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La Tv dei ragazzi e la sua legislazione

Tv e ragazzi
Tv e ragazzi

Indice:

1. Introduzione

2. La legislazione Italiana

3. Il Contratto di servizio tra la Rai e il Ministero dello sviluppo economico

4. Il Codice di autoregolamentazione Tv e Minori

 

1. Introduzione

La Tv dei ragazzi è ancora nel cuore di molte persone, sia che si tratti di telespettatori giovanissimi che tutt’oggi seguono questo tipo di offerta principalmente sui canali televisivi tematici dedicati, sia di chi l’ha vissuta nei decenni passati e che oggi la rivive nella propria memoria. Esistono specifiche norme che la disciplinano?

Anche su spinta comunitaria [1], la legislazione vigente (in particolare la Legge 112/2004 e il Testo unico della Radiotelevisione) dedica delle norme che accomunano l’emittenza pubblica e privata; inoltre, specifiche regole, sono dettate dal Contratto di servizio tra la Rai e il Ministero dello sviluppo economico. Da ultimo, anche il Codice di autoregolamentazione Tv e Minori.

 

2. La legislazione Italiana

Già con la legge Mammì del 1990 si vietava del tutto l’inserimento di pubblicità all’interno dei cartoni animati [2], inclusi i film d’animazione (anche se non espressamente destinati ai bambini come pubblico primario); divieto poi modificato dall’articolo 3 comma 5 della Legge 30 Aprile 1998 n.122 ed in seguito dall’articolo 37 del Testo unico della Radiotelevisione, in quanto se ne ammette l’inserimento nei programmi indirizzati ai bambini, se la loro durata supera i trenta minuti. 

Andando ad illustrare le regole principali, l’articolo 10 della Legge Gasparri (L.112/2004), indica un generale obbligo per le emittenti di rispettare il Codice di autoregolamentazione Tv e minori oltre a stabilire che nella fascia oraria tra le 16,00 e le 19,00 vanno adottate specifiche misure a tutela di questa fascia d’età, senza però elencare quali.  L’articolo, inoltre rimanda alle quote di riserva sancite dalla L. 122 del 1998; secondo questa si riserva più della metà del tempo totale di trasmissione alle opere europee.

L’articolo 10, come sarà un po’ più approfondito nell’ultimo paragrafo, individua nell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) l’autorità competente per la verifica dell’ottemperamento alle disposizioni e per l’irrogazione delle eventuali sanzioni in caso di violazione.

L’articolo 45 del Testo unico della radiotelevisione (Decreto Legislativo 177/2005), dispone che la concessione del Servizio pubblico radiotelevisivo è affidata ad una S.p.a. che “lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero”. Lo stesso deve trasmettere in orari consoni all’età, dei contenuti specificatamente indirizzati al pubblico dei minori, tenendo conto delle loro esigenze e della sensibilità propria della prima infanzia oltre che dell’età evolutiva.

Secondo l’articolo 44 dello stesso Decreto Legislativo. 177/2005 , una quota dei ricavi delle emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana (sia private che pubbliche) va destinata alla produzione di opere europee, inclusi i cartoni animati espressamente rivolti ai più piccoli, il testo dell’articolo, in relazione all’emittenza pubblica, recita: “nel contratto di servizio dovrà essere stabilita una riserva di produzione, o acquisto, da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell’infanzia.”.

Una domanda che può venire da porsi è se queste regole secondo cui si prevede il rispetto di quote in capo alle emittenti, specialmente per le emittenti televisive private, non vadano a violare l’articolo 41 Cost. sull’iniziativa economica privata, secondo cui: “L’iniziativa economica privata è libera”. Limiti a questa libertà sono rinvenibili nel secondo comma dell’articolo, infatti: “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

Già in passato, il Consiglio di Stato ha concesso delle deroghe, con la Sentenza 8910/2004. Nel caso di specie, un’emittente televisiva tematica (Fox Kids) specializzata nella trasmissione di contenuti principalmente rivolti alla fascia d’età 4-14 anni, violava il suddetto limite, trasmettendo per lo più cartoni animati di provenienza giapponese o statunitense. L’AGCOM con delibera n.288/03/CONS respingeva l’istanza con cui le si chiedeva l’esenzione dagli obblighi di rispetto delle quote di trasmissione e investimento.

L’emittente televisiva lamentava la difficoltà nel reperire sul mercato cartoni animati di produzione europea per il proprio pubblico di riferimento. Secondo il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso in appello dell’emittente, l’Autorità “avrebbe dovuto accertare tale elemento e valutare se concedere una deroga totale o parziale, anche limitata nel tempo, senza negare in modo non giustificato una deroga rispetto ad un obbligo, che poteva risultare impossibile da rispettare”, regola in seguito direttamente recepita ed applicata dall’autorità, nella delibera 66/09/CONS.

 

3. Il Contratto di servizio tra la Rai e il Ministero dello Sviluppo Economico

Nel Contratto di servizio 2018-2022, l’articolo 7 indica che la Rai assicura un adeguato sostegno per lo sviluppo dell’industria nazionale dell’audiovisivo, menzionando espressamente anche la produzione di film d’animazione, che possono essere acquisiti o co-prodotti “nel quadro di procedure trasparenti, di prodotti di alta qualità, realizzati da o con imprese anche indipendenti che abbiano stabile rappresentanza in Italia, per una loro valorizzazione nei mercati esteri”.

Da notare che nel parlare della produzione con imprese italiane, non si specifica il loro grado di coinvolgimento: Può essere una produzione magistralmente prodotta all’estero (anche al di fuori dell’Europa) con una percentuale di coinvolgimento minima.  Con l’articolo 8, invece, si dice che con l’offerta dedicata ai giovanissimi dell’azienda, vanno proposti valori positivi umani e civili, fondati sul rispetto della dignità della persona”; va fatto comprendere alle nuove generazioni il valore positivo dell’appartenere alla comunità; viene curato il linguaggio all’interno delle trasmissioni mediante un uso appropriato della lingua italiana e favorendo l’apprendimento dell’inglese e di altre lingue insieme al favorire l’alfabetizzazione digitale; si favorisce la cultura della legalità; si sviluppa la conoscenza e il senso di appartenenza all’UE.

Non solo: durante la fascia oraria 7-23, l’azienda si impegna a realizzare trasmissioni in tutti i generi televisivi, tenendo conto delle esigenze e sensibilità sia dell’infanzia che dell’adolescenza, evitando la messa in onda di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori; sul punto faccio notare che non si specifica quando un programma possa arrecare tale danno.  

L’articolo 25 del medesimo contratto, alla lettera g, segnala che la concessionaria del pubblico servizio radiotelevisivo, è tenuta a realizzare un canale tematico dedicato ai bambini e bambine con cui si favoriscano “più forme di comunicazione, con tecniche e stili diversi, allo scopo di accrescerne la sensibilità; (...) privo di messaggi pubblicitari in qualsiasi forma”.  Non solo: deve anche realizzare un canale tematico dedicato ai ragazzi e alle ragazze, aperto a tutti i generi e “in collegamento con l’offerta online e social, con una particolare attenzione all’inclusione e ai portatori di disabilità”, che “li aiuti a crescere come cittadini consapevoli, sviluppando un approccio critico, promuovendo la fiducia in se stessi, nelle proprie capacità e nella famiglia”. In aggiunta, all’offerta dei canali tematici va data un’adeguata promozione nell’offerta dell’azienda, tra le ore 7,00 e le 23,00 e va valutata “la possibilità di realizzare un portale online, privo di contenuti pubblicitari, dedicato esclusivamente all’offerta di canali e servizi per adolescenti”.

 

4. Il Codice di autoregolazione Tv e minori

Come già accennato più sopra, in data 26 Novembre 1997, la Rai insieme ad altri editori ed emittenti, ha firmato il “Codice di comportamento tra i minori e Tv”, sostenuto dalla presidenza del Consiglio dei Ministri mediante il dipartimento per l’informazione e l’editoria. Con il suddetto codice, è stata istituita la fascia protetta tra le 16.00 e le 19.00 in cui le emittenti si impegnano a trasmettere programmi idonei alla visione di un pubblico di bambini, con un controllo rigido sulle pubblicità, trailers e promo mandati in onda.

Un nuovo codice è stato firmato nel 2002 e approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo ed è parte integrante della Legge Gasparri, così impegnando la generalità delle emittenti a rispettarlo. Anche con questo codice viene confermata l’esistenza della fascia protetta dalle 16.00 alle 19.00 denominata “Tv per minori”, accostata alla “Tv per tutti”, composta dalla fascia che va dalle 7.00 alle 22.30. In quest’ultima fascia si deve tenere conto delle esigenze esistenti in tutte le fasce d’età, rispettando le esigenze dei minori.

A verificare il rispetto delle norme contenute nel codice, viene istituito un “Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori”, composto da quindici membri di nomina ministeriale (Ministero delle Comunicazioni) insieme all’AGCOM.

Tra i provvedimenti adottabili in caso di violazione si può intimare la modifica, la sospensione del programma o il dover adeguare il proprio comportamento al codice. Inoltre, il comitato denuncia il fatto all’AGCOM che può irrogare delle sanzioni amministrative pecuniarie o sospendere/revocare sia l’autorizzazione che la concessione a trasmettere, se la violazione è reiterata e grave [3].

Da considerare che non viene specificato quando un programma debba ritenersi non adatto ai minori, dovendo anche contemperarsi con l’articolo 21 Cost. sulla libertà di manifestazione del pensiero. Secondo quest’ultimo: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.  (…) Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”. Oltre al non dover violare il buon costume, da intendersi come un’offesa al comune senso del pudore e della pubblica decenza, sono rinvenibili altri limiti quali: la riservatezza e l’onorabilità delle persone, il segreto di Stato, il segreto giudiziario, l’apologia di reato [4].

Tra la casistica da menzionare, una sanzione pecuniaria di 25.000 Euro inflitta dall’autorità ad Italia1 nel Novembre 2006, per la trasmissione del cartone animato statunitense “I Griffin” che riteneva “caratterizzato dall’uso di espressioni volgari e di turpiloquio” [5].

Da segnalare anche la Risoluzione n. 109/07 del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione tv e minori, che riteneva diseducativa la puntata andata in onda sempre su Italia1, l’8 agosto 2007 alle 14.35, della serie “Dragon Ball Z”, cartone animato giapponese del 1989, approdato in Italia dalla fine degli anni 90. Nel dettaglio si lamentava la presenza di una scienza di violenza omicida gratuita per mano degli antagonisti della serie, a danno di due anziani. Il comitato chiedeva all’emittente la conformità al codice e di dare notizia di questa risoluzione in uno dei suoi notiziari di massimo o buon ascolto.

 

[1] Elena Rimessi, Stefania Carini, “La normativa televisiva italiana a tutela dei minori”, in Aldo Grasso (a cura di), “Enciclopedia della Televisione”, Garzanti libri, Milano, 2008, p. 946.

[2] Andrea Bolognini, Massimo Scaglioni, Stefania Carini, “Il quadro legislativo italiano” in Aldo Grasso (a cura di), “Enciclopedia della Televisione”, Garzanti libri, Milano, 2008, pp. 936-942.

[3] Elena Rimessi, Stefania Carini, “Op. Cit.”, pp. 948-949

[4] Anonimo, “Articolo 21 Costituzione”, <brocardi.it/costituzione/parte-i/titolo-i/art21.html

[5] Anonimo, “Tv e minori, Agcom multa Italia1 e Retequattro”, <codacons.it/tv-e-minori-agcom-multa-italia-1-e-retequattro/