particolare il trattamento chirurgico, benché si rivolga al miglioramento dello stato di salute dell’individuo, talvolta implica ingerenze nella sfera personale del paziente tali da integrare astrattamente fattispecie di reato e spesso si fonda su un consenso che legittima una “diminuzione permanente dell’integrità fisica” di cui all’articolo 5 Codice Civile.

La prestazione medica, tuttavia, ancorché comportante una lesione, è lecita proprio in virtù del consenso dell’avente diritto, cioè del paziente, che opera come causa scriminante ex articolo 50 Codice Penale.

Per consenso informato deve intendersi, l’accettazione che il paziente esprime in merito a un trattamento sanitario, in maniera libera, dopo essere stato informato sulle modalità di esecuzione, i benefici, gli effetti collaterali e i rischi ragionevolmente prevedibili; l’informazione, che sta alla base di un consenso validamente prestato, assolve la funzione di consentire al paziente di acquisire una totale, quanto necessaria, consapevolezza sulle terapie che gli verranno effettuate.

Ciò vale anche nell’ ambito della chirurgia estetica il cui fine terapeutico mira a rimuovere un malessere psicologico (ed in questo senso rientra nell’ampio bene giuridico di “salute”) che condiziona la vita di relazione di un individuo: il paziente dovrà essere messo nelle condizioni di decidere tra l’opportunità di sottoporsi all’intervento, a fronte della ragionevole aspettativa di un suo successo e la necessità di ometterlo, in mancanza di prevedibili vantaggi.

Al di fuori dei casi di prestazioni sanitarie obbligatorie previste per legge, in conformità a quanto previsto dall’art. 32 cost - “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario " se non per disposizione di legge - , il medico è legittimato a sottoporre il paziente al trattamento che giudica necessario a salvaguardia della sua salute anche in assenza di un esplicito consenso.

Tale conclusione è giustificata da una parte dall’alto interesse sociale dell’attività sanitaria e del riconoscimento che la stessa riceve a livello costituzionale , e dall’altra dalla posizione di garanzia ricoperta dal medico.

Ai sensi dell’articolo 40 Codice Penale, infatti, non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.

Tale clausola d’equivalenza comporta peculiari conseguenze poichè attribuisce ad alcuni soggetti, diversi dai rispettivi titolari, una speciale posizione di garanzia dell’integrità dei beni protetti che si ha interesse a salvaguardare, e fa gravare sugli gli stessi un obbligo giuridico di impedire il verificarsi di un evento lesivo, del quale altrimenti risponderebbero penalmente, integrando una fattispecie di reato omissivo improprio .

Dalla posizione di garanzia possono discendere “obblighi di protezione” che hanno lo scopo di tutelare determinati beni giuridici da tutte le fonti di pericolo, presupponendo un particolare legame tra garante e titolare del bene garantito, ovvero “obblighi di controllo” che tutelano da determinate fonti di pericolo tutti i beni che potrebbero essere colpiti, presupponendo particolari legami tra garante e fonte di pericolo sotto la sua sfera di controllo.

Il medico è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente che è subordinata all’esercizio dell’attività svolta e all’ assunzione degli obblighi connessi a tale posizione, indipendentemente dalla tipologia di rapporti giuridici con la struttura sanitaria in cui egli si trovi ad operare.

Si può così affermare che medici e paramedici devono considerarsi portatori ex lege di posizioni di garanzia, espressione dell’obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex articoli 2 e 32 Costituzione, nei confronti dei pazienti la cui salute devono tutelare contro qualsiasi pericolo che ne minacci l’integrità (Cass. Pen sez IV, 13 settembre 2000 n. 9638).

Tuttavia la volontà inequivocabilmente negativa manifestata dal paziente, ossia il rifiuto del trattamento terapeutico prospettatogli, vincola il medico a non effettuarlo e ciò anche a rischio di morte del paziente, in quanto a norma della Costituzione prevale la scelta individuale, anche se confliggente con l’interesse generale connesso al valore sociale dell’individuo.

A questo punto appare opportuno richiamare il concetto di eutanasia, ossia l’ interruzione volontaria della vita di una persona malata, con o senza il suo consenso : si tratta della cd. eutanasia pietosa, intesa come “morte arrecata allo scopo di far cessare una condizione umana angosciante e particolarmente dolorosa".

Questa, in campo medico, viene definita eutanasia terapeutica, in relazione all’impiego o all’omissione di mezzi terapeutici al fine di ottenere la morte del paziente e si distingue tra eutanasia commissiva, o attiva, consistente nel provocare la morte della vittima mediante condotte attive, ed eutanasia omissiva, o passiva, qualora si cagioni la morte mediante la omissione di pratiche terapeutiche che avrebbero potuto tenere in vita il malato.

L’eutanasia manca nel nostro ordinamento di una normativa specifica e, per verificare se tale condotta integri una figura di reato, occorre far riferimento alle norme penali generali.

Pertanto, in caso di eutanasia attiva, se c’è il consenso della vittima, il soggetto agente è punito ai sensi dell’articolo 579 Codice Penale. Se non c’è il consenso, perché il malato è in coma o comunque in stato di incapacità di intendere e di volere, l’agente è punito per omicidio doloso. Tuttavia la giurisprudenza prevalente ritiene che il consenso possa ritenersi presunto ove, per le particolari condizioni della vittima, si possa affermare che, se fosse stata cosciente, lo avrebbe prestato: in tal caso il soggetto agente è punito per omicidio del consenziente. Può ritenersi sussistente l’attenuante di aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale (articolo 62, n. 1 Codice Penale) ; tuttavia tale attenuante diviene in pratica inutilizzabile a causa della compresenza dell’aggravante della premeditazione, che impedisce l’applicazione delle diminuzioni di pena previste.

Per quanto riguarda l’eutanasia passiva, il medico è considerato responsabile della morte ai sensi dell’articolo 40 Codice Penale, sussistendo a suo carico un esplicito dovere giuridico di impedire l’evento morte, solo nel caso eutanasia passiva non consensuale.

Nel caso, invece, di eutanasia passiva consensuale occorre fare riferimento all’articolo 32 comma 2 Costituzione, secondo il quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge. Da tale principio costituzionale si evince che la scelta di sottoporsi o meno alle cure è un diritto di libertà della persona, per cui non è possibile praticare una cura contro la volontà espressa del paziente, anche quando l’omissione della cura o la sua sospensione porti alla morte. Se dunque il malato esercita il suo diritto di non curarsi, il medico ha l’obbligo di sospendere le cure e l’eventuale persistenza dell’attività medica viene in tal caso condannata e definita accanimento terapeutico. L’eutanasia passiva consensuale è dunque considerata lecita: "L’ordinamento non solo non vieta, ma riconosce una libertà di morire, che può essere esercitata in vario modo ... anche con il rifiuto delle cure. Pur muovendo dall’opposta premessa, secondo cui il suicidio sarebbe contra ius, anche la dottrina maggioritaria perviene, del resto, alla conclusione dell’incoercibilità del vivere, facendo leva sul disposto dell’articolo 32, comma 2 Costituzione. Anche quando porta alla morte...il consapevole rifiuto delle cure integra il contenuto di un diritto costituzionalmente garantito, che discende dal divieto di trattamenti sanitari obbligatori ".

Tuttavia va puntualizzato che il diritto di lasciarsi morire non coincide, secondo la dottrina prevalente, con il diritto di morire, ma si tratta del più limitato diritto di non curarsi: pertanto il diritto di disporre della propria vita è riconosciuto solo nel caso in cui la morte segua ad un processo causale estraneo alla volontà del soggetto e rispetto al quale si ammette il diritto di non resistere.

Tuttavia "non sempre c’è una terapia da rifiutare per poter morire e non sempre il rifiuto della terapia conduce a una morte rapida e indolore".

Appare evidente come l’attuale formulazione dell’articolo 579 Codice Penale crei una discriminazione tra il malato terminale in grado di porre fine autonomamente alle sue sofferenze ed il malato terminale che, a causa delle sue condizioni psico-fisiche, non è in grado di farlo, necessitando così dell’aiuto di un terzo; parte della dottrina ha perciò enucleato dai principi costituzionali generali il cd. “diritto di morire con dignità”.

Ex articolo 50 Codice Penale "Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporne".

Tale enunciazione codifica il principio "volenti non fit iniuria", inserendolo tra le cd. scriminanti, ossia particolari "situazioni" nelle quali un fatto, solitamente considerato reato, è autorizzato o consentito dalla legge stessa e pertanto perde il suo carattere antigiuridico, non ponendosi più in contrasto con l’ordinamento e risultando, conseguentemente, lecito.

Esse operano oggettivamente, per il fatto della loro sola esistenza, realizzando, in via generale, un bilanciamento effettuato dal legislatore in astratto, che tenga conto degli interessi contrapposti da tutelare nel caso previsto dalla norma incriminatrice di parte speciale, e che si risolva a favore dell’esclusione dell’antigiuridicità.

Tuttavia nel caso del consenso dell’avente diritto si ha più propriamente una rinuncia, da parte del titolare, alla conservazione del proprio bene. Tale esimente pone dunque il problema di individuare se, ed in quale misura, l’ordinamento consente all’individuo di disporre dei propri beni, compresi quelli strettamente personali quali la vita e l’integrità psico-fisica.

Condizioni necessarie affinchè il consenso esplichi l’effetto di escludere la illiceità penale del fatto sono, dunque, la disponibilità del bene da parte del suo titolare e la validità del consenso.

Partendo da quest’ultimo, la persona legittimata ad esprimere il consenso deve possedere la capacità di agire e questo deve essere libero o spontaneo, ossia immune da violenza, errore, dolo.

Il consenso va qualificato come un semplice atto giuridico, cioè un permesso con il quale si attribuisce al destinatario un potere di agire, che non crea alcun vincolo obbligatorio a carico dell’avente diritto e non trasferisce alcun diritto in capo all’agente.

Di conseguenza la relativa validità prescinde da requisiti di forma, potendo il consenso essere prestato in qualsiasi modo, ed è indifferente il mezzo (scritto, orale, etc.) con cui si manifesta.

Può anche essere desunto dal comportamento oggettivamente univoco dell’avente diritto (consenso c.d. tacito) purchè sussista al momento del fatto; non scrimina, invece, il consenso successivo o ratifica.

Il consenso è sempre revocabile, a meno che l’attività consentita, per le stesse sue caratteristiche, non possa essere interrotta se non ad avvenuto esaurimento (ciò è quanto si verifica nell’ipotesi in cui sia stato dato inizio ad un intervento chirurgico che non può essere interrotto prima di essere stato portato a compimento).

Se si nega al consenso natura negoziale, esso non deve avere una causa, ovvero una funzione economico-sociale, determinata: la volontà del soggetto è sufficiente ad integrare la scriminante.

Il consenso è putativo se il soggetto agisce nella erronea supposizione della sua esistenza, ma la sua efficacia scriminante viene meno ove debba escludersi, in base alle circostanze del caso concreto, la ragionevole persuasione di operare con l’assenso della persona che può validamente disporre del diritto.

Il consenso dell’offeso è, invece, presunto quando si può fondatamente ritenere che il titolare del bene lo avrebbe concesso se fosse stato a conoscenza della situazione di fatto.

La questione più rilevante si pone in relazione alla individuazione dei beni rispetto ai quali l’ordinamento permette al consenso di esplicare il suo effetto scriminante.

Tali sono, come detto, i beni e i diritti di cui il soggetto titolare può liberamente disporre. Tuttavia "la distinzione tra beni disponibili e indisponibili non è sempre agevole, dovendosi essa desumere, in rapporto alle singole categorie di beni, dall’intero ordinamento e dalla sua natura personalistica".

Il problema nasce dunque in relazione ai limiti relativi alla disponibilità dei beni della integrità fisica e della vita.

L’articolo 5 Codice Civile, in attuazione del dettato costituzionale di cui all’articolo 32 Costituzione afferma il principio generale secondo cui “gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica”.

Dottrina e giurisprudenza individuano due parametri per circoscrivere i limiti di disponibilità dell’integrità fisica: da un lato, quello dell’entità della lesività della condotta, dall’altro quello attinente al profilo qualitativo della lesione stessa.

Esemplificando, si può individuare il consenso ad atti che possono produrre una situazione di svantaggio per la propria salute, per i quali opera il limite in base al quale non debbono provocare una diminuzione permanente dell’integrità fisica, come accade nel caso del consenso a un tatuaggio; oppure il consenso ad atti che arrechino una situazione di vantaggio al soggetto, in cui l’ipotesi più rilevante è rappresentata dalla sottoposizione ad un trattamento chirurgico per migliorare le proprie condizioni di salute, per esempio il consenso all’asportazione dell’utero in una donna per fermare l’espandersi di un tumore.

L’attività medica, e in particolare il trattamento chirurgico, benché si rivolga al miglioramento dello stato di salute dell’individuo, talvolta implica ingerenze nella sfera personale del paziente tali da integrare astrattamente fattispecie di reato e spesso si fonda su un consenso che legittima una “diminuzione permanente dell’integrità fisica” di cui all’articolo 5 Codice Civile.

La prestazione medica, tuttavia, ancorché comportante una lesione, è lecita proprio in virtù del consenso dell’avente diritto, cioè del paziente, che opera come causa scriminante ex articolo 50 Codice Penale.

Per consenso informato deve intendersi, l’accettazione che il paziente esprime in merito a un trattamento sanitario, in maniera libera, dopo essere stato informato sulle modalità di esecuzione, i benefici, gli effetti collaterali e i rischi ragionevolmente prevedibili; l’informazione, che sta alla base di un consenso validamente prestato, assolve la funzione di consentire al paziente di acquisire una totale, quanto necessaria, consapevolezza sulle terapie che gli verranno effettuate.

Ciò vale anche nell’ ambito della chirurgia estetica il cui fine terapeutico mira a rimuovere un malessere psicologico (ed in questo senso rientra nell’ampio bene giuridico di “salute”) che condiziona la vita di relazione di un individuo: il paziente dovrà essere messo nelle condizioni di decidere tra l’opportunità di sottoporsi all’intervento, a fronte della ragionevole aspettativa di un suo successo e la necessità di ometterlo, in mancanza di prevedibili vantaggi.

Al di fuori dei casi di prestazioni sanitarie obbligatorie previste per legge, in conformità a quanto previsto dall’art. 32 cost - “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario " se non per disposizione di legge - , il medico è legittimato a sottoporre il paziente al trattamento che giudica necessario a salvaguardia della sua salute anche in assenza di un esplicito consenso.

Tale conclusione è giustificata da una parte dall’alto interesse sociale dell’attività sanitaria e del riconoscimento che la stessa riceve a livello costituzionale , e dall’altra dalla posizione di garanzia ricoperta dal medico.

Ai sensi dell’articolo 40 Codice Penale, infatti, non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.

Tale clausola d’equivalenza comporta peculiari conseguenze poichè attribuisce ad alcuni soggetti, diversi dai rispettivi titolari, una speciale posizione di garanzia dell’integrità dei beni protetti che si ha interesse a salvaguardare, e fa gravare sugli gli stessi un obbligo giuridico di impedire il verificarsi di un evento lesivo, del quale altrimenti risponderebbero penalmente, integrando una fattispecie di reato omissivo improprio .

Dalla posizione di garanzia possono discendere “obblighi di protezione” che hanno lo scopo di tutelare determinati beni giuridici da tutte le fonti di pericolo, presupponendo un particolare legame tra garante e titolare del bene garantito, ovvero “obblighi di controllo” che tutelano da determinate fonti di pericolo tutti i beni che potrebbero essere colpiti, presupponendo particolari legami tra garante e fonte di pericolo sotto la sua sfera di controllo.

Il medico è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente che è subordinata all’esercizio dell’attività svolta e all’ assunzione degli obblighi connessi a tale posizione, indipendentemente dalla tipologia di rapporti giuridici con la struttura sanitaria in cui egli si trovi ad operare.

Si può così affermare che medici e paramedici devono considerarsi portatori ex lege di posizioni di garanzia, espressione dell’obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex articoli 2 e 32 Costituzione, nei confronti dei pazienti la cui salute devono tutelare contro qualsiasi pericolo che ne minacci l’integrità (Cass. Pen sez IV, 13 settembre 2000 n. 9638).

Tuttavia la volontà inequivocabilmente negativa manifestata dal paziente, ossia il rifiuto del trattamento terapeutico prospettatogli, vincola il medico a non effettuarlo e ciò anche a rischio di morte del paziente, in quanto a norma della Costituzione prevale la scelta individuale, anche se confliggente con l’interesse generale connesso al valore sociale dell’individuo.

A questo punto appare opportuno richiamare il concetto di eutanasia, ossia l’ interruzione volontaria della vita di una persona malata, con o senza il suo consenso : si tratta della cd. eutanasia pietosa, intesa come “morte arrecata allo scopo di far cessare una condizione umana angosciante e particolarmente dolorosa".

Questa, in campo medico, viene definita eutanasia terapeutica, in relazione all’impiego o all’omissione di mezzi terapeutici al fine di ottenere la morte del paziente e si distingue tra eutanasia commissiva, o attiva, consistente nel provocare la morte della vittima mediante condotte attive, ed eutanasia omissiva, o passiva, qualora si cagioni la morte mediante la omissione di pratiche terapeutiche che avrebbero potuto tenere in vita il malato.

L’eutanasia manca nel nostro ordinamento di una normativa specifica e, per verificare se tale condotta integri una figura di reato, occorre far riferimento alle norme penali generali.

Pertanto, in caso di eutanasia attiva, se c’è il consenso della vittima, il soggetto agente è punito ai sensi dell’articolo 579 Codice Penale. Se non c’è il consenso, perché il malato è in coma o comunque in stato di incapacità di intendere e di volere, l’agente è punito per omicidio doloso. Tuttavia la giurisprudenza prevalente ritiene che il consenso possa ritenersi presunto ove, per le particolari condizioni della vittima, si possa affermare che, se fosse stata cosciente, lo avrebbe prestato: in tal caso il soggetto agente è punito per omicidio del consenziente. Può ritenersi sussistente l’attenuante di aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale (articolo 62, n. 1 Codice Penale) ; tuttavia tale attenuante diviene in pratica inutilizzabile a causa della compresenza dell’aggravante della premeditazione, che impedisce l’applicazione delle diminuzioni di pena previste.

Per quanto riguarda l’eutanasia passiva, il medico è considerato responsabile della morte ai sensi dell’articolo 40 Codice Penale, sussistendo a suo carico un esplicito dovere giuridico di impedire l’evento morte, solo nel caso eutanasia passiva non consensuale.

Nel caso, invece, di eutanasia passiva consensuale occorre fare riferimento all’articolo 32 comma 2 Costituzione, secondo il quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge. Da tale principio costituzionale si evince che la scelta di sottoporsi o meno alle cure è un diritto di libertà della persona, per cui non è possibile praticare una cura contro la volontà espressa del paziente, anche quando l’omissione della cura o la sua sospensione porti alla morte. Se dunque il malato esercita il suo diritto di non curarsi, il medico ha l’obbligo di sospendere le cure e l’eventuale persistenza dell’attività medica viene in tal caso condannata e definita accanimento terapeutico. L’eutanasia passiva consensuale è dunque considerata lecita: "L’ordinamento non solo non vieta, ma riconosce una libertà di morire, che può essere esercitata in vario modo ... anche con il rifiuto delle cure. Pur muovendo dall’opposta premessa, secondo cui il suicidio sarebbe contra ius, anche la dottrina maggioritaria perviene, del resto, alla conclusione dell’incoercibilità del vivere, facendo leva sul disposto dell’articolo 32, comma 2 Costituzione. Anche quando porta alla morte...il consapevole rifiuto delle cure integra il contenuto di un diritto costituzionalmente garantito, che discende dal divieto di trattamenti sanitari obbligatori ".

Tuttavia va puntualizzato che il diritto di lasciarsi morire non coincide, secondo la dottrina prevalente, con il diritto di morire, ma si tratta del più limitato diritto di non curarsi: pertanto il diritto di disporre della propria vita è riconosciuto solo nel caso in cui la morte segua ad un processo causale estraneo alla volontà del soggetto e rispetto al quale si ammette il diritto di non resistere.

Tuttavia "non sempre c’è una terapia da rifiutare per poter morire e non sempre il rifiuto della terapia conduce a una morte rapida e indolore".

Appare evidente come l’attuale formulazione dell’articolo 579 Codice Penale crei una discriminazione tra il malato terminale in grado di porre fine autonomamente alle sue sofferenze ed il malato terminale che, a causa delle sue condizioni psico-fisiche, non è in grado di farlo, necessitando così dell’aiuto di un terzo; parte della dottrina ha perciò enucleato dai principi costituzionali generali il cd. “diritto di morire con dignità”.