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La particolare tenuità del fatto non si applica alla 231

Particolare tenuità del fatto
Particolare tenuità del fatto

La Corte di Cassazione, con sentenza del 15 gennaio 2020, n. 1420, ha stabilito che la causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis Codice Penale non si applica alla responsabilità amministrativa degli enti, costituente un tertium genus rispetto a quella penale e amministrativa.

 

1. Il caso in esame

Il Tribunale di Trento aveva assolto una società di autotrasporto dall’illecito amministrativo di cui all’articolo 25-undecies Decreto Legislativo n. 231/2001, in relazione al reato di cui all’articolo 256 Decreto Legislativo n. 152/2006, contestato al legale rappresentante, per particolare tenuità del fatto ex articolo 131-bis Codice Penale, ritenendo che l’offesa provocata da tale illecito fosse di particolare tenuità, in considerazione del modesto vantaggio conseguito dall’ente, della riparazione successiva e della non abitualità del comportamento.

Avverso la suddetta sentenza, il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Trento aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando l’inosservanza e l’errata applicazione dell’articolo 131-bis Codice Penale, “per essere tale causa di esclusione della punibilità applicabile solamente ai reati e non anche agli illeciti amministrativi commessi dalle persone giuridiche e disciplinati dal d.lgs. 231/2001”.

In particolare, il Tribunale, pur ritenendo sussistenti gli elementi costitutivi del reato presupposto e il vantaggio per l’ente, aveva escluso la responsabilità amministrativa dell’ente in virtù della mancata previsione nell’articolo 8 Decreto Legislativo 231/2001 (“Autonomia della responsabilità dell’ente”), disciplinante i casi di esenzione da responsabilità dell’ente, della causa di esclusione della punibilità di cui all’articolo 131-bis Codice Penale.

 

2. La natura della responsabilità amministrativa degli enti: un tertium genus rispetto a quella penale e amministrativa

Al fine di dare soluzione al quesito giuridico proposto, la Corte di Cassazione ha preliminarmente investigato sulla natura giuridica della responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001, ritenendo di aderire all’orientamento che definisce tale responsabilità un tertium genus rispetto a quella penale e amministrativa, compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 231/2001 definirebbe il principio dell’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica autrice del reato-presupposto: in base a tale principio, “la responsabilità dell’ente deve essere affermata anche nel caso in cui l’autore del suddetto reato non sia stato identificato, non sia imputabile, ovvero il reato sia estinto per causa diversa dall’amnistia”.

Al tempo stesso, l’eventuale applicazione all’agente della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non esime il giudicante dal procedere all’autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito è stato commesso.

La responsabilità 231 sussisterebbe, dunque, indipendentemente dalla concreta punizione dell’autore materiale del reato-presupposto, investendo direttamente l’ente in virtù di una propria colpa di organizzazione, che renderebbe “personale” tale responsabilità.

 

3. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile solo ad ipotesi di reato

Definita la natura giuridica della responsabilità 231 degli enti, la Suprema Corte ha ritenuto di condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis Codice Penale sarebbe applicabile esclusivamente alle fattispecie di reato, come peraltro previsto dalla stessa disposizione codicistica: “la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non è applicabile alla responsabilità amministrativa degli enti per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione, in considerazione della differenza esistente tra la responsabilità penale (che, per espressa previsione legislativa può ora essere esclusa nel caso di particolare tenuità del danno e del pericolo provocati dalla condotta, nella concorrenza delle altre condizioni richieste dall'art. 131 bis cod. pen.), e quella amministrativa dell’ente per il fatto di reato commesso da chi al suo interno si trovi in posizione apicale o sia soggetto alla altrui direzione”.

Secondo i giudici di legittimità, la causa di esclusione della punibilità in esame non sarebbe applicabile alla responsabilità amministrativa dell’ente, essendo espressamente e univocamente riferita alla realizzazione di un’ipotesi di reato, mentre quella dell’ente trova nella realizzazione di un reato solamente il proprio presupposto storico.

Peraltro, non essendo contemplata dall’articolo 8 Decreto Legislativo n. 231/2001, non è possibile ritenere applicabile detta causa di esclusione della punibilità agli enti.

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso proposto, ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Trento.