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Libertà di informazione e tutela della persona

Tra libertà di informazione e tutela della privacy c’è un costante rapporto dialettico, una continua tensione, che può sfociare, talvolta, in un vero e proprio conflitto. Da una parte sta il diritto fondamentale all’informazione, dall’altra stanno i diritti della personalità - riservatezza, intimità, identità, dignità - diritti e valori che l’informazione è di per sé in grado di ferire. Questi diritti vanno resi compatibili con una costante ricerca di bilanciamento e di equilibrio[1].

Il diritto alla protezione dei dati personali, riconosciuto autonomo sia dalla legislazione italiana sia dalla legislazione europea, garantisce a chiunque la tutela delle informazioni che lo riguardano e assicura che il loro trattamento, da parte dei soggetti titolari, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’individuo[2].

Costituisce trattamento di dati personali anche la semplice divulgazione di un servizio giornalistico contenente informazioni su una determinata persona e se, da un lato, il titolare del trattamento è l’editore, dall’altro il giornalista, autore dell’articolo o del servizio giornalistico, è il c.d. incaricato.

Nel rapporto con la privacy e la protezione dei dati personali, l’attività giornalistica ha molte peculiarità rispetto ad altri settori.

Il Codice della privacy, decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, disciplina, al Titolo XII, le attività svolte per “finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero”[3].

In particolare, ai trattamenti effettuati nell’esercizio della professione giornalistica o finalizzati alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli o servizi non si applicano alcune regole dettate dalla disciplina sulla privacy. Il giornalista, ad esempio, non è tenuto a chiedere il consenso dell’interessato, al fine di divulgare i dati che lo riguardano, e, in caso di pubblicazione di dati sensibili, non deve richiedere neanche l’autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (art. 137 d.lgs. 196/2003) [4]. L’art. 138 del Codice della privacy limita, altresì, il soggetto che intenda conoscere dall’editore, titolare del trattamento, l’origine dei suoi dati e quindi la c.d. fonte della notizia. In questo caso, prevalgono le disposizioni in tema di segreto sulle fonti che chiedano di rimanere riservate[5].

Al giornalista è riconosciuto, pertanto, un particolare “status”, che lo esonera da tutta una serie di adempimenti che renderebbero di fatto difficile, se non impossibile, l’esercizio della professione[6].

D’altro canto, in caso di diffusione o di comunicazione dei dati per finalità giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti della persona e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

I dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico possono essere comunque trattati.

In ordine ai limiti del diritto di cronaca, essi sono delineati dalla giurisprudenza con riferimento alla diffamazione a mezzo stampa. L’attività giornalistica è considerata legittimamente esercitata quando ricorrano, in particolare, le seguenti condizioni: a) utilità sociale dell’informazione; b) verità (oggettiva o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; c) forma civile dell’esposizione, che escluda intenti denigratori e che in ogni caso sia rispettosa di quel minimo di dignità cui tutti hanno diritto (continenza)[7].

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Quanto ai limiti dell’informazione nel trattamento dei dati personali, essi sono disciplinati dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica[8].

Le disposizioni del Codice suddetto sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all’informazione e alla libertà di stampa, stabilendo le regole di esercizio della professione giornalistica nel rispetto della dignità e della riservatezza delle persone.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice deontologico costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali e, in caso di violazione delle sue prescrizioni, il Garante può disporre il blocco o vietare, in tutto o in parte, il trattamento (art. 139, comma V, d.lgs. 196/2003). Allo stesso tempo, l’Ordine dei giornalisti può avviare, dal canto suo, procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti all’albo che violino le regole del Codice deontologico[9].

La regola fondamentale del Codice deontologico è che, in caso di diffusione di dati per finalità giornalistiche, si applica il limite dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. In particolare, l’art. 5 del Codice deontologico stabilisce che, nel raccogliere dati sensibili delle persone, il giornalista garantisce il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti, a meno che non si tratti di dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico[10].

L’informazione anche dettagliata su notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta, tuttavia, con il rispetto della sfera privata quando ciò sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. La sfera privata delle persone note deve essere, comunque, rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica[11].

E’ violato, pertanto, il principio di essenzialità dell’informazione quando il giornalista divulga dati sovrabbondanti rispetto al fatto di cronaca in sè, quali ad esempio l’anno di nascita, il luogo di residenza, la composizione del nucleo familiare, la professione del coniuge della vittima[12].

L’interesse pubblico alla notizia deve essere, inoltre, attuale. Se i fatti sono accaduti, ad esempio, lontano nel tempo, il giornalista, che intende pubblicarli nuovamente, deve garantire il diritto all’oblio e all’identità personale della persona cui si riferiscono i fatti. E’ necessario, infatti, tener conto del diritto dell’interessato a vedere rispettata la propria attuale dimensione sociale e affettiva, che può essere molto diversa rispetto al momento dei fatti[13].

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Il Codice della privacy ed il Codice deontologico stabiliscono garanzie particolari per la tutela dei dati sensibili, che sono i dati in grado di rivelare, tra l’altro, lo stato di salute e la vita sessuale delle persone.

Nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona identificata o identificabile, il giornalista è tenuto a rispettarne la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico (art. 10 Codice deontologico).

Secondo la giurisprudenza, in questa ipotesi, la regola di condotta generale è quella di garantire l’anonimato della persona cui i dati sanitari si riferiscono, così da informare la collettività su fatti di interesse pubblico salvaguardando, allo stesso tempo, la dignità del malato.

Se i fatti riferiti non siano, pertanto, riconducibili all’interessato per avere il cronista provveduto a modificare il cognome dell’interessato al fine di non renderlo riconoscibile, non si ritiene sussistente alcun illecito[14]. D’altra parte, l’anonimato non è garantito se il soggetto è comunque individuabile mediante altri riferimenti[15].

Il Garante ha evidenziato, inoltre, che il diritto di cronaca, qualora coinvolga aspetti sensibili della vita delle persone e, in particolare, dati di carattere sanitario, non può prescindere dal rispetto di alcuni principi quali il dovere di raccogliere e utilizzare i dati correttamente, con trasparenza e lealtà, per scopi espliciti e secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai fini perseguiti[16].

Le informazioni relative alla sfera sessuale della persona godono anch’esse di una particolare protezione. Il giornalista si deve astenere dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile (art. 11 Codice deontologico)[17].

Per quanto riguarda le persone note, sono previste minori limitazioni per i giornalisti che diffondono dati concernenti il loro stato di salute o la loro sfera sessuale. In questi casi, la pubblicazione è ammessa, ma dev’essere comunque rispettato il principio di essenzialità dell’informazione e la dignità della persona (artt. 10 e 11 Codice deontologico).

La diffusione di dati relativi allo stato di salute o alle abitudini sessuali di personaggi pubblici è, pertanto, consentita purchè l’informazione assuma rilievo sul loro ruolo e sulla loro vita pubblica e non vengano diffusi precisi dettagli[18].

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Il Codice deontologico tutela anche i minori, le persone coinvolte in gravi fatti di cronaca e coloro che potrebbero essere discriminate per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

Ai sensi dell’art. 7 del Codice deontologico, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca. Qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla “Carta di Treviso”[19].

Il giornalista, inoltre, non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine, fatta salva sempre l’essenzialità dell’informazione (art. 8, comma I, Codice deontologico)[20].

Se non sussistono rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell’interessato. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi (art. 8, commi II e III, Codice deontologico).

Anche la pubblicazione di dati giudiziari è ammessa senza il consenso dell’interessato, ma sempre nel presupposto dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e nella misura in cui i dati non siano relativi ad atti coperti da segreto o non pubblicabili per legge[21].

Il giornalista deve comunque ricordare che ogni persona accusata di un reato è innocente fino alla condanna definitiva e non si devono costruire le notizie in modo da presentare come colpevoli le persone che non siano state giudicate tali in un processo[22]. Per tale motivo, sostiene il Garante della privacy, i nomi degli indagati e degli arrestati possono essere resi noti, ma il giornalista deve valutare con cautela i giudizi sulle persone indagate nei primi passi delle indagini e la stessa necessità di divulgare subito le generalità complete di chi si trova interessato da una indagine ancora in fase iniziale[23].

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Il Codice della privacy ed il Codice deontologico attribuiscono, in definitiva, ai giornalisti la responsabilità di valutare concretamente quando ricorrano i presupposti per il legittimo e corretto esercizio di tale diritto[24]. Al giornalista è richiesta esperienza, professionalità e conoscenza della normativa sulla privacy.

Nell’applicazione delle regole a tutela della persona si corre, tuttavia, il rischio che i soggetti tenuti ad informare il giornalista o il giornalista stesso non forniscano neanche le notizie che possono essere legittimamente divulgate.

Ciò crea un ostacolo artificioso al libero esercizio della professione giornalistica e al diritto dei cittadini di essere informati, che porta, in alcuni casi, ad una censura o, peggio ancora, ad una auto-censura.



[1] Comunicato stampa Garante 14/03/2006 in www.garanteprivacy.it

[2] Nella definizione di dato personale si ricomprende “qualsiasi informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”. Per trattamento si intende, invece, qualunque operazione concernente la raccolta, la registrazione, la conservazione o la diffusione di dati.

[3] I destinatari del Titolo in esame sono, non solo i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, ma in generale tutti coloro che compiono “un trattamento temporaneo di dati finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero”.

[4] Cassazione civile, sez. I, 25 giugno 2004, n. 11864 in Giust. civ. 2005, f. 11, I, 2731; Tribunale Milano, 25 novembre 2004 in Giustizia a Milano 2004, 79.

[5] Valeria Falcone, Segreto giornalistico ed esigenze processuali, in www.diritto.it, 11/2007; Franco Abruzzo, Segreto professionale dei giornalisti e perquisizioni nei giornali, in www.odg.mi.it, 12/2004.

[6] Parpaglioni Mara, Giornalismo e privacy: Il diritto-dovere di cronaca e il rispetto della dignità delle persone, in www.cronistilombardi.it, 09/2002.

[7] Cassazione civile, sez. III, n. 6973 del 22 marzo 2007 in www.legge-e-giustizia.it.

[8] Il Codice suddetto è stato promosso dal Garante della privacy e adottato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti con decisione 29 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998. Esso è richiamato dall’art. 139 del d.lgs. 196/2003 e costituisce uno degli allegati al Codice della privacy.

[9] I giornalisti che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell’Ordine sono sottoposti, infatti, ai sensi dell’art. 2 e art. 48 della legge n. 69/1963, a procedimento disciplinare. Le sanzioni disciplinari che l’Ordine può comminare sono l’avvertimento, la censura, la sospensione dall’esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno, la radiazione dall’albo (art. 51 legge n. 69/1963). L’art. 13 del Codice deontologico, nel prevedere, tra i suoi destinatari, oltre ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, anche chiunque altro eserciti attività pubblicistica occasionalmente o non, stabilisce che le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69 del 1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all’albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro”.

[10] La norma fa riferimento, in particolare, alla raccolta di dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale.

[11] Trib. Roma 06/05/2005 in Redazione Giuffrè 2005; Trib. Milano 25/11/2004 in Giustizia a Milano 2004, 79; Provv. Garante 15/07/2006 in www.garanteprivacy.it - doc. web n. 1310796; Provv. Garante 23/11/2005 in www.garanteprivacy.it - doc. web. n. 1200112 e Relazione Garante 2005, pag. 60; Dichiarazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 12 febbraio 2004 in www.coe.int.

[12] Trib. Roma 22/03/2005 in Dir. informatica 2005, 261.

[13] Provv. Garante 07/07/2005 in www.garanteprivacy.it - doc. web n. 1148642.

[14] Tribunale Roma, 18 marzo 2004 in Dir. informatica 2004, 286. Secondo il Garante, la circostanza che l’illecita pubblicazione trova origine in notizie diramate da talune agenzie di stampa, che non hanno omesso di indicare le generalità dell’interessato, non esime le altre testate giornalistiche dal dovere di garantire l’anonimato dell’interessato (Provv. Garante 23/11/ 2005 in www.garanteprivacy.it - doc. web. n. 1225898).

[15] Il Garante ha ritenuto illecita, pertanto, la diffusione di informazioni concernenti una persona in condizioni di salute particolarmente critiche, indicata mediante notizie che avevano comportato la sua identificabilità, con specifici riferimenti anche ai sintomi della patologia e alle ipotesi formulate sulla diagnosi (Provv. Garante 23/11/2005 in www.garanteprivacy.it - doc. web. n. 1225898 e Provv. Garante 13/07/2005 in www.garanteprivacy.it - doc. web. n. 1152080).

[16] Provv. Garante 10/10/2006 in www.garanteprivacy.it - doc. web n. 1345622; Provv. Garante 14/12/2006 in www.garanteprivacy.it - doc. web n. 1370954; Provv. Garante 19/10/2006 in www.garanteprivacy.it - doc. web n. 1350853 e Provv. Garante 14/12/2006 in www.garanteprivacy.it - doc. web n. 1370781.

[17] Provv. Garante 06/05/2004 in www.garanteprivacy.it - doc. web. n. 1007634.

[18] In tal senso, potrà essere rilevante, ad esempio, l’informazione relativa alla malattia che ha colpito un uomo politico o altra personalità di rilievo pubblico ove ciò sia necessario al fine di informare il pubblico sulla possibilità che ha lo stesso uomo di continuare a svolgere il proprio incarico (Provv. Garante 06/05/2004 in www.garanteprivacy.it - doc. web. n. 1007634).

[19] La Carta deontologica per una cultura dell’infanzia, c.d. Carta di Treviso, è stata adottata il 5 ottobre 1990 dall’Ordine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della Stampa italiana, in collaborazione con Telefono Azzurro e nel 1995 è stata integrata dal Vademecum’95. Recentemente è stata aggiornata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti con decisione 30 marzo 2006 e delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 49 del 26 ottobre 2006.

[20] Cassazione civile, sez. III, n. 7607 del 31 marzo 2006 in Mass. Giur. It., 2006.

[21] Relazione 2005 Garante della privacy , 7 luglio 2006, par. 7.2 in www.garanteprivacy.it

[22] Ciò è stabilito dalla Carta dei doveri del giornalista, decisione Consiglio nazionale Ordine giornalisti e Federazione nazionale Stampa italiana, 8 luglio 1993. Essa impone al giornalista di prestare grande cautela anche nel rendere pubblici i nomi o comunque elementi che possano condurre all’identificazione dei collaboratori dell’autorità giudiziaria o delle forze di pubblica sicurezza, soprattutto quando ciò possa mettere a rischio l’incolumità loro e delle famiglie.

[23] Newsletter Garante 8 – 11 novembre 2004, n. 233 in www.garanteprivacy.it.

[24] Parpaglioni Mara, Giornalismo e privacy: Il diritto-dovere di cronaca e il rispetto della dignità delle persone, in www.cronistilombardi.it

Tra libertà di informazione e tutela della privacy c’è un costante rapporto dialettico, una continua tensione, che può sfociare, talvolta, in un vero e proprio conflitto. Da una parte sta il diritto fondamentale all’informazione, dall’altra stanno i diritti della personalità - riservatezza, intimità, identità, dignità - diritti e valori che l’informazione è di per sé in grado di ferire. Questi diritti vanno resi compatibili con una costante ricerca di bilanciamento e di equilibrio[1].

Il diritto alla protezione dei dati personali, riconosciuto autonomo sia dalla legislazione italiana sia dalla legislazione europea, garantisce a chiunque la tutela delle informazioni che lo riguardano e assicura che il loro trattamento, da parte dei soggetti titolari, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’individuo[2].

Costituisce trattamento di dati personali anche la semplice divulgazione di un servizio giornalistico contenente informazioni su una determinata persona e se, da un lato, il titolare del trattamento è l’editore, dall’altro il giornalista, autore dell’articolo o del servizio giornalistico, è il c.d. incaricato.

Nel rapporto con la privacy e la protezione dei dati personali, l’attività giornalistica ha molte peculiarità rispetto ad altri settori.

Il Codice della privacy, decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, disciplina, al Titolo XII, le attività svolte per “finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero”[3].

In particolare, ai trattamenti effettuati nell’esercizio della professione giornalistica o finalizzati alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli o servizi non si applicano alcune regole dettate dalla disciplina sulla privacy. Il giornalista, ad esempio, non è tenuto a chiedere il consenso dell’interessato, al fine di divulgare i dati che lo riguardano, e, in caso di pubblicazione di dati sensibili, non deve richiedere neanche l’autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (art. 137 d.lgs. 196/2003) [4]. L’art. 138 del Codice della privacy limita, altresì, il soggetto che intenda conoscere dall’editore, titolare del trattamento, l’origine dei suoi dati e quindi la c.d. fonte della notizia. In questo caso, prevalgono le disposizioni in tema di segreto sulle fonti che chiedano di rimanere riservate[5].

Al giornalista è riconosciuto, pertanto, un particolare “status”, che lo esonera da tutta una serie di adempimenti che renderebbero di fatto difficile, se non impossibile, l’esercizio della professione[6].

D’altro canto, in caso di diffusione o di comunicazione dei dati per finalità giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti della persona e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

I dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico possono essere comunque trattati.

In ordine ai limiti del diritto di cronaca, essi sono delineati dalla giurisprudenza con riferimento alla diffamazione a mezzo stampa. L’attività giornalistica è considerata legittimamente esercitata quando ricorrano, in particolare, le seguenti condizioni: a) utilità sociale dell’informazione; b) verità (oggettiva o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; c) forma civile dell’esposizione, che escluda intenti denigratori e che in ogni caso sia rispettosa di quel minimo di dignità cui tutti hanno diritto (continenza)[7].

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Quanto ai limiti dell’informazione nel trattamento dei dati personali, essi sono disciplinati dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica[8].

Le disposizioni del Codice suddetto sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all’informazione e alla libertà di stampa, stabilendo le regole di esercizio della professione giornalistica nel rispetto della dignità e della riservatezza delle persone.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice deontologico costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali e, in caso di violazione delle sue prescrizioni, il Garante può disporre il blocco o vietare, in tutto o in parte, il trattamento (art. 139, comma V, d.lgs. 196/2003). Allo stesso tempo, l’Ordine dei giornalisti può avviare, dal canto suo, procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti all’albo che violino le regole del Codice deontologico[9].

La regola fondamentale del Codice deontologico è che, in caso di diffusione di dati per finalità giornalistiche, si applica il limite dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. In particolare, l’art. 5 del Codice deontologico stabilisce che, nel raccogliere dati sensibili delle persone, il giornalista garantisce il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti, a meno che non si tratti di dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico[10].

L’informazione anche dettagliata su notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta, tuttavia, con il rispetto della sfera privata quando ciò sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. La sfera privata delle persone note deve essere, comunque, rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica[11].

E’ violato, pertanto, il principio di essenzialità dell’informazione quando il giornalista divulga dati sovrabbondanti rispetto al fatto di cronaca in sè, quali ad esempio l’anno di nascita, il luogo di residenza, la composizione del nucleo familiare, la professione del coniuge della vittima[12].

L’interesse pubblico alla notizia deve essere, inoltre, attuale. Se i fatti sono accaduti, ad esempio, lontano nel tempo, il giornalista, che intende pubblicarli nuovamente, deve garantire il diritto all’oblio e all’identità personale della persona cui si riferiscono i fatti. E’ necessario, infatti, tener conto del diritto dell’interessato a vedere rispettata la propria attuale dimensione sociale e affettiva, che può essere molto diversa rispetto al momento dei fatti[13].

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Il Codice della privacy ed il Codice deontologico stabiliscono garanzie particolari per la tutela dei dati sensibili, che sono i dati in grado di rivelare, tra l’altro, lo stato di salute e la vita sessuale delle persone.

Nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona identificata o identificabile, il giornalista è tenuto a rispettarne la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico (art. 10 Codice deontologico).

Secondo la giurisprudenza, in questa ipotesi, la regola di condotta generale è quella di garantire l’anonimato della persona cui i dati sanitari si riferiscono, così da informare la collettività su fatti di interesse pubblico salvaguardando, allo stesso tempo, la dignità del malato.

Se i fatti riferiti non siano, pertanto, riconducibili all’interessato per avere il cronista provveduto a modificare il cognome dell’interessato al fine di non renderlo riconoscibile, non si ritiene sussistente alcun illecito[14]. D’altra parte, l’anonimato non è garantito se il soggetto è comunque individuabile mediante altri riferimenti[15].

Il Garante ha evidenziato, inoltre, che il diritto di cronaca, qualora coinvolga aspetti sensibili della vita delle persone e, in particolare, dati di carattere sanitario, non può prescindere dal rispetto di alcuni principi quali il dovere di raccogliere e utilizzare i dati correttamente, con trasparenza e lealtà, per scopi espliciti e secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai fini perseguiti[16].

Le informazioni relative alla sfera sessuale della persona godono anch’esse di una particolare protezione. Il giornalista si deve astenere dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile (art. 11 Codice deontologico)[17].

Per quanto riguarda le persone note, sono previste minori limitazioni per i giornalisti che diffondono dati concernenti il loro stato di salute o la loro sfera sessuale. In questi casi, la pubblicazione è ammessa, ma dev’essere comunque rispettato il principio di essenzialità dell’informazione e la dignità della persona (artt. 10 e 11 Codice deontologico).

La diffusione di dati relativi allo stato di salute o alle abitudini sessuali di personaggi pubblici è, pertanto, consentita purchè l’informazione assuma rilievo sul loro ruolo e sulla loro vita pubblica e non vengano diffusi precisi dettagli[18].

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Il Codice deontologico tutela anche i minori, le persone coinvolte in gravi fatti di cronaca e coloro che potrebbero essere discriminate per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

Ai sensi dell’art. 7 del Codice deontologico, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca. Qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla “Carta di Treviso”[19].

Il giornalista, inoltre, non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine, fatta salva sempre l’essenzialità dell’informazione (art. 8, comma I, Codice deontologico)[20].

Se non sussistono rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell’interessato. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi (art. 8, commi II e III, Codice deontologico).

Anche la pubblicazione di dati giudiziari è ammessa senza il consenso dell’interessato, ma sempre nel presupposto dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e nella misura in cui i dati non siano relativi ad atti coperti da segreto o non pubblicabili per legge[21].

Il giornalista deve comunque ricordare che ogni persona accusata di un reato è innocente fino alla condanna definitiva e non si devono costruire le notizie in modo da presentare come colpevoli le persone che non siano state giudicate tali in un processo[22]. Per tale motivo, sostiene il Garante della privacy, i nomi degli indagati e degli arrestati possono essere resi noti, ma il giornalista deve valutare con cautela i giudizi sulle persone indagate nei primi passi delle indagini e la stessa necessità di divulgare subito le generalità complete di chi si trova interessato da una indagine ancora in fase iniziale[23].

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Il Codice della privacy ed il Codice deontologico attribuiscono, in definitiva, ai giornalisti la responsabilità di valutare concretamente quando ricorrano i presupposti per il legittimo e corretto esercizio di tale diritto[24]. Al giornalista è richiesta esperienza, professionalità e conoscenza della normativa sulla privacy.

Nell’applicazione delle regole a tutela della persona si corre, tuttavia, il rischio che i soggetti tenuti ad informare il giornalista o il giornalista stesso non forniscano neanche le notizie che possono essere legittimamente divulgate.

Ciò crea un ostacolo artificioso al libero esercizio della professione giornalistica e al diritto dei cittadini di essere informati, che porta, in alcuni casi, ad una censura o, peggio ancora, ad una auto-censura.



[1] Comunicato stampa Garante 14/03/2006 in www.garanteprivacy.it

[2] Nella definizione di dato personale si ricomprende “qualsiasi informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”. Per trattamento si intende, invece, qualunque operazione concernente la raccolta, la registrazione, la conservazione o la diffusione di dati.

[3] I destinatari del Titolo in esame sono, non solo i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, ma in generale tutti coloro che compiono “un trattamento temporaneo di dati finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero”.

[4] Cassazione civile, sez. I, 25 giugno 2004, n. 11864 in Giust. civ. 2005, f. 11, I, 2731; Tribunale Milano, 25 novembre 2004 in Giustizia a Milano 2004, 79.

[5] Valeria Falcone, Segreto giornalistico ed esigenze processuali, in www.diritto.it, 11/2007; Franco Abruzzo, Segreto professionale dei giornalisti e perquisizioni nei giornali, in www.odg.mi.it, 12/2004.

[6] Parpaglioni Mara, Giornalismo e privacy: Il diritto-dovere di cronaca e il rispetto della dignità delle persone, in www.cronistilombardi.it, 09/2002.

[7] Cassazione civile, sez. III, n. 6973 del 22 marzo 2007 in www.legge-e-giustizia.it.

[8] Il Codice suddetto è stato promosso dal Garante della privacy e adottato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti con decisione 29 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998. Esso è richiamato dall’art. 139 del d.lgs. 196/2003 e costituisce uno degli allegati al Codice della privacy.

[9] I giornalisti che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell’Ordine sono sottoposti, infatti, ai sensi dell’art. 2 e art. 48 della legge n. 69/1963, a procedimento disciplinare. Le sanzioni disciplinari che l’Ordine può comminare sono l’avvertimento, la censura, la sospensione dall’esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno, la radiazione dall’albo (art. 51 legge n. 69/1963). L’art. 13 del Codice deontologico, nel prevedere, tra i suoi destinatari, oltre ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, anche chiunque altro eserciti attività pubblicistica occasionalmente o non, stabilisce che le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69 del 1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all’albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro”.

[10] La norma fa riferimento, in particolare, alla raccolta di dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale.

[11] Trib. Roma 06/05/2005 in Redazione Giuffrè 2005; Trib. Milano 25/11/2004 in Giustizia a Milano 2004, 79; Provv. Garante 15/07/2006 in www.garanteprivacy.it - doc. web n. 1310796; Provv. Garante 23/11/2005 in www.garanteprivacy.it - doc. web. n. 1200112 e Relazione Garante 2005, pag. 60; Dichiarazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 12 febbraio 2004 in www.coe.int.

[12] Trib. Roma 22/03/2005 in Dir. informatica 2005, 261.

[13] Provv. Garante 07/07/2005 in www.garanteprivacy.it - doc. web n. 1148642.

[14] Tribunale Roma, 18 marzo 2004 in Dir. informatica 2004, 286. Secondo il Garante, la circostanza che l’illecita pubblicazione trova origine in notizie diramate da talune agenzie di stampa, che non hanno omesso di indicare le generalità dell’interessato, non esime le altre testate giornalistiche dal dovere di garantire l’anonimato dell’interessato (Provv. Garante 23/11/ 2005 in www.garanteprivacy.it - doc. web. n. 1225898).

[15] Il Garante ha ritenuto illecita, pertanto, la diffusione di informazioni concernenti una persona in condizioni di salute particolarmente critiche, indicata mediante notizie che avevano comportato la sua identificabilità, con specifici riferimenti anche ai sintomi della patologia e alle ipotesi formulate sulla diagnosi (Provv. Garante 23/11/2005 in www.garanteprivacy.it - doc. web. n. 1225898 e Provv. Garante 13/07/2005 in www.garanteprivacy.it - doc. web. n. 1152080).

[16] Provv. Garante 10/10/2006 in www.garanteprivacy.it - doc. web n. 1345622; Provv. Garante 14/12/2006 in www.garanteprivacy.it - doc. web n. 1370954; Provv. Garante 19/10/2006 in www.garanteprivacy.it - doc. web n. 1350853 e Provv. Garante 14/12/2006 in www.garanteprivacy.it - doc. web n. 1370781.

[17] Provv. Garante 06/05/2004 in www.garanteprivacy.it - doc. web. n. 1007634.

[18] In tal senso, potrà essere rilevante, ad esempio, l’informazione relativa alla malattia che ha colpito un uomo politico o altra personalità di rilievo pubblico ove ciò sia necessario al fine di informare il pubblico sulla possibilità che ha lo stesso uomo di continuare a svolgere il proprio incarico (Provv. Garante 06/05/2004 in www.garanteprivacy.it - doc. web. n. 1007634).

[19] La Carta deontologica per una cultura dell’infanzia, c.d. Carta di Treviso, è stata adottata il 5 ottobre 1990 dall’Ordine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della Stampa italiana, in collaborazione con Telefono Azzurro e nel 1995 è stata integrata dal Vademecum’95. Recentemente è stata aggiornata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti con decisione 30 marzo 2006 e delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 49 del 26 ottobre 2006.

[20] Cassazione civile, sez. III, n. 7607 del 31 marzo 2006 in Mass. Giur. It., 2006.

[21] Relazione 2005 Garante della privacy , 7 luglio 2006, par. 7.2 in www.garanteprivacy.it

[22] Ciò è stabilito dalla Carta dei doveri del giornalista, decisione Consiglio nazionale Ordine giornalisti e Federazione nazionale Stampa italiana, 8 luglio 1993. Essa impone al giornalista di prestare grande cautela anche nel rendere pubblici i nomi o comunque elementi che possano condurre all’identificazione dei collaboratori dell’autorità giudiziaria o delle forze di pubblica sicurezza, soprattutto quando ciò possa mettere a rischio l’incolumità loro e delle famiglie.

[23] Newsletter Garante 8 – 11 novembre 2004, n. 233 in www.garanteprivacy.it.

[24] Parpaglioni Mara, Giornalismo e privacy: Il diritto-dovere di cronaca e il rispetto della dignità delle persone, in www.cronistilombardi.it