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Cassa integrazione in deroga

Estratto da "Gestire il personale in tempo di crisi: quali ammortizzatori?" - Filodiritto Editore - 2010 - www.filodirittoeditore.com
[Estratto da "Gestire il personale in tempo di crisi: quali ammortizzatori?" - Filodiritto Editore - 2010 - www.filodirittoeditore.com]

Come anticipato al paragrafo precedente, esiste la possibilità per alcuni settori, in determinati periodi, di vedersi estendere l’intervento della Cassa integrazione guadagni in deroga. Nello specifico si tratta di quei settori che trovandosi sprovvisti di ammortizzatori, in situazioni di difficoltà, potrebbero subire una condizione pregiudizievole rispetto ai beneficiari per Legge.

Si pensi ad esempio a quale discriminazione si vada incontro qualora due aziende concorrenti, appartenenti entrambe al settore metalmeccanico, una industriale e l’altra artigiana, entrambe occupanti 10 dipendenti, siano costrette ad affrontare un periodo di crisi. Ovviamente una sola di queste per Legge potrebbe ricorrere alla CIGO, costringendo l’altra a ricorrere alla riduzione del personale.

Di conseguenza, ai fini di assimilare le condizioni dei diversi settori, il legislatore, con l’aiuto delle regioni, ha provveduto ad introdurre il sistema degli ammortizzatori in deroga.

Si potrà comprendere come, a differenza dei precedenti, questo risulta essere un ammortizzatore limitato nella propria disponibilità, in quanto non previsto per Legge, pertanto il ricorso allo stesso dovrà essere di volta in volta anticipato dal recepimento regionale derivato dallo stanziamento dei fondi necessari.

La gestione della CIG in deroga prevede una procedura diversificata a seconda del settore nel quale interviene, nonché della zona di applicazione. Le modalità applicative, infatti, sono definite tramite accordi territoriali sottoscritti dalle parti sociali. Questo modus operandi rende gravosa la procedura burocratica considerata l’articolazione eterogenea dei soggetti coinvolti.

Come vedremo, i lavoratori interessati possono vedersi alternare rientri al lavoro a periodi sospesi (giorni od ore) secondo le esigenze aziendali, fino al limite di riduzione oraria concesso nel periodo. Di contro dovrà essere costantemente comunicato all’INPS il computo di quante ore di riduzione risultano fruite (con cadenza mensile).

Lo strumento in deroga, proprio perché come detto risulta gestito in ambito regionale, viene finanziato da contributi erogati dall’ente locale sulla base delle risorse che saranno stanziate dal Governo.

Riguardo all’indennizzo, la CIG in deroga si allinea ai trattamenti previsti per le altre casse, prevedendo la corresponsione, per la quota di orario ridotta, di una cifra pari all’80% della retribuzione globale lorda.

Ai fini della durata del trattamento, questa viene stabilita in ambito regionale, resta inteso comunque l’obbligo, sancito dall’INPS con messaggio 6731 del 24 marzo 2009, di aver prima fruito del periodo di disoccupazione per sospensione di cui all’art. 19 comma 1 della L. 2/2009 ove si presentino le condizioni (adesione dell’azienda all’ente bilaterale).

I lavoratori che accedono a questo trattamento, ai fini dell’integrazione, devono soddisfare almeno 90 giorni di anzianità lavorativa pregressa, come previsto per il trattamento straordinario. Entrando ancor più nello specifico, l’accordo precisa che anche i lavoratori che non possiedono requisiti previsti per fruire della disoccupazione per sospensione prevista dall’art. 19 L. 2/2009, possono accedere direttamente alla CIG in deroga nel caso soddisfino i predetti requisiti meno gravosi.

Il punto però di maggiore interesse ai fini dell’applicazione dell’Istituto pare essere quello relativo alla possibilità di concedere il trattamento anche alle aziende nel caso in cui uno solo dei dipendenti abbia esaurito il trattamento previsto dall’art. 19 comma 1 Legge 2/2009 a sua disposizione. L’articolo in questione, infatti, imponeva, per ottenere l’avviamento dello strumento in deroga, che i lavoratori interessati esaurissero preventivamente i giorni di Ds a propria disposizione. Di contro l’accordo regionale potrebbe prevedere, qualora un solo lavoratore avesse esaurito tali trattamenti, l’accesso alla CIG in deroga a favore di tutti i dipendenti.

Dal canto suo l’INPS si è spinta ancora oltre con il messaggio n° 6731 del 24 marzo 2009, dichiarando che, nel caso in cui manchi l’intervento integrativo da parte degli enti bilaterali (per assenza degli stessi o per mancanza di risorse), i periodi di tutela previsti dall’art. 19 comma 1 si considerano esauriti anche se non fruiti. Tale precisazione permetterebbe l’accesso diretto ai trattamenti in deroga. Si deve rilevare peraltro come questa interpretazione estensiva dell’Istituto sia stata ripresa dalla Legge 33/2009, ove quanto sopra descritto, unitamente all’esaurimento delle giornate di Ds sospesi a disposizione, assicura l’accesso diretto alla CIG in deroga.

[Estratto da "Gestire il personale in tempo di crisi: quali ammortizzatori?" - Filodiritto Editore - 2010 - www.filodirittoeditore.com]

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Come anticipato al paragrafo precedente, esiste la possibilità per alcuni settori, in determinati periodi, di vedersi estendere l’intervento della Cassa integrazione guadagni in deroga. Nello specifico si tratta di quei settori che trovandosi sprovvisti di ammortizzatori, in situazioni di difficoltà, potrebbero subire una condizione pregiudizievole rispetto ai beneficiari per Legge.

Si pensi ad esempio a quale discriminazione si vada incontro qualora due aziende concorrenti, appartenenti entrambe al settore metalmeccanico, una industriale e l’altra artigiana, entrambe occupanti 10 dipendenti, siano costrette ad affrontare un periodo di crisi. Ovviamente una sola di queste per Legge potrebbe ricorrere alla CIGO, costringendo l’altra a ricorrere alla riduzione del personale.

Di conseguenza, ai fini di assimilare le condizioni dei diversi settori, il legislatore, con l’aiuto delle regioni, ha provveduto ad introdurre il sistema degli ammortizzatori in deroga.

Si potrà comprendere come, a differenza dei precedenti, questo risulta essere un ammortizzatore limitato nella propria disponibilità, in quanto non previsto per Legge, pertanto il ricorso allo stesso dovrà essere di volta in volta anticipato dal recepimento regionale derivato dallo stanziamento dei fondi necessari.

La gestione della CIG in deroga prevede una procedura diversificata a seconda del settore nel quale interviene, nonché della zona di applicazione. Le modalità applicative, infatti, sono definite tramite accordi territoriali sottoscritti dalle parti sociali. Questo modus operandi rende gravosa la procedura burocratica considerata l’articolazione eterogenea dei soggetti coinvolti.

Come vedremo, i lavoratori interessati possono vedersi alternare rientri al lavoro a periodi sospesi (giorni od ore) secondo le esigenze aziendali, fino al limite di riduzione oraria concesso nel periodo. Di contro dovrà essere costantemente comunicato all’INPS il computo di quante ore di riduzione risultano fruite (con cadenza mensile).

Lo strumento in deroga, proprio perché come detto risulta gestito in ambito regionale, viene finanziato da contributi erogati dall’ente locale sulla base delle risorse che saranno stanziate dal Governo.

Riguardo all’indennizzo, la CIG in deroga si allinea ai trattamenti previsti per le altre casse, prevedendo la corresponsione, per la quota di orario ridotta, di una cifra pari all’80% della retribuzione globale lorda.

Ai fini della durata del trattamento, questa viene stabilita in ambito regionale, resta inteso comunque l’obbligo, sancito dall’INPS con messaggio 6731 del 24 marzo 2009, di aver prima fruito del periodo di disoccupazione per sospensione di cui all’art. 19 comma 1 della L. 2/2009 ove si presentino le condizioni (adesione dell’azienda all’ente bilaterale).

I lavoratori che accedono a questo trattamento, ai fini dell’integrazione, devono soddisfare almeno 90 giorni di anzianità lavorativa pregressa, come previsto per il trattamento straordinario. Entrando ancor più nello specifico, l’accordo precisa che anche i lavoratori che non possiedono requisiti previsti per fruire della disoccupazione per sospensione prevista dall’art. 19 L. 2/2009, possono accedere direttamente alla CIG in deroga nel caso soddisfino i predetti requisiti meno gravosi.

Il punto però di maggiore interesse ai fini dell’applicazione dell’Istituto pare essere quello relativo alla possibilità di concedere il trattamento anche alle aziende nel caso in cui uno solo dei dipendenti abbia esaurito il trattamento previsto dall’art. 19 comma 1 Legge 2/2009 a sua disposizione. L’articolo in questione, infatti, imponeva, per ottenere l’avviamento dello strumento in deroga, che i lavoratori interessati esaurissero preventivamente i giorni di Ds a propria disposizione. Di contro l’accordo regionale potrebbe prevedere, qualora un solo lavoratore avesse esaurito tali trattamenti, l’accesso alla CIG in deroga a favore di tutti i dipendenti.

Dal canto suo l’INPS si è spinta ancora oltre con il messaggio n° 6731 del 24 marzo 2009, dichiarando che, nel caso in cui manchi l’intervento integrativo da parte degli enti bilaterali (per assenza degli stessi o per mancanza di risorse), i periodi di tutela previsti dall’art. 19 comma 1 si considerano esauriti anche se non fruiti. Tale precisazione permetterebbe l’accesso diretto ai trattamenti in deroga. Si deve rilevare peraltro come questa interpretazione estensiva dell’Istituto sia stata ripresa dalla Legge 33/2009, ove quanto sopra descritto, unitamente all’esaurimento delle giornate di Ds sospesi a disposizione, assicura l’accesso diretto alla CIG in deroga.

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