La rivelazione di segreti commerciali

Indice:
1. Le modifiche alla fattispecie di rivelazione di segreti commerciali
2. Le interferenze tra rivelazione di segreti commerciali e corruzione tra privati
3. Rivelazione di segreti commerciali e rapporto con la normativa sul whistleblowing
4. Rivelazione di segreti commerciali e concorrenza sleale
1. Le modifiche alla fattispecie di rivelazione di segreti commerciali
Il Decreto Legislativo n. 63/2018, recante attuazione della Direttiva U.E. 2016/943 sulla protezione dei segreti commerciali, ha sostituito l’articolo 623 del Codice Penale (prima rubricato: "Rivelazione di segreti scientifici o industriali").
Questo il nuovo testo dell’articolo 623 (Rivelazione di segreti scientifici o commerciali):
Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.
La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.
Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata.
Il colpevole è punito a querela della persona offesa.
Il decreto precisa che, ai fini del nuovo articolo 623 Codice Penale, le notizie destinate a rimanere segrete "sopra applicazioni industriali", di cui alla formulazione previgente, costituiscono "segreti commerciali".
La fattispecie punisce soltanto il soggetto che rivela il segreto e non anche quello che si sia limitato a riceverlo passivamente. Il beneficiario della rivelazione potrebbe, tuttavia, concorrere ex articolo 110 Codice Penale, nelle ipotesi in cui abbia istigato o determinato la rivelazione.
2. Le interferenze tra rivelazione di segreti commerciali e corruzione tra privati
Sarà interessante valutare i rapporti tra il delitto di rivelazione di segreti commerciali e il delitto di corruzione tra privati ex articolo 2635 c.c.. È senz’altro possibile – ed è accaduto più volte in passato – che la rivelazione sia determinata dalla ricezione di denaro o altra utilità e che colui che rivela il segreto sia un esponente aziendale ex articolo 2635 comma 1 c.c. (apicale o "sottoposto").
L’articolo 623 Codice Penale è un reato di danno (richiedendo l’effettiva divulgazione o impiego del segreto) mentre la corruzione tra privati è un reato di pericolo (non richiedendo l’effettivo compimento dell’atto contrario ai doveri).
Salva l’ipotesi in cui il soggetto corrotto sia "sottoposto", la corruzione tra privati è punita più gravemente della rivelazione di segreti commerciali.
La corruzione tra privati è reato-presupposto ai sensi del Decreto Legislativo 231, non così, invece, la rivelazione di segreti commerciali.
3. Rivelazione di segreti commerciali e rapporto con la normativa sul whistleblowing
La Legge n. 179/2017 ha inserito, come è noto, il c.d. whistleblowing tra i contenuti del Modello organizzativo ex articolo 6 Decreto Legislativo 231 (comma 2-bis). La Legge prevede una scriminante rispetto alla possibile responsabilità del segnalante ai sensi dell’articolo 623 Codice Penale.
Precisamente: nelle ipotesi di segnalazione effettuata "nelle forme e nei limiti previsti nel comma 2-bis", il perseguimento dell’interesse all’integrità dell’ente nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto professionale (articolo 622 Codice Penale) e scientifico/industriale (articolo 623 Codice Penale) e rientranti nell’obbligo di fedeltà del lavoratore ex articolo 2105 Codice Civile.
4. Rivelazione di segreti commerciali e concorrenza sleale
In dottrina è stato evidenziato che, nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano, la tutela penale del know-how è stata principalmente individuata negli articoli 622 e 623 Codice Penale che, rispettivamente, sanzionano la rivelazione o l’impiego di segreti professionali ovvero di segreti scientifici o commerciali (Galtieri, La tutela penale del know how: la violazione del segreto industriale, altalex.com, 28 giugno 2018).
A ben vedere anche la fattispecie di cui all’articolo 513 Codice Penale (Turbata libertà dell’industria e del commercio), potrebbe essere applicata, “almeno allorché la fraudolenta sottrazione del know-how sia idonea a incidere sul normale svolgimento di un’industria o di un commercio”. Il contrario orientamento della Cassazione è probabilmente fondato sull’intento di evitare il ricorso alla norma penale in tutte le ipotesi di concorrenza sleale.
Il delitto ex articolo 513 Codice Penale è reato presupposto della responsabilità degli enti, ai sensi dell’articolo 25-bis.1 (Delitti contro l’industria e il commercio).