Mutuo usurario: le spese di assicurazione contano eccome
Interessante pronuncia del Tribunale di Roma in tema di tassi usurari, che fa applicazione dell’orientamento della Cassazione secondo cui: Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute per ottenere il credito, in conformità a quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo all’uopo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito e la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo.
Con Ordinanza del 20 ottobre 2021 – emessa a conclusione di procedimento sommario ex articolo 702-bis Codice Procedura Civile – il Giudice del Tribunale di Roma ha rilevato che: “nel caso in esame vi è piena contestualità tra spesa di assicurazione ed erogazione del mutuo posto che … emerge chiaramente la volontà di vincolare il prestito alla sottoscrizione della polizza assicurativa, volta a garantire il mutuatario dal rischio di insolvenza”.
Ancora, riportandosi alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, il Giudice ha statuito che: “aggiungendo al Tasse Effettivo Globale le spese di assicurazione si addiviene ad una percentuale del 16,093 che determina il superamento del tasso soglia consentito dalla legge sicché il contratto è affetto da nullità parziale in base al combinato disposto di cui agli articolo 644 Codice Penale e 1815, comma 2, Codice Civile”.
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[Ringraziamo per la segnalazione gli Avvocati Alberto Saraceno, Enrico Francolini e Francesco Panunzi]