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Reato militare, rivelazione di notizie di carattere riservato

L’attività di addestramento militare rientra o meno tra le materie qualificabili come “riservate” ed in relazione alle quali la violazione dell’obbligo di riservatezza può avere rilevanza penale?

La risposta è no: se la notizia è relativa ad un “singolo momento addestrativo” non vi è carattere di riservatezza in quanto non è contemplata tra quelle normativamente qualificate.  

Con sentenza del 1xxxxx la Corte militare di appello confermava la condanna ad anni uno e mesi dieci di reclusione inflitta dal GUP del Tribunale militare all’esito di giudizio abbreviato, a carico di xxxxxxx, giudicato colpevole, nella qualità di tenente colonnello comandante del 409 gruppo s.t.o. del 9 stormo A.M. in (OMISSIS), dei reati di rilevazione aggravata di notizie riservate,  forzata consegna aggravata,  truffa aggravata e continuata.

I fatti di causa risultano ricostruiti nelle sentenze di merito sulla base dei documenti acquisiti nonché delle testimonianze dei militari a vario titolo coinvolti nella vicenda.

Accadeva cioè che l’imputato consentiva alla signora ttttttt, con la quale era impegnato in approcci sentimentali, l’ingresso nella base aerea militare di G, rivelandole, in detto contesto, le modalità di funzionamento dello Shelter Radar della zona operativa dello stormo e facendola partecipare al suo utilizzo nel corso di una esercitazione operativa notturna.

A tal fine, per consentire cioè l’ingresso nella base aerea, l’imputato, secondo l’ipotesi accusatoria, aveva forzato le consegne del piantone imponendogli, in forza del grado rivestito, l’accesso in compagnia della (OMISSIS), sprovvista del prescritto “pass”.

Nel corso del mese di agosto veniva infine accertato che l’imputato, durante l’espletamento del servizio, invece di svolgere l’attività di istituto, si intratteneva a lungo in contatti telematici con la ttttt. Sulla base delle acquisizioni documentali e delle testimonianze di cui innanzi l’imputato veniva rinviato a giudizio e poi condannato sia in primo grado, nelle forme del giudizio abbreviato, che in secondo grado perché giudicato colpevole dei reati contestati, con la limitazione, per il delitto di rivelazione di notizie riservate, soltanto a quelle relative all’esercitazione (in realtà attività addestrative) in aerea notturna, con esclusione, pertanto, delle altre condotte riportate in rubrica.

Ricorreva quindi avverso la sentenza di appello l’imputato, sviluppando due motivi di impugnazione.

Col primo denunziando la violazione delle norme incriminatici, dell’articolo 521 del codice di procedura penale nonché difetto di motivazione sul punto, in particolare osservando che la sera del 22222 si tenne non già una esercitazione operativa, bensì una semplice attività di addestramento non riservata a fini militari.

Detta differenziazione nella indicazione dell’attività militare oggetto della rivelazione riferibile all’imputato era importante sia sotto il profilo della rilevanza penale della condotta, da escludersi per le ragioni appena dette, sia nei suoi profili processuali, poiché non corrispondente la condanna, inflitta per la rilevazione di una attività di addestramento, alla contestazione, viceversa riferita alla rivelazione di una esercitazione militare.

Con il secondo motivo di impugnazione denunciando la violazione dell’articolo 63 comma 2, articoli 191 e 442 del codice di procedura penale nonché difetto di motivazione sul punto, sul rilievo che le dichiarazioni accusatorie rese dai testi (OMISSIS) ed (OMISSIS) non erano utilizzabili giacche’ entrambi fortemente indiziabili quanto meno del reato di omessa denuncia ex articolo 361 del codice penale in quanto, il primo come piantone ed il secondo quale comandante della guardia, avrebbero direttamente percepito un illecito che avevano il dovere di riferire.

La Corte di Cassazione (Sentenza n. 4036/2012), esaminando i due motivi anzidetti, ritiene fondato il ricorso.

Il primo motivo di ricorso pone la questione giuridica se l’attività di addestramento militare rientri o meno tra le materie qualificabili come riservate ed in relazione alle quali la violazione dell’obbligo di riservatezza abbia rilevanza penale.

Al fine di dare adeguata risposta al quesito come innanzi posto è necessario verificare l’ambito normativo delle materie militari riservate, operazione interpretativa correttamente eseguita dalla corte di merito, che ha richiamato l’articolo 235 del codice dell’ordinamento militare il quale stabilisce che il segreto sugli atti è disciplinato dalla Legge n. 124/2007 e da decreti amministrativi della presidenza del consiglio, tra i quali il D.P.C.M. 12 giugno 2009, n. 7, esplicitamente rimanda, con l’allegato C), ai fini di delimitare l’ambito di riservatezza delle notizie militari, al Regio Decreto 11 luglio 1941, n. 1611, atto normativo quest’ultimo abrogato dal Decreto Legislativo n. 66/10 comma 1, con la decorrenza prevista dall’articolo 2222 comma 1 del citato Decreto Legislativo e cioè dal di’ 8 ottobre 2010, ma, cionondimeno, parzialmente recuperato nella sua vigenza normativa dal richiamo legislativo appena indicato.

Orbene, secondo detta norma l’elenco delle materie di carattere militare, o comunque concernenti l’efficienza bellica del paese, di cui nell’interesse della sicurezza dello Stato deve intendersi vietata la divulgazione di notizie, per quanto di interesse nel presente processo, sono indicate al punto sub 2 dell’allegato, il quale recita testualmente:

“Efficienza ed impiego delle Forze armate. Esercitazioni e manovre delle forze armate e forme di cooperazione fra esse: incidenti durante le esercitazioni; ricognizioni di frontiera, escursioni alpine; rapporti relativi, grado di addestramento e di allevamento del personale; situazione morale e materiale in cui possono trovarsi temporaneamente unità, equipaggi, che comunque possano influire sulla loro efficienza; entità delle perdite, impiego del naviglio mercantile in guerra”.

Interpretando tale norma i giudici di merito hanno ritenuto che l’attività addestrativa in atto la sera del (OMISSIS) in Gr., attività consistente in un volo notturno con atterraggio in condizioni di bassa luminosità, sia riferibile alla nozione di “grado di addestramento” in quanto idonea a rendere riconoscibile all’esterno detto indice di capacità operativa, mentre, ad avviso della difesa, un’azione addestrativa è concetto giuridico diverso da quello di “grado di addestramento”, di modo che, nella fattispecie in esame, si deve escludere la ricorrenza dei requisiti richiesti dalla norma incriminatrice poiché non rivelata alcuna notizia riservata.

Ad avviso della Corte è fondata la soluzione giuridica data alla fattispecie dalla difesa ricorrente.

Invero l’attività addestrativa data dal volo tattico di aereo militare in ora notturna con atterraggio in condizioni di bassa luminosità, pur considerando le caratteristiche delle operazioni svolte, di particolare difficoltà e finalizzate a fronteggiare specifiche condizioni ambientali da superare in contesti di pericolo, non può considerarsi di per se’ espressiva del grado di addestramento raggiunto dalle forze aeree, grado di addestramento che la norma considera meritevole di riservatezza nell’interesse della sicurezza dello Stato.

Il grado di addestramento, infatti, è dato non dalla singola esperienza addestrativa, ma dagli esiti consolidati della complessiva opera di formazione, della quale il singolo episodio operativo è mero momento preparatorio.

Il reato contestato, pertanto, non sussiste, giacche’ le notizie relative al singolo momento addestrativo non hanno carattere di riservatezza in quanto non contemplate tra quelle normativamente qualificate.

L’attività di addestramento militare rientra o meno tra le materie qualificabili come “riservate” ed in relazione alle quali la violazione dell’obbligo di riservatezza può avere rilevanza penale?

La risposta è no: se la notizia è relativa ad un “singolo momento addestrativo” non vi è carattere di riservatezza in quanto non è contemplata tra quelle normativamente qualificate.  

Con sentenza del 1xxxxx la Corte militare di appello confermava la condanna ad anni uno e mesi dieci di reclusione inflitta dal GUP del Tribunale militare all’esito di giudizio abbreviato, a carico di xxxxxxx, giudicato colpevole, nella qualità di tenente colonnello comandante del 409 gruppo s.t.o. del 9 stormo A.M. in (OMISSIS), dei reati di rilevazione aggravata di notizie riservate,  forzata consegna aggravata,  truffa aggravata e continuata.

I fatti di causa risultano ricostruiti nelle sentenze di merito sulla base dei documenti acquisiti nonché delle testimonianze dei militari a vario titolo coinvolti nella vicenda.

Accadeva cioè che l’imputato consentiva alla signora ttttttt, con la quale era impegnato in approcci sentimentali, l’ingresso nella base aerea militare di G, rivelandole, in detto contesto, le modalità di funzionamento dello Shelter Radar della zona operativa dello stormo e facendola partecipare al suo utilizzo nel corso di una esercitazione operativa notturna.

A tal fine, per consentire cioè l’ingresso nella base aerea, l’imputato, secondo l’ipotesi accusatoria, aveva forzato le consegne del piantone imponendogli, in forza del grado rivestito, l’accesso in compagnia della (OMISSIS), sprovvista del prescritto “pass”.

Nel corso del mese di agosto veniva infine accertato che l’imputato, durante l’espletamento del servizio, invece di svolgere l’attività di istituto, si intratteneva a lungo in contatti telematici con la ttttt. Sulla base delle acquisizioni documentali e delle testimonianze di cui innanzi l’imputato veniva rinviato a giudizio e poi condannato sia in primo grado, nelle forme del giudizio abbreviato, che in secondo grado perché giudicato colpevole dei reati contestati, con la limitazione, per il delitto di rivelazione di notizie riservate, soltanto a quelle relative all’esercitazione (in realtà attività addestrative) in aerea notturna, con esclusione, pertanto, delle altre condotte riportate in rubrica.

Ricorreva quindi avverso la sentenza di appello l’imputato, sviluppando due motivi di impugnazione.

Col primo denunziando la violazione delle norme incriminatici, dell’articolo 521 del codice di procedura penale nonché difetto di motivazione sul punto, in particolare osservando che la sera del 22222 si tenne non già una esercitazione operativa, bensì una semplice attività di addestramento non riservata a fini militari.

Detta differenziazione nella indicazione dell’attività militare oggetto della rivelazione riferibile all’imputato era importante sia sotto il profilo della rilevanza penale della condotta, da escludersi per le ragioni appena dette, sia nei suoi profili processuali, poiché non corrispondente la condanna, inflitta per la rilevazione di una attività di addestramento, alla contestazione, viceversa riferita alla rivelazione di una esercitazione militare.

Con il secondo motivo di impugnazione denunciando la violazione dell’articolo 63 comma 2, articoli 191 e 442 del codice di procedura penale nonché difetto di motivazione sul punto, sul rilievo che le dichiarazioni accusatorie rese dai testi (OMISSIS) ed (OMISSIS) non erano utilizzabili giacche’ entrambi fortemente indiziabili quanto meno del reato di omessa denuncia ex articolo 361 del codice penale in quanto, il primo come piantone ed il secondo quale comandante della guardia, avrebbero direttamente percepito un illecito che avevano il dovere di riferire.

La Corte di Cassazione (Sentenza n. 4036/2012), esaminando i due motivi anzidetti, ritiene fondato il ricorso.

Il primo motivo di ricorso pone la questione giuridica se l’attività di addestramento militare rientri o meno tra le materie qualificabili come riservate ed in relazione alle quali la violazione dell’obbligo di riservatezza abbia rilevanza penale.

Al fine di dare adeguata risposta al quesito come innanzi posto è necessario verificare l’ambito normativo delle materie militari riservate, operazione interpretativa correttamente eseguita dalla corte di merito, che ha richiamato l’articolo 235 del codice dell’ordinamento militare il quale stabilisce che il segreto sugli atti è disciplinato dalla Legge n. 124/2007 e da decreti amministrativi della presidenza del consiglio, tra i quali il D.P.C.M. 12 giugno 2009, n. 7, esplicitamente rimanda, con l’allegato C), ai fini di delimitare l’ambito di riservatezza delle notizie militari, al Regio Decreto 11 luglio 1941, n. 1611, atto normativo quest’ultimo abrogato dal Decreto Legislativo n. 66/10 comma 1, con la decorrenza prevista dall’articolo 2222 comma 1 del citato Decreto Legislativo e cioè dal di’ 8 ottobre 2010, ma, cionondimeno, parzialmente recuperato nella sua vigenza normativa dal richiamo legislativo appena indicato.

Orbene, secondo detta norma l’elenco delle materie di carattere militare, o comunque concernenti l’efficienza bellica del paese, di cui nell’interesse della sicurezza dello Stato deve intendersi vietata la divulgazione di notizie, per quanto di interesse nel presente processo, sono indicate al punto sub 2 dell’allegato, il quale recita testualmente:

“Efficienza ed impiego delle Forze armate. Esercitazioni e manovre delle forze armate e forme di cooperazione fra esse: incidenti durante le esercitazioni; ricognizioni di frontiera, escursioni alpine; rapporti relativi, grado di addestramento e di allevamento del personale; situazione morale e materiale in cui possono trovarsi temporaneamente unità, equipaggi, che comunque possano influire sulla loro efficienza; entità delle perdite, impiego del naviglio mercantile in guerra”.

Interpretando tale norma i giudici di merito hanno ritenuto che l’attività addestrativa in atto la sera del (OMISSIS) in Gr., attività consistente in un volo notturno con atterraggio in condizioni di bassa luminosità, sia riferibile alla nozione di “grado di addestramento” in quanto idonea a rendere riconoscibile all’esterno detto indice di capacità operativa, mentre, ad avviso della difesa, un’azione addestrativa è concetto giuridico diverso da quello di “grado di addestramento”, di modo che, nella fattispecie in esame, si deve escludere la ricorrenza dei requisiti richiesti dalla norma incriminatrice poiché non rivelata alcuna notizia riservata.

Ad avviso della Corte è fondata la soluzione giuridica data alla fattispecie dalla difesa ricorrente.

Invero l’attività addestrativa data dal volo tattico di aereo militare in ora notturna con atterraggio in condizioni di bassa luminosità, pur considerando le caratteristiche delle operazioni svolte, di particolare difficoltà e finalizzate a fronteggiare specifiche condizioni ambientali da superare in contesti di pericolo, non può considerarsi di per se’ espressiva del grado di addestramento raggiunto dalle forze aeree, grado di addestramento che la norma considera meritevole di riservatezza nell’interesse della sicurezza dello Stato.

Il grado di addestramento, infatti, è dato non dalla singola esperienza addestrativa, ma dagli esiti consolidati della complessiva opera di formazione, della quale il singolo episodio operativo è mero momento preparatorio.

Il reato contestato, pertanto, non sussiste, giacche’ le notizie relative al singolo momento addestrativo non hanno carattere di riservatezza in quanto non contemplate tra quelle normativamente qualificate.