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Agosto 2022: in vigore il Regolamento Europeo sulla famiglia n. 2019/1111

Famiglie internazionali in aumento e controversie transfrontaliere
regolamento europeo sulla famiglia
regolamento europeo sulla famiglia

L’entrata in vigore del Regolamento è stata attesa soprattutto a causa del crescente numero di famiglie internazionali e di controversie transfrontaliere nell’UE

Indice

1.     Considerazioni introduttive

2.     L’ambito di applicazione del nuovo Regolamento

3.     Le norme sulla competenza in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale

4.     Le modifiche in materia di sottrazione internazionale di minori

5.     L’esecutività e l’esecuzione delle decisioni

 

Considerazioni introduttive

Il Regolamento Europeo sulla famiglia, n. 2019/1111, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e alla sottrazione internazionale di minori, ha sostituito, a partire dal primo agosto 2022, il Regolamento n. 2201/2003 in tutti i Paesi membri dell’Unione, eccezion fatta per la Danimarca e si applica anche agli atti pubblici e agli accordi redatti o registrati in tale data o dopo la stessa, consentendo il riconoscimento, in tutti i Paesi UE, degli accordi di negoziazione assistita conclusi ai sensi degli artt. 6 e 12 della L. n. 162/2014, per quanto riguarda il nostro ordinamento.

Si compone di 98 considerando e di 105 articoli e le numerose modifiche apportate sono finalizzate a conferire alla materia maggiore organicità così da agevolare l’uniformità e l’applicabilità effettiva delle previsioni in esso contenute soprattutto con riferimento alla tutela dei minori e dei coniugi coinvolti in controversie transfrontaliere in materia di responsabilità genitoriale.

L’entrata in vigore del Regolamento è stata attesa soprattutto a causa del sempre più crescente numero di famiglie internazionali e di controversie transfrontaliere nell’UE in materia di diritto di famiglia e di diritto minorile. Nel corso degli anni, l’Unione Europea ha adottato una serie di Regolamenti, cristallizzando i criteri  per individuare la giurisdizione competente ed il diritto applicabile così da garantire il riconoscimento dello status personale e di quello familiare anche al di fuori del Paese d’origine.

Prima di analizzare le modifiche apportate dalla normativa in oggetto, ricordiamo che i Regolamenti Bruxelles II bis (Reg. n. 2201/2003 del Consiglio) e Roma III (Reg. n. 1259/2010 del Consiglio) contengono le norme uniformi che regolamentano, rispettivamente, la giurisdizione e la legge applicabile nelle controversie in materia di separazione personale e divorzio.

Per quanto riguarda il nostro ordinamento, in materia di controversie matrimoniali trova applicazione il Reg. Bruxelles II bis, e solo residualmente (qualora in base al Regolamento non sia competente nessun giudice di uno Stato membro) la normativa italiana di cui all’art. 32 l. 218/1995, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, ai sensi del quale: “in materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall’art. 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia”.

Va anche evidenziato che il predetto Regolamento, ora sostituito in toto, disciplina la giurisdizione nonché il riconoscimento delle decisioni, non solo in materia di separazione e divorzio, ma anche di nullità e annullamento del matrimonio con norme uniformi che si applicano in tutti gli Stati membri dell’UE. Questo sistema, dunque, individua le giurisdizioni alternative e concorrenti tra loro, rendendo possibile la coesistenza di più fori tra i quali scegliere.

 

L’ambito di applicazione del nuovo Regolamento

L’ambito di applicazione del nuovo Regolamento (cosiddetto Bruxelles II-ter) è delineato nel considerando 2 e ricalca quello di cui al regolamento n. 2201/2003 ( cosiddetto Bruxelles II-bis): Il presente regolamento stabilisce norme uniformi sulla competenza in materia di divorzio,
separazione personale e annullamento del matrimonio, nonché in materia di controversie
riguardanti la responsabilità genitoriale che presentano un elemento internazionale. Facilita
la circolazione nell’Unione delle decisioni, nonché degli atti pubblici e di taluni accordi,
stabilendo disposizioni relative al loro riconoscimento e alla loro esecuzione in altri Stati
membri. Inoltre, il presente regolamento chiarisce il diritto del minore di avere la possibilità
di esprimere la propria opinione nell’ambito dei procedimenti in cui è coinvolto e contiene
altresì disposizioni che integrano la Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti
civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell’Aia del 1980») nelle
relazioni tra Stati membri. Il presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire a
rafforzare la certezza giuridica e a incrementare la flessibilità, come pure a garantire un
migliore accesso ai procedimenti giudiziari e una maggiore efficienza di tali procedimenti”.

 

Le norme sulla competenza in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale

Con riferimento ai procedimenti in materia di separazione e divorzio e di annullamento del matrimonio, aventi carattere internazionale, il Regolamento, agli artt., 3 e seguenti ricalca i criteri giurisdizionali del testo precedente sia per quel che riguarda la competenza generale che per la competenza residua. Pertanto: rimangono competenti a decidere nelle materie elencate, le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi o l’ultima residenza abituale dei coniugi, qualora uno dei due vi risieda ancora, o la residenza abituale del convenuto o la residenza abituale dell’attore per l’ipotesi in cui lo stesso vi abbia risieduto almeno per un anno prima della domanda o per sei mesi precedenti la domanda per il caso in cui è cittadino dello Stato membro stesso o di cui entrambe i coniugi siano cittadini.

Rimane inalterato il ricorso alle norme interne degli Stati membri per le ipotesi nelle quali nessuno Stato membro sia competente sulla base dei criteri uniformi, ipotesi che si verifica quando nessuno dei due coniugi abbia residenza abituale o cittadinanza comune in alcuno Stato membro. In questa eventualità, per quanto riguarda il nostro ordinamento, troverà applicazione l’art. 32 della L. n. 218/1995.      

Confermate anche le regole sul riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale che continua ad essere automatico e non richiede nessun procedimento per l’aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile. Ugualmente, il riconoscimento può essere negato se vi è contrasto con l’ordine pubblico, per mancata instaurazione del contraddittorio in caso di contumacia del convenuto, o per contrasto con altra decisione resa nello Stato.

Per quanto riguarda la circolazione di divorzi e di separazioni frutto del semplice accordo dei coniugi basate, cioè, su forme semplificate e non giurisdizionali, il Regolamento prevede, all’articolo 65, che gli atti pubblici e gli accordi in materia di divorzio e di separazione siano riconosciuti automaticamente in tutti gli Stati membri qualora possiedano effetti giuridici vincolanti nello Stato di origine e siano stati registrati dall’autorità di uno Stato che risulti competente sulla base dei medesimi criteri di competenza che il regolamento stabilisce per l’attività delle autorità giurisdizionali. L’autorità di registrazione, è tenuta, su istanza di parte, a rilasciare un certificato da produrre unitamente al testo dell’atto pubblico o dell’accordo al momento della richiesta di riconoscimento in altro Stato membro.

Con riferimento alla responsabilità genitoriale, il nuovo Regolamento ha lasciato inalterati, agli artt. 7 e seguenti i criteri di competenza giurisdizionale basati sulla regola generale della competenza delle autorità dello Stato nel quale il minore risiede abitualmente, oppure dello Stato in cui il minore si trova quando la residenza abituale non può essere determinata o nella ipotesi di minori rifugiati o sfollati a livello internazionale. Altrettanto invariate le regole sul trasferimento della competenza operato da un giudice ai giudici di altro Stato membro, d’ufficio o su istanza di parte, quando ciò si renda necessario per ottemperare all’obbligo del rispetto del primario interesse del minore.

Diversamente dal Regolamento precedente che consente una limitata proroga di giurisdizione su accordo delle parti a favore dei giudici della separazione o del divorzio, il nuovo Regolamento introduce una possibilità di scelta del foro di portata più ampia nel senso che concede alle parti e a qualsiasi altro titolare della potestà genitoriale, la possibilità di convenire, in forma scritta, il conferimento della giurisdizione, ai giudici di uno Stato membro con cui il minore abbia un legame sostanziale, nel senso che deve trattarsi dello Stato di residenza di almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale oppure del paese di cui il minore è cittadino o in cui aveva una precedente residenza), sempre che ciò sia conforme all’interesse dello stesso minore.

 

Le modifiche in materia di sottrazione internazionale di minori

Il Regolamento riunisce le norme in materia di sottrazione dei minori, regolate dalla Convenzione dell’Aja del 1980 che, già nel preambolo, identifica l’interesse del minore con il suo ritorno presso la residenza abituale dalla quale sarebbe stato allontanato o trattenuto illecitamente.

La nuova sezione dedicata espressamente alla sottrazione di minori introduce numerose novità, fra le quali la previsione di termini ordinatori per le fasi del procedimento volto al ritorno del minore. I documenti informativi della Commissione indicano che attualmente ogni fase del procedimento può durare sino a 24 settimane; le nuove regole, infatti, fissano un termine ordinatorio di sole 6 settimane per ogni fase, cioè per il procedimento in primo grado, per l’eventuale grado di impugnazione e per la fase di esecuzione.

Il termine è sì flessibile ma si chiarisce, in più punti, che le dilazioni sono contrarie alla ratio del Regolamento stesso, laddove ingiustificate. I giudici devono anche invitare le parti a valutare l’opportunità di ricorrere alla mediazione o ad altre misure alternative, purché ciò sia conforme all’interesse del minore e non sia motivo di ritardo nel procedimento.

Già ora un grande numero di casi di sottrazione di minori viene risolto per via stragiudiziale, grazie all’attività delle autorità centrali istituite in ogni Stato membro della Convenzione dell’Aja. La soluzione non giudiziale dei casi intra-UE è anche favorita dall’operato del Mediatore per i minori vittime di sottrazione internazionale da parte di un genitore istituito presso il Parlamento europeo sin dal 1987; questa figura è stata rinominata dal 2018 Coordinatore per i diritti dei minori come riconoscimento del ruolo via via crescente che essa svolge in tutte le questioni transfrontaliere riguardanti i minori.

Per quanto riguarda il diritto di ascolto, i minori in grado di discernimento hanno la possibilità di essere ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardano, in ottemperanza all’art. 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nonché, per gli altri Stati membri dell’Unione, dalla Convenzione del Consiglio d’Europa del 1996 sull’esercizio dei diritti del minore.

Tuttavia, sia la determinazione della  modalità che l’identificazione dei soggetti incaricati dell’ascolto del minore, resta di competenza del diritto di ciascuno Stato. L’ascolto resta, in ogni caso, subordinato  alla valutazione da parte degli Stati della sua corrispondenza al superiore interesse del minore e delle circostanze specifiche del singolo caso concreto. La mancata concessione al minore della possibilità di essere ascoltato può costituire motivo per il rifiuto di riconoscimento di una decisione in materia di responsabilità genitoriale, a meno che non dipenda da motivi di urgenza ovvero nei casi in cui il provvedimento abbia unicamente ad oggetto i beni del minore.

 

L’esecutività e l’esecuzione delle decisioni

Come già anticipato, il Regolamento contiene disposizioni innovative per quel che riguarda la fase dell’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale e riguardano l’abolizione dell’exequatur e la semplificazione del riconoscimento di alcuni tipi di decisioni, denominate decisioni privilegiate (quelle in materia di diritto di visita e di ritorno del minore). Lo scopo è quello di ridurre tanto la durata quanto i costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri riguardanti i minori, così che la decisione emessa dall’autorità giudiziaria di un qualsiasi altro Stato membro “possa essere trattata come se fosse stata emessa nello Stato membro dell’esecuzione”. Con l’abolizione della dichiarazione di esecutività, le decisioni in materia di responsabilità genitoriale rese esecutive in un determinato Stato membro, sono automaticamente esecutive in tutti gli altri.

Va, infine, ricordato che al Regolamento sono allegati nove modelli di certificato necessari

per le fasi di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale (certificato n. II),

in materia di responsabilità genitoriale (n. III),

di diritto di visita (n. V),

di ritorno del minore (n. I, IV, VI e VII);

i modelli contenuti negli allegati VIII e IX riguardano, invece, gli atti
pubblici e gli accordi in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.