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La nota di variazione in diminuzione nelle procedure concorsuali, negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani attestati

La nota di variazione in diminuzione nelle procedure concorsuali, negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani attestati
La nota di variazione in diminuzione nelle procedure concorsuali, negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani attestati

Abstract

La società assoggettata ad una procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) o che ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), o che ha sottoscritto un piano attestato ex art. 67, terzo comma, lettera d) Legge Fallimentare, verosimilmente avrà dei debiti nei confronti di taluni operatori commerciali. I fornitori delle predette società in crisi dovranno quindi affrontare economicamente e finanziariamente un duplice problema: da un parte non hanno ricevuto la remunerazione attesa  per la prestazione eseguita e dall’altra, a seguito di emissione della fattura, hanno anticipato all’Erario l’IVA inerente tale prestazione.

Con l’emissione della nota di variazione in diminuzione (della base imponibile e conseguentemente dell’IVA) il fornitore potrà detrarsi l’imposta precedentemente versata sin da subito e con un recupero immediato che riverbera i propri effetti nella liquidazione IVA.

L’articolo 26, quarto comma, Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, riscritto dall’articolo 1, comma 126, della Legge 28 dicembre 2015 n. 2018 (Legge di Stabilità 2016), stabilisce le modalità operative.

1. La ratio della nota di variazione IVA

L’articolo 26, del DPR n. 633/1972, al secondo e al terzo comma, per le operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi già fatturate e registrate, ma per le quali si verifica una causa di riduzione della base imponibile, prevede la possibilità per il cedente o il prestatore, entro un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile, di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25.

La ratio di tale norma è di consentire a chi non è stato remunerato per la propria attività, di non subire l’ulteriore danno economico consistente nel versamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto a seguito di emissione di fattura.

2. Il “nuovo” quarto comma dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972

Il Legislatore ha quindi ritenuto opportuno evidenziare la necessità di operare nel più breve tempo possibile una variazione IVA da parte di soggetti economici che hanno fornito materiale (merci, beni, altro) o che hanno prestato servizi ad operatori assoggettati a determinate procedure.

E quindi, il cedente o il prestatore può emettere una nota di variazione IVA “in diminuzione” a partire dalla data in cui il committente o il cessionario è assoggettato a una procedura concorsuale (data della sentenza dichiarativa di fallimento, data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182 bis Legge Fallimentare, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), Legge Fallimentare.

Inoltre, il cessionario o committente nella veste di soggetto fallito, o in concordato preventivo o assoggettato alla procedura di cui all’articolo 182 bis o alla procedura prevista dall’articolo 67 l.fall. ai sensi del quinto comma, non è tenuto a registrare la nota di variazione ricevuta.

3. Differenze con la disciplina previgente

Prima del novellato articolo 26, D.P.R. n. 633/1972, la nota di variazione in diminuzione poteva essere emessa solo se la procedura concorsuale fosse risultata infruttuosa; e tale condizione è verificabile esclusivamente al termine della procedura. Infatti, soltanto con il realizzo di tutte le attività, il Curatore è nelle condizioni di poter predisporre il piano di riparto e il fornitore potrà verificare la propria inclusione (in tutto o in parte) o esclusione nel medesimo e, conseguentemente, emettere la propria nota di variazione IVA.

Invece, l’attuale articolo 26, D.P.R. n. 633/1972 consente al fornitore di poter emettere la nota di variazione IVA “in diminuzione” già dal provvedimento che dichiara aperta una procedura concorsuale o dal decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato.

4. Applicazione

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 127, Legge 28 dicembre 2015 n. 208, sarà possibile emettere, nei confronti di una società in crisi, una nota di variazione in diminuzione già a partire dalla data in cui quest’ultima è assoggettata ad una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d) del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 solo se il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.

Abstract

La società assoggettata ad una procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) o che ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), o che ha sottoscritto un piano attestato ex art. 67, terzo comma, lettera d) Legge Fallimentare, verosimilmente avrà dei debiti nei confronti di taluni operatori commerciali. I fornitori delle predette società in crisi dovranno quindi affrontare economicamente e finanziariamente un duplice problema: da un parte non hanno ricevuto la remunerazione attesa  per la prestazione eseguita e dall’altra, a seguito di emissione della fattura, hanno anticipato all’Erario l’IVA inerente tale prestazione.

Con l’emissione della nota di variazione in diminuzione (della base imponibile e conseguentemente dell’IVA) il fornitore potrà detrarsi l’imposta precedentemente versata sin da subito e con un recupero immediato che riverbera i propri effetti nella liquidazione IVA.

L’articolo 26, quarto comma, Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, riscritto dall’articolo 1, comma 126, della Legge 28 dicembre 2015 n. 2018 (Legge di Stabilità 2016), stabilisce le modalità operative.

1. La ratio della nota di variazione IVA

L’articolo 26, del DPR n. 633/1972, al secondo e al terzo comma, per le operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi già fatturate e registrate, ma per le quali si verifica una causa di riduzione della base imponibile, prevede la possibilità per il cedente o il prestatore, entro un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile, di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25.

La ratio di tale norma è di consentire a chi non è stato remunerato per la propria attività, di non subire l’ulteriore danno economico consistente nel versamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto a seguito di emissione di fattura.

2. Il “nuovo” quarto comma dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972

Il Legislatore ha quindi ritenuto opportuno evidenziare la necessità di operare nel più breve tempo possibile una variazione IVA da parte di soggetti economici che hanno fornito materiale (merci, beni, altro) o che hanno prestato servizi ad operatori assoggettati a determinate procedure.

E quindi, il cedente o il prestatore può emettere una nota di variazione IVA “in diminuzione” a partire dalla data in cui il committente o il cessionario è assoggettato a una procedura concorsuale (data della sentenza dichiarativa di fallimento, data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182 bis Legge Fallimentare, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), Legge Fallimentare.

Inoltre, il cessionario o committente nella veste di soggetto fallito, o in concordato preventivo o assoggettato alla procedura di cui all’articolo 182 bis o alla procedura prevista dall’articolo 67 l.fall. ai sensi del quinto comma, non è tenuto a registrare la nota di variazione ricevuta.

3. Differenze con la disciplina previgente

Prima del novellato articolo 26, D.P.R. n. 633/1972, la nota di variazione in diminuzione poteva essere emessa solo se la procedura concorsuale fosse risultata infruttuosa; e tale condizione è verificabile esclusivamente al termine della procedura. Infatti, soltanto con il realizzo di tutte le attività, il Curatore è nelle condizioni di poter predisporre il piano di riparto e il fornitore potrà verificare la propria inclusione (in tutto o in parte) o esclusione nel medesimo e, conseguentemente, emettere la propria nota di variazione IVA.

Invece, l’attuale articolo 26, D.P.R. n. 633/1972 consente al fornitore di poter emettere la nota di variazione IVA “in diminuzione” già dal provvedimento che dichiara aperta una procedura concorsuale o dal decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato.

4. Applicazione

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 127, Legge 28 dicembre 2015 n. 208, sarà possibile emettere, nei confronti di una società in crisi, una nota di variazione in diminuzione già a partire dalla data in cui quest’ultima è assoggettata ad una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d) del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 solo se il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.