La tutela penale del segreto scientifico o industriale
Il know-how assume rilevanza nel diritto penale in quanto segreto industriale o commerciale. I reati sono quelli previsti dagli articoli 622 (per il segreto commerciale), 623 e 325 c.p. (per il segreto industriale).
L’art. 623 c.p. – norma di maggiore interesse – punisce con la reclusione sino a due anni “chiunque venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto”.
È un delitto inserito nell’ambito delle norme a tutela delle libertà individuale, intesa nello specifico come possibilità di mantenere una notizia segreta, nonostante la necessità di comunicarla ad altri (ad esempio per la conservazione o l’utilizzazione) che l’acquisiscono in ragione di un rapporto latamente professionale.
Ma quando delle “notizie sono destinate a rimanere segrete”? Tale locuzione richiede che la notizia sia segreta (ossia non sia stata in precedenza divulgata o forse semplicemente rivelata) e che sia destinata a rimanere tale (ossia che il detentore della notizia ab origine non intenda rivelarla). La definizione del concetto di notizia segreta rappresenta la sfida interpretativa più rilevante. Gli articoli 98 e 99 d.lgs.n.30/2005 e la direttiva UE del Parlamento e del Consiglio 2016/943 offrono interessanti spunti interpretativi.
Cosa si deve intendere poi per notizia conosciuta per ragione di uno stato ufficio, professione o arte? È punibile l’impiego di notizie acquisite abusivamente? È punibili chi avendo ricevuto la rivelazione della notizia la impieghi a proprio profitto? Questi sono gli ulteriori temi che verranno affrontati.