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L’attuale disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo italiano

Prospettive
Ph. Fabio Toto / Prospettive

1. Introduzione

2. Il Titolo VIII del Testo unico della radiotelevisione

3. Il Contratto di servizio tra la Rai e il Ministero dello sviluppo economico

 

1. Introduzione

PerServizio Pubblico radiotelevisivo” si intende il servizio di trasmissioni radiotelevisive attuate dallo Stato che nel nostro paese, coincide  con  la  nascita  della  Rai (inizialmente denominata URI ed in seguito EIAR). Nel tempo, all’emittenza statale si è accostata quella dei privati pur rimanendo l’esclusività del servizio pubblico in capo ad una concessionaria. In questo articolo sarà affrontata la disciplina di quest’ultimo, contenuta nel titolo VIII del dlgs 17/2005 (emanato sulla base della legge delega 112/2004 e che ha recepito, riassunto e riorganizzato tutta la legislazione dei decenni passati). A questo, fa seguito una selezione delle regole più importanti, contenute nel Contratto di servizio tra la Rai e il Ministero competente.

 

2. Il titolo VIII del Testo unico della Radiotelevisione

Il  titolo  VIII  del Testo unico della radiotelevisione (Dlgs 177/2005 aggiornato con le modifiche, da ultimo, apportate dal D.L. 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 81.),  disciplina  il  “Servizio pubblico generale radiotelevisivo” e la sua  concessionaria.  

Con l’articolo 45 del testo normativo, rubricato “Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo” si dispone che questo venga dato in concessione ad una S.p.a. che lo svolge mediante un contratto di servizio tra l’azienda ed il Ministero competente, oltre  a  contratti  di  servizio  regionali  e  provinciali,  per  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano. 

L’articolo  prosegue  dicendo  che  i  contratti  vanno  rinnovati  ogni  cinque  anni. Vengono poi elencati una serie di principi a cui deve attenersi il la concessionaria (tra cui: la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica (…), un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all’educazione, all’informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative”).

All’articolo  47,  si  enuncia  la  regola  per  cui  la  società  concessionaria  del  servizio  deve  predisporre  un  bilancio  d’esercizio,  basato  su  uno  schema  ad  approvazione  dell’AGCOM, con una contabilità separata per i ricavi derivanti dal Canone e gli oneri  affrontati  durante  l’anno  solare  precedente  per  fornire  il  servizio  radiotelevisivo; questa contabilità sperata è soggetta ad un controllo da parte di una società di revisione.

Con decreto del Ministero delle Comunicazioni, entro il mese di novembre di ogni anni, si stabilisce l’ammontare del Canone di abbonamento che consente alla società concessionaria, la copertura  dei costi sostenuti per l’adempimento del servizio pubblico radiotelevisivo. Con l’articolo 49, così come in seguito novellato dalla legge 28 Dicembre 2015, n.220, si va a disciplinare nello specifico la Rai  –  Radiotelevisione Italiana S.p.A.,  stabilendo che a  questa società, assoggettata alla disciplina delle società per azioni e quindi trattasi di  un  soggetto  privato  a  controllo  pubblico,   viene  affidata  la  concessione  del  servizio  pubblico  radiotelevisivo  fino  al  6  maggio  2016. 

Il testo  prosegue  dicendo  che  il  consiglio di amministrazione dell’azienda, che oltre ad amministrare la società ricopre  anche  un  ruolo  di  controllo  e  garanzia  sull’esatto  adempimento  relativi  ai  doveri  in capo al servizio pubblico radiotelevisivo, è composto da sette membri.

Lo  stesso  articolo, successivamente,  dispone  che  l’amministratore  delegato  della  Rai  viene  nominato  dal  consiglio  d’amministrazione  (su proposta  dell’assemblea)  e  che  condivide  la  durata  in carica  dello  stesso  consiglio (tre anni). 

Tra  i  compiti  dell’amministratore  delegato,  questo  risponde al consiglio d’amministrazione circa la gestione aziendale in merito ai profili  che  rientrano  nella  propria  competenza  e  “sovrintende  all’organizzazione  e  al  funzionamento dell’azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio  di amministrazione”; provvede ad assicurare che la programmazione radiotelevisiva sia  coerente  con  le  linee  di  natura  editoriale  e  le  direttive  del  consiglio  di  amministrazione; gestisce il personale dell’azienda, nomina i dirigenti di primo livello e i direttori di rete, di canale, di testata acquisendo il parere del consiglio di amministrazione; firma gli atti e i contratti aziendali pertinenti con la gestione della società salvo quelli che prevedono l’autorizzazione del consiglio di amministrazione; attua il piano industriale, il preventivo di spesa annuale, le politiche del personale e i piani di ristrutturazione; definisce modalità e criteri di reclutamento del personale e il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, con il parere del consiglio di amministrazione; propone all’approvazione al consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale.

Secondo l’articolo 49-bis, l’amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.

L’articolo 49-ter inerente i contratti stipulati dalla Rai  e  dalle  sue  società  partecipate, invece, indica che  questi  sono  esenti  dalla  disciplina  “del  codice  dei  contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell’articolo 19 dello stesso codice”  ed è inoltre prevista  l’esenzione dalla procedure dettate dal medesimo codice per tutti quei contratti sotto soglia comunitaria. Il Titolo IX disciplina il ruolo della Commissione parlamentare di  vigilanza  e,  all’articolo  50  stabilisce  che: 

“La  Commissione  parlamentare  per  indirizzo  generale  e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi  verifica  il  rispetto  delle norme previste dagli articoli 1, commi 3, 4 e 5, e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103,  dall’articolo  1  del  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  545,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dall’articolo 20 della legge 3  maggio  2004,  n.  112.”

Con  gli  articoli  successivi  si  vanno  a  delineare  le  sanzioni  irrogate  dall’AGCOM  e  dal  Ministero  competente,  di  carattere  pecuniario  e  sospensivo/revocatorio dell’attività.

Più sopra ho fatto cenno al Canone, quale mezzo di finanziamento ma come sappiamo sui canali della Rai, viene trasmessa anche la pubblicità. Il finanziamento mediante messaggi pubblicitari è consentito ma con dei limiti rispetto l’emittenza privata. Infatti, la concessionaria del servizio pubblico, può trasmettere messaggi pubblicitari senza eccedere il 4 per cento dell’orario settimanale di programmazione e il 12 per cento di ogni ora; in più, l’eventuale eccedenza non superiore al 2 per cento nell’arco di un’ora, è da recuperare nell’ora precedente o in quella successiva.

 

2. Il Contratto di servizio tra la Rai e il Ministero dello sviluppo economico

Come  si  è  già  ribadito  in  precedenze,  la  concessione  dell’erogazione  del  servizio  pubblico radiotelevisivo avviene mediante un Contratto di concessione tra l’azienda e, oggi, il Ministero dello  Sviluppo Economico.  Attualmente è in vigore il contratto per il periodo 2018 -2022.

Quest’ultimo, disciplina l’attività di espletamento in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo in capo alla Rai; la sua offerta televisiva, radiofonica e multimediale; l’impiego della capacità trasmissiva necessaria; l’erogazione dei servizi tecnologici per la produzione e la trasmissione del segnale in tecnica analogica e digitale. La stessa azienda concessionaria, per lo svolgimento delle sue attività relative al servizio pubblico, può avvalersi di società partecipate dalla stessa.

Tra i principi generali enunciati dal Contratto, l’azienda assicura un’offerta di servizio pubblico improntata al rendere disponibile e comprensibile, su diverse piattaforme, una pluralità di contenuti di diversi formati e generi, che rispettino l’imparzialità, l’indipendenza e il pluralismo, con riferimento a tutte le diverse condizioni sociali, culturali e politiche.

L’offerta televisiva è articolata in canali generalisti, semigeneralisti e tematici, con l’obiettivo di raggiungere l’intera popolazione. La stessa offerta televisiva è prevalentemente ripartita nei seguenti generi (a cui vanno dedicati non meno del 70 per cento della programmazione annuale nella fascia 6.00-24.00 per le reti generaliste, 80 per la terza rete generalista e il 70 per cento della programmazione annuale complessiva nelle reti tematiche): informazione generale e approfondimenti; programmi di servizio (incentrati sulle esigenze e lo sviluppo della collettività e dell’individuo); programmi culturali e di intrattenimento; informazione e programmi sportivi; programmi per minori; opere italiane ed europee (opere cinematografiche, fiction, serie televisive e documentari).

Anche l’offerta radiofonica è ripartita in canali generalisti, semigeneralisti e tematici; mentre la sua programmazione si suddivide in: notiziari; informazione; cultura e intrattenimento; società; musica; servizio e pubblica utilità. Venendo all’offerta multimediale, “l’azienda si impegna a rendere disponibili i propri contenuti sulle piattaforme multimediali, in modalità lineare e non lineare, secondo le nuove modalità di consumo”. Nel dettaglio, deve rendere fruibili agli utenti sulla propria piattaforma IP, la sua offerta in streaming rispettando la disponibilità dei propri diritti; sviluppa nuovi specifici prodotti nei generi quali l’informazione, la cultura e i bambini, promuovendo l’innovazione tecnologica e l’educazione digitale; deve rendere la propria offerta multimediale maggiormente fruibile agli utenti disabili.

Altre disposizioni sancite nel testo contrattuale, dispongono che la propria offerta informativa sia improntata ai canoni di “equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse formazioni politiche e sociali”, garantendo un rispetto rigoroso della deontologia professionale da parte dei propri giornalisti e operatori del servizio pubblico, che devono coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità; tra gli obblighi si prevede che almeno una edizione del Tg1, Tg2 e Tg3, venga tradotta con la lingua dei segni (LIS) .

Specifiche norme sono poi dettate sulla tv dedicata ai minori, nel quale ci si impegna a rispettare le norme europee e nazionali a tutela degli stessi; a trasmettere contenuti con non siano nocivi del loro sviluppo psicofisico, proponendo valori umani e civili basati sul rispetto della persona, che accrescano il senso critico, la sicurezza in se stessi, il senso di appartenenza alla comunità, la legalità, con un uso appropriato della lingua italiana e favorendo l’apprendimento delle altre lingue; a realizzare un canale tematico per bambini e bambini senza messaggi pubblicitari e uno per ragazzi e ragazzi.

Nell’ambito della propria offerta complessiva, assicura inoltre una rappresentazione completa e plurale del ruolo svolto dalle donne nella società, realizzando contenuti volti a prevenire la violenza contro le stesse; assicura anche l’adozione di misure a tutela delle persone portatrici di disabilità, dedicando attenzione alla promozione culturale per la loro integrazione.

La Rai assicura altresì, la valorizzazione della comunicazione relativa alle istituzioni, impegnandosi a diffondere, promuovere e sviluppare l’informazione sulle istituzioni nazionali ed europee, nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico. Il Contratto prosegue con l’onere in capo all’azienda “di garantire la produzione, la distribuzione e la trasmissione di contenuti audiovisivi all’estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell’impresa italiana”; dovendo anche sviluppare uno specifico canale in lingua inglese di carattere informativo, promuovendo i valori e la cultura italiana

Andando avanti, deve garantire la completa digitalizzazione dei propri archivi storici, radiofonici e televisivi; deve operare all’avanguardia nella sperimentazione e nell’uso delle nuove tecnologie, sulla base dell’evoluzione della normativa nazionale, comunitaria e internazionale,  anche mediante la propria partecipata Rai Way.

Il testo  del contratto,  inoltre prevede l’obbligo di una contabilità separata per i ricavi  provenienti dal Canone e gli oneri sostenuti per l’erogazione del servizio radiofonico,  televisivo e multimediale nel corso dell’anno solare precedente, all’interno del Bilancio  d’esercizio  dell’azienda;  non  solo:  si  prevede  l’obbligo  di  assoggettare  il  controllo  di  questa contabilità separata, al controllo di una società di revisione  come già previsto  dalla normativa vigente. In aggiunta a tutto questo, alla Rai è vietato l’utilizzo diretto o  indiretto, dei ricavi derivanti dal canone per il finanziamento di attività non  pertinenti  con  il  servizio  pubblico  radiotelevisivo. 

Presso il Ministero dello sviluppo economico, è costituita una Commissione paritetica composta da otto membri (quattro designati dalla Rai e quattro dal ministero), il cui regolamento è approvato dalla stessa entro trenta giorni dalla costituzione; tra i compiti: definire le modalità operative più efficaci di applicazione e obblighi previsti dal contratto; definire gli interventi per risolvere le difficoltà di applicazione e interpretazione che possono emergere. Viene anche istituito un Comitato di confronto tra il Ministero e l’azienda con carattere consultivo, mediante il quale vengono espressi pareri, vengono avanzate proposte sulla programmazione sociale e sulle iniziative assunte dall’azienda in merito all’offerta dedicata alle persone con disabilità.

Il Comitato è composto da dodici membri (sei nominati dal Ministero, scelti tra i rappresentanti di commissioni, consulte e organizzazioni senza scopo di lucro e gli altri sei dalla Rai). La Rai deve anche definire un piano di gestione e sviluppo delle risorse umane. Il  rispetto  degli  obblighi  della  convenzione e le eventuali sanzioni, sono di competenza dell’AGCOM e del Ministero  competente.