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Le nuove attestazioni di conformità nel PCT: quo vadis?

Le nuove attestazioni di conformità nel PCT: quo vadis?
Le nuove attestazioni di conformità nel PCT: quo vadis?

Il recentissimo Decreto Legge del 27 giugno 2015 segna l’ennesima occasione persa per riordinare le norme sul Processo Civile Telematico. Questa volta, però, c’è da registrare non solo l’ennesimo stratificarsi di norme riguardanti una disciplina già estremamente frammentaria, confusa e raffazzonata, ma anche l’introduzione di disposizioni normative la cui tecnica redazionale risulta estremamente sciatta, se non a tratti incomprensibile.

Una novità rilevante - il cui impatto sull’organizzazione degli Uffici di Cancelleria dei nostri Tribunali probabilmente non è stato valutato con la dovuta cautela - attiene al nuovo comma 1-bis dell’art. 16-bis del DL 18 ottobre 2012, n. 179, con cui già a partire dal 30 giugno 2015 si estende la possibilità di deposito telematico - già previsto per gli atti delle parti precedentemente costituite in giudizio - anche all’atto introduttivo, al primo atto difensivo e a tutti i documenti che si offrono in comunicazione. Da rilevare, inoltre, la disposizione che in proposito specifica - semmai ce ne fosse stata necessità - che in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente in modalità telematica, magari nel tentativo di disincentivare la prassi in uso in molti Tribunali di richieste di deposito anche delle famigerate “copie di cortesia”[1] cartacee.

Tuttavia, le novità che suscitano maggiore perplessità sono quelle relative alle modalità di attestazione di conformità degli atti notificati da parte del difensore[2].

Il potere di autentica attribuito ai difensori e agli ausiliari del giudice era stato già introdotto al comma 9-bis dell’articolo 16-bis del Decreto Legge n. 179/2012, con il quale si stabiliva innanzitutto che le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice, nonché dei provvedimenti di quest’ultimo (quindi, decreti, ordinanze e sentenze), presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Inoltre, il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore e il commissario giudiziale possono autonomamente estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche di tali atti e provvedimenti, attestando la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Pertanto, tali copie - analogiche e informatiche, anche per immagine - estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità da parte degli avvocati e degli altri soggetti menzionati, equivalgono all'originale. Diversamente, per i duplicati, rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82[3].

A tal proposito, con i nuovi articoli 16-decies e 16-undecies[4] ora si prevede che il difensore (o uno degli altri soggetti autorizzati) possa attestare, ai fini del deposito, la conformità della copia informatica (anche per immagine) di un atto formato su supporto analogico e notificato “con modalità non telematiche”[5].

Con particolare riguardo alle modalità di attestazione della conformità, però, non si può non rilevare lo scarso coordinamento delle scarne diposizioni appena introdotte, non solo con l’intera disciplina del PCT, ma anche con le norme di cui agli artt. 22 e ss. del Codice dell’Amministrazione digitale (Decreto Legislativo n. 82/2005) e con le Regole tecniche sulla formazione del documento informatico, di cui al DPCM 13 novembre 2014[6].

Nello specifico, le nuove disposizioni si limitano a stabilire confusamente che:

- “quando l’attestazione di conformità […] si riferisce a una copia analogica, l’attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima”;

- “quando l’attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l’attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico”; in tal caso, “l’attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e contenente l’indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisca”.

Inoltre, in caso di deposito telematico, tale documento informatico separato contenente l’attestazione di conformità e l’indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce deve essere allegato al messaggio PEC effettuato per il deposito telematico. Diversamente, in caso di notifica, “l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione”.

Ora, di fronte a questo intervento normativo, emergono fortissime perplessità, innanzitutto in ordine alle motivazioni per le quali non si sia scelto di richiamare semplicemente le specifiche modalità già chiaramente stabilite nel CAD e nelle Regole tecniche sulla formazione del documento informatico - di cui al DPCM 13 novembre 2014 - che contemplano disposizioni dedicate proprio alla corretta attestazione di conformità delle copie informatiche di documento informatico o analogico e delle copie analogiche di documento informatico. Purtroppo, non si può non evidenziare che il problema non sia solo nella tecnica (errata) di redazione delle norme, ma nel fatto che essa sia anche il sintomo di una scarsa conoscenza degli elementi fondamentali già previsti dalla normativa vigente: ciò risulta lampante nella pretesa di dettare una disciplina specifica e derogatoria per le norme del PCT (e quindi non richiamando il CAD e le Regole tecniche)[7], dimenticandosi però di prevedere che l’attestazione di conformità relativa a una copia informatica e apposta in un documento separato sia necessariamente sottoscritta con firma digitale dal difensore (o dal soggetto abilitato), che in sede di attestazione di conformità assume ovviamente il ruolo di pubblico ufficiale. Come vengono assicurati, diversamente, gli elementi di paternità, autenticità, integrità immodificabilità del documento di cui il difensore attesta e garantisce - in qualità di pubblico ufficiale - la conformità all’originale?

Le disposizioni appena introdotte, dunque, finiscono col risultare sostanzialmente inutili, confuse e per questo controproducenti, perché l’omessa previsione della necessità di sottoscrivere l’attestazione di conformità apposta dal difensore in un documento informatico (che sia la stessa copia o l’atto a questa allegato) finisce per privare di certezza giuridica gli atti processuali, rendendoli facilmente disconoscibili e contestabili in giudizio.

Altro elemento di scarsa chiarezza risulta essere l’indicazione dei “dati essenziali” per individuare univocamente la copia a cui si riferisce l’attestazione di conformità contenuta in un documento informatico separato. Quali dovrebbero essere, infatti, questi dati essenziali? Come dovrà regolarsi un difensore che dal 30 giugno voglia depositare telematicamente una citazione già notificata alla controparte attestando la conformità della copia dei documenti depositati su un documento separato? Perché dunque non si è semplicemente richiamato il riferimento temporale e l’impronta di ogni copia del documento depositato o notificato, come stabilito agli articoli 4 e 6 del DPCM 13 novembre 2014[8]?

Anche sotto questo profilo, la (presunta) volontà di dettare una disciplina derogatoria per il PCT rispetto alle norme generali del Codice dell’Amministrazione digitale e delle Regole tecniche - peraltro messa in atto in modo superficiale e improvvisato - ha comportato l’emanazione di disposizioni confuse e poco chiare, che finiscono per pregiudicare la certezza del diritto nello svolgimento delle fasi del processo civile telematico, già non estraneo a forti criticità[9].

Inoltre, occorre sottolineare ancora una volta l’inopportunità della scelta di permettere il deposito telematico anche degli atti introduttivi, delle citazioni e dei ricorsi a partire dal 30 giugno, ossia appena 3 giorni dopo la pubblicazione del Decreto Legge del 27 giugno 2015 in Gazzetta Ufficiale. Risultano difficilmente comprensibili, in effetti, le valutazioni che hanno portano il legislatore a ritenere che gli Uffici di cancelleria dei Tribunali potessero essere - in appena 2 giorni lavorativi - pronti ad adeguare correttamente sistemi e procedure alla gestione dei depositi anche degli atti introduttivi di un procedimento, che rappresentano una fase ben più complessa da gestire rispetto al deposito di atti di un giudizio già incardinato.

Diversamente, sarebbe stato molto più opportuno - a parere di chi scrive - prevedere l’introduzione di un obbligo di deposito telematico a decorrere, ad esempio, dal 180° giorno dall’entrata in vigore delle disposizioni, in modo da evitare che tali delicati procedimenti siano messi in atto con improvvisazione, e aggirando al contempo la complessità della doppia gestione, cartacea e telematica, delle procedure di deposito.

Da ultimo, non rimane che auspicare un intervento legislativo serio e ragionato finalizzato a un riordino di tutte le norme sul processo civile telematico, magari nella prospettiva di una riforma sistematica del nostro codice di procedura civile.

 

[1] Sul punto, si consideri che già all’art. 16-bis, comma 9, del DL 179/2012 si stabilisce che «il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche», di fatto circoscrivendo l’eventuale deposito di una copia cartacea solo al verificarsi di eccezionali e specifiche ragioni in base alle quali motivare la necessità di tale deposito.

[2] Anche del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, del consulente tecnico, del professionista delegato, del curatore e del commissario giudiziale.

[3] Il comma 1 dell’art. 23-bis del Codice dell’amministrazione digitale specifica che “i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71”. Purtroppo, le attuali Regole tecniche sulla formazione del documento informatico contenute nel DPCM 13 novembre 2014, nel loro art. 5 si limitano a riferire, in proposito, che “il duplicato informatico di  un documento informatico di cui all'art. 23-bis, comma 1, del Codice è prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione, o su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine”. Di fatto siamo senza regole tecniche precise ed effettive in grado di spiegare come effettuare materialmente dai fascicoli duplicati informatici che abbiano il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti. Mentre si ricorda che il comma 2 dell’art. 23-bis del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) dispone che: “Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico”.

[4] Che peraltro sono espressamente aggiunti “dopo l’articolo 16-octies”, dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 19 del DL 27 giugno 2015, n. 83, introducendo un salto nella numerazione degli articoli del DL 179/2012 (omettendo l’articolo 16-novies).

[5] Dall’ufficiale giudiziario o dallo stesso avvocato a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

[6] Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

[7] Forse per acquietare le ansie esposte dal CNF nella nota del 30 gennaio 2015, in cui il CNF aveva osservato che la normativa del DPCM "impatta anche la normativa del processo telematico introducendo formalismi nella produzione del documento informatico, delle copie informatiche e nella loro attestazione a conformità, che non si coniugano con le esigenze di semplicità, speditezza, agevole comprensibilità, che sarebbero auspicabili nell'ambito del processo", e pertanto sarebbe opportuno introdurre "adeguati correttivi normativi volti a sancire l'indipendenza della normativa PT dal CAD o, perlomeno, dalle sue regole tecniche, predisponendo un'integrazione della normativa PT che regoli esaustivamente il tema del documento informatico". Tuttavia, sul punto, con missiva del 13 febbraio u.s., il Capo di gabinetto del ministero della Giustizia aveva risposto evidenziando che le norme primarie che regolano alcune importanti funzioni del processo civile telematico (come, ad esempio, le disposizioni sul potere di estrarre copia e di notifica da parte degli avvocati) possono assicurare, unitamente alle norme codicistiche, un corretto inquadramento del DPCM 13 novembre 2014, relativamente al quale le amministrazioni interessate hanno a disposizione 18 mesi di tempo per provvedere al necessario adeguamento.

[8] Considerando peraltro che il calcolo dell’impronta di un documento informatico avviene con procedure totalmente automatiche e quindi sarebbe facilmente utilizzabile dall’avvocato/utente.

[9] Si pensi, ad esempio alla mancanza di disposizioni circa la necessaria conservazione - a norma degli art. 44 e ss. del CAD e delle Regole tecniche di cui al DPCM 3 dicembre 2013 - sia degli atti e dei fascicoli processuali, sia degli atti e dei fascicoli di parte (profilo sul quale anche il Consiglio Superiore della Magistratura, con la Delibera di Plenum del 13 maggio 2015, ha sottolineato l’assenza di previsioni circa la corretta conservazione a norma degli atti processuali e i rischi relativi alla mancata tutela del valore probatorio di atti, documenti e fascicoli facenti parte di questi archivi pubblici, confermando autorevolmente quanto più volte rilevato in materia dall’Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti – www.anorc.it); oppure alla scelta complessiva di impostare il funzionamento di tale sistema sulla PEC, che costituisce uno strumento rigido e poco usabile, piuttosto che su accessi controllati previa autenticazione del soggetto al sistema e sul semplice upload dei file da depositare, a cui seguirebbe il rilascio automatico di una ricevuta di deposito (anche su tale aspetto, con la Delibera citata, il CSM ha posto in rilievo la necessità di superare la PEC come modalità di deposito degli atti processuali, introducendo nuove funzionalità sui portali e il più moderno concetto di upload con responsabilizzazione degli operatori). Per un approfondimento, si vedano la Delibera del CSM del 13 maggio 2015, reperibile al link http://www.csm.it/documenti%20pdf/PCT.pdf, e il commento di ANORC su Agenda Digitale al link http://www.agendadigitale.eu/egov/il-csm-prioritaria-la-conservazione-di-atti-e-fascicoli-processuali_1519.htm.

Il recentissimo Decreto Legge del 27 giugno 2015 segna l’ennesima occasione persa per riordinare le norme sul Processo Civile Telematico. Questa volta, però, c’è da registrare non solo l’ennesimo stratificarsi di norme riguardanti una disciplina già estremamente frammentaria, confusa e raffazzonata, ma anche l’introduzione di disposizioni normative la cui tecnica redazionale risulta estremamente sciatta, se non a tratti incomprensibile.

Una novità rilevante - il cui impatto sull’organizzazione degli Uffici di Cancelleria dei nostri Tribunali probabilmente non è stato valutato con la dovuta cautela - attiene al nuovo comma 1-bis dell’art. 16-bis del DL 18 ottobre 2012, n. 179, con cui già a partire dal 30 giugno 2015 si estende la possibilità di deposito telematico - già previsto per gli atti delle parti precedentemente costituite in giudizio - anche all’atto introduttivo, al primo atto difensivo e a tutti i documenti che si offrono in comunicazione. Da rilevare, inoltre, la disposizione che in proposito specifica - semmai ce ne fosse stata necessità - che in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente in modalità telematica, magari nel tentativo di disincentivare la prassi in uso in molti Tribunali di richieste di deposito anche delle famigerate “copie di cortesia”[1] cartacee.

Tuttavia, le novità che suscitano maggiore perplessità sono quelle relative alle modalità di attestazione di conformità degli atti notificati da parte del difensore[2].

Il potere di autentica attribuito ai difensori e agli ausiliari del giudice era stato già introdotto al comma 9-bis dell’articolo 16-bis del Decreto Legge n. 179/2012, con il quale si stabiliva innanzitutto che le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice, nonché dei provvedimenti di quest’ultimo (quindi, decreti, ordinanze e sentenze), presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Inoltre, il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore e il commissario giudiziale possono autonomamente estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche di tali atti e provvedimenti, attestando la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Pertanto, tali copie - analogiche e informatiche, anche per immagine - estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità da parte degli avvocati e degli altri soggetti menzionati, equivalgono all'originale. Diversamente, per i duplicati, rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82[3].

A tal proposito, con i nuovi articoli 16-decies e 16-undecies[4] ora si prevede che il difensore (o uno degli altri soggetti autorizzati) possa attestare, ai fini del deposito, la conformità della copia informatica (anche per immagine) di un atto formato su supporto analogico e notificato “con modalità non telematiche”[5].

Con particolare riguardo alle modalità di attestazione della conformità, però, non si può non rilevare lo scarso coordinamento delle scarne diposizioni appena introdotte, non solo con l’intera disciplina del PCT, ma anche con le norme di cui agli artt. 22 e ss. del Codice dell’Amministrazione digitale (Decreto Legislativo n. 82/2005) e con le Regole tecniche sulla formazione del documento informatico, di cui al DPCM 13 novembre 2014[6].

Nello specifico, le nuove disposizioni si limitano a stabilire confusamente che:

- “quando l’attestazione di conformità […] si riferisce a una copia analogica, l’attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima”;

- “quando l’attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l’attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico”; in tal caso, “l’attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e contenente l’indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisca”.

Inoltre, in caso di deposito telematico, tale documento informatico separato contenente l’attestazione di conformità e l’indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce deve essere allegato al messaggio PEC effettuato per il deposito telematico. Diversamente, in caso di notifica, “l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione”.

Ora, di fronte a questo intervento normativo, emergono fortissime perplessità, innanzitutto in ordine alle motivazioni per le quali non si sia scelto di richiamare semplicemente le specifiche modalità già chiaramente stabilite nel CAD e nelle Regole tecniche sulla formazione del documento informatico - di cui al DPCM 13 novembre 2014 - che contemplano disposizioni dedicate proprio alla corretta attestazione di conformità delle copie informatiche di documento informatico o analogico e delle copie analogiche di documento informatico. Purtroppo, non si può non evidenziare che il problema non sia solo nella tecnica (errata) di redazione delle norme, ma nel fatto che essa sia anche il sintomo di una scarsa conoscenza degli elementi fondamentali già previsti dalla normativa vigente: ciò risulta lampante nella pretesa di dettare una disciplina specifica e derogatoria per le norme del PCT (e quindi non richiamando il CAD e le Regole tecniche)[7], dimenticandosi però di prevedere che l’attestazione di conformità relativa a una copia informatica e apposta in un documento separato sia necessariamente sottoscritta con firma digitale dal difensore (o dal soggetto abilitato), che in sede di attestazione di conformità assume ovviamente il ruolo di pubblico ufficiale. Come vengono assicurati, diversamente, gli elementi di paternità, autenticità, integrità immodificabilità del documento di cui il difensore attesta e garantisce - in qualità di pubblico ufficiale - la conformità all’originale?

Le disposizioni appena introdotte, dunque, finiscono col risultare sostanzialmente inutili, confuse e per questo controproducenti, perché l’omessa previsione della necessità di sottoscrivere l’attestazione di conformità apposta dal difensore in un documento informatico (che sia la stessa copia o l’atto a questa allegato) finisce per privare di certezza giuridica gli atti processuali, rendendoli facilmente disconoscibili e contestabili in giudizio.

Altro elemento di scarsa chiarezza risulta essere l’indicazione dei “dati essenziali” per individuare univocamente la copia a cui si riferisce l’attestazione di conformità contenuta in un documento informatico separato. Quali dovrebbero essere, infatti, questi dati essenziali? Come dovrà regolarsi un difensore che dal 30 giugno voglia depositare telematicamente una citazione già notificata alla controparte attestando la conformità della copia dei documenti depositati su un documento separato? Perché dunque non si è semplicemente richiamato il riferimento temporale e l’impronta di ogni copia del documento depositato o notificato, come stabilito agli articoli 4 e 6 del DPCM 13 novembre 2014[8]?

Anche sotto questo profilo, la (presunta) volontà di dettare una disciplina derogatoria per il PCT rispetto alle norme generali del Codice dell’Amministrazione digitale e delle Regole tecniche - peraltro messa in atto in modo superficiale e improvvisato - ha comportato l’emanazione di disposizioni confuse e poco chiare, che finiscono per pregiudicare la certezza del diritto nello svolgimento delle fasi del processo civile telematico, già non estraneo a forti criticità[9].

Inoltre, occorre sottolineare ancora una volta l’inopportunità della scelta di permettere il deposito telematico anche degli atti introduttivi, delle citazioni e dei ricorsi a partire dal 30 giugno, ossia appena 3 giorni dopo la pubblicazione del Decreto Legge del 27 giugno 2015 in Gazzetta Ufficiale. Risultano difficilmente comprensibili, in effetti, le valutazioni che hanno portano il legislatore a ritenere che gli Uffici di cancelleria dei Tribunali potessero essere - in appena 2 giorni lavorativi - pronti ad adeguare correttamente sistemi e procedure alla gestione dei depositi anche degli atti introduttivi di un procedimento, che rappresentano una fase ben più complessa da gestire rispetto al deposito di atti di un giudizio già incardinato.

Diversamente, sarebbe stato molto più opportuno - a parere di chi scrive - prevedere l’introduzione di un obbligo di deposito telematico a decorrere, ad esempio, dal 180° giorno dall’entrata in vigore delle disposizioni, in modo da evitare che tali delicati procedimenti siano messi in atto con improvvisazione, e aggirando al contempo la complessità della doppia gestione, cartacea e telematica, delle procedure di deposito.

Da ultimo, non rimane che auspicare un intervento legislativo serio e ragionato finalizzato a un riordino di tutte le norme sul processo civile telematico, magari nella prospettiva di una riforma sistematica del nostro codice di procedura civile.

 

[1] Sul punto, si consideri che già all’art. 16-bis, comma 9, del DL 179/2012 si stabilisce che «il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche», di fatto circoscrivendo l’eventuale deposito di una copia cartacea solo al verificarsi di eccezionali e specifiche ragioni in base alle quali motivare la necessità di tale deposito.

[2] Anche del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, del consulente tecnico, del professionista delegato, del curatore e del commissario giudiziale.

[3] Il comma 1 dell’art. 23-bis del Codice dell’amministrazione digitale specifica che “i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71”. Purtroppo, le attuali Regole tecniche sulla formazione del documento informatico contenute nel DPCM 13 novembre 2014, nel loro art. 5 si limitano a riferire, in proposito, che “il duplicato informatico di  un documento informatico di cui all'art. 23-bis, comma 1, del Codice è prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione, o su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine”. Di fatto siamo senza regole tecniche precise ed effettive in grado di spiegare come effettuare materialmente dai fascicoli duplicati informatici che abbiano il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti. Mentre si ricorda che il comma 2 dell’art. 23-bis del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) dispone che: “Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico”.

[4] Che peraltro sono espressamente aggiunti “dopo l’articolo 16-octies”, dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 19 del DL 27 giugno 2015, n. 83, introducendo un salto nella numerazione degli articoli del DL 179/2012 (omettendo l’articolo 16-novies).

[5] Dall’ufficiale giudiziario o dallo stesso avvocato a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

[6] Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

[7] Forse per acquietare le ansie esposte dal CNF nella nota del 30 gennaio 2015, in cui il CNF aveva osservato che la normativa del DPCM "impatta anche la normativa del processo telematico introducendo formalismi nella produzione del documento informatico, delle copie informatiche e nella loro attestazione a conformità, che non si coniugano con le esigenze di semplicità, speditezza, agevole comprensibilità, che sarebbero auspicabili nell'ambito del processo", e pertanto sarebbe opportuno introdurre "adeguati correttivi normativi volti a sancire l'indipendenza della normativa PT dal CAD o, perlomeno, dalle sue regole tecniche, predisponendo un'integrazione della normativa PT che regoli esaustivamente il tema del documento informatico". Tuttavia, sul punto, con missiva del 13 febbraio u.s., il Capo di gabinetto del ministero della Giustizia aveva risposto evidenziando che le norme primarie che regolano alcune importanti funzioni del processo civile telematico (come, ad esempio, le disposizioni sul potere di estrarre copia e di notifica da parte degli avvocati) possono assicurare, unitamente alle norme codicistiche, un corretto inquadramento del DPCM 13 novembre 2014, relativamente al quale le amministrazioni interessate hanno a disposizione 18 mesi di tempo per provvedere al necessario adeguamento.

[8] Considerando peraltro che il calcolo dell’impronta di un documento informatico avviene con procedure totalmente automatiche e quindi sarebbe facilmente utilizzabile dall’avvocato/utente.

[9] Si pensi, ad esempio alla mancanza di disposizioni circa la necessaria conservazione - a norma degli art. 44 e ss. del CAD e delle Regole tecniche di cui al DPCM 3 dicembre 2013 - sia degli atti e dei fascicoli processuali, sia degli atti e dei fascicoli di parte (profilo sul quale anche il Consiglio Superiore della Magistratura, con la Delibera di Plenum del 13 maggio 2015, ha sottolineato l’assenza di previsioni circa la corretta conservazione a norma degli atti processuali e i rischi relativi alla mancata tutela del valore probatorio di atti, documenti e fascicoli facenti parte di questi archivi pubblici, confermando autorevolmente quanto più volte rilevato in materia dall’Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione digitale dei documenti – www.anorc.it); oppure alla scelta complessiva di impostare il funzionamento di tale sistema sulla PEC, che costituisce uno strumento rigido e poco usabile, piuttosto che su accessi controllati previa autenticazione del soggetto al sistema e sul semplice upload dei file da depositare, a cui seguirebbe il rilascio automatico di una ricevuta di deposito (anche su tale aspetto, con la Delibera citata, il CSM ha posto in rilievo la necessità di superare la PEC come modalità di deposito degli atti processuali, introducendo nuove funzionalità sui portali e il più moderno concetto di upload con responsabilizzazione degli operatori). Per un approfondimento, si vedano la Delibera del CSM del 13 maggio 2015, reperibile al link http://www.csm.it/documenti%20pdf/PCT.pdf, e il commento di ANORC su Agenda Digitale al link http://www.agendadigitale.eu/egov/il-csm-prioritaria-la-conservazione-di-atti-e-fascicoli-processuali_1519.htm.