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La confisca ed il congelamento dei beni e dei proventi da reato nell’Unione Europea dalla Direttiva europea 2014/42/UE al D.lgs.n. 202 del 29 ottobre 2016

La confisca ed il congelamento dei beni e dei proventi da reato nell’Unione Europea dalla Direttiva europea 2014/42/UE al D.lgs.n. 202 del 29 ottobre 2016
La confisca ed il congelamento dei beni e dei proventi da reato nell’Unione Europea dalla Direttiva europea 2014/42/UE al D.lgs.n. 202 del 29 ottobre 2016

La crescita della consapevolezza di come la criminalità organizzata operi “senza frontiere” conquistando sempre rinnovati spazi di “investimento” ha progressivamente indotto gli Stati ad adottare misure di cooperazione internazionale volte, per quanto possibile, ad arginare il multiforme fenomeno o, quanto meno, a contenerne gli effetti.

Lo scenario di riferimento appare chiaramente delineato nella risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla criminalità organizzata

- la criminalità organizzata produce un costo sociale imponente, violando i diritti umani e comprimendo le regole democratiche, distraendo e dissipando risorse (finanziarie, lavorative, ecc.), alterando il libero mercato comune, inquinando imprese ed economia legale, favorendo la corruzione nonché contaminando e distruggendo l’ambiente,

- l’azione della criminalità organizzata è finalizzata e si basa sulla realizzazione del profitto economico e dunque un’efficace azione di prevenzione e contrasto a tale fenomeno deve concentrarsi sull’individuazione, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato,

- le organizzazioni criminali concentrano le loro attività su numerosi e sempre più vasti ambiti – quali ad esempio il traffico internazionale di stupefacenti, la tratta di esseri umani e il loro sfruttamento, i crimini finanziari, il traffico internazionale di armi, la contraffazione, il cybercrime, i crimini ambientali, la distrazione di fondi pubblici, le frodi, il racket estorsivo e la maggior parte di queste attività hanno carattere transnazionale e transeuropeo,

- evidenze giudiziarie, investigative e giornalistiche hanno dimostrato come in alcuni Stati membri vi siano infiltrazioni profonde e consolidate da parte della criminalità organizzata nel mondo della politica, della pubblica amministrazione e dell’economia legale,

- la corruzione è lo strumento base di ricatto e ricompensa della criminalità organizzata per distrarre risorse pubbliche e per infiltrarsi nella politica locale e nella pubblica amministrazione così come nel settore privato mentre il riciclaggio è uno dei canali più insidiosi di contaminazione fra il lecito e l’illecito, un passaggio essenziale senza il quale il potere d’acquisto ottenuto con il crimine resterebbe solo potenziale, utilizzabile all’interno del circuito illegale ma incapace di tradursi in vero potere economico.

Il quadro normativo esistente a livello di singola nazione appare, ovviamente, insufficiente a garantire una seria azione di contrasto che va, invece, affrontata con un approccio globale e internazionale e dunque con stretta cooperazione tra i paesi interessati ed organismi internazionali.

Pertanto, il Parlamento Europeo, con la risoluzione sopra menzionata, “considerando che è obiettivo primario dell’Unione europea quello di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, nel quale il crimine è prevenuto e combattuto, e di assicurare un elevato livello di sicurezza attraverso misure per prevenire e combattere il crimine e attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti”, da un lato ha sollecitato gli Stati membri a migliorare la cooperazione e il coordinamento nonché a ravvicinare i loro quadri normativi, specie con riferimento all’elaborazione di prassi e di fattispecie penali comuni e omogenee, basandosi sulle buone pratiche degli ordinamenti più evoluti in materia di contrasto alla criminalità organizzata, dall’altro ha invitato la Commissione a presentare una direttiva quadro sulla procedura di sequestro e di confisca dei proventi di reato, che, pur considerando la necessità di rispettare i diritti fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali e nella Convezione europea sui diritti dell’uomo, sia volta a

– elaborare norme per l’utilizzo efficace di strumenti quali la confisca allargata e la confisca in assenza di condanna;

– elaborare norme sull’attenuazione dell’onere della prova in seguito alla condanna di una persona per reato grave (ivi compresi quelli connessi alla criminalità organizzata) per quanto concerne l’origine dei beni in suo possesso;

– incoraggiare l’introduzione negli ordinamenti nazionali di strumenti per attenuare, nell’ambito del diritto penale, civile o fiscale, a seconda dei casi, l’onere della prova per quanto concerne l’origine dei beni detenuti da una persona imputata di un reato connesso alla criminalità organizzata;

– prevedere norme che consentano il sequestro e la successiva confisca nel caso di intestazione di beni a terzi attribuendo rilevanza penale al comportamento del prestanome poiché finalizzato ad eludere l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali o ad agevolare la consumazione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita.

La citata risoluzione richiama in premessa i più significativi documenti che nel tempo hanno tratteggiato l’evoluzione della cooperazione internazionale.

Appare sufficiente qui menzionare

– la convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e i relativi protocolli[1], e, nell’ ambito comunitario

  • la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002[2],
  • la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003[3],
  • la decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005[4],
  • la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio del 6 ottobre 2006[5],
  • la decisione 2007/845/GAI del Consiglio del 6 dicembre 2007[6],
  • la decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008[7]
  • la Convenzione n. 198 del Consiglio d’Europa[8],
  • il programma di Stoccolma in materia di libertà, sicurezza e giustizia[9].

Così sollecitato, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato il 3 aprile 2014 la direttiva  2014/42/UE la cui base giuridica è costituita dagli art. 82, par.2 e 83, par. 1 TFUE che autorizzano tali organi a stabilire norme minime per agevolare il principio del riconoscimento reciproco e la cooperazione penale o in relazione a sfere di reati particolarmente gravi, dalla portata transnazionale rispetto ai quali le misure previste in sede comunitaria con le sopra menzionate decisioni quadro non avevano fornito efficace risposta.

In breve sintesi, la direttiva ha introdotto, come specificato dall’art. 1, le norme minime relative al congelamento di beni - in vista di un’eventuale conseguente confisca - e alla confisca di beni in materia penale.

L’articolo 2 definisce il “congelamento” quale “divieto temporaneo di trasferire, distruggere, convertire, eliminare o far circolare un bene o di assumere temporaneamente la custodia o il controllo” e la “confisca” quale la “privazione definitiva di un bene ordinata da un’autorità giudiziaria in relazione ad un reato”.

L’articolo 3 elenca i reati - individuati con riferimento alle fattispecie criminose già oggetto di provvedimenti dell’Unione - che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva quali

  • corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea nonché corruzione nel settore privato;
  • falsificazione dell’euro nonché frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
  • riciclaggio di denaro;
  • terrorismo;
  • traffico illecito di stupefacenti;
  • criminalità organizzata;
  • tratta di esseri umani;
  • abuso e sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile;
  • attacchi contro i sistemi di informazione.

L’articolo 4 della direttiva prevede che le autorità nazionali possono procedere alla confisca di beni strumentali e proventi da reato, ovvero di beni di valore corrispondente, a seguito di condanna penale definitiva. La confisca potrà comunque esser disposta nei casi in cui il procedimento non giunga alla pronuncia definitiva per cause quali la malattia o la fuga dell’indagato o imputato, nei casi in cui sia stato avviato un procedimento penale per un reato che può produrre un vantaggio economico diretto o indiretto.

L’articolo 5 stabilisce che gli Stati membri adottino, in presenza di alcune ristrette fattispecie contemplate dalla direttiva all’articolo 3 (quali corruzione attiva o passiva nel settore privato o dei funzionari delle istituzioni dell’Unione e degli Stati membri, criminalità organizzata, pedopornografia e interferenza illecita nei sistemi informatici) le misure necessarie che rendano possibile la confisca quando l’autorità giudiziaria, sulla base degli elementi in suo possesso, compresa la sproporzione tra il reddito reale e quello legittimo del condannato, sia convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose (introducendo, in tal modo, l’ipotesi della c.d. confisca “estesa”).

La direttiva, all’articolo 6, prevede, inoltre, che gli Stati membri adottino disposizioni per la confisca nei casi di trasferimento fittizio dei beni a terzi, almeno nei casi in cui tali terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l’acquisizione dei beni aveva lo scopo di evitarne la confisca stessa. Gli Stati membri sono chiamati ad adottare le misure necessarie per definire le ipotesi di congelamento dei beni in vista della successiva confisca (art. 7). Essi sono inoltre chiamati ad assicurare il diritto all’impugnazione da parte delle persone colpite dai provvedimenti di confisca nonché forme di comunicazione immediata ai destinatari dei provvedimenti di congelamento dei beni (art.8). Al fine di assicurare l’efficacia dei provvedimenti ablativi la direttiva impone agli Stati membri non solo di assicurare le misure necessarie ad individuare e rintracciare i beni da sequestrare o confiscare (art.9), ma anche di garantire un’adeguata gestione dei beni soggetti a sequestro, valutando in caso di successiva confisca, le misure che permettano di utilizzare i beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociale (art.10).

L’ articolo 11 prevede che l’impatto delle nuove norme debba essere valutato mediante opportuni rilievi statistici circa il numero di provvedimenti di sequestro e di confisca eseguiti ovvero il valore dei beni interessati. Tale monitoraggio dovrebbe consentire alla Commissione di verificare l’efficacia degli strumenti adottati, anche al fine, se del caso, di perfezionarli (art. 13).

Il termine per il recepimento della Direttiva ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 7 ottobre 2014 n. 154 [10], inizialmente fissato al 4 agosto 2016, è stato prorogato di tre mesi e, pertanto, in data 29 ottobre 2016 è stato emanato il D.lgs. n. 202[11] che, recependo i concetti di confisca “per equivalente” e confisca “allargata”, apporta significative modifiche al codice penale e civile (materia societaria) nonché alle norme in materia di criminalità mafiosa, antiriciclaggio e stupefacenti avvalendosi della tecnica della novella legislativa che appare opportuna nella misura in cui introduce disposizioni che hanno un contenuto specifico, andando a interpolare le disposizioni già esistenti in modo da estendere le fattispecie di confisca penale diretta, allargata e per equivalente.

Viene, infatti, prevista, qualora non sia possibile la confisca “diretta” del prodotto o del profitto del reato, la confisca obbligatoria “per equivalente” sui beni ovvero sulle somme di denaro, o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto o al prodotto stesso e, per alcuni gravi reati, la confisca “allargata” che prescinde dalla prova del collegamento diretto tra ricchezza sproporzionata rispetto alla consistenza economica formale e commissione del reato medesimo[12].

In dettaglio, le modifiche normative previste dal titolo secondo del d.lgs. in esame[13] con gli articoli richiamati in parentesi:

al codice penale (art.2)

  • modifica dell’articolo 240 del codice penale secondo comma, numero 1 bis, estendendo la confisca obbligatoria al profitto derivante dai delitti relativi agli attacchi ai sistemi informatici (artt. 615-ter e ss c.p.[14]) anche per equivalente [15] lì dove la precedente formulazione, introdotta dalla L.n. 12/2012[16], prevedeva con riguardo a tali delitti la sola confisca obbligatoria dei beni strumentali.
  • inserito il nuovo articolo 466-bis il quale prevede come obbligatoria la confisca diretta dei beni strumentali all’esecuzione di alcuni reati in tema di falsificazione di monete e altri mezzi di pagamento ovvero, quando essa non è possibile, per equivalente sui beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità per un valore corrispondente al profitto, prodotto o al prezzo del reato[17].

al codice civile (art.3)

  • introdotto il comma 3-bis nell’articolo 2635 del codice civile[18], prevede, con riguardo al reato di corruzione tra privati, la confisca diretta e, invia sussidiaria, per valore equivalente, e, comunque, non inferiore al valore dell’utilità date o promesse.

al d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309[19] (art. 4)

  • introdotto all’articolo 73, il comma 7 bis prevedendo la confisca obbligatoria delle cose che ne sono il profitto o il prodotto anche in caso di patteggiamento, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando ciò non sia possibile, la confisca per equivalente sui beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prodotto o profitto, con esclusione dall’ambito di applicazione della confisca per equivalente dell’ipotesi “lieve” di condotta illecita in tema di sostanze stupefacenti di cui al comma 5 dell’articolo 73 citato,
  • introdotto all’articolo 74, il comma 7 bis che rende obbligatoria la confisca per equivalente anche con riguardo al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

alla legge n. 356 del 7 agosto 1992[20] (art. 5)

  • modificato l’articolo 12-sexies, comma 1, primo periodo, per cui, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. in commento, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di falsi nummari, l’autoriclaggio, la corruzione tra privati e di uso indebito di carta di credito[21],
  • modificato l’articolo 12-sexies, comma 1, secondo periodo,
  1. precisandosi, in maniera da fugare ogni dubbio interpretativo sulla natura del rinvio[22], che l’istituto della confisca allargata trovi applicazione anche con riguardo ai delitti commessi per finalità di terrorismo “internazionale”,
  2. prevedendosi la misura della confisca “allargata” da ordinarsi anche nel caso di condanna o di applicazione della pena per ulteriori reati di criminalità informatica[23] quando le condotte ivi descritte riguardano tre o piu’ sistemi.

al d.lgs.n. 231 del 21 novembre 2007 (art.6)

  • segnatamente, l’articolo 55, al cui comma 9-bis è aggiunta la previsione, con riguardo ai reati connessi alla lotta alle frodi e alle falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti di cui al comma 9 dell’articolo 55 del suddetto d.lgs., la confisca obbligatoria anche per equivalente delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

L’articolo 7 del d.lsg. in commento (titolo III Disposizioni transitorie e finali), in attuazione del disposto dell’articolo 11 della direttiva, contiene disposizioni circa gli obblighi di comunicazione annuale alla Commissione dei dati quantitativi e di valore dei sequestri e delle confische eseguite, rilevati dal Ministero della Giustizia.

Dal 2009 la raccolta dei dati avviene con modalità telematiche attraverso il sistema informativo delle misure di prevenzione (SIPPI, poi SIT-MP) confluiscono al Ministero della Giustizia. Il sistema comprende i beni confiscati anche ai sensi dell’articolo 12 sexies del d.l. 306/1992, vale a dire all’esito di condanna nel processo penale per taluno dei reati lì contemplati e dunque oltre che per quelli di tipo mafioso, gravi delitti quali: riciclaggio, intestazione fittizia di beni, usura, estorsione, tipici della criminalità organizzata, ma anche corruzione, reati di sfruttamento sessuale, tratta di persone.

Inoltre, già l’articolo 6 del DM 27 marzo 2000 n.264 -”Regolamento recante norme sulla tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari” - ha previsto l’adozione di applicativi informatici che consentano la raccolta delle informazioni relative alle misure cautelari reali e quindi ai sequestri, nonché alle sentenze, nella parte in cui contengono ordine di confisca, oltre che ai beni e delle risorse che confluiscono nel cd. fondo unico per la giustizia (FUG), istituito con l.n. 181 del 2008[24]. Si tratta degli strumenti che consentono la rilevazione dei medesimi dati sotto il profilo del valore. L’analisi delle risorse che confluiscono al FUG è di tipo patrimoniale e non può essere disaggregata per tipo di delitti commessi poichè nel fondo confluiscono, in entrata, tutti i rapporti finanziari sottoposti a sequestro penale o amministrativo, oltre che quelli oggetto di misura di prevenzione[25] .

Su tali valori complessivi il d.lgs. in argomento è destinato verosimilmente ad incidere perché è ragionevole ritenere che ulteriori risorse derivino dalla previsione come obbligatorie di confische, nelle forme per equivalente e per esteso.

 

[1] segnatamente il protocollo per prevenire, reprimere e punire il traffico di persone, specialmente di donne e bambini, il protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria e il protocollo relativo alla produzione illegale e al traffico di armi da fuoco, delle loro parti e componenti e delle munizioni

[2] Relativa alle squadre investigative comuni GU L 162 del 20.6.2002

[3] relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42

[4] relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49.

[5] relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca

[6] concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi, e la relazione GU L 332 del 18.12.2007

[7] relativa alla Rete giudiziaria europea , GU L 348 del 24.12.2008,

[8] sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo

[9] GU C 115 del 4.5.2010

[10] G.U. 28 ottobre 2014, n. 251,

[11]  “Attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea” in G.U. n. 262 del 09.11.2016  in vigore il prossimo 24 novembre

[12] Per un approfondimento delle tematiche delle confisca per equivalente e della confisca allargata ved. Francesco Menditto “La confisca allargata o per sproporzione di cui all’art. 12 sexies d.l. n. 356/92, conv. dalla l. n. 356/92, profili sostanziali e procedimentali (cenni), con particolare riferimento agli orientamenti giurisprudenziali aggiornati al novembre 2014” Scuola Superiore della Magistratura Struttura didattica territoriale del distretto della Corte d’Appello di Ancona 2 dicembre 2014 ; A.M. Maugeri La lotta all’evasione fiscale tra confisca di prevenzione e autoriciclaggio. La confisca dei proventi dell’evasione fiscale o dei redditi leciti non dichiarati fiscalmente? In diritto penale contemporaneo;  della stessa autrice “La direttiva 2014/42/ue relativa alla confisca degli strumenti e dei proventi da reato nell’unione europea tra garanzie ed efficienza: un “work in progress” in diritto penale contemporaneo; Prof. Piero Gualtieri Limiti costituzionali e della giurisprudenza europea del sequestro preventivo nelle sue varie articolazioni. I rapporti tra sequestro preventivo e confisca Corte Suprema di Cassazione Ufficio dei referenti per la formazione decentrata Incontro di formazione 1 marzo 2012 Le misure cautelari reali: principi generali, prassi giurisprudenziali, problematiche applicative

Nella brevità della sintesi qui necessaria appare sufficiente ricordare che nella confisca allargata il rapporto tra l’ablazione del bene ed il commesso reato appare piu’ sfumato perché è diretta al contrasto di ricchezze illecitamente accumulate di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica ; la confisca per equivalente, invece, mira a sottrarre al condannato dei beni che, pur se di provenienza lecita, hanno un valore corrispondente all’utilità tratta dal commesso reato. In entrambi i casi viene a spezzarsi il legame tra reato e bene confiscato per una piu’ efficiente lotta alla criminalità organizzata .   

[13]  Disposizioni in materia di confisca

[14] art. 615-ter c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico),

615-quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-quinquies c.p.(diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico),

617-bis c.p. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche),

617-ter c.p. (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche),

617-quater c.p. (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche),

617-quinquies c.p. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere

comunicazioni informatiche o telematiche),

617-sexies c.p. (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche),

635-bis c.p.(danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici),

di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da un altro ente pubblico o

comunque di pubblica utilità),

635-quater c.p. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici),

635-quinquies c.p. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità),

640-ter c.p. (frode informatica)

640-quinquies c.p. (frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazioni di posta elettronica).  

[15] All’art.240, secondo comma, numero 1 bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo : “ nonché dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto ovvero di somme di danaro, beni  o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti”     .

[16] legge del 15 febbraio del 2012 in G.U. n 45 del 23.02.2012 “Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalita' informatica

[17] Più precisamente si tratta dei seguenti reati:

  • falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.);
  • spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate(art. 454 c.p.);
  • contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
  • fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).

[18] Art. 2635 nuovo testo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pensa della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e secondo comma è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati  regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse

[19] “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Suppl. Ordinario del 15-3-2006)

[20] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa. (GU Serie Generale n.185 del 7-8-1992)

[21] Più in dettaglio

  • falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
  • alterazione di monete (art. 454 c.p.);
  • spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate(art. 454 c.p.);
  • contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
  • fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
  • autoriciclaggio (art. 648-ter.1.c.p.);
  • corruzione fra privati (art. 2635 c.c.);
  • indebita utilizzazione e falsificazione di carte di credito o di pagamento di cui al co. 9 dell'art. 55 d.lgs. 231/2007.

[22]Cosi’ nella relazione illustrativa al d.lgs. in esame

[23] Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies. c.p.);

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

(art. 617-sexies. c.p.);

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis. c.p.);

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente

pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter. c.p.);

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater. c.p.);

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies. c.p.).

[24] “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2008

[25] Nella relazione preliminare sono riportati i dati relativi al complessivo numero dei beni sequestrati e confiscati al crimine organizzato, al 2015 nonché i dati relativi alla gestione delle risorse affluenti nel FUG

La crescita della consapevolezza di come la criminalità organizzata operi “senza frontiere” conquistando sempre rinnovati spazi di “investimento” ha progressivamente indotto gli Stati ad adottare misure di cooperazione internazionale volte, per quanto possibile, ad arginare il multiforme fenomeno o, quanto meno, a contenerne gli effetti.

Lo scenario di riferimento appare chiaramente delineato nella risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla criminalità organizzata

- la criminalità organizzata produce un costo sociale imponente, violando i diritti umani e comprimendo le regole democratiche, distraendo e dissipando risorse (finanziarie, lavorative, ecc.), alterando il libero mercato comune, inquinando imprese ed economia legale, favorendo la corruzione nonché contaminando e distruggendo l’ambiente,

- l’azione della criminalità organizzata è finalizzata e si basa sulla realizzazione del profitto economico e dunque un’efficace azione di prevenzione e contrasto a tale fenomeno deve concentrarsi sull’individuazione, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato,

- le organizzazioni criminali concentrano le loro attività su numerosi e sempre più vasti ambiti – quali ad esempio il traffico internazionale di stupefacenti, la tratta di esseri umani e il loro sfruttamento, i crimini finanziari, il traffico internazionale di armi, la contraffazione, il cybercrime, i crimini ambientali, la distrazione di fondi pubblici, le frodi, il racket estorsivo e la maggior parte di queste attività hanno carattere transnazionale e transeuropeo,

- evidenze giudiziarie, investigative e giornalistiche hanno dimostrato come in alcuni Stati membri vi siano infiltrazioni profonde e consolidate da parte della criminalità organizzata nel mondo della politica, della pubblica amministrazione e dell’economia legale,

- la corruzione è lo strumento base di ricatto e ricompensa della criminalità organizzata per distrarre risorse pubbliche e per infiltrarsi nella politica locale e nella pubblica amministrazione così come nel settore privato mentre il riciclaggio è uno dei canali più insidiosi di contaminazione fra il lecito e l’illecito, un passaggio essenziale senza il quale il potere d’acquisto ottenuto con il crimine resterebbe solo potenziale, utilizzabile all’interno del circuito illegale ma incapace di tradursi in vero potere economico.

Il quadro normativo esistente a livello di singola nazione appare, ovviamente, insufficiente a garantire una seria azione di contrasto che va, invece, affrontata con un approccio globale e internazionale e dunque con stretta cooperazione tra i paesi interessati ed organismi internazionali.

Pertanto, il Parlamento Europeo, con la risoluzione sopra menzionata, “considerando che è obiettivo primario dell’Unione europea quello di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, nel quale il crimine è prevenuto e combattuto, e di assicurare un elevato livello di sicurezza attraverso misure per prevenire e combattere il crimine e attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti”, da un lato ha sollecitato gli Stati membri a migliorare la cooperazione e il coordinamento nonché a ravvicinare i loro quadri normativi, specie con riferimento all’elaborazione di prassi e di fattispecie penali comuni e omogenee, basandosi sulle buone pratiche degli ordinamenti più evoluti in materia di contrasto alla criminalità organizzata, dall’altro ha invitato la Commissione a presentare una direttiva quadro sulla procedura di sequestro e di confisca dei proventi di reato, che, pur considerando la necessità di rispettare i diritti fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali e nella Convezione europea sui diritti dell’uomo, sia volta a

– elaborare norme per l’utilizzo efficace di strumenti quali la confisca allargata e la confisca in assenza di condanna;

– elaborare norme sull’attenuazione dell’onere della prova in seguito alla condanna di una persona per reato grave (ivi compresi quelli connessi alla criminalità organizzata) per quanto concerne l’origine dei beni in suo possesso;

– incoraggiare l’introduzione negli ordinamenti nazionali di strumenti per attenuare, nell’ambito del diritto penale, civile o fiscale, a seconda dei casi, l’onere della prova per quanto concerne l’origine dei beni detenuti da una persona imputata di un reato connesso alla criminalità organizzata;

– prevedere norme che consentano il sequestro e la successiva confisca nel caso di intestazione di beni a terzi attribuendo rilevanza penale al comportamento del prestanome poiché finalizzato ad eludere l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali o ad agevolare la consumazione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita.

La citata risoluzione richiama in premessa i più significativi documenti che nel tempo hanno tratteggiato l’evoluzione della cooperazione internazionale.

Appare sufficiente qui menzionare

– la convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e i relativi protocolli[1], e, nell’ ambito comunitario

  • la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002[2],
  • la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003[3],
  • la decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005[4],
  • la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio del 6 ottobre 2006[5],
  • la decisione 2007/845/GAI del Consiglio del 6 dicembre 2007[6],
  • la decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008[7]
  • la Convenzione n. 198 del Consiglio d’Europa[8],
  • il programma di Stoccolma in materia di libertà, sicurezza e giustizia[9].

Così sollecitato, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato il 3 aprile 2014 la direttiva  2014/42/UE la cui base giuridica è costituita dagli art. 82, par.2 e 83, par. 1 TFUE che autorizzano tali organi a stabilire norme minime per agevolare il principio del riconoscimento reciproco e la cooperazione penale o in relazione a sfere di reati particolarmente gravi, dalla portata transnazionale rispetto ai quali le misure previste in sede comunitaria con le sopra menzionate decisioni quadro non avevano fornito efficace risposta.

In breve sintesi, la direttiva ha introdotto, come specificato dall’art. 1, le norme minime relative al congelamento di beni - in vista di un’eventuale conseguente confisca - e alla confisca di beni in materia penale.

L’articolo 2 definisce il “congelamento” quale “divieto temporaneo di trasferire, distruggere, convertire, eliminare o far circolare un bene o di assumere temporaneamente la custodia o il controllo” e la “confisca” quale la “privazione definitiva di un bene ordinata da un’autorità giudiziaria in relazione ad un reato”.

L’articolo 3 elenca i reati - individuati con riferimento alle fattispecie criminose già oggetto di provvedimenti dell’Unione - che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva quali

  • corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea nonché corruzione nel settore privato;
  • falsificazione dell’euro nonché frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
  • riciclaggio di denaro;
  • terrorismo;
  • traffico illecito di stupefacenti;
  • criminalità organizzata;
  • tratta di esseri umani;
  • abuso e sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile;
  • attacchi contro i sistemi di informazione.

L’articolo 4 della direttiva prevede che le autorità nazionali possono procedere alla confisca di beni strumentali e proventi da reato, ovvero di beni di valore corrispondente, a seguito di condanna penale definitiva. La confisca potrà comunque esser disposta nei casi in cui il procedimento non giunga alla pronuncia definitiva per cause quali la malattia o la fuga dell’indagato o imputato, nei casi in cui sia stato avviato un procedimento penale per un reato che può produrre un vantaggio economico diretto o indiretto.

L’articolo 5 stabilisce che gli Stati membri adottino, in presenza di alcune ristrette fattispecie contemplate dalla direttiva all’articolo 3 (quali corruzione attiva o passiva nel settore privato o dei funzionari delle istituzioni dell’Unione e degli Stati membri, criminalità organizzata, pedopornografia e interferenza illecita nei sistemi informatici) le misure necessarie che rendano possibile la confisca quando l’autorità giudiziaria, sulla base degli elementi in suo possesso, compresa la sproporzione tra il reddito reale e quello legittimo del condannato, sia convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose (introducendo, in tal modo, l’ipotesi della c.d. confisca “estesa”).

La direttiva, all’articolo 6, prevede, inoltre, che gli Stati membri adottino disposizioni per la confisca nei casi di trasferimento fittizio dei beni a terzi, almeno nei casi in cui tali terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l’acquisizione dei beni aveva lo scopo di evitarne la confisca stessa. Gli Stati membri sono chiamati ad adottare le misure necessarie per definire le ipotesi di congelamento dei beni in vista della successiva confisca (art. 7). Essi sono inoltre chiamati ad assicurare il diritto all’impugnazione da parte delle persone colpite dai provvedimenti di confisca nonché forme di comunicazione immediata ai destinatari dei provvedimenti di congelamento dei beni (art.8). Al fine di assicurare l’efficacia dei provvedimenti ablativi la direttiva impone agli Stati membri non solo di assicurare le misure necessarie ad individuare e rintracciare i beni da sequestrare o confiscare (art.9), ma anche di garantire un’adeguata gestione dei beni soggetti a sequestro, valutando in caso di successiva confisca, le misure che permettano di utilizzare i beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociale (art.10).

L’ articolo 11 prevede che l’impatto delle nuove norme debba essere valutato mediante opportuni rilievi statistici circa il numero di provvedimenti di sequestro e di confisca eseguiti ovvero il valore dei beni interessati. Tale monitoraggio dovrebbe consentire alla Commissione di verificare l’efficacia degli strumenti adottati, anche al fine, se del caso, di perfezionarli (art. 13).

Il termine per il recepimento della Direttiva ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 7 ottobre 2014 n. 154 [10], inizialmente fissato al 4 agosto 2016, è stato prorogato di tre mesi e, pertanto, in data 29 ottobre 2016 è stato emanato il D.lgs. n. 202[11] che, recependo i concetti di confisca “per equivalente” e confisca “allargata”, apporta significative modifiche al codice penale e civile (materia societaria) nonché alle norme in materia di criminalità mafiosa, antiriciclaggio e stupefacenti avvalendosi della tecnica della novella legislativa che appare opportuna nella misura in cui introduce disposizioni che hanno un contenuto specifico, andando a interpolare le disposizioni già esistenti in modo da estendere le fattispecie di confisca penale diretta, allargata e per equivalente.

Viene, infatti, prevista, qualora non sia possibile la confisca “diretta” del prodotto o del profitto del reato, la confisca obbligatoria “per equivalente” sui beni ovvero sulle somme di denaro, o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto o al prodotto stesso e, per alcuni gravi reati, la confisca “allargata” che prescinde dalla prova del collegamento diretto tra ricchezza sproporzionata rispetto alla consistenza economica formale e commissione del reato medesimo[12].

In dettaglio, le modifiche normative previste dal titolo secondo del d.lgs. in esame[13] con gli articoli richiamati in parentesi:

al codice penale (art.2)

  • modifica dell’articolo 240 del codice penale secondo comma, numero 1 bis, estendendo la confisca obbligatoria al profitto derivante dai delitti relativi agli attacchi ai sistemi informatici (artt. 615-ter e ss c.p.[14]) anche per equivalente [15] lì dove la precedente formulazione, introdotta dalla L.n. 12/2012[16], prevedeva con riguardo a tali delitti la sola confisca obbligatoria dei beni strumentali.
  • inserito il nuovo articolo 466-bis il quale prevede come obbligatoria la confisca diretta dei beni strumentali all’esecuzione di alcuni reati in tema di falsificazione di monete e altri mezzi di pagamento ovvero, quando essa non è possibile, per equivalente sui beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità per un valore corrispondente al profitto, prodotto o al prezzo del reato[17].

al codice civile (art.3)

  • introdotto il comma 3-bis nell’articolo 2635 del codice civile[18], prevede, con riguardo al reato di corruzione tra privati, la confisca diretta e, invia sussidiaria, per valore equivalente, e, comunque, non inferiore al valore dell’utilità date o promesse.

al d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309[19] (art. 4)

  • introdotto all’articolo 73, il comma 7 bis prevedendo la confisca obbligatoria delle cose che ne sono il profitto o il prodotto anche in caso di patteggiamento, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando ciò non sia possibile, la confisca per equivalente sui beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prodotto o profitto, con esclusione dall’ambito di applicazione della confisca per equivalente dell’ipotesi “lieve” di condotta illecita in tema di sostanze stupefacenti di cui al comma 5 dell’articolo 73 citato,
  • introdotto all’articolo 74, il comma 7 bis che rende obbligatoria la confisca per equivalente anche con riguardo al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

alla legge n. 356 del 7 agosto 1992[20] (art. 5)

  • modificato l’articolo 12-sexies, comma 1, primo periodo, per cui, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. in commento, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di falsi nummari, l’autoriclaggio, la corruzione tra privati e di uso indebito di carta di credito[21],
  • modificato l’articolo 12-sexies, comma 1, secondo periodo,
  1. precisandosi, in maniera da fugare ogni dubbio interpretativo sulla natura del rinvio[22], che l’istituto della confisca allargata trovi applicazione anche con riguardo ai delitti commessi per finalità di terrorismo “internazionale”,
  2. prevedendosi la misura della confisca “allargata” da ordinarsi anche nel caso di condanna o di applicazione della pena per ulteriori reati di criminalità informatica[23] quando le condotte ivi descritte riguardano tre o piu’ sistemi.

al d.lgs.n. 231 del 21 novembre 2007 (art.6)

  • segnatamente, l’articolo 55, al cui comma 9-bis è aggiunta la previsione, con riguardo ai reati connessi alla lotta alle frodi e alle falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti di cui al comma 9 dell’articolo 55 del suddetto d.lgs., la confisca obbligatoria anche per equivalente delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

L’articolo 7 del d.lsg. in commento (titolo III Disposizioni transitorie e finali), in attuazione del disposto dell’articolo 11 della direttiva, contiene disposizioni circa gli obblighi di comunicazione annuale alla Commissione dei dati quantitativi e di valore dei sequestri e delle confische eseguite, rilevati dal Ministero della Giustizia.

Dal 2009 la raccolta dei dati avviene con modalità telematiche attraverso il sistema informativo delle misure di prevenzione (SIPPI, poi SIT-MP) confluiscono al Ministero della Giustizia. Il sistema comprende i beni confiscati anche ai sensi dell’articolo 12 sexies del d.l. 306/1992, vale a dire all’esito di condanna nel processo penale per taluno dei reati lì contemplati e dunque oltre che per quelli di tipo mafioso, gravi delitti quali: riciclaggio, intestazione fittizia di beni, usura, estorsione, tipici della criminalità organizzata, ma anche corruzione, reati di sfruttamento sessuale, tratta di persone.

Inoltre, già l’articolo 6 del DM 27 marzo 2000 n.264 -”Regolamento recante norme sulla tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari” - ha previsto l’adozione di applicativi informatici che consentano la raccolta delle informazioni relative alle misure cautelari reali e quindi ai sequestri, nonché alle sentenze, nella parte in cui contengono ordine di confisca, oltre che ai beni e delle risorse che confluiscono nel cd. fondo unico per la giustizia (FUG), istituito con l.n. 181 del 2008[24]. Si tratta degli strumenti che consentono la rilevazione dei medesimi dati sotto il profilo del valore. L’analisi delle risorse che confluiscono al FUG è di tipo patrimoniale e non può essere disaggregata per tipo di delitti commessi poichè nel fondo confluiscono, in entrata, tutti i rapporti finanziari sottoposti a sequestro penale o amministrativo, oltre che quelli oggetto di misura di prevenzione[25] .

Su tali valori complessivi il d.lgs. in argomento è destinato verosimilmente ad incidere perché è ragionevole ritenere che ulteriori risorse derivino dalla previsione come obbligatorie di confische, nelle forme per equivalente e per esteso.

 

[1] segnatamente il protocollo per prevenire, reprimere e punire il traffico di persone, specialmente di donne e bambini, il protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria e il protocollo relativo alla produzione illegale e al traffico di armi da fuoco, delle loro parti e componenti e delle munizioni

[2] Relativa alle squadre investigative comuni GU L 162 del 20.6.2002

[3] relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42

[4] relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49.

[5] relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca

[6] concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi, e la relazione GU L 332 del 18.12.2007

[7] relativa alla Rete giudiziaria europea , GU L 348 del 24.12.2008,

[8] sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo

[9] GU C 115 del 4.5.2010

[10] G.U. 28 ottobre 2014, n. 251,

[11]  “Attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea” in G.U. n. 262 del 09.11.2016  in vigore il prossimo 24 novembre

[12] Per un approfondimento delle tematiche delle confisca per equivalente e della confisca allargata ved. Francesco Menditto “La confisca allargata o per sproporzione di cui all’art. 12 sexies d.l. n. 356/92, conv. dalla l. n. 356/92, profili sostanziali e procedimentali (cenni), con particolare riferimento agli orientamenti giurisprudenziali aggiornati al novembre 2014” Scuola Superiore della Magistratura Struttura didattica territoriale del distretto della Corte d’Appello di Ancona 2 dicembre 2014 ; A.M. Maugeri La lotta all’evasione fiscale tra confisca di prevenzione e autoriciclaggio. La confisca dei proventi dell’evasione fiscale o dei redditi leciti non dichiarati fiscalmente? In diritto penale contemporaneo;  della stessa autrice “La direttiva 2014/42/ue relativa alla confisca degli strumenti e dei proventi da reato nell’unione europea tra garanzie ed efficienza: un “work in progress” in diritto penale contemporaneo; Prof. Piero Gualtieri Limiti costituzionali e della giurisprudenza europea del sequestro preventivo nelle sue varie articolazioni. I rapporti tra sequestro preventivo e confisca Corte Suprema di Cassazione Ufficio dei referenti per la formazione decentrata Incontro di formazione 1 marzo 2012 Le misure cautelari reali: principi generali, prassi giurisprudenziali, problematiche applicative

Nella brevità della sintesi qui necessaria appare sufficiente ricordare che nella confisca allargata il rapporto tra l’ablazione del bene ed il commesso reato appare piu’ sfumato perché è diretta al contrasto di ricchezze illecitamente accumulate di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica ; la confisca per equivalente, invece, mira a sottrarre al condannato dei beni che, pur se di provenienza lecita, hanno un valore corrispondente all’utilità tratta dal commesso reato. In entrambi i casi viene a spezzarsi il legame tra reato e bene confiscato per una piu’ efficiente lotta alla criminalità organizzata .   

[13]  Disposizioni in materia di confisca

[14] art. 615-ter c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico),

615-quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-quinquies c.p.(diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico),

617-bis c.p. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche),

617-ter c.p. (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche),

617-quater c.p. (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche),

617-quinquies c.p. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere

comunicazioni informatiche o telematiche),

617-sexies c.p. (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche),

635-bis c.p.(danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici),

di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da un altro ente pubblico o

comunque di pubblica utilità),

635-quater c.p. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici),

635-quinquies c.p. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità),

640-ter c.p. (frode informatica)

640-quinquies c.p. (frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazioni di posta elettronica).  

[15] All’art.240, secondo comma, numero 1 bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo : “ nonché dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto ovvero di somme di danaro, beni  o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti”     .

[16] legge del 15 febbraio del 2012 in G.U. n 45 del 23.02.2012 “Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalita' informatica

[17] Più precisamente si tratta dei seguenti reati:

  • falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.);
  • spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate(art. 454 c.p.);
  • contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
  • fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).

[18] Art. 2635 nuovo testo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pensa della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e secondo comma è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati  regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse

[19] “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Suppl. Ordinario del 15-3-2006)

[20] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa. (GU Serie Generale n.185 del 7-8-1992)

[21] Più in dettaglio

  • falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
  • alterazione di monete (art. 454 c.p.);
  • spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate(art. 454 c.p.);
  • contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
  • fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
  • autoriciclaggio (art. 648-ter.1.c.p.);
  • corruzione fra privati (art. 2635 c.c.);
  • indebita utilizzazione e falsificazione di carte di credito o di pagamento di cui al co. 9 dell'art. 55 d.lgs. 231/2007.

[22]Cosi’ nella relazione illustrativa al d.lgs. in esame

[23] Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies. c.p.);

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

(art. 617-sexies. c.p.);

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis. c.p.);

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente

pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter. c.p.);

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater. c.p.);

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies. c.p.).

[24] “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2008

[25] Nella relazione preliminare sono riportati i dati relativi al complessivo numero dei beni sequestrati e confiscati al crimine organizzato, al 2015 nonché i dati relativi alla gestione delle risorse affluenti nel FUG