La Compliance 231 nelle società sottoposte a misure di prevenzione patrimoniali: il Caso Uber*

Philippines
Ph. Max Gibelli / Philippines

The role of Italian Compliance in the companies to which preventive measures have been applied:

the Uber Case

 

ABSTRACT

Il contributo delinea il ruolo della compliance 231 nelle società sottoposte a misure di prevenzione, sia in ambito giurisdizionale che amministrativo e approfondisce la funzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 nel programma di risanamento aziendale prescritto dal Tribunale alle aziende sottoposte a misure di prevenzione patrimoniali, in particolare nella prevenzione “mite”. L’autrice ricostruisce il processo che ha portato una nota azienda del settore Food Delivery a ristrutturare la sua attività e ad introdurre presidi e strutture di compliance per la prevenzione di reati relativi al rapporto con i lavoratori autonomi, c.d., riders.

 

The article describes the role of Italian compliance in the companies to which preventive measures have been applied, both in the judicial and administrative areas. The author analyzes the function of the compliance models pursuant to Legislative Decree no. 231/2001 in the implementation of the corporate reorganization program prescribed by the Court, with particular attention to the soft-prevention measures.The author describes the process by which a famous company in the Food Delivery sector has adopted, on the recommendation of the Court, specific compliance safeguards for the prevention of crimes relating to the relationship with self-employed workers, so-called riders.

 

*Contributo sottoposto a referaggio esterno con il sistema del doppio cieco secondo le regole della rivista

e valutato positivamente.

 

Sommario

1. Introduzione

2. La Compliance 231 nella prevenzione “mite”: controllo giudiziario e amministrazione giudiziaria ex artt. 34-bis e 34 del codice antimafia

2.1 La funzione e la durata dell’Organismo di Vigilanza

2.2 Rapporti tra Organismo di Vigilanza e Amministratore Giudiziario

2.3 La Compliance 231 nella nuova “Prevenzione collaborativa” ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011

3. Il Modello 231 nelle imprese sottoposte a sequestro e a confisca

4. Il ruolo centrale della Compliance 231 nell’amministrazione giudiziaria di Uber Italy Srl

4.1 Le modifiche organizzative ed il nuovo modello organizzativo e gestionale

4.2 La Parte Speciale del Modello 231

4.3 Il Protocollo “Rapporti con i Corrieri”

4.4 Il Protocollo “Salute e Sicurezza sul lavoro”

4.5 Le verifiche sull’adeguatezza del Modello

4.5.1 L’idoneità del modello ai fini esimenti ed impeditivi rispetto al reato di cui all’art. 603-bis c.p. e ad altri reati presupposto

4.6 Comunicazione e Formazione Compliance 231

4.7 Il Protocollo contro il Caporalato: dalla Prefettura di Milano al Ministero del Lavoro

4.8 L’esito della misura

5. Riflessioni conclusive

 

Summary

1. Introduction.

2. Compliance measures in “mild” prevention: judicial control and judicial administration pursuant to art. 34-bis and 34 of the anti-mafia code.

2.1 The function and duration of the Supervisory Board

2.2 Relations between the Supervisory Board and the Judicial Administrator

2.3 Compliance models in the new “Collaborative Prevention” pursuant to art. 94-bis of Legislative Decree no. 159/2011

3. The Compliance model in companies subject to seizure and confiscation

4. The role of Compliance in the judicial administration of Uber Italy Srl

4.1 The organizational changes and the new organizational and management model

4.2 The Special Part of the Compliance Model

4.3 The “Relations with Couriers” Protocol

4.4 The “Occupational Health and Safety” Protocol

4.5 Checks on the adequacy of the Model

4.5.1 The suitability of the model for the purposes of exemption and impediments with respect to the crime referred to in art. 603-bis c.p. and other predicate offenses

4.6 Compliance Communication and Training

4.7 The Protocol against the exploitation of labor: from the Prefecture of Milan to the Ministry of Labor

4.8 The outcome of the measure

5. Final arguments

 

1. Introduzione

La legislazione in materia di misure di prevenzione è stata tradizionalmente caratterizzata da una notevole stratificazione normativa e da una estrema episodicità degli interventi legislativi, spesso fondati sull’emergenza e su esigenze politico-criminali contingenti e, in ogni caso, al di fuori di una visione organica e sistematica complessiva.

Ciò ha dato vita ad un articolato normativo reso ancor più complicato da una serie di interventi della Corte costituzionale, oltre che da una serie di pronunce della Cassazione, anche a Sezioni Unite.

Da qui l’esigenza di una sistemazione organica della disciplina delle misure di prevenzione a cui ha risposto il legislatore con la legge delega 13 agosto 2010, n. 136, che dava incarico al Governo di adottare un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

L’attuale Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, adottato con il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, costituisce, dunque, il punto di approdo di un tormentato percorso legislativo che la materia di prevenzione ha compiuto in oltre un secolo e mezzo per contrastare fenomeni associativi di stampo mafioso. L’opera del legislatore in materia di misure di prevenzione, però, non si è arrestata al 2011.

L’intervento più significativo di riforma del codice antimafia è stato realizzato con la l. 17 ottobre 2017, n. 161, entrata in vigore il 19 novembre 2017, che ha avuto quale filo conduttore la ricerca di una possibile sintesi tra il libero esercizio dell’attività d’impresa ed un’efficace prevenzione dell’infiltrazione mafiosa nell’economia legale[1].

Il legislatore, infatti, in considerazione della sempre più accentuata vocazione imprenditoriale delle mafie e della dimostrata abilità delle organizzazioni criminali di insinuarsi in realtà imprenditoriali sane, ha messo in campo nuovi e più duttili strumenti di bonifica aziendale in alternativa a quelli ablatori, attraverso la revisione dell’art. 34 che disciplina l’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende e l’introduzione dell’art. 34-bis che disciplina l’istituto del controllo giudiziario delle aziende a rischio di infiltrazione mafiosa.

Lo scopo di tali misure non è più quello sanzionatorio-ablatorio, tipico del paradigma confiscatorio, bensì quello terapeutico volto al recupero di realtà economiche che, seppure incise da tentativi di infiltrazione mafiosa, manifestano un grado di autonomia gestionale dalle consorterie criminali sufficiente a consentire un’attività economica corretta risultando, pertanto, meritevoli di un intervento eterodiretto, volto alla bonifica programmatica delle posizioni critiche.

Il progressivo allargamento di un modello terapeutico rispetto alle aziende vulnerabili ai condizionamenti criminali, a scapito di quello meramente repressivo, dunque, corrisponde anche al mutamento che da diversi anni si registra nei rapporti tra imprese e organizzazioni criminali.

Una tendenza che si è sviluppata anche sul fronte amministrativo.

Le misure alternative al modello confiscatorio dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario coesistono, infatti, con una serie di altre misure: il sistema delle informazioni antimafia interdittive, strumento cautelare di massima anticipazione della soglia di difesa sociale; il modello di responsabilità degli enti disegnato dal d.lgs. n. 231/2001; le misure straordinarie di gestione sostegno e monitoraggio delle imprese, introdotte con il D.L. n. 90/2014 (conv. con mod. in l. 11 agosto 2014, n. 114), disposte esclusivamente in funzione anticorruttiva ed orientate alla completa esecuzione delle prestazioni oggetto di uno specifico contratto pubblico di appalto; le misure che operano sul piano reputazionale, come i protocolli di legalità ed i compliance programs; le norme sul rating aziendale del codice dei contratti pubblici e altri strumenti a carattere preventivo preesistenti[2].

Si è andata progressivamente affermando, quindi, una linea evolutiva dell’ordinamento che, sia in ambito giurisdizionale che amministrativo, di pari passo con il superamento di un approccio esclusivamente punitivo, tende alla individuazione di svariati strumenti alternativi di tipo preventivo e di controllo, calibrati sul diverso grado di interferenza criminale, che mirano, sulla base di un giudizio prognostico, a salvaguardare la continuità dell’attività dell’impresa nella prospettiva di una sua bonifica e successiva riabilitazione.

In questa direzione preventiva e di controllo, come si dirà più diffusamente al paragrafo 2.3, si è mosso, da ultimo, anche il D.L. n. 152/2021, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (D.L. 6 novembre 2021, n. 152 – G.U. 6 novembre 2021, n. 265), che ha introdotto importanti modifiche al d.lgs. n. 159/2011, con il Titolo IV, rubricato Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia, artt. 47, 48 e 49, (c.d., codice antimafia).

 

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1 MAUGERI A., La riforma delle misure di prevenzione patrimoniali ad opera della l. 161/2017 tra istanze efficientiste e tentativi incompiuti di giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione, in Arch. pen., 2018, 368 e ss.

2 BIFFA R., Confische, commissariamenti, interdittive, provvedimenti di straordinaria amministrazione e gestione: l’impresa è oggetto di misure dai non chiari confini, in Resp. amm. soc. enti, 2016, 1, 234 e ss.