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Impresa - Tribunale di Roma: è tenuto al risarcimento dei danni l’amministratore che compie scelte economiche azzardate senza tener conto della situazione patrimoniale della società

Il Tribunale di Roma ha stabilito che l’amministratore di una società che ha compiuto delle scelte economiche inopportune, omettendo ogni verifica circa la percorribilità dell’operazione, è tenuto al risarcimento dei danni.

Nel caso di specie, una società e il socio unico convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il proprio ex amministratore unico, al fine di ottenere la condanna dello stesso al risarcimento dei danni derivati dall’inosservanza (i) dei doveri ad esso imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società e (ii) della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico.

Ciò di cui veniva accusato l’amministratore da parte della società era di aver concluso di propria iniziativa e senza darne informazioni al socio unico diversi contratti privi di reale utilità. A tal proposito, la società in questione durante l’assemblea dei soci disponeva la revoca dalla carica di amministratore unico alla parte convenuta, la quale ammetteva di essere a conoscenza che la società da lui amministrata non aveva i mezzi necessari per far fronte alle obbligazioni assunte.

A tal proposito, la società, ricorrendo al Tribunale di Roma, addebitava all’ex amministratore di aver compiuto operazioni azzardate e di aver provocato gravi danni economici alla società, che nell’arco temporale in cui erano state compiute le operazioni da parte dell’amministratore, si trovava in una situazione economica-finanziaria non florida.

È noto che, afferma il Tribunale, all’amministratore unico non può essere imputato a titolo di responsabilità ex articolo 2392 del codice civile di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, in quanto siffatta valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare solo come giusta causa di revoca dell’amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società.

Tuttavia, nel caso in esame, la società ha più volte fatto presente la sua impossibilità di generare liquidità e che l’amministratore unico ne era consapevole per sua stessa ammissione, pertanto, secondo il Tribunale, la condotta dell’amministratore, si presenta come un puro azzardo e la stipulazione dei contratti da parte dell’amministratore (nella fattispecie di contratto preliminare di acquisto di un immobile, di compravendita) è da considerarsi frutto di una scelta imprenditoriale illegittima, in quanto eseguita omettendo ogni verifica circa la percorribilità dell’operazione senza assunzione delle informazioni relative alle condizioni di mercato.

In conclusione, il Tribunale di Roma nel giudizio di responsabilità promosso dalla società ha accolto il ricorso della società nei confronti dell’amministratore, condannando quest’ultimo al risarcimento dei danni e alla refusione in favore della società delle spese legali.

Sentenza pubblicata in Giurisprudenza delle imprese.

( Tribunale di Roma - Terza Sezione Civile, Sentenza 8 settembre 2015, n. 19198)

Il Tribunale di Roma ha stabilito che l’amministratore di una società che ha compiuto delle scelte economiche inopportune, omettendo ogni verifica circa la percorribilità dell’operazione, è tenuto al risarcimento dei danni.

Nel caso di specie, una società e il socio unico convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il proprio ex amministratore unico, al fine di ottenere la condanna dello stesso al risarcimento dei danni derivati dall’inosservanza (i) dei doveri ad esso imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società e (ii) della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico.

Ciò di cui veniva accusato l’amministratore da parte della società era di aver concluso di propria iniziativa e senza darne informazioni al socio unico diversi contratti privi di reale utilità. A tal proposito, la società in questione durante l’assemblea dei soci disponeva la revoca dalla carica di amministratore unico alla parte convenuta, la quale ammetteva di essere a conoscenza che la società da lui amministrata non aveva i mezzi necessari per far fronte alle obbligazioni assunte.

A tal proposito, la società, ricorrendo al Tribunale di Roma, addebitava all’ex amministratore di aver compiuto operazioni azzardate e di aver provocato gravi danni economici alla società, che nell’arco temporale in cui erano state compiute le operazioni da parte dell’amministratore, si trovava in una situazione economica-finanziaria non florida.

È noto che, afferma il Tribunale, all’amministratore unico non può essere imputato a titolo di responsabilità ex articolo 2392 del codice civile di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, in quanto siffatta valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare solo come giusta causa di revoca dell’amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società.

Tuttavia, nel caso in esame, la società ha più volte fatto presente la sua impossibilità di generare liquidità e che l’amministratore unico ne era consapevole per sua stessa ammissione, pertanto, secondo il Tribunale, la condotta dell’amministratore, si presenta come un puro azzardo e la stipulazione dei contratti da parte dell’amministratore (nella fattispecie di contratto preliminare di acquisto di un immobile, di compravendita) è da considerarsi frutto di una scelta imprenditoriale illegittima, in quanto eseguita omettendo ogni verifica circa la percorribilità dell’operazione senza assunzione delle informazioni relative alle condizioni di mercato.

In conclusione, il Tribunale di Roma nel giudizio di responsabilità promosso dalla società ha accolto il ricorso della società nei confronti dell’amministratore, condannando quest’ultimo al risarcimento dei danni e alla refusione in favore della società delle spese legali.

Sentenza pubblicata in Giurisprudenza delle imprese.

( Tribunale di Roma - Terza Sezione Civile, Sentenza 8 settembre 2015, n. 19198)