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Il Monopattino elettrico: nuove regole e nuovi divieti

Mare
Ph. Stefania Fiorenza / Mare

È stato approvato il 28 ottobre 2021 dalla Camera dei Deputati e trasmesso al Senato della Repubblica il Decreto- Legge 10 settembre 2021, n. 121, anche detto Decreto Infrastrutture. Tale decreto contiene numerose misure in tema di sicurezza nell’uso dei mezzi di trasporto e di finanziamento. Con emendamenti in fase di conversione in legge sono state introdotte alcune misure per i monopattini elettrici.

Per i monopattini elettrici è stato introdotto il divieto di parcheggio sul marciapiede e l’obbligo di sosta in determinate zone ad essa dedicate. È stata ridotta la velocità massima da 25 a 20 km/h ed è stata disposta la confisca del monopattino truccato. I minorenni dovranno obbligatoriamente usare il casco per guidare il monopattino. Di notte saranno obbligatorie le luci di posizione e il giubbotto riflettente.

 

L’ importanza del D.L. 121/2021 nella regolamentazione dei monopattini elettrici

Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture, ha annunciato il pacchetto di misure aventi ad oggetto i monopattini elettrici. Tale pacchetto è stato approvato lo scorso 28 ottobre dalla Camera dei Deputati.

Infatti, il Ministro ha affermato che: “I monopattini assumono un aspetto rilevante, per questo nel decreto approvato alla Camera abbiamo deciso di migliorare la sicurezza di chi li utilizza, senza penalizzare un settore che aiuta a passare dal concetto di trasporto a mobilità che è una combinazione di vari fattori”.

Il legislatore è intervenuto espressamente con tali disposizioni per porre rimedio ai numerosi incidenti che si sono verificati nei mesi passati ed evitare che l’uso improprio dei monopattini elettrici, nonché scongiurare il fenomeno dei cd. parcheggi selvaggi. Inoltre, le prescrizioni minime introdotte dal D.L. 121/2021 sono necessarie per non limitare i vantaggi economici dei venditori e dei noleggiatori in sharing di monopattini.

 

Il D.L. 121/2021 cosa non introduce nell’uso del monopattino elettrico?

È necessario evidenziare, preliminarmente, cosa non introduce il D.L. 121/2021 per poter comprendere meglio quali sono le misure adottate e le novità in materia di monopattini.

Non è stato introdotto:

  • L’obbligo di targa;
  • L’obbligo generalizzato del Casco;
  • L’obbligo di copertura assicurativa.

Tali misure sono state escluse dal D.L. 121/2021, ma sono oggetto di valutazione e studio presso le commissioni parlamentari.

Numerose sono le domande che sorgono dalla lettura del Decreto Infrastrutture. Perché è stato introdotto l’obbligo solo per alcuni dell’uso del casco? Chi è tenuto ad usare il casco? Perché non vi è l’obbligo di targa o della copertura assicurativa? Ma soprattutto chi controlla?

È chiaro che la disposizione potrebbe risultare inutile data nel caso di difficile applicazione. Infatti, deputati al controllo dei monopattini elettrici sono i vigili urbani. Ma questi come possono controllare i monopattini se sono privi di targa? È possibile attribuire il monopattino ad un legittimo proprietario?

 

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi per chi usa il monopattino elettrico alla luce del D.L. 121/2021?

Il Decreto Infrastrutture in modo implicito confida nel buonsenso e nella prudenza di cittadini che usano il monopattino elettrico. Alla base deve esserci la consapevolezza che il monopattino è un mezzo per spostarsi velocemente nelle strade strette e trafficate. Il monopattino elettrico permette di limitare le spese che automobili o motoveicoli a motore potrebbero far sorgere. Infine, il monopattino elettrico favorisce l’ecologia. La mobilità ecologica è il principale obiettivo che ha indotto il legislatore ad introdurre il monopattino elettrico nelle nostre strade.

Ma l’uso di tale mezzo può portare anche alcuni svantaggi. Infatti, può essere utilizzato solo per spostarsi in spazi molto piccoli, potendo la batteria avere un’autonomia non superiore ai 35 km.

È necessario evitare l’uso del monopattino elettrico a velocità superiori rispetto a quelle indicate dal D.L.121/2021. Infatti, è chiaro che la ratio posta alla base del Decreto Infrastrutture sia quella di raccomandare l’assoluta prudenza nell’uso del monopattino.

 

D.L.121/2021: la velocità del monopattino elettrico

Con il Decreto Infrastrutture è stata ridotta la velocità nell’uso dei monopattini elettrici da 25 a 20 km/h. Inoltre, è rimasto fermo il limite dei 6 km/h nelle aree pedonali. I 20 km/h permettono di ridurre il rischio di scontri tra veicoli e i possibili incidenti e infortuni degli utenti. È doveroso ricordare che le automobili e i motoveicoli nei centri abitati circolano ad una velocità massima di 50 km/h. Ridurre la velocità consentita ai monopattini elettrici da 25 a 20 km/h se da una parte fa diminuire il rischio di incidenti con veicoli che circolano ad una velocità pari al doppio dei monopattini, dall’altra può determinare traffico e irritazione nei guidatori.

 

Il D.L. 121/2021 vieta la sosta dei monopattini elettrici sui marciapiedi

Il Decreto Infrastrutture sancisce espressamente il divieto di sosta sui marciapiedi. Per la rimozione dei veicolo in caso di violazione del suddetto divieto si applica l’art. 159 del Codice della Strada.

Il D.L. 121/2021 richiama l’art. 158, 5 co. del Codice della Strada che prevede il pagamento di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 42 a un massimo di 168 euro per i veicoli a due ruote, come i monopattini.

Ma come si fa ad individuare i trasgressori non avendo il D.L. 121/2021 indicato tra i requisiti obbligatori del monopattino elettrico la targa? L’unica soluzione potrebbe essere il cogliere in flagranza il trasgressore. Soluzione estremamente difficile da realizzarsi.

Per i monopattini in sharing il D.L. 121/2021 prevede l’obbligo di foto per dimostrare l’avvenuto parcheggio del veicolo a due ruote. Infatti, tale obbligo è necessario anche per bloccare il cronometro dei costi del noleggio del monopattino, che in assenza di foto continuerebbero a lievitare.

 

Dove posso parcheggiare il monopattino elettrico secondo il D.L. 121/2021?

È rimessa alla discrezionalità dei singoli enti comunali di indicare espressamente le aree di sosta per i monopattini elettrici.           L’amministrazione indicherà sul sito web del Comune le coordinate GPS per individuare le zone di parcheggio per i monopattini elettrici, evitando di fare uso di strisce, cartelli o altri segnali.

 

Quali sono le altre novità introdotte per poter usare il monopattino elettrico dal D.L. 121/2021?

Al fine di evitare incidenti, in particolar modo di notte e in strade poco illuminate, il Decreto Infrastrutture ha introdotto alcune misure.

Dal 1 luglio 2022 potranno essere venduti solo monopattini dotati di frecce e stop. I monopattini elettrici già venduti e già in circolazione dovranno essere adeguati entro e non oltre il 1 gennaio 2024.

Fuori dai centri abitati è possibile guidare il monopattino elettrico solo sulle piste ciclabili.

Infine, di notte per poter guidare il monopattino elettrico sarà necessario indossare il giubbotto catarifrangente. Solo i minorenni saranno tenuti ad usare il casco per poter guidare il monopattino. Tuttavia, è doveroso ricordare che il sindaco di Novara Alessandro Canelli ha introdotto con ordinanza una particolare misura estensiva rispetto al D.L. 121/2021. Infatti, ha esteso su tutto il territorio comunale di Novara dal mese di dicembre 2021 l’obbligo anche per i maggiorenni di indossare il casco alla guida dei monopattini elettrici.

 

Il D.L 121/2021 introduce la confisca del monopattino elettrico

Cosa accade se circolo su monopattini privi di luci e/o stop?

Il D.L. 121/2021 ha previsto la confisca del monopattino elettrico. La confisca del mezzo sarà disposta nei seguenti casi:

  • Se si circola su un monopattino elettrico privo di luci, frecce, stop;
  • Se il monopattino elettrico è stato truccato e alterato il motore o il regolatore di velocità;
  • Se è stata modificata la struttura del monopattino, come nel caso del posizionamento di un posto per il sedile del conducente.

 

Il monopattino elettrico del D.L. 121/2021: quali sono le altre norme?

L’art. 75 della legge 160 del 2019 equipara i monopattini elettrici ai velocipedi. In tal modo si estendono tutte le disposizioni previste per questi ultimi, se ritenute compatibili.

I monopattini possono essere guidati da soggetti che abbiano almeno 14 anni di età. I minorenni sono tenuti ad usare il casco per poter guidare il monopattino.

Come comportarsi in caso di multa? Il D.L. 121/2021 richiama il Titolo sesto del Codice Stradale.          

Infatti, l’art. 202 prevede uno sconto della sanzione del 30% se il pagamento avviene entro e non oltre i 5 giorni dalla contestazione o notificazione del provvedimento amministrativo. Tuttavia, ex art. 210, 3 qualora sia prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, così come indicato nel caso del monopattino elettrico secondo il D.L. 121/2021, non si applicherà la riduzione del 30%.

La norma del codice stradale precisa che il trasgressore è tenuto a pagare la somma pari al minimo fissato dalla disposizione di legge se il versamento avviene entro e non oltre i 60 giorni dalla contestazione o notificazione della sanzione.