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La Somministrazione transnazionale all’interno dell’Unione europea e gli adempimenti necessari alla fornitura del servizio all’interno del territorio italiano

La Somministrazione transnazionale all’interno dell’Unione europea e gli adempimenti necessari alla fornitura del servizio all’interno del territorio italiano
La Somministrazione transnazionale all’interno dell’Unione europea e gli adempimenti necessari alla fornitura del servizio all’interno del territorio italiano

Abstract

Il proliferare di  agenzie di somministrazione di altri Stati membri dell’Unione europea che propongono il ricorso a manodopera straniera, ha portato il Ministero del Lavoro ad intervenire nella corretta interpretazione delle norme applicabili.  In particolare con la circolare n. 14 del 9 aprile 2015 il Ministero ha precisato i requisiti patrimoniali e le indicazioni operative per consentire alle imprese estere di somministrare manodopera nel territorio italiano senza necessità di un deposito cauzionale e di garanzie fideiussoria, indicando i precisi limiti e le condizioni di tale vantaggio. Ulteriori precisazioni pratiche del Ministero sono ora ravvisabili anche per le imprese che pur avendo stabilito la propria sede nel territorio dell’Unione europea, autorizzate all’esercizio della somministrazione in altro Stato membro, non abbiamo assolto ad “obblighi analoghi” (ex articolo 5 comma 2 Decreto Legislativo 10 settembre 276/2003) a quelli previsti dalla legislazione italiana.

 

Si assiste negli ultimi tempi, al proliferare di Agenzie di “somministrazione”, costituite in uno Stato membro dell’Unione Europea e già autorizzate all’esercizio della somministrazione di manodopera secondo le regole dello Stato di appartenenza, che intendono svolgere la propria attività all’interno del territorio italiano. Al fine di regolamentare le iniziative di tali Agenzie estere il Ministero del Lavoro ha preso una netta presa di posizione, volta a chiarire i requisiti e le norme applicabili alla somministrazione transnazionale europea, e non solo, anche con la finalità di contrastare l’operatività in Italia di Società interinali costituite in altri Stati membri della Unione Europea, che, poiché prive dei requisiti e delle necessarie garanzie previste dal nostro ordinamento a tutela dei lavoratori, arrecherebbero evidenti e profondi danni al mercato e violerebbero l’osservanza delle regole di una sana concorrenza tra le imprese del settore.

Molte imprese di somministrazione costituite in altri Stati membri dell’Unione Europea, tuttavia, nonostante gli interventi del Ministero, hanno accusato difficoltà a identificare i concreti adempimenti da adottare per operare in Italia e gli specifici oneri finanziari da soddisfare a garanzia dei lavoratori, avendo tali Agenzie, già ottenuto l’autorizzazione all’esercizio della somministrazione nel proprio Stato.

*** *** ***

Occorre rammentare, sul piano del diritto positivo italiano, che l’articolo 4 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 72 disciplina specificatamente l’ipotesi della somministrazione transnazionale di lavoro, ossia la possibilità, per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea, di distaccare lavoratori presso imprese utilizzatrici aventi sede o unità produttiva in Italia in forza di un contratto commerciale tra l’Agenzia e l’impresa utilizzatrice.

Con riferimento ai requisiti giuridici e finanziari di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (rimasti immutati anche a seguito della pubblicazione del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81), in forza della disposizione di cui all’art. 4, comma 3, Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 72, non è richiesta alle imprese estere fornitrici di lavoro temporaneo (rectius: agenzie di somministrazione) l’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 2, Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, ove “dimostrino di operare in forza di un provvedimento amministrativo equivalente, rilasciato dall’autorità competente di uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia”.

In proposito è opportuno richiamare i requisiti indicati all’articolo 5, comma 2, Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, concernenti la sfera patrimoniale delle agenzie che intendono operare nel mercato del lavoro in Italia.

Detta norma prevede che, per il primo biennio di attività, debba essere effettuato il versamento di un deposito cauzionale (350.000 euro) e, successivamente (a decorrere dal terzo anno solare dal rilascio dell’autorizzazione), la stipula di una garanzia fideiussoria non inferiore alla medesima somma, volta a rendere concreta ed effettiva la tutela del lavoratore nel caso di eventuali inadempimenti di natura contributiva o retributiva da parte delle agenzie di somministrazione.

L’articolo 5, comma 2, lettera c), prevede, nello specifico, l’esonero dalla prestazione di dette garanzie per le società che abbiano assolto ad “obblighi analoghi” nel rispetto della legislazione di altro Stato membro dell’Unione europea.

In ordine al concetto di “obblighi analoghi” previsto dalla norma citata,il Ministero del Lavoro, a seguito dell’interpello 2 dicembre 2014 n. 31, ha precisato che “si ritiene che lo stesso vada inteso nel senso della esistenza di obblighi legati alla medesima ratio e quindi finalizzati ad una effettiva tutela dei lavoratori somministrati (cfr. art. 23 commi 1 e 3, Dlgs n. 276/2003). Ne consegue che non possono essere considerati rispettati analoghi obblighi laddove a garanzia di fondamentali obblighi di natura contributiva e retributiva, risultano essere costituite, a titolo di garanzia fideiussoria, somme di entità non congrua a tutelare le posizioni giuridiche soggettive coinvolte, con grave pregiudizio anche delle condizioni di libera concorrenza del mercato”.

L’interpello citato richiedeva se un’agenzia di somministrazione di lavoro, già iscritta e/o autorizzata in base alla legislazione di uno Stato membro, fosse o meno tenuta ad effettuare il menzionato deposito cauzionale qualora intendesse richiedere l’iscrizione presso l’apposito albo del Ministero del lavoro italiano.

Il Ministero, in risposta al citato interpello, ha ritenuto che un’Agenzia di somministrazione in possesso del provvedimento autorizzatorio di altro Stato membro, equivalente a quello rilasciato dall’Amministrazione italiana, sia tenuta in presenza di tale provvedimento, a presentare una mera richiesta di iscrizione presso l’apposito albo del ministero del lavoro italiano e non anche una nuova richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività di somministrazione. La medesima agenzia, qualora non abbia assolto ad “obblighi analoghi” nel rispetto della normativa dello Stato membro, sarà tenuta a stipulare una specifica garanzia fideiussoria, di ammontare ritenuto congruo dal ministero del lavoro.

Dall’analisi di tali elementi ed in considerazione delle recenti indicazioni ministeriali, intesi nel complesso, può concludersi che, qualora un’Agenzia di Somministrazione costituita all’interno del territorio dell’Unione Europea e munita di autorizzazione nel paese di origine (Stato membro dell’Unione Europea), intenda svolgere e promuovere l’attività all’interno del territorio italiano, dovrà assolvere ai seguenti adempimenti:

1. Procedere ad una iscrizione presso l’Albo informatico italiano delle Agenzie per il lavoro del Ministero (tramite il portale www.cliclavoro.gov.it).

2. Produrre tutta la documentazione richiesta ai sensi del Decreto Legislativo 276/2003 e successive norme attuative.

3. Fermo restando che l’Agenzia può operare anche in regime di distacco, per svolgere attività di somministrazione di lavoratori secondo la legislazione italiana si richiede, al pari delle aziende già operanti in Italia, quanto segue:

- (se l’agenzia si è rivolta a uno studio legale per il disbrigo delle relative pratiche) la richiesta di iscrizione ed il conferimento dell’incarico (legalmente tradotto) allo studio legale da parte del legale rappresentante (come da iscrizione nei registri Impresa del paese di provenienza) dell’Agenzia autorizzata richiedente l’iscrizione;

- L’autorizzazione della società richiedente l’iscrizione con traduzione legalizzata (giurata);

- La certificazione, con traduzione legalizzata, della vigenza dell’autorizzazione, rilasciata dalla medesima autorità che l’ha emessa, se, al momento della presentazione della domanda di iscrizione all’Albo italiano, sono trascorsi più di 6 mesi dal rilascio della medesima;

- L’atto costitutivo e lo statuto della Società, entrambi con traduzione legalizzata;

- L’indicazione dell’eventuale numero di P. Iva in Italia o registrazione INPS.

- Il numero di iscrizione al registro imprese, con indicazione dei dati del rappresentante, degli amministratori e certificazione od autocertificazione di assenza di procedimenti penali in corso o di carichi giudiziari definiti;

- La polizza fideiussoria di minimo 350.000,00 euro, ai sensi dell’art 5 comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo 10 settembre n. 276/2003 (ed interpello della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva 4 dicembre n. 31 /2014, nonché ai sensi della circolare della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva 9 aprile n. 14/2015). Sul punto come già espresso risulta essenziale l’articolo 23 del Decreto legislativo 10 settembre n. 276/2003 (oggi articolo 35 del Decreto Legislativo 15 giugno n. 81/2015) riguardo al trattamento economico-giuridico dei lavoratori somministrati, alla cui effettiva tutela è indirizzata la richiesta di garanzia fideiussoria.

Ad ogni buon conto, al fine di comprendere la fattibilità e la concreta attuabilità dell’operazione in questione e per poter eventualmente adempiere all’integrazione fideiussoria richiesta, è sempre opportuno operare una attenta verifica preventiva in merito ai concreti requisiti autorizzatori, previsti per le Agenzie di somministrazione estere dalla normativa ad esse applicabile, anche al fine di verificarne l’equivalenza sotto il profilo formale e sostanziale con la normativa italiana sopra esaminata.

Sul piano strettamente operativo, si segnala che, per consultare il ministero e avere informazioni dallo stesso, è possibile scrivere a clic4help@lavoro.gov.it per questioni di ordine tecnico e per quesiti di natura giuridica  a alboinformaticoagenzie@lavoro.gov.it.

Abstract

Il proliferare di  agenzie di somministrazione di altri Stati membri dell’Unione europea che propongono il ricorso a manodopera straniera, ha portato il Ministero del Lavoro ad intervenire nella corretta interpretazione delle norme applicabili.  In particolare con la circolare n. 14 del 9 aprile 2015 il Ministero ha precisato i requisiti patrimoniali e le indicazioni operative per consentire alle imprese estere di somministrare manodopera nel territorio italiano senza necessità di un deposito cauzionale e di garanzie fideiussoria, indicando i precisi limiti e le condizioni di tale vantaggio. Ulteriori precisazioni pratiche del Ministero sono ora ravvisabili anche per le imprese che pur avendo stabilito la propria sede nel territorio dell’Unione europea, autorizzate all’esercizio della somministrazione in altro Stato membro, non abbiamo assolto ad “obblighi analoghi” (ex articolo 5 comma 2 Decreto Legislativo 10 settembre 276/2003) a quelli previsti dalla legislazione italiana.

 

Si assiste negli ultimi tempi, al proliferare di Agenzie di “somministrazione”, costituite in uno Stato membro dell’Unione Europea e già autorizzate all’esercizio della somministrazione di manodopera secondo le regole dello Stato di appartenenza, che intendono svolgere la propria attività all’interno del territorio italiano. Al fine di regolamentare le iniziative di tali Agenzie estere il Ministero del Lavoro ha preso una netta presa di posizione, volta a chiarire i requisiti e le norme applicabili alla somministrazione transnazionale europea, e non solo, anche con la finalità di contrastare l’operatività in Italia di Società interinali costituite in altri Stati membri della Unione Europea, che, poiché prive dei requisiti e delle necessarie garanzie previste dal nostro ordinamento a tutela dei lavoratori, arrecherebbero evidenti e profondi danni al mercato e violerebbero l’osservanza delle regole di una sana concorrenza tra le imprese del settore.

Molte imprese di somministrazione costituite in altri Stati membri dell’Unione Europea, tuttavia, nonostante gli interventi del Ministero, hanno accusato difficoltà a identificare i concreti adempimenti da adottare per operare in Italia e gli specifici oneri finanziari da soddisfare a garanzia dei lavoratori, avendo tali Agenzie, già ottenuto l’autorizzazione all’esercizio della somministrazione nel proprio Stato.

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Occorre rammentare, sul piano del diritto positivo italiano, che l’articolo 4 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 72 disciplina specificatamente l’ipotesi della somministrazione transnazionale di lavoro, ossia la possibilità, per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea, di distaccare lavoratori presso imprese utilizzatrici aventi sede o unità produttiva in Italia in forza di un contratto commerciale tra l’Agenzia e l’impresa utilizzatrice.

Con riferimento ai requisiti giuridici e finanziari di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (rimasti immutati anche a seguito della pubblicazione del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81), in forza della disposizione di cui all’art. 4, comma 3, Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 72, non è richiesta alle imprese estere fornitrici di lavoro temporaneo (rectius: agenzie di somministrazione) l’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 2, Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, ove “dimostrino di operare in forza di un provvedimento amministrativo equivalente, rilasciato dall’autorità competente di uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia”.

In proposito è opportuno richiamare i requisiti indicati all’articolo 5, comma 2, Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, concernenti la sfera patrimoniale delle agenzie che intendono operare nel mercato del lavoro in Italia.

Detta norma prevede che, per il primo biennio di attività, debba essere effettuato il versamento di un deposito cauzionale (350.000 euro) e, successivamente (a decorrere dal terzo anno solare dal rilascio dell’autorizzazione), la stipula di una garanzia fideiussoria non inferiore alla medesima somma, volta a rendere concreta ed effettiva la tutela del lavoratore nel caso di eventuali inadempimenti di natura contributiva o retributiva da parte delle agenzie di somministrazione.

L’articolo 5, comma 2, lettera c), prevede, nello specifico, l’esonero dalla prestazione di dette garanzie per le società che abbiano assolto ad “obblighi analoghi” nel rispetto della legislazione di altro Stato membro dell’Unione europea.

In ordine al concetto di “obblighi analoghi” previsto dalla norma citata,il Ministero del Lavoro, a seguito dell’interpello 2 dicembre 2014 n. 31, ha precisato che “si ritiene che lo stesso vada inteso nel senso della esistenza di obblighi legati alla medesima ratio e quindi finalizzati ad una effettiva tutela dei lavoratori somministrati (cfr. art. 23 commi 1 e 3, Dlgs n. 276/2003). Ne consegue che non possono essere considerati rispettati analoghi obblighi laddove a garanzia di fondamentali obblighi di natura contributiva e retributiva, risultano essere costituite, a titolo di garanzia fideiussoria, somme di entità non congrua a tutelare le posizioni giuridiche soggettive coinvolte, con grave pregiudizio anche delle condizioni di libera concorrenza del mercato”.

L’interpello citato richiedeva se un’agenzia di somministrazione di lavoro, già iscritta e/o autorizzata in base alla legislazione di uno Stato membro, fosse o meno tenuta ad effettuare il menzionato deposito cauzionale qualora intendesse richiedere l’iscrizione presso l’apposito albo del Ministero del lavoro italiano.

Il Ministero, in risposta al citato interpello, ha ritenuto che un’Agenzia di somministrazione in possesso del provvedimento autorizzatorio di altro Stato membro, equivalente a quello rilasciato dall’Amministrazione italiana, sia tenuta in presenza di tale provvedimento, a presentare una mera richiesta di iscrizione presso l’apposito albo del ministero del lavoro italiano e non anche una nuova richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività di somministrazione. La medesima agenzia, qualora non abbia assolto ad “obblighi analoghi” nel rispetto della normativa dello Stato membro, sarà tenuta a stipulare una specifica garanzia fideiussoria, di ammontare ritenuto congruo dal ministero del lavoro.

Dall’analisi di tali elementi ed in considerazione delle recenti indicazioni ministeriali, intesi nel complesso, può concludersi che, qualora un’Agenzia di Somministrazione costituita all’interno del territorio dell’Unione Europea e munita di autorizzazione nel paese di origine (Stato membro dell’Unione Europea), intenda svolgere e promuovere l’attività all’interno del territorio italiano, dovrà assolvere ai seguenti adempimenti:

1. Procedere ad una iscrizione presso l’Albo informatico italiano delle Agenzie per il lavoro del Ministero (tramite il portale www.cliclavoro.gov.it).

2. Produrre tutta la documentazione richiesta ai sensi del Decreto Legislativo 276/2003 e successive norme attuative.

3. Fermo restando che l’Agenzia può operare anche in regime di distacco, per svolgere attività di somministrazione di lavoratori secondo la legislazione italiana si richiede, al pari delle aziende già operanti in Italia, quanto segue:

- (se l’agenzia si è rivolta a uno studio legale per il disbrigo delle relative pratiche) la richiesta di iscrizione ed il conferimento dell’incarico (legalmente tradotto) allo studio legale da parte del legale rappresentante (come da iscrizione nei registri Impresa del paese di provenienza) dell’Agenzia autorizzata richiedente l’iscrizione;

- L’autorizzazione della società richiedente l’iscrizione con traduzione legalizzata (giurata);

- La certificazione, con traduzione legalizzata, della vigenza dell’autorizzazione, rilasciata dalla medesima autorità che l’ha emessa, se, al momento della presentazione della domanda di iscrizione all’Albo italiano, sono trascorsi più di 6 mesi dal rilascio della medesima;

- L’atto costitutivo e lo statuto della Società, entrambi con traduzione legalizzata;

- L’indicazione dell’eventuale numero di P. Iva in Italia o registrazione INPS.

- Il numero di iscrizione al registro imprese, con indicazione dei dati del rappresentante, degli amministratori e certificazione od autocertificazione di assenza di procedimenti penali in corso o di carichi giudiziari definiti;

- La polizza fideiussoria di minimo 350.000,00 euro, ai sensi dell’art 5 comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo 10 settembre n. 276/2003 (ed interpello della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva 4 dicembre n. 31 /2014, nonché ai sensi della circolare della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva 9 aprile n. 14/2015). Sul punto come già espresso risulta essenziale l’articolo 23 del Decreto legislativo 10 settembre n. 276/2003 (oggi articolo 35 del Decreto Legislativo 15 giugno n. 81/2015) riguardo al trattamento economico-giuridico dei lavoratori somministrati, alla cui effettiva tutela è indirizzata la richiesta di garanzia fideiussoria.

Ad ogni buon conto, al fine di comprendere la fattibilità e la concreta attuabilità dell’operazione in questione e per poter eventualmente adempiere all’integrazione fideiussoria richiesta, è sempre opportuno operare una attenta verifica preventiva in merito ai concreti requisiti autorizzatori, previsti per le Agenzie di somministrazione estere dalla normativa ad esse applicabile, anche al fine di verificarne l’equivalenza sotto il profilo formale e sostanziale con la normativa italiana sopra esaminata.

Sul piano strettamente operativo, si segnala che, per consultare il ministero e avere informazioni dallo stesso, è possibile scrivere a clic4help@lavoro.gov.it per questioni di ordine tecnico e per quesiti di natura giuridica  a alboinformaticoagenzie@lavoro.gov.it.