Progettata riforma della radiotelevisione pubblica
Progettata riforma della radiotelevisione pubblica – RFT
Da qualche tempo si discute, nella RFT, sulla riforma dell’”öffentlich-rechtlichen Rundfunk”.
In particolare, la politica è intenzionata a ristrutturare il settore e a renderlo più efficiente. A tal fine, è necessario, “adeguare” gli “Staatsverträge”, che disciplinano la materia.
Altro vincolo da rispettare, è che l’”ingerenza” della politica, non diventi tale, “die redaktionelle Freiheit zu gefährden”, che è salvaguardata dalla Costituzione federale- Grundgesetz – Art. 5, Abs 1, S. 2.
È stata istituita un’apposita commissione (“Rundfunkommission der Länder”), che ha elaborato un disegno di legge, sul quale possono ora fare "osservazioni”, sia privati, che enti pubblici.
L’entrata in vigore della riforma, è prevista per l’estate 2025.
Prima di illustrare i cardini della progettata riforma, appare opportuno premettere, alcune considerazioni di carattere generale sulla disciplina della radiotelevisione nella RFT e sull’art. 5 GG (Costituzione federale), intitolato: “Recht der freien Meinungsäußerung, Medienfreiheit, Kunst und Wissenschaftsfreiheit” (Diritto alla libera manifestazione dell’opinione, libertà dei media, dell’arte e della scienza).
La Costituzione federale della RFT (“Grundgesetz - GG”) prevede - nella parte introduttiva – i diritti fondamentali e, tra essi, all’art. 5, i diritti di cui sopra. Il citato articolo, è posto anche a salvaguardia della libertà di stampa e della “Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film".
I Costituenti hanno voluto tutelare la libertà di coloro, che sono impegnati nella “Massenkommunikation” (comunicazione di massa), servendosi di mezzi (di comunicazione) atti a tal fine. **
Alle ”Medienfreiheiten” è riconosciuta una particolare importanza (BVerfGE – Corte cost. feder. – 207, 299/332); ciò anche tenendo conto dell’”Anspruch auf Information” (diritto all’informazione).
Con riferimento all’art. 5, S. 2, 2. Alt., GG, si parla di “Rundfunkfreiheit”, attraverso la quale si è voluto assicurare la “freie, individuelle und öffentliche Meinungsbildung" (il formarsi della libera, individuale e pubblica opinione), come ha osservato la Corte cost. feder. – 59, 231/257 e 57, 295/319).
Questa garanzia, “ist schlechthin konstituirend für die freiheitliche demokratische Grundordnung”. La diffusione di notizie via etere, rende possibile raggiungere molte persone Si è parlato di “Vermittlungsfunktion (funzione mediatrice) des Rundfunks”, che è particolarmente incisiva, anche a causa dell’attualità delle informazioni, che è in grado di fornire (BVerfGE 90, 60/87).
La "Rundfunkfreiheit” deve essere rispettata da tutti coloro, ai quali sono conferiti poteri pubblici. All’obbligo di informare, corrisponde il diritto di accesso alle informazioni (che devono costituire “für jedermann geöffnete Informationsquellen” (fonti di informazione aperte a tutti).
La diffusibilità - attraverso onde elettromagnetiche - delle notizie e la possibilità di aggiornamento molto tempestiva, costituiscono un vantaggio notevole rispetto alla stampa tradizionale.
Il concetto di “Rundfunk” si riferisce, oltre ai tradizionali media – radiodiffusione e TV – anche ai mezzi moderni online, che sono destinati (e accessibili) a una cerchia indeterminata di persone.
La “Rundfunkfreiheit” è comprensiva di tutte le attività destinate all’acquisizione e diffusione di notizie e opinioni, nonchè alla “produzione” delle trasmissioni (BVerfGE 91, 125/135), ivi incluse le attività strumentali a questi fini.
Il “Beschaffen von Informationen" può avvenire anche contro la volontà del “Verfügungsberechtigten”, fatta eccezione per la diffusione di informazioni ottenute in modo illecito. Ovviamente è tutelato il segreto redazionale.
La tutela dei collaboratori, non si estende ai tecnici e al personale amministrativo (BVerfGE 59, 231/260).
Titolari del diritto fondamentale “auf Rundfunkfreiheit", sono le persone fisiche (anche non aventi cittadinanza della RFT) e giuridiche, nonchè le associazioni di persone non riconosciute, che diffondono, sotto la propria responsabilità, notizie e opinioni. Secondo la Corte cost. feder. sono titolari del predetto diritto, anche i partiti politici.
A proposito della “Rundfunkfreiheit”, si parla di “Staatsfreiheit”, nel senso che alle autorità sono inibite interferenze nell’attività delle stazioni trasmittenti per quanto concerne il contenuto delle trasmissioni e le scelte dei programmi. Anche interferenze indirette possono costituire “Eingriffe” (BVerfGE 73, 118/183); in proposito, si veda la decisione del BVerfGE 90, 60/90, relativa alla determinazione delle “Rundfunkgebühren”.
Può, lo Stato, “als Rundfunkunternehmen auftreten"? La risposta è no. Nei luoghi pubblici comunemente accessibili, lo Stato non puòpoi porre in essere misure, atte a evitare riprese/registrazioni oppure ostacolarle.
La "Rundfunkfreiheit" comporta, che le autorità statali hanno l’obbligo, di creare i presupposti materiali e organizzativi, atti a consentire l’esercizio dei diritti di cui all’art. 5 GG; altresí, a prevenire una preponderante commercializzazione dell’informazione e il formarsi di monopoli; questo vale, in particolare, per la televisione. Occorre la “Vielfaltssicherung” (BVerfGE 95, 163/173), che deve essere salvaguardata dal Parlamento.
Limiti all’esercizio della "Rundfunkfreiheit" possono essere costituiti da norme di legge, che, però, in ogni caso, non possono essere in contrasto col diritto alla libertà di opinione e di informazione; devono rispettare anche il principio dell’astratezza della norma.
Se una legge limita “bestimmte Kommunikationsinhalte”, è indispensabile, che il principio di proprzionalità debba essere applicato con particolare rigore. Lo scopo perseguito dalla norma restrittiva, deve essere legittimo e non raggiungibile con una misura meno invasiva.
Il giudice è chiamato a una “Güterabwägung" (bilanciamento dei beni giuridici) tra il “beeiträchtigten Kommunikationsgrundrecht” e interessi in contrasto con lo stesso.
Misure, che limitano determinati contenuti (“bestimmte Inhalte”), sono lecite soltanto “unter strenger Neutralität und Gleichbehandlung” (BVerfGE 124, 300/324) e a patto, che non siano in contrasto con altre norme del GG.
Altri limiti – leciti – sono costituiti dall’esigenza, di tutelare l’onore e le persone di minore età.
Il divieto di censura, contemplato dall’art. 5, comma 1, ult. parte, GG, configura una “Schranke der Beschränkungsmöglichkeiten” (un limite alle possibilità di imporre limiti). Il predetto divieto, non può essere eluso per effetto di norme di legge (ordinaria). Per censura s’intende la cosiddetta Vorzensur, la censura preventiva (nel senso, che prima della pubblicazione, quanto s’intende rendere pubblico, deve “passare” al vaglio preventivo di un’autorità, che decide poi sull’”ammissibilità” della pubblicazione.
La “Nachzensur” può essere giustificata in base alle previsioni di cui al comma 2 dell’art. 5 GG, ma il divieto, in ogni caso, non vale con riferimento alle persone private (Dottrina prevalente).
Il divieto di distribuzione di testi da utilizzare in sede di istruzione pubblica, è lecito, se lo Stato agisce nell’ambito della cosiddetta Schulhoheit, di cui all’art. 7, Abs. 1, GG (“L’istruzione è soggetta interamente alla “sorveglianza” dello Stato”).
Nella RFT abbiamo il cosiddetto “duale Rundfunksystem“, ``l’öffentlich-rechtlichen Rundfunk“ e il “privaten Rundfunk“; entrambi costituiscono l’ossatura per assicurare la ``Meinungsvielfalt“ nell’ambito della ``Rundfunkfreiheit“.
Di fondamentale importanza, sono le non poche sentenze (“Rundfunkurteile”), emanate in materia dalla Corte cost. feder.
La “Rundfunkfreiheit” viene considerata “dienende Freiheit” (libertà“servente“) in quanto questa libertà, è stata dettata, non tanto nell’interesse delle stazioni radio e televisive, quanto nell’interesse del formarsi di una libera, individuale opinione pubblica.
Dall’”öffentlich-rechtlichen Rundfunk” viene pretesa la “Staats- Partei- und Wirtschaftsfreiheit” (distanza da Stato, partiti ed economia) e a esso è demandata la “Grundversorgung” in materia di informazione radiotelevisiva, mentre i “privaten Rundfunkveranstalter” adempiono questo compito in modo marginale.
La competenza legislativa in materia di “Rundfunkrecht”, spetta ai “Länder”, fatta eccezione per l’”Auslandsfunk” e un’altra emittente rivolta a infornare, chi risiede all’estero nonchè per la telecomunicazione (art. 73, Abs. 1, Nr. 7, GG) o, meglio, per l’infrastruttura di telecomunicazione (specie sotto il profilo tecnico). Di fondamentale importanza sono, come abbiamo accennato, i vari “Rundfunkurteile” della Corte cost. feder.
La dizione “Telekommunikation”, utilizzata nell’art. 7, Abs. 1, Nr. 7, GG, è da intendersi in senso ampio (e ha sostituito l’espressione “Fernmeldewesen”) ed è comprensiva pure della cosiddetta Massenkommunikation (trasmissione via etere (onde elettromagnetiche) e via cavo).
I “Länder” sono competenti anche per il finanziamento dell’”öffentlich-rechtlichen Rundfunk”, ma non possono “ingerirsi” nella produzione di trasmissioni e nel contenuto delle stesse. L’assegnazione delle frequenze, è di competenza del Bund.
Si èparlato di “Vermittlungsfunktion (funzione mediatrice) des Rundfunks”, che è particolarmente incisiva anche a causa dell’attualità delle informazioni, che è in grado, di fornire.
I programmi televisivi principali (pubblici), nella RFT, sono dell’ARD e del concorrente ZDF. Nella RFT vi sono poi 9 programmi televisivi a carattere regionale.
Anche nell’ambito dei programmi irradiati da televisioni “commerciali”; sono progettate fusioni e riduzioni; s’intende aumentare la qualità delle trasmissioni.
Attualmente, nella RFT, vi sono ben 70 stazioni radio; ne è prevista la riduzione a 53.
Per quanto concerne il “Rundfunkbeitrag” (che corrisponde, grosso modo, al canone RAI in Italia), vi è disaccordo (tra i “Länder”) sull’entità di un eventuale aumento, anche lieve (da 18,36 Euro mensili a 18,94 Euro mensili). Tutti i tentativi, di accordarsi, finora, sono naufragati, tant’è vero che – sarcasticamente – qualcuno ha osservato: “Wir haben tatsächlich beschlossen, heute nicht zu beschließen” (Oggi abbiamo deliberato, di non deliberare).
Creando strutture più efficienti e snelle, potrebbero essere ridotti anche i costi e, quindi, un aumento del canone mensile potrebbe essere evitato.
Pare, che i “Länder” abbiano già trovato un accordo definitivo sulla riduzione delle spese per quanto concerne il costo dei diritti per le trasmissioni di eventi sportivi.
Le singole stazioni trasmittenti, devono limitare le proprie spese ad un importo non superiore al 5% della spesa complessiva.
Ridotte, verranno pure le offerte “online”, ma non le trasmissioni concernenti informazioni di pubblica utilità.
È stata istituita una commissione di esperti con il compito, di valutare il fabbisogno finanziario delle stazioni trasmittenti e le conclusioni, alle quali è pervenuta questa commissione, sono, in gran parte, vincolanti per i “Länder”.
L’aumento del “Rundfunkbeitrag”, presuppone un voto unanime dei “Länder”, per cui basta l’opposizione di un “Land” a impedire l’aumento. Il “Rundfunkbeitrag”, “frutta” circa 9 mio. Euro l’anno. C’è chi sottolinea l’esigenza, di tagliare piuttosto le spese, che aumentare il “Rundfunkbeitrag”, che è dovuto dalla stragrande maggioranza della popolazione.
**nota A proposito delle libertà tutelate dalla Costituzione federale e degli obblighi dell’informazione, torna alla mente Marco Aurelio (“Pensieri” – Libro IV° - 11) :”Me toiauta hypolambane, oia o hybrizon krinei…….” - “Non immaginare le cose, come le giudica il prepotente o come egli vuole, che tu le giudichi,… ma sappile vedere come effettivamente sono”).