La facoltà di consultazione del socio: natura, funzione e contenuto
La facoltà di consultazione del socio è un vero e proprio diritto potestativo, legato alla sua qualità di socio, e perciò strumentale alla tutela degli interessi del socio uti singulis, e non nell’interesse sociale. Deve inoltre essere considerato funzionale all’esercizio, da parte del socio non amministratore, del controllo sulla gestione, a sua volta strumentale alla tutela di variegati interessi, individuali. Quanto al contenuto, tale diritto può essere esercitato con l’ausilio di professionisti di fiducia del socio, e consente una consultazione per cosi dire "allargata", vale a dire non limitata alle sole scritture contabili, ma estesa agli altri documenti della società.
A stabilirlo una recente ordinanza, resa il 19/12/2009 dal Tribunale di Novara.
Un socio accomandante si era rivolto ai giudici novaresi, con ricorso ex art. 700 cpc., lamentando di non riuscire ad esercitare il diritto di consultazione dei libri sociale previsto dall’art. 2320 c.c. per resistenze e impedimenti posti dall’amministratore.
Il Tribunale di Novara gli dà ragione.
Osserva, il magistrato, nella sua ordinanza, che “la giurisprudenza più recente è incline a qualificare la facoltà di consultazione, variamente previsto dal codice civile in relazione alle diverse tipologie sociali (es. art. 2261 c.c. per la s.s. e s.n.c. in forza del richiamo di cui all’art. 2293 c.c.; art. 2476 comma ll c.c. per la s.r.l.; art. 2320 per la s.a.s.), come vero e proprio diritto soggettivo potestativo, legato alla qualità di socio, e quindi strumentale alla tutela degli interessi del socio uti singulus, e non dell’interesse sociale”. In particolare, aggiunge “il diritto di consultazione deve essere considerato funzionale all’esercizio, da parte del socio non amministratore, del controllo sulla gestione, a sua volta strumentare alla tutela di variegati interessi, individuabili per esempio nell’esperimento dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, ovvero, come parrebbe nel caso in esame, nell’esigenza di verificare l’esattezza dei dati contabili della società ai fini della liquidazione della quota del socio uscente’”. Più in generale, “il diritto de quo, può qualificarsi come lo strumento che consente al socio non amministratore di esercitare veri e propri poteri ispettivi attivi, di contenuto assai più ampio e penetrante rispetto ad un mero diritto di informazione passiva (previsto in materia di s.r.l. ante riforma), a tutela di una corretta gestione sociale”.
Riguardo al contenuto di tale diritto, il Tribunale di Novara mostra di reputare applicabile in via analogica il disposto dell’art. 2476 c.c.. Infatti, riforma legislativa in materia di s.r.l. appare ispirata proprio alla constatazione della diffusione di un modello empirico di s.r.l. caratterizzato da pochi soci spesso legati da rapporti di parentela, niente affatto interessati al cd. spread del diritto azionario, e quindi lontano dalla concezione del legislatore del 1942 della s.r.l. come ‘piccola s.p.a.’, molto più vicino alle società di persone. Pertanto, dichiara il Giudice, “deve ritenersi innanzitutto che il diritto di consultazione possa essere esercitato con l’ausilio di professionisti di fiducia del socio, come previsto dalla norma in esame. Sempre sotto il profilo del contenuto, è lo stesso art.2320 ultimo comma c.c. che consente una consultazione per cosi dire "allargata", cioè non limitata alle sole scritture contabili, ma estesa agli altri documenti della società, dizione di ampio respiro semantico, idonea a ricomprendere anche la documentazione commerciale e ogni altro documento inerente alla gestione della società che possa assumere rilevanza in vista dell’obiettivo esplicitato dalla norma medesima, ovverosia il controllo sull’esattezza dei dati contabili e patrimoniali. Infine, concludendo sulla delimitazione del contenuto del diritto di accesso ai documenti sociali, questo Giudice condivide pienamente l’indirizzo (…) per cui il diritto di consultazione dei libri sociali e degli altri documenti comprende anche la possibilità di estrarre copia, ponendo come unico limite all’esercizio di tale diritto quello derivante dal canone della buona fede”.
La facoltà di consultazione del socio è un vero e proprio diritto potestativo, legato alla sua qualità di socio, e perciò strumentale alla tutela degli interessi del socio uti singulis, e non nell’interesse sociale. Deve inoltre essere considerato funzionale all’esercizio, da parte del socio non amministratore, del controllo sulla gestione, a sua volta strumentale alla tutela di variegati interessi, individuali. Quanto al contenuto, tale diritto può essere esercitato con l’ausilio di professionisti di fiducia del socio, e consente una consultazione per cosi dire "allargata", vale a dire non limitata alle sole scritture contabili, ma estesa agli altri documenti della società.
A stabilirlo una recente ordinanza, resa il 19/12/2009 dal Tribunale di Novara.
Un socio accomandante si era rivolto ai giudici novaresi, con ricorso ex art. 700 cpc., lamentando di non riuscire ad esercitare il diritto di consultazione dei libri sociale previsto dall’art. 2320 c.c. per resistenze e impedimenti posti dall’amministratore.
Il Tribunale di Novara gli dà ragione.
Osserva, il magistrato, nella sua ordinanza, che “la giurisprudenza più recente è incline a qualificare la facoltà di consultazione, variamente previsto dal codice civile in relazione alle diverse tipologie sociali (es. art. 2261 c.c. per la s.s. e s.n.c. in forza del richiamo di cui all’art. 2293 c.c.; art. 2476 comma ll c.c. per la s.r.l.; art. 2320 per la s.a.s.), come vero e proprio diritto soggettivo potestativo, legato alla qualità di socio, e quindi strumentale alla tutela degli interessi del socio uti singulus, e non dell’interesse sociale”. In particolare, aggiunge “il diritto di consultazione deve essere considerato funzionale all’esercizio, da parte del socio non amministratore, del controllo sulla gestione, a sua volta strumentare alla tutela di variegati interessi, individuabili per esempio nell’esperimento dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, ovvero, come parrebbe nel caso in esame, nell’esigenza di verificare l’esattezza dei dati contabili della società ai fini della liquidazione della quota del socio uscente’”. Più in generale, “il diritto de quo, può qualificarsi come lo strumento che consente al socio non amministratore di esercitare veri e propri poteri ispettivi attivi, di contenuto assai più ampio e penetrante rispetto ad un mero diritto di informazione passiva (previsto in materia di s.r.l. ante riforma), a tutela di una corretta gestione sociale”.
Riguardo al contenuto di tale diritto, il Tribunale di Novara mostra di reputare applicabile in via analogica il disposto dell’art. 2476 c.c.. Infatti, riforma legislativa in materia di s.r.l. appare ispirata proprio alla constatazione della diffusione di un modello empirico di s.r.l. caratterizzato da pochi soci spesso legati da rapporti di parentela, niente affatto interessati al cd. spread del diritto azionario, e quindi lontano dalla concezione del legislatore del 1942 della s.r.l. come ‘piccola s.p.a.’, molto più vicino alle società di persone. Pertanto, dichiara il Giudice, “deve ritenersi innanzitutto che il diritto di consultazione possa essere esercitato con l’ausilio di professionisti di fiducia del socio, come previsto dalla norma in esame. Sempre sotto il profilo del contenuto, è lo stesso art.2320 ultimo comma c.c. che consente una consultazione per cosi dire "allargata", cioè non limitata alle sole scritture contabili, ma estesa agli altri documenti della società, dizione di ampio respiro semantico, idonea a ricomprendere anche la documentazione commerciale e ogni altro documento inerente alla gestione della società che possa assumere rilevanza in vista dell’obiettivo esplicitato dalla norma medesima, ovverosia il controllo sull’esattezza dei dati contabili e patrimoniali. Infine, concludendo sulla delimitazione del contenuto del diritto di accesso ai documenti sociali, questo Giudice condivide pienamente l’indirizzo (…) per cui il diritto di consultazione dei libri sociali e degli altri documenti comprende anche la possibilità di estrarre copia, ponendo come unico limite all’esercizio di tale diritto quello derivante dal canone della buona fede”.