x

x

La notifica della cartella esattoriale

La notifica della cartella esattoriale
La notifica della cartella esattoriale

La Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione si sono più volte pronunciate sulla corretta notifica della cartella esattoriale, stabilendo importanti principi di diritto da tener presente in sede contenziosa.

Va premesso che il D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 26, comma 3, prevede che, nelle fattispecie di cui all’articolo 140 codice di procedura civile, (irreperibilità c.d. relativa del destinatario o rifiuto di ricevere la copia nei luoghi di residenza, dimora o domicilio, noti ed esattamente individuati, dovendo altrimenti osservarsi il disposto dell’articolo 143 codice di procedura civile), la notifica della cartella di pagamento si effettui con le modalità fissate dal D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 60 “(lett. e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’articolo 140 codice di procedura civile si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione)”.

La notifica, secondo l’articolo 26 citato, “si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune”.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 140 codice di procedura civile, disposizione richiamata dall’articolo 26 citato, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

A seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass. 14316/2011).

La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258/2012, ha dichiarato, inoltre, l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, articolo 26, comma 3, (corrispondente all’attualmente vigente comma 4), nella parte in cui stabilisce, per l’appunto, che la notificazione della cartella di pagamento “nei casi previsti dall’articolo 140 codice di procedura civile ... si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60”, anziché “nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario.., si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60, comma 1, alinea e lett. e)”.

I giudici della Consulta hanno infatti evidenziato che, nell’ipotesi di irreperibilità meramente “relativa” del destinatario (vale a dire, nei casi previsti dall’articolo 140 codice di procedura civile, come recita il D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 26, comma 3), la cartella di pagamento andrebbe notificata, secondo la lettera della disposizione, applicando, in realtà, non l’articolo 140 codice di procedura civile, ma le formalità previste per la notificazione degli atti di accertamento a destinatari “assolutamente” irreperibili (lettera e) del D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1 e che, pertanto, a differenza di quanto previsto per la notifica dell’avviso di accertamento, per la validità della notificazione della cartella, “nonostante che il domicilio fiscale sia noto ed effettivo”, non sarebbero “necessarie.., ne’ l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, ne’ la comunicazione del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”, essendo prevista solo l’affissione nell’albo del Comune, secondo modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella (sul modello di quanto previsto dall’articolo 143 codice di procedura civile), con evidente disparità di trattamento di situazioni omologhe e violazione dell’articolo 3 della Costituzione.

La Consulta ha quindi ritenuto incostituzionale la notifica della cartella (sul modello di quanto previsto dall’articolo 143 codice di procedura civile), con evidente disparità di trattamento di situazioni omologhe e violazione dell’articolo 3 della Costituzione.

La Consulta ha, quindi, ritenuto necessario “restringere” la sfera di applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 26, comma 3, e D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, alinea e lett. e), “alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario “assolutamente” irreperibile e, quindi, escludendone l’applicazione al caso di destinatario “relativamente” irreperibile, previsto dall’articolo 140 codice di procedura civile”, cosicché, nei casi di “irreperibilità c.d. relativa” (cioè nei casi di cui all’articolo 140 codice di procedura civile), va invece applicato, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dello stesso D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 26, u.c., in forza del quale “per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del predetto D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 60” e, quindi, in base all’interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell’articolo 140 codice di procedura civile, cui anche rinvia l’alinea del D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1.

Pertanto, le disposizioni sopra richiamate richiedono effettivamente, per la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall’articolo 140 codice di procedura civile, l’inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione.

Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’articolo 140 codice di procedura civile necessita, dunque, del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi, la notificazione è da considerarsi nulla (Corte di Cassazione, ordinanza n. 12753 depositata il 23 maggio 2018).

La notificazione, è invece inesistente quando essa manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge, come, ad es., nel caso sia avvenuta in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano attinenza alcuna (o che non presentino alcun.... riferimento o collegamento) con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea.

In sede contenziosa, quindi, è opportuno tener presente i suddetti principi quando si deve contestare la notifica della cartella esattoriale.