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Le norme sulla fiscalità locale contenute nel Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo il Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 contenente “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”.

Alcune disposizioni, contenute in particolare nell’art. 4, hanno effetti sulla fiscalità degli Enti Locali.

SBLOCCO DEI TRIBUTI

Vengono abrogati l’articolo 77 -bis, comma 30 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l’articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Vengono così eliminate le disposizioni che prevedevano la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali.

Tale sospensione del potere di modificare le aliquote era stata dapprima prevista fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno (art. 1 c. 7 D. L. 93/08) e successivamente confermata sino all’attuazione del federalismo fiscale (D.L. 112/08 e legge 220/10).

Viene così superata l’incertezza che si era venuta a determinare in ordine alla permanenza del blocco.

La norma fa tuttavia salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all’anno d’imposta 2012, emanate prima dell’approvazione del decreto legge.

TRIBUTI PROPRI CONNESSI AL TRASPORTO SU GOMMA

L’art. 4 comma 2 estende l’applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni concernenti l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

Si chiarisce in questo modo che le disposizioni in materia si applicano a tutte le Province, sia delle regioni a statuto ordinario sia delle regioni a statuto speciale.

L’articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che regolamenta il tributo, prevede che a decorrere dall’anno 2012 l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province.

L’aliquota dell’imposta è pari al 12,5 per cento.

A decorrere dall’anno 2011 alle province è stata attribuita la facoltà di aumentare o diminuire l’aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali.

Anche in questo caso, il D. L. 16/2012 fa salve le deliberazioni emanate prima dell’approvazione del presente decreto.

La formale estensione dell’applicazione del tributo, in modo uniforme, in tutto il territorio nazionale appare certamente opportuna e necessaria.

Anche se la clausola che fa salve le deliberazioni emanate prima dell’approvazione del decreto legge mantiene una situazione di disparità più volte denunciata anche con riferimento all’altra imposta provinciale in materia di trasporto, rappresentata dall’imposta provinciale di trascrizione, che si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico.

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 68/2011, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, si è determinato, con specifico riferimento all’imposta provinciale di trascrizione, un fenomeno assai deteriore per le Province situate nelle Regioni a statuto ordinario, le quali – ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 12 del decreto legge n.138/2011 - hanno dovuto applicare l’imposta secondo criteri proporzionali rispetto alla potenza del veicolo oggetto di formalità IPT, mentre le Province situate nelle Regioni a statuto speciale, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, art. 17 del D. Lgs. 68/2011, la norma non ha trovato immediata applicazione.

Tale sperequazione di trattamento fiscale ha determinato vistosissimi fenomeni di migrazione delle società che acquistano per noleggio ingenti parchi veicolari, e che dunque hanno trovato fiscalmente più vantaggioso, attraverso l’apertura fittizia di sedi secondarie in Regioni a Statuto Speciale, immatricolare i veicoli in quelle sedi, sebbene la loro attività principale, il personale ed i servizi siano stabiliti in altre sedi.

Ovviamente la traslazione del gettito dell’IPT, che è riferita all’iscrizione del veicolo al PRA, si è manifestata anche per il gettito della Tassa Automobilistica di spettanza delle Regioni.

Per porre rimedio a tale situazione è intervenuto l’art. 28, comma 11bis, della Legge 22 dicembre 2011 n. 214 precisando che “Le misure di cui all’articolo 1, comma 12, periodi dal terzo al quinto, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (relative appunto ai nuovi criteri di applicazione dell’IPT) si applicano nell’intero territorio nazionale”.

Sennonché, malgrado la chiarissima previsione normativa, la Provincia Autonoma di Bolzano, con Legge Provinciale n. 15 del 21 dicembre 2011, e analogamente la Provincia di Trento con Legge Provinciale n. 18 del 27 dicembre 2011, hanno disposto che nessuna variazione tariffaria venga applicata per la trascrizione dei veicoli a motore, permanendo quindi la misura fissa sino al 31 dicembre 2016.

Non solo, ma tenendo conto dei previsti maggiori introiti derivanti dall’aumento del numero di immatricolazioni, le due Province autonome hanno disposto che l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, venisse ridotta di tre punti percentuali per i versamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2012, così risultante pari al 9,5%.

E ciò mentre per il restante territorio nazionale l’aliquota minima è fissata dalla legge al 12,5%.

Ciò comporta il permanere di una situazione di palese disomogeneità nell’applicazione della norma, che continua ad essere disapplicata nei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano, come peraltro precisato nella nota della Direzione Generale Servizi Delegati dell’ACI n. 14788 del 27 dicembre 2011.

A fronte di tale situazione di vantaggio per i cittadini delle Province autonome di Trento e Bolzano, nella restante parte del territorio nazionale vige il criterio proporzionale per l’applicazione dell’IPT ed un’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore variabile dal 12,5% al 16,5%.

Ora oltre all’affermazione normativa di omogeneità di applicazione, è necessario che tale norma trovi immediata applicazione in tutto il territorio nazionale evitando il permanere della disparità fino al 2016 che deriverebbe dalla disposizione che fa salve le deliberazioni emanate prima dell’approvazione del decreto legge.

DELIBERE COMUNALI ADDIZIONALE IRPEF

Le delibere di variazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico del Ministero a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre (e non più il 31 dicembre) dell’anno a cui la delibera afferisce.

In tal modo si allinea detto termine con quello previsto per la determinazione dell’acconto dell’addizionale, la cui misura deve tener conto della variazione di aliquota solo se la relativa delibera è pubblicata entro il 20 dicembre.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo il Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 contenente “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”.

Alcune disposizioni, contenute in particolare nell’art. 4, hanno effetti sulla fiscalità degli Enti Locali.

SBLOCCO DEI TRIBUTI

Vengono abrogati l’articolo 77 -bis, comma 30 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l’articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Vengono così eliminate le disposizioni che prevedevano la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali.

Tale sospensione del potere di modificare le aliquote era stata dapprima prevista fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno (art. 1 c. 7 D. L. 93/08) e successivamente confermata sino all’attuazione del federalismo fiscale (D.L. 112/08 e legge 220/10).

Viene così superata l’incertezza che si era venuta a determinare in ordine alla permanenza del blocco.

La norma fa tuttavia salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all’anno d’imposta 2012, emanate prima dell’approvazione del decreto legge.

TRIBUTI PROPRI CONNESSI AL TRASPORTO SU GOMMA

L’art. 4 comma 2 estende l’applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni concernenti l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

Si chiarisce in questo modo che le disposizioni in materia si applicano a tutte le Province, sia delle regioni a statuto ordinario sia delle regioni a statuto speciale.

L’articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che regolamenta il tributo, prevede che a decorrere dall’anno 2012 l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province.

L’aliquota dell’imposta è pari al 12,5 per cento.

A decorrere dall’anno 2011 alle province è stata attribuita la facoltà di aumentare o diminuire l’aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali.

Anche in questo caso, il D. L. 16/2012 fa salve le deliberazioni emanate prima dell’approvazione del presente decreto.

La formale estensione dell’applicazione del tributo, in modo uniforme, in tutto il territorio nazionale appare certamente opportuna e necessaria.

Anche se la clausola che fa salve le deliberazioni emanate prima dell’approvazione del decreto legge mantiene una situazione di disparità più volte denunciata anche con riferimento all’altra imposta provinciale in materia di trasporto, rappresentata dall’imposta provinciale di trascrizione, che si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico.

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 68/2011, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, si è determinato, con specifico riferimento all’imposta provinciale di trascrizione, un fenomeno assai deteriore per le Province situate nelle Regioni a statuto ordinario, le quali – ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 12 del decreto legge n.138/2011 - hanno dovuto applicare l’imposta secondo criteri proporzionali rispetto alla potenza del veicolo oggetto di formalità IPT, mentre le Province situate nelle Regioni a statuto speciale, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, art. 17 del D. Lgs. 68/2011, la norma non ha trovato immediata applicazione.

Tale sperequazione di trattamento fiscale ha determinato vistosissimi fenomeni di migrazione delle società che acquistano per noleggio ingenti parchi veicolari, e che dunque hanno trovato fiscalmente più vantaggioso, attraverso l’apertura fittizia di sedi secondarie in Regioni a Statuto Speciale, immatricolare i veicoli in quelle sedi, sebbene la loro attività principale, il personale ed i servizi siano stabiliti in altre sedi.

Ovviamente la traslazione del gettito dell’IPT, che è riferita all’iscrizione del veicolo al PRA, si è manifestata anche per il gettito della Tassa Automobilistica di spettanza delle Regioni.

Per porre rimedio a tale situazione è intervenuto l’art. 28, comma 11bis, della Legge 22 dicembre 2011 n. 214 precisando che “Le misure di cui all’articolo 1, comma 12, periodi dal terzo al quinto, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (relative appunto ai nuovi criteri di applicazione dell’IPT) si applicano nell’intero territorio nazionale”.

Sennonché, malgrado la chiarissima previsione normativa, la Provincia Autonoma di Bolzano, con Legge Provinciale n. 15 del 21 dicembre 2011, e analogamente la Provincia di Trento con Legge Provinciale n. 18 del 27 dicembre 2011, hanno disposto che nessuna variazione tariffaria venga applicata per la trascrizione dei veicoli a motore, permanendo quindi la misura fissa sino al 31 dicembre 2016.

Non solo, ma tenendo conto dei previsti maggiori introiti derivanti dall’aumento del numero di immatricolazioni, le due Province autonome hanno disposto che l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, venisse ridotta di tre punti percentuali per i versamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2012, così risultante pari al 9,5%.

E ciò mentre per il restante territorio nazionale l’aliquota minima è fissata dalla legge al 12,5%.

Ciò comporta il permanere di una situazione di palese disomogeneità nell’applicazione della norma, che continua ad essere disapplicata nei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano, come peraltro precisato nella nota della Direzione Generale Servizi Delegati dell’ACI n. 14788 del 27 dicembre 2011.

A fronte di tale situazione di vantaggio per i cittadini delle Province autonome di Trento e Bolzano, nella restante parte del territorio nazionale vige il criterio proporzionale per l’applicazione dell’IPT ed un’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore variabile dal 12,5% al 16,5%.

Ora oltre all’affermazione normativa di omogeneità di applicazione, è necessario che tale norma trovi immediata applicazione in tutto il territorio nazionale evitando il permanere della disparità fino al 2016 che deriverebbe dalla disposizione che fa salve le deliberazioni emanate prima dell’approvazione del decreto legge.

DELIBERE COMUNALI ADDIZIONALE IRPEF

Le delibere di variazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico del Ministero a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre (e non più il 31 dicembre) dell’anno a cui la delibera afferisce.

In tal modo si allinea detto termine con quello previsto per la determinazione dell’acconto dell’addizionale, la cui misura deve tener conto della variazione di aliquota solo se la relativa delibera è pubblicata entro il 20 dicembre.