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Legge sulla disciplina della radiotelevisione pubblica

Austria – Incostituzionalità parziale
Radiotelevisione
Radiotelevisione

Legge sulla disciplina della radiotelevisione pubblica – Austria – Incostituzionalità parziale

 

Abstract: L’importanza fondamentale della radiotelevisione pubblica ha costituito e costituisce, spesso, motivo di discordanza tra i partiti politici, ognuno dei quali tende a disciplinare la composizione degli organi direttivi e l’organizzazione, in modo da poter influire, il più possibile, sulle “gestione” di questo servizio pubblico.

Con la decisione, che segue, la Corte costituzionale dell’Austria, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale di alcune norme, che avevano assicurato una posizione di preminenza al Governo federale.

 

Gli articoli ritenuti parzialmente in contrasto con la Costituzione

Il 10.10. 23 la Corte costituzionale dell’Austria ha dichiarato parzialmente incostituzionali gli articoli 20, 28, 29 e 30 del “Bundesverfassungsgesetz über den Österreichische Rundfunk (BVG-Rundfunk)”, del 1984, noto comunemente come “ORF-Gesetz”, poi modificato più di 40 volte; ha disposto, che l’”Aufhebung avrà effetto a decorrere dal 31.3.25, consentendo, quindi, al legislatore, di provvedere alle necessarie modifiche entro 18 mesi.

La scure del VfGH ha colpito il Titolo 5° (“Organisation”) di questa legge e, in particolare, lo “Stiftungsrat” (una specie di consiglio di amministrazione) e il “Publikumsrat” (traduzione letterale: Consiglio del pubblico).

Il “Verfassungsgerichtshof” ha sentenziato, che parte delle norme concernenti nomina e composizione dello “Stiftungsrat” e del “Publikumsrat”, sono in contrasto con l’art. 1, Abs. 2, del “Bundesverfassungsgesetz über die Unabhängigkeit des Rundfunks (BVG-Rundfunk)”, che sancisce l’obbligo di indipendenza di questi organi e la composizione pluralistica degli stessi.

 

La nomina attuale dei componenti dello “Stiftungsrat” e del “Publikumsrat”; i singoli profili di incostituzionalità

Ha osservato il VfGH, che, attualmente, il Governo federale, nomina 9 componenti dello “Stiftungsrat”, mentre al “Publikumsrat” è consentita la nomina di soli 6 consiglieri. Contrasta con l’obbligo di pluralismo (previsto dal “Rundfunk-BVG”), la facoltà del Governo federale, di nominare un numero maggiore di consiglieri rispetto al “Publikumsrat”.

Altra “censura” ravvisata dal “VfGH”, è stata ravvista nella disposizione normativa, attualmente vigente, secondo la quale, i componenti dello “Stiftungsrat”, vengono nominati per la durata di 4 anni. È previsto, che i 18 consiglieri nominati dal Governo federale e i 6 dal “Publikumsrat”, possono essere “abberufen” (esentati dalle loro funzioni, prima della scadenza del quadriennio), se viene formato un nuovo Governo federale oppure se avviene una “Neukonstituierung” del “Publikumsrat”. In ciò, la Corte costituzionale, ha ravvisato una violazione dell’obbligo di indipendenza.

Con riferimento al “Publikumsrat”, attualmente, il Cancelliere federale (o il ministro competente per i media) nomina 17 consiglieri, mentre le altre istituzioni previste dalla legge (Ordini professionali, accademie di partiti, enti religiosi), possono nominare soltanto 13 consiglieri.

Ciò costituisce violazione dell’obbligo, sancito dalla Costituzione, di indipendenza e di composizione pluralistica del “Publikumsrat”; vi è un’evidente sperequazione, se al Cancelliere federale (o al ministro da questi delegato), spetta la facoltà, di nominare un numero maggiore di componenti del “Publikumsrat”, rispetto a quello di spettanza ad altre istituzioni.

 

Violazione dei principi di indipendenza e di pluralitò

I 17 consiglieri del “Publikumsrat”, nominati come sopra, dovrebbero rappresentare 14 gruppi sociali. Costituisce violazione dell’obbligo di indipendenza e di rispetto del pluralismo, se nell’”ORF-Gesetz”, non è disciplinato in modo sufficiente, quanti consiglieri sono da nominare dai singoli gruppi e su proposta di chi.

Ha statuito il “VfGH”, che la normativa ritenuta incostituzionale, non potrà più avere applicazione con decorrenza 31.3.2025; cosí, il legislatore avrà tempo e modo per “riformare” la predetta legge.

Secondo il “Bundesverfassungsgesetz über die Sicherung der Unabhängigkeit des Rundfunks (BVG-Rundfunk)”, il legislatore avrebbe avuto l’obbligo di emanare norme più dettagliate per la radiotelevisione pubblica e l’organizzazione della stessa; norme atte ad assicurare: 1) obiettività, 2) imparzialità dei servizi trasmessi, 3) rispetto della pluralità di opinioni, 4) evitare sperequazioni, 5) indipendenza dei collaboratori (Art. 1, Abs. 2, “BVG-Rundfunk”).

Ha ritenuto la Corte costituzionale, che nomina e composizione dell’”ORF Stiftungsrat” e del “Publikumsrat”, debbano essere disciplinate in modo tale, che nessun organo esecutivo statale possa avere un’influenza unilaterale sulla composizione di questi organi collegiali di “indirizzo” (direttivi); influenza, che potrebbe minare l’indipendenza dell’ORF. Deve essere assicurato, che di opinioni e interessi differenti, venga tenuto adeguatamente conto (sostanziandosi, anche in ciò, il pluralismo). “Sachfremde Interessen” (interessi estranei ai compiti della radiotelevisione pubblica), non devono invece trovare “Berücksichtigung”.’

 

Influenza sproporzionata del potere esecutivo sulla radiotelevisione pubblica

Ha ritenuto il “VfGH”, che, secondo la normativa vigente, il Governo federale, abbia un’influenza sproporzionata sulla radiotelevisione pubblica. Infatti, accanto a 6 consiglieri dello “Stiftungsrat”, che vengono nominati su proposta dei partiti politici rappresentati nel “Nationalrat”, il Governo federale nomina 9 consiglieri, senza che, in proposito, debba esserci proposta.

Si tratta quindi di un gruppo di consiglieri relativamente numeroso, che ha un peso preponderante rispetto ai 6 consiglieri del “Publikumsrat” (che sono “staatsfern”, vale dire, non rappresentano istituzioni statali).

Ciò costituisce violazione dell’obbligo, sancito dalla Costituzione, di indipendenza e di pluralismo, da osservare in sede di nomina e di composizione del direttivo dell’ORF.

 

La previsione dell’”Abberufung” del “Publikumsrat” – Eccessiva discrezionalità del potere esecutivo

È ben vero, ha osservato il “VfGH”, che i componenti dello “Stiftungsrat”, sono nominati per la durata di 4 anni. Tuttavia, i 9 consiglieri nominati dal Governo federale, risp. dai “Länder”, nonchè i 6 componenti nominati dal “Publikumsrat”, possono essere “abberufen” (sostituiti dopo la costituzione di un nuovo Governo federale o di un “Land”). Ciò viola il principio di indipendenza.

Per i componenti nominati dal Governo federale e dal “Publikumsrat”, non sono previsti criteri atti a verificare le loro competenze tecniche. In tal modo, al Governo federale e al “Publikumsrat”, è attribuita eccessiva discrezionalità di scelta; non è salvaguardato il pluralismo. È violato l’art. 1, Abs. 1, “BVG-Rundfunk”.

Ha ravvisato, la Corte costituzionale, altresí, profili di incostituzionalità, a proposito della composizione e nomina del “Publikumsrat”, attualmente composto di 30 consiglieri. 13 di essi, sono rappresentanti di organizzazioni menzionate nell’”ORF Gesetz” (Ordini professionali, istituzioni religiose, ecc.).

Per altri 17 componenti del “Publikumsrat”, il Cancelliere federale, è obbligato, a richiedere una terna (“Dreiervorschlag”) per la nomina. Queste persone devono rappresentare 13 istituzioni sociali.

Vi è, quindi, una sproporzione tra i 17 nominati dal Cancelliere federale e i restanti 13; in ciò è ravvisabile una violazione del principio di indipendenza, previsto dal “BVG-Rundfunk”.

È necessario, che venga ristabilita parità e la nomina dei consiglieri scelti dal Cancelliere federale, deve avvenire a seguito di proposta proveniente da istituzioni sociali e non discrezionalmente da un organo del Governo. Questa scelta discrezionale, è contraria al principio della composizione pluralistica degli organi direttivi dell’ORF.
 

Mi è rimasta ancora qualche copia del libro “Oltre lo steccato”, edito da FILODIRITTO e che contiene la raccolta degli articoli da me scritti e pubblicati, con cadenza settimanale, da gennaio a giugno 2022, sul sito www.filodiritto.com.

Interessati possono rivolgersi a me (indirizzo e-mail: arminka@libero.it) per avere una copia. Provvederò all’invio.

Dott. Armin Kapeller