La responsabilità precontrattuale
di Francesco di Fiore
Quando parliamo di responsabilità precontrattuale (o per culpa in contrahendo), ci riferiamo a quel tipo di responsabilità che può sorgere nell'ambito delle trattative, ossia nella fase antecedente a quella della conclusione del contratto.
Questo istituto nasce dal contributo scientifico del giurista tedesco Rudolf von Jhering che, in una sua opera risalente al 1861(1), sostenne per la prima volta l'esistenza di una responsabilità per culpa in contrahendo, asserendo l'irragionevolezza di un ordinamento giuridico che non accordasse tutela al contraente che avesse subito un danno a seguito della stipulazione di un contratto invalido(2).
Per quanto riguarda il sistema giuridico italiano, il Codice Civile del 1865, pur essendo stato emanato pochi anni dopo l'opera di Jhering, non ne recepì il pensiero e non prevedette quindi una nozione generale di culpa in contrahendo(3).
Il legislatore del 1942, ponendosi in linea evolutiva rispetto all'originario impianto dettato dal codice del 1865, ha inteso disciplinare compiutamente l'ipotesi della culpa in contrahendo, forgiando una disposizione ad hoc (l'articolo 1337 del Codice Civile) che, significativamente rubricata “trattative e responsabilità precontrattuale”, espressamente impone alle parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, di comportarsi secondo buona fede(4).
La buona fede rappresenta, dunque, l'elemento fondamentale della responsabilità precontrattuale e va, con riferimento a quest'ultima, intesa in senso oggettivo.
Questo significa che la violazione del precetto non presuppone una condotta intenzionalmente volta ad arrecare un pregiudizio, ma è ravvisabile ogniqualvolta le parti, a prescindere dall'atteggiamento soggettivo, vengano meno a quelle oggettive regole di diligenza e correttezza che devono presiedere alle trattative(5).
La buona fede si garantisce attraverso la previsione di una serie di doveri di condotta, la violazione dei quali può dar luogo a responsabilità precontrattuale.
Tra questi, possiamo individuarne quattro particolarmente importanti:
Dovere di non recedere ingiustificatamente dalle trattative.
La violazione di tale dovere si configura in capo alla parte che, avendo le trattative raggiunto un punto tale da determinare un ragionevole affidamento circa la conclusione del contratto, le interrompa senza un giustificato motivo(6).
Va precisato che la responsabilità precontrattuale, ai sensi dell'art. 1337 del Codice Civile, può derivare anche dalla violazione dell'obbligo di lealtà reciproca, comportante un dovere di completezza informativa, sussistente in capo ad entrambe le parti, circa la reale intenzione di concludere il contratto(7).
Dovere di informazione circa la sussistenza di cause di invalidità del contratto.
Questo dovere è previsto espressamente dall'articolo 1338 del Codice Civile, per cui «la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto»(8).
La giurisprudenza ha negato la sussistenza della responsabilità precontrattuale nell'ipotesi in cui l'invalidità dipenda da una disposizione di legge che entrambe le parti erano tenute a conoscere e che non avevano, pertanto, l'obbligo di comunicarsi tra loro(9).
Non vi è l'obbligo di comunicare tutto quanto possa interessare alla controparte, ma solo quel che la controparte non può accertare da sola usando la normale diligenza(10).
Dovere di astenersi dall'indurre la controparte a stipulare un contratto con l'inganno
Se un soggetto induce un altro a stipulare un contratto traendolo in inganno, minacciandolo, ovvero approfitti di un errore in cui sia incorsa l'altra parte per trarne vantaggio, il contratto è annullabile e colui che si è reso responsabile di tali comportamenti è tenuto a risarcire il danno all'altra parte(11).
Dovere di astenersi dall'indurre la controparte a stipulare un contratto pregiudizievole
In questo caso, a differenza dei casi precedentemente illustrati, si è in presenza di un contratto valido ed efficace e il danno che la parte subisce è dato dalle condizioni svantaggiose della stipula(12).
Il contratto, come accennato poc'anzi, rimane valido, ma il contraente in malafede risponde dei danni(13).
Esaurita l'analisi delle principali condotte che, se poste in atto, possono essere fonte di responsabilità precontrattuale, è necessario affrontare un altro aspetto rilevante di questo istituto, quello della sua natura.
Con riferimento alla natura della responsabilità precontrattuale si sono sviluppate negli anni diverse linee di pensiero.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale unanime e consolidato, non essendo in presenza di un contratto concluso, si deve escludere a priori la configurazione di una responsabilità contrattuale.
La responsabilità precontrattuale sarebbe di natura aquiliana o extracontrattuale e troverebbe fondamento nella violazione del principio generale del neminem ledere.
Dalla qualificazione in termini di responsabilità extracontrattuale discende una serie di implicazioni in punto di disciplina: così, il regime della prescrizione, dell'onere della prova e della messa in mora seguiranno le regole generali di cui agli articoli 2043 e ss. del Codice Civile(14).
Nonostante quello appena esposto sia l'orientamento da considerarsi maggioritario, parte consistente della dottrina non lo condivide e ritiene che la responsabilità precontrattuale abbia natura di responsabilità per inadempimento, con conseguente applicazione delle regole di cui agli articoli 1218 e ss. del Codice Civile.
I sostenitori dell'orientamento per cui la culpa in contrahendo configurerebbe una responsabilità di tipo contrattuale, fondano la propria tesi sulla specialità della relazione, del contatto sociale che nasce con le trattative o comunque in sede di formazione del contratto(15).
Secondo i sostenitori di questa tesi esisterebbe un obbligo giuridico di ciascuna delle parti coinvolte in una trattativa prenegoziale di comportarsi, per tutto lo svolgimento delle trattative, in modo corretto e conforme a buona fede(16).
Esiste, infine, un ultimo orientamento che vede la responsabilità per culpa in contrahendo come un terzium genus, ossia come una forma autonoma di responsabilità, dotata di proprie peculiarità, che si fonderebbe sulla violazione di obblighi derivanti da un rapporto giuridico strutturalmente diverso ed autonomo rispetto al contratto.
Delle tre tesi appena illustrate, pare ragionevole, a parere del sottoscritto, appoggiare la tesi maggioritaria, che identifica la natura della responsabilità per culpa in contrahendo come extracontrattuale.
Questa scelta risulta logica anche considerando la tipologia dei danni risarcibili nel caso di responsabilità precontrattuale, che è diversa dalla tipologia dei danni risarcibili per inadempimento di un contratto.
La responsabilità contrattuale, derivante da inadempimento, tutela infatti il cosiddetto “interesse positivo” all'esecuzione della prestazione dovuta in forza del contratto.
Al contrario, la responsabilità precontrattuale, si pone come legittimante il risarcimento del cosiddetto “interesse negativo”, vale a dire l'interesse a non essere coinvolto in inutili trattative, comportanti, oltre ad un dispendio di tempo, esborsi economici di varia natura ed eventualmente il mancato conseguimento di utilità derivanti da altre opportunità contrattuali, non prese in considerazione confidandosi sulla proficuità dell'iter contrattuale nell'ambito del quale si è registrata la lesione del predetto interesse(17).
Perciò, in materia di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo, rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto (danno emergente), sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione, con altri, di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso (lucro cessante)(18).
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Note
1. Rudolf von Jhering, Culpa in contrahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelante Verträgen, in Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts, IV, 1861.
2. Luigi Viola, Il danno ingiusto, responsabilità precontrattuale e responsabilità speciali, Halley Editrice (2007), pg. 65.
3. In quegli anni la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie escludevano che dalle trattative contrattuali potesse sorgere un vincolo giuridico comportante un obbligo risarcitorio. Va tuttavia precisato che vi erano alcuni orientamenti minoritari in linea con il pensiero di Jhering, secondo i quali, nella fase della formazione del contratto, le parti avrebbero dovuto conformarsi ai doveri di lealtà e correttezza richiesti dalla legge in fase di esecuzione del contratto medesimo. Questi orientamenti proponevano, dunque, un’estensione alla fase delle trattative, dello specifico obbligo di comportarsi secondo buona fede previsto dall'articolo 1124 dell'allora vigente Codice Civile, con riferimento alla fase dell'esecuzione del contratto.
4. Pasquale Fava, Il contratto, Giuffrè Editore (2012), pg. 1430.
5.Vincenzo Ianni, La responsabilità precontrattuale, Key Editore (2015), pg .24.
6. Andrea Torrente, Piero Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè Editore (2015), pg.532.
7. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6526 del 26 aprile 2012, www.brocardi.it
8. Articolo 1338 del Codice Civile.
9. Andrea Torrente, Piero Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè Editore (2015), pg. 532.
10. Natalino Sapone, La responsabilità precontrattuale, Giuffrè Editore (2008), pg. 147.
11. Andrea Torrente, Piero Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè Editore (2015), pg. 533.
12. Ciò si verifica nel caso in cui l'inganno perpetrato da una parte non abbia indotto l'altra non a contrarre, ma bensì ad accettare delle condizioni diverse da quelle che avrebbe accettato se l'inganno non fosse stato perpetrato.
13. Articolo 1440 del Codice Civile.
14. Paolo Zatti, Manuale di diritto civile, CEDAM (2009), pg. 550.
15. Natalino Sapone, La responsabilità precontrattuale, Giuffrè Editore (2008), pg. 102.
16. Andrea Torrente, Piero Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè Editore (2015), pg. 534.
17. Vincenzo Ianni, La responsabilità precontrattuale, Key Editore (2015), pg. 16.
18. Francesco Caringella, Giuseppe De Marzo, Manuale di diritto civile, Giuffrè Editore (2008), pg. 614.