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La legittimazione processuale attiva - nel Fallimento - per atti impugnabili con ricorso in Commissione Tributaria

La legittimazione processuale attiva - nel Fallimento - per atti impugnabili con ricorso in Commissione Tributaria
La legittimazione processuale attiva - nel Fallimento - per atti impugnabili con ricorso in Commissione Tributaria

1. La ratiodell’articolo 43 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

L’articolo 43 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 è espressione dell’esigenza di evitare che le determinazioni personali del fallito si sovrappongano alle decisioni degli organi della procedura fallimentare. La capacità processuale viene quindi trasferita in capo al curatore in applicazione del principio del c.d. “spossessamento” che consegue alla dichiarazione di fallimento e che trova la sua espressione nell’articolo 42, primo comma, Legge Fallimentare.

2. Gli atti impugnabili ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546

L’articolo 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 elenca gli atti avverso i quali è possibile presentare ricorso in Commissione Tributaria, ovvero:

a) avviso di accertamento;

b) avviso di liquidazione;

c) provvedimento di irrogazione sanzioni;

d) cartella di pagamento;

e) avviso di mora;

f) iscrizione di ipoteca su immobili exarticolo 77 Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972 n. 602;

g) fermo di beni mobili exarticolo 86 Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972 n. 602;

h) atti relativi ad operazioni catastali (intestazione, delimitazione, figura, estensione e classamento dei terreni; ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella; classa mento delle singole unità immobiliari urbane; attribuzione della rendita catastale);

i) rifiuto della restituzione dei tributi, sanzioni, interessi o accessori non dovuti;

j) diniego o la revoca di agevolazioni;

k) e infine ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità.

L’elencazione contenuta nel predetto articolo, ha natura tassativa, anche se non preclude la facoltà di impugnare altri atti contenenti una ben individuata pretesa tributaria, considerata la possibilità di un’interpretazione estensiva delle disposizioni in materia.

3. La valutazione degli atti impositivi notificati al Curatore e inerenti la gestione antefallimento

Il curatore fallimentare, ricevuto un atto impositivo “impugnabile” ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e riferito a violazioni commesse relative al periodo ante fallimento, dovrà esaminare tale atto e verificarne la fondatezza. Ritenendo tale avviso fondato, dovrà farsi autorizzare dal Giudice Delegato a non costituirsi in giudizio, motivando la decisione di non impugnazione. Ritenuto invece non fondato l’atto impositivo, e verificata la convenienza (per la procedura fallimentare) ad impugnare tale atto, dopo essere stato autorizzato dal Giudice Delegato, potrà quindi adire la Commissione Tributaria.

4. Eccezione: la legittimazione attiva dell’exlegale rappresentante

Il “vecchio” legale rappresentante è eccezionalmente abilitato ad impugnare l’atto impositivo solo nell’inerzia degli organi fallimentari e quindi solo se il curatore fallimentare sia rimasto inerte ed abbia conseguentemente manifestato indifferenza nei confronti del potenziale giudizio. Ai fini del riconoscimento di tale legittimazione, avente carattere straordinario o suppletivo, non è tuttavia sufficiente che il curatore fallimentare si sia astenuto da iniziative processuali, occorrendo invece che quest’ultimo si sia totalmente disinteressato della vicenda processuale, rimettendone esplicitamente o implicitamente la gestione al fallito, con la conseguenza che la legittimazione di quest’ultimo deve essere esclusa ove, l’inerzia degli organi fallimentari costituisca il risultato di una valutazione negativa in ordine alla convenienza della controversia.

1. La ratiodell’articolo 43 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

L’articolo 43 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 è espressione dell’esigenza di evitare che le determinazioni personali del fallito si sovrappongano alle decisioni degli organi della procedura fallimentare. La capacità processuale viene quindi trasferita in capo al curatore in applicazione del principio del c.d. “spossessamento” che consegue alla dichiarazione di fallimento e che trova la sua espressione nell’articolo 42, primo comma, Legge Fallimentare.

2. Gli atti impugnabili ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546

L’articolo 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 elenca gli atti avverso i quali è possibile presentare ricorso in Commissione Tributaria, ovvero:

a) avviso di accertamento;

b) avviso di liquidazione;

c) provvedimento di irrogazione sanzioni;

d) cartella di pagamento;

e) avviso di mora;

f) iscrizione di ipoteca su immobili exarticolo 77 Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972 n. 602;

g) fermo di beni mobili exarticolo 86 Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972 n. 602;

h) atti relativi ad operazioni catastali (intestazione, delimitazione, figura, estensione e classamento dei terreni; ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella; classa mento delle singole unità immobiliari urbane; attribuzione della rendita catastale);

i) rifiuto della restituzione dei tributi, sanzioni, interessi o accessori non dovuti;

j) diniego o la revoca di agevolazioni;

k) e infine ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità.

L’elencazione contenuta nel predetto articolo, ha natura tassativa, anche se non preclude la facoltà di impugnare altri atti contenenti una ben individuata pretesa tributaria, considerata la possibilità di un’interpretazione estensiva delle disposizioni in materia.

3. La valutazione degli atti impositivi notificati al Curatore e inerenti la gestione antefallimento

Il curatore fallimentare, ricevuto un atto impositivo “impugnabile” ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e riferito a violazioni commesse relative al periodo ante fallimento, dovrà esaminare tale atto e verificarne la fondatezza. Ritenendo tale avviso fondato, dovrà farsi autorizzare dal Giudice Delegato a non costituirsi in giudizio, motivando la decisione di non impugnazione. Ritenuto invece non fondato l’atto impositivo, e verificata la convenienza (per la procedura fallimentare) ad impugnare tale atto, dopo essere stato autorizzato dal Giudice Delegato, potrà quindi adire la Commissione Tributaria.

4. Eccezione: la legittimazione attiva dell’exlegale rappresentante

Il “vecchio” legale rappresentante è eccezionalmente abilitato ad impugnare l’atto impositivo solo nell’inerzia degli organi fallimentari e quindi solo se il curatore fallimentare sia rimasto inerte ed abbia conseguentemente manifestato indifferenza nei confronti del potenziale giudizio. Ai fini del riconoscimento di tale legittimazione, avente carattere straordinario o suppletivo, non è tuttavia sufficiente che il curatore fallimentare si sia astenuto da iniziative processuali, occorrendo invece che quest’ultimo si sia totalmente disinteressato della vicenda processuale, rimettendone esplicitamente o implicitamente la gestione al fallito, con la conseguenza che la legittimazione di quest’ultimo deve essere esclusa ove, l’inerzia degli organi fallimentari costituisca il risultato di una valutazione negativa in ordine alla convenienza della controversia.