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Le fonti rinnovabili nell’evoluzione normativa e giurisprudenziale: problematiche e soluzioni giuridiche

Sommario:

1. Legislazione Comunitaria. Direttiva 2001/77/CE;

2. Legislazione nazionale. D. Lgs 387/2003; 3. Legislazione Regione Puglia in materia di energia da fonti rinnovabili;

4. Pronunce della Corte Costituzionale in tema di riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di energie rinnovabili;

5. Linee Guida Nazionali approvate in esecuzione del D. Lgs 387/2003;

6. Legge Comunitaria 2009;

7. Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: le oscillazioni della giurisprudenza amministrativa;

8. Conclusioni

1. Legislazione Comunitaria. Direttiva 2001/77/CE

Lo sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili, che ormai da qualche anno costituisce uno dei settori più dinamici dell’economia italiana, tuttavia, stenta a decollare definitivamente a causa di molteplici fattori.

Tra questi, una riflessione più attenta merita la vischiosità degli iter autorizzativi per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, a partire proprio dalla fase di rilascio delle autorizzazioni da parte delle varie amministrazioni pubbliche coinvolte nel relativo procedimento amministrativo.

Tale opportuna premessa ci consente di individuare il complesso quadro normativo che governa tale asset dell’economia nazionale ed internazionale.

Ebbene, tutta la produzione normativa che si è sviluppata nel corso di questi anni in Italia si sviluppa dalla direttiva comunitaria 2001/77/CE[1], ove all’art 6, par 1, si prescrive che: «Gli Stati membri o gli organismi competenti designati dagli Stati membri valutano l’attuale quadro legislativo e regolamentare esistente delle procedure di autorizzazione o delle altre procedure di cui all’articolo 4 della direttiva 96/92/CE applicabili gli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili allo scopo di: ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all’aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, razionalizzare e accelerare le procedure all’opportuno livello amministrativo, garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili ».

Il legislatore comunitario, con la direttiva testè citata, nel prendere atto, all’epoca dell’emanazione, dello stato dell’arte delle fonti rinnovabili in ambito europeo, invitava i vari Stati Membri a porre in essere politiche volte al accelerare le procedure amministrative per la realizzazione di detti impianti.

Va premesso altresì che l’art. 117 della Costituzione Italiana indica tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni: produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.

Tale inciso rappresenta, come avremo modo di vedere nel prosieguo, una opportuna premessa circa le difficoltà dell’intero sistema delle fonti rinnovabili.

2. Legislazione nazionale. D. Lgs 387 del 2003

Innanzitutto, la normativa nazionale di recepimento della suddetta direttiva comunitaria, ovvero il D.lgs 387/03[2] (art. 12), in ordine alla prescritta semplificazione delle procedure autorizzative, stabilisce che “

1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche’ le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

2. Restano ferme le procedure di competenza

Sommario:

1. Legislazione Comunitaria. Direttiva 2001/77/CE;

2. Legislazione nazionale. D. Lgs 387/2003; 3. Legislazione Regione Puglia in materia di energia da fonti rinnovabili;

4. Pronunce della Corte Costituzionale in tema di riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di energie rinnovabili;

5. Linee Guida Nazionali approvate in esecuzione del D. Lgs 387/2003;

6. Legge Comunitaria 2009;

7. Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: le oscillazioni della giurisprudenza amministrativa;

8. Conclusioni

1. Legislazione Comunitaria. Direttiva 2001/77/CE

Lo sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili, che ormai da qualche anno costituisce uno dei settori più dinamici dell’economia italiana, tuttavia, stenta a decollare definitivamente a causa di molteplici fattori.

Tra questi, una riflessione più attenta merita la vischiosità degli iter autorizzativi per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, a partire proprio dalla fase di rilascio delle autorizzazioni da parte delle varie amministrazioni pubbliche coinvolte nel relativo procedimento amministrativo.

Tale opportuna premessa ci consente di individuare il complesso quadro normativo che governa tale asset dell’economia nazionale ed internazionale.

Ebbene, tutta la produzione normativa che si è sviluppata nel corso di questi anni in Italia si sviluppa dalla direttiva comunitaria 2001/77/CE[1], ove all’art 6, par 1, si prescrive che: «Gli Stati membri o gli organismi competenti designati dagli Stati membri valutano l’attuale quadro legislativo e regolamentare esistente delle procedure di autorizzazione o delle altre procedure di cui all’articolo 4 della direttiva 96/92/CE applicabili gli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili allo scopo di: ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all’aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, razionalizzare e accelerare le procedure all’opportuno livello amministrativo, garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili ».

Il legislatore comunitario, con la direttiva testè citata, nel prendere atto, all’epoca dell’emanazione, dello stato dell’arte delle fonti rinnovabili in ambito europeo, invitava i vari Stati Membri a porre in essere politiche volte al accelerare le procedure amministrative per la realizzazione di detti impianti.

Va premesso altresì che l’art. 117 della Costituzione Italiana indica tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni: produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.

Tale inciso rappresenta, come avremo modo di vedere nel prosieguo, una opportuna premessa circa le difficoltà dell’intero sistema delle fonti rinnovabili.

2. Legislazione nazionale. D. Lgs 387 del 2003

Innanzitutto, la normativa nazionale di recepimento della suddetta direttiva comunitaria, ovvero il D.lgs 387/03[2] (art. 12), in ordine alla prescritta semplificazione delle procedure autorizzative, stabilisce che “

1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche’ le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

2. Restano ferme le procedure di competenza