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La detassazione delle maggiorazioni orarie e dei premi aziendali

Come ampiamente evidenziato dai più comuni strumenti mediatici, con il mese corrente ha inizio la sperimentazione relativa alla detassazione degli straordinari.

Tale previsione, inserita nel D.L. n. 93 del 27 maggio 2008, regola la materia marcandone i profili essenziali, rendendola pertanto praticabile già dal mese di luglio 2008, nonostante ad oggi non siano ancora pervenute indicazioni di sorta dalle amministrazioni coinvolte (in particolar modo l’Agenzia delle Entrate trattandosi di misura inerente l’imposta sul reddito delle persone fisiche).

Nel silenzio degli istituti, sembra quindi doveroso sottolineare le indicazioni di base utili all’operatività del nuovo disposto:

  • Il periodo in cui si potranno ottenere le misure agevolative va dal 1 luglio 2008 al 31 dicembre dello stesso anno. Tale periodo è da considerarsi sperimentale, di conseguenza potrebbe non essere riproposto il prossimo anno.
  • La misura dell’agevolazione sarà limitata ai primi 3000,00 euro corrisposti in riferimento alle ore di straordinario prestato. Oltre tale limite saranno applicabili le aliquote di Legge.
  • I dipendenti che possono fruire della detassazione sono solamente quelli che hanno percepito nell’anno 2007 un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 30.000,00 (imponibile fiscale). Come si può comprendere, prendendo come riferimento l’anno 2007 si potrà conoscere solamente il reddito dei dipendenti in forza tutto l’anno presso la medesima azienda.

Tutti i lavoratori che nell’anno di riferimento hanno prestato servizio presso diversi datori di lavoro (anche contemporaneamente con contratti part-time o a chiamata), dovranno rilasciare una dichiarazione, in modo da permettere al datore di lavoro di conoscere il reddito annuo percepito dagli stessi.

Resta inteso che la definizione reddito da lavoro dipendente si intende in senso restrittivo, non potendo ricomprendere i redditi assimilati (co.co.pro., compensi amministratori ecc.), pertanto si potranno verificare i seguenti casi:

  1. Lavoratore abbia percepito nell’anno 2007  compensi per lavoro dipendente pari ad € 31.000,00   nessuna detassazione fruibile.
  2. Lavoratore che ha percepito nell’anno 2007 compensi per lavoro dipendente pari ad € 28.000,00 in aggiunta a compensi quale amministratore per € 30.000,00, quindi per un totale  58.000,00. detassazione sperimentale fruibile limitatamente allo straordinario percepito nei prossimi sei mesi.

 

  • Le somme agevolate non saranno totalmente detassate, bensì saranno soggette ad  un’imposta del 10% sostitutiva dell’Irpef e degli addizionali, alla quale non potranno essere applicate le detrazioni eventualmente spettanti. Risulta evidente quindi come le somme agevolate non possano essere cumulate con altri redditi, in quanto tassate alla fonte a titolo definitivo in sede di corresponsione. Acquisiti tali concetti si potrà notare come l’agevolazione operi su due binari: da un lato detassando la cifra corrisposta, dall’altro escludendo dal reddito la somma agevolata. Il reddito risulterà quindi inferiore con la possibilità di vedersi applicare un regime fiscale più favorevole (ad esempio aliquote più basse, maggiori detrazioni ecc.)

Esempio: si valuti la posizione di  un lavoratore che percepisce un reddito imponibile fiscale di € 26.000,00 annui più straordinario pari ad € 3.000,00 annui, nelle due ipotesi (per comodità non si considerano le addizionali che rappresentano un ulteriore prelievo assorbito dalla detassazione)

 

Mancata applicazione della detassazione

 

imponibile

aliquota

irpef dovuta

netto percepito

 € 15.000,00

23%

    3.450,00

     11.550,00

 € 13.000,00

27%

    3.510,00

       9.490,00

    1.000,00

38%

       380,00

          620,00

totale annuo

    7.340,00

     21.660,00

 

Applicazione della detassazione

 

imponibile

aliquota

irpef dovuta

netto percepito

 € 15.000,00

23%

    3.450,00

     11.550,00

 € 11.000,00

27%

    2.970,00

       8.030,00

    3.000,00

10%

       300,00

       2.700,00

totale annuo

    6.720,00

     22.280,00

 

Si potrà agevolmente notare come dalla differenza delle cifre nette (€ 22.280,00-21.660,00) il vantaggio nell’applicazione della detassazione si attesti ad € 620,00 annui.

Si sottolinea come la misura descritta non produrrà nessun vantaggio ai datori di lavoro in termini di costo, al contrario saranno solamente i dipendenti a beneficiarne. Gli stessi infatti a fronte di un medesimo numero di ore straordinarie effettuate nel periodo sperimentale, vedranno diminuire la trattenuta sulle stesse ottenendo un compenso netto superiore.

  • L’applicazione dell’agevolazione sarà automatica da parte dei datori di lavoro, una volta constato il soddisfacimento dei requisiti di reddito richiesti. Si deve porre attenzione al caso in cui il lavoratore non intenda fruire di tale misura, infatti la stessa potrà risultare peggiorativa per coloro i quali scontino una tassazione corrente inferiore all’imposta sostitutiva del 10%. In tal caso l’opzione dovrà essere espressa da parte del lavoratore che non intenda fruire della detassazione, posto che comunque dovrebbero intervenire possibilità di conguaglio a fine anno o in sede di dichiarazione dei redditi. Come anticipato in premessa, però, tali possibilità non sono ancora certe, pertanto la richiesta espressa di non applicazione andrà comunicata dal dipendente al datore di lavoro.

 

  • Il regime di detassazione non è dedicato solamente alle ore di straordinario, ma potrà essere fruito anche in riferimento alle ore di lavoro supplementare e alle maggiorazioni corrisposte in riferimento alla fruizione di clausole flessibili ed elastiche (esclusivamente per i contratti part-time stipulati prima dell’entrata in vigore della normativa), ai premi aziendali corrisposti sulla base di elementi variabili legati alla produttività, agli straordinari forfetizzati limitatamente alla quota degli stessi riferita alle ore realmente lavorate.

 

  • L’agevolazione come detto opera fino ad un importo massimo di € 3000,00. Tale importo è riferito al periodo sperimentale e non al singolo datore di lavoro. Pertanto nel caso in cui nei prossimi sei mesi il dipendente cambi datore di lavoro, quest’ultimo dovrà dichiarare su quale somma è stata applicata l’agevolazione, in modo da porre il prossimo datore di lavoro nelle condizioni di conoscere l’ammontare della somma residua agevolabile.

 

Nota dolente di questo interessante disposto normativo, è la contestuale abolizione, a titolo definitivo e non sperimentale, della detassazione per le liberalità concesse ai dipendenti fino ad un massimo di € 258,23 annui.

Questi importi, la cui possibile erogazione alla generalità dei dipendenti in occasione di eventi particolari o ricorrenze aziendali è prevista dalla Legge, spesso venivano utilizzati per la mera corresponsione di somme aggiuntive. Infatti, la mancata soggezione a oneri fiscali e contributivi ne rendeva appetibile l’utilizzo.

Con l’entrata in vigore della norma, quindi direttamente dalle retribuzioni di competenza del mese di maggio 2008, tali liberalità sono considerate imponibili, rendendo vano il tentativo prospettato dai datori di lavoro di poter sfruttate l’esenzione fino a giugno 2008, considerato il mese di luglio come inizio della sperimentazione.

  Come ampiamente evidenziato dai più comuni strumenti mediatici, con il mese corrente ha inizio la sperimentazione relativa alla detassazione degli straordinari.

Tale previsione, inserita nel D.L. n. 93 del 27 maggio 2008, regola la materia marcandone i profili essenziali, rendendola pertanto praticabile già dal mese di luglio 2008, nonostante ad oggi non siano ancora pervenute indicazioni di sorta dalle amministrazioni coinvolte (in particolar modo l’Agenzia delle Entrate trattandosi di misura inerente l’imposta sul reddito delle persone fisiche).

Nel silenzio degli istituti, sembra quindi doveroso sottolineare le indicazioni di base utili all’operatività del nuovo disposto:

  • Il periodo in cui si potranno ottenere le misure agevolative va dal 1 luglio 2008 al 31 dicembre dello stesso anno. Tale periodo è da considerarsi sperimentale, di conseguenza potrebbe non essere riproposto il prossimo anno.
  • La misura dell’agevolazione sarà limitata ai primi 3000,00 euro corrisposti in riferimento alle ore di straordinario prestato. Oltre tale limite saranno applicabili le aliquote di Legge.
  • I dipendenti che possono fruire della detassazione sono solamente quelli che hanno percepito nell’anno 2007 un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 30.000,00 (imponibile fiscale). Come si può comprendere, prendendo come riferimento l’anno 2007 si potrà conoscere solamente il reddito dei dipendenti in forza tutto l’anno presso la medesima azienda.

Tutti i lavoratori che nell’anno di riferimento hanno prestato servizio presso diversi datori di lavoro (anche contemporaneamente con contratti part-time o a chiamata), dovranno rilasciare una dichiarazione, in modo da permettere al datore di lavoro di conoscere il reddito annuo percepito dagli stessi.

Resta inteso che la definizione reddito da lavoro dipendente si intende in senso restrittivo, non potendo ricomprendere i redditi assimilati (co.co.pro., compensi amministratori ecc.), pertanto si potranno verificare i seguenti casi:

  1. Lavoratore abbia percepito nell’anno 2007  compensi per lavoro dipendente pari ad € 31.000,00   nessuna detassazione fruibile.
  2. Lavoratore che ha percepito nell’anno 2007 compensi per lavoro dipendente pari ad € 28.000,00 in aggiunta a compensi quale amministratore per € 30.000,00, quindi per un totale  58.000,00. detassazione sperimentale fruibile limitatamente allo straordinario percepito nei prossimi sei mesi.

 

  • Le somme agevolate non saranno totalmente detassate, bensì saranno soggette ad  un’imposta del 10% sostitutiva dell’Irpef e degli addizionali, alla quale non potranno essere applicate le detrazioni eventualmente spettanti. Risulta evidente quindi come le somme agevolate non possano essere cumulate con altri redditi, in quanto tassate alla fonte a titolo definitivo in sede di corresponsione. Acquisiti tali concetti si potrà notare come l’agevolazione operi su due binari: da un lato detassando la cifra corrisposta, dall’altro escludendo dal reddito la somma agevolata. Il reddito risulterà quindi inferiore con la possibilità di vedersi applicare un regime fiscale più favorevole (ad esempio aliquote più basse, maggiori detrazioni ecc.)

Esempio: si valuti la posizione di  un lavoratore che percepisce un reddito imponibile fiscale di € 26.000,00 annui più straordinario pari ad € 3.000,00 annui, nelle due ipotesi (per comodità non si considerano le addizionali che rappresentano un ulteriore prelievo assorbito dalla detassazione)

 

Mancata applicazione della detassazione

 

imponibile

aliquota

irpef dovuta

netto percepito

 € 15.000,00

23%

    3.450,00

     11.550,00

 € 13.000,00

27%

    3.510,00

       9.490,00

    1.000,00

38%

       380,00

          620,00

totale annuo

    7.340,00

     21.660,00

 

Applicazione della detassazione

 

imponibile

aliquota

irpef dovuta

netto percepito

 € 15.000,00

23%

    3.450,00

     11.550,00

 € 11.000,00

27%

    2.970,00

       8.030,00

    3.000,00

10%

       300,00

       2.700,00

totale annuo

    6.720,00

     22.280,00

 

Si potrà agevolmente notare come dalla differenza delle cifre nette (€ 22.280,00-21.660,00) il vantaggio nell’applicazione della detassazione si attesti ad € 620,00 annui.

Si sottolinea come la misura descritta non produrrà nessun vantaggio ai datori di lavoro in termini di costo, al contrario saranno solamente i dipendenti a beneficiarne. Gli stessi infatti a fronte di un medesimo numero di ore straordinarie effettuate nel periodo sperimentale, vedranno diminuire la trattenuta sulle stesse ottenendo un compenso netto superiore.

  • L’applicazione dell’agevolazione sarà automatica da parte dei datori di lavoro, una volta constato il soddisfacimento dei requisiti di reddito richiesti. Si deve porre attenzione al caso in cui il lavoratore non intenda fruire di tale misura, infatti la stessa potrà risultare peggiorativa per coloro i quali scontino una tassazione corrente inferiore all’imposta sostitutiva del 10%. In tal caso l’opzione dovrà essere espressa da parte del lavoratore che non intenda fruire della detassazione, posto che comunque dovrebbero intervenire possibilità di conguaglio a fine anno o in sede di dichiarazione dei redditi. Come anticipato in premessa, però, tali possibilità non sono ancora certe, pertanto la richiesta espressa di non applicazione andrà comunicata dal dipendente al datore di lavoro.

 

  • Il regime di detassazione non è dedicato solamente alle ore di straordinario, ma potrà essere fruito anche in riferimento alle ore di lavoro supplementare e alle maggiorazioni corrisposte in riferimento alla fruizione di clausole flessibili ed elastiche (esclusivamente per i contratti part-time stipulati prima dell’entrata in vigore della normativa), ai premi aziendali corrisposti sulla base di elementi variabili legati alla produttività, agli straordinari forfetizzati limitatamente alla quota degli stessi riferita alle ore realmente lavorate.

 

  • L’agevolazione come detto opera fino ad un importo massimo di € 3000,00. Tale importo è riferito al periodo sperimentale e non al singolo datore di lavoro. Pertanto nel caso in cui nei prossimi sei mesi il dipendente cambi datore di lavoro, quest’ultimo dovrà dichiarare su quale somma è stata applicata l’agevolazione, in modo da porre il prossimo datore di lavoro nelle condizioni di conoscere l’ammontare della somma residua agevolabile.

 

Nota dolente di questo interessante disposto normativo, è la contestuale abolizione, a titolo definitivo e non sperimentale, della detassazione per le liberalità concesse ai dipendenti fino ad un massimo di € 258,23 annui.

Questi importi, la cui possibile erogazione alla generalità dei dipendenti in occasione di eventi particolari o ricorrenze aziendali è prevista dalla Legge, spesso venivano utilizzati per la mera corresponsione di somme aggiuntive. Infatti, la mancata soggezione a oneri fiscali e contributivi ne rendeva appetibile l’utilizzo.

Con l’entrata in vigore della norma, quindi direttamente dalle retribuzioni di competenza del mese di maggio 2008, tali liberalità sono considerate imponibili, rendendo vano il tentativo prospettato dai datori di lavoro di poter sfruttate l’esenzione fino a giugno 2008, considerato il mese di luglio come inizio della sperimentazione.