Nel giudizio di opposizione allo stato passivo ci vuole il difensore
Il procedimento di opposizione allo stato passivo, nella procedura fallimentare, è procedimento di natura contenziosa e la parte non può stare in giudizio senza il ministero di un difensore.
A sottolinearlo è il Tribunale di Novara in un recentissimo decreto del 16/11/2009.
Questo il caso.
Una parte, senza ministero di difensore, promuove la procedura di opposizione allo stato passivo di cui agli artt. 98 e 99 l.fall., nell’ambito di una procedura di fallimento. La parte medesima deposita gli atti, chiede copia e provvede alla notifica direttamente.
Il Tribunale però dichiara il suo ricorso inammissibile.
“Giova al riguardo osservare – scrivono i magistrati nella parte motiva del provvedimento - che il procedimento camerale, ex se, è un contenitore neutro, dovendosi poi di volta in volta valutare se ci si trova di fronte ad un procedimento camerale di natura contenziosa o meno”.
Atteso che “sia sotto il profilo di natura sostanziale, per i diritti di natura soggettiva che possono essere fatti valere in tale sede, anche se con portata endofallimentare” e “sia sotto il profilo di natura procedurale, avendo il legislatore minuziosamente regolato tutte le fasi del subprocedimento di impugnazione, revocazione e opposizione allo stato passivo”, rilevano, “non si può dubitare che la natura del procedimento regolato dai citati artt. 98 e 99 1. fall. sia quella di un giudizio speciale avente natura contenziose e a cognizione piena, essendo esplicitamente prevista la tutela del principio del contraddittorio e del giusto processo”, con emissione inoltre “di un provvedimento che pur avendo forma di decreto, appare avere natura sostanziale di giudicato e valenza decisoria, seppur nei limiti endofallimentari di partecipazione al concorso”.
Il Tribunale coglie anche l’opportunità per rilevare la differenza fra la fase di ammissione del credito nell’accertamento dello stato passivo del fallimento e la fase, eventuale, di opposizione a detto stato passivo.
I magistrati novaresi, richiamando un precedente della Suprema Corte di Cassazione, osservano che vi sia “un insuperabile crinale tra il provvedimento del Giudice delegato che decide sull’ammissione del credito dell’ambito dell’accertamento dello stato passivo - nel cui ambito, sì, le insinuazioni possono essere presentate personalmente dal creditore istante - e il provvedimento conclusivo del giudizio di opposizione che, al contrario esibisce i connotati sostanziali della sentenze, proprio perché questo secondo provvedimento, diversamente dal primo, giunge all’esito di un procedimento contenzioso a cognizione piena, nel quale, dunque, non può in alcun modo prescindersi dalla difesa tecnica”.
Alla luce di tali argomentazioni, la conclusione cui pervengono i giudici non può quindi che essere quella secondo cui nel procedimento di opposizione allo stato passivo, avendo tale procedimento natura contenziosa, la parte non possa stare in giudizio senza il ministero del difensore.
Pertanto, ricorso inammissibile.
Il procedimento di opposizione allo stato passivo, nella procedura fallimentare, è procedimento di natura contenziosa e la parte non può stare in giudizio senza il ministero di un difensore.
A sottolinearlo è il Tribunale di Novara in un recentissimo decreto del 16/11/2009.
Questo il caso.
Una parte, senza ministero di difensore, promuove la procedura di opposizione allo stato passivo di cui agli artt. 98 e 99 l.fall., nell’ambito di una procedura di fallimento. La parte medesima deposita gli atti, chiede copia e provvede alla notifica direttamente.
Il Tribunale però dichiara il suo ricorso inammissibile.
“Giova al riguardo osservare – scrivono i magistrati nella parte motiva del provvedimento - che il procedimento camerale, ex se, è un contenitore neutro, dovendosi poi di volta in volta valutare se ci si trova di fronte ad un procedimento camerale di natura contenziosa o meno”.
Atteso che “sia sotto il profilo di natura sostanziale, per i diritti di natura soggettiva che possono essere fatti valere in tale sede, anche se con portata endofallimentare” e “sia sotto il profilo di natura procedurale, avendo il legislatore minuziosamente regolato tutte le fasi del subprocedimento di impugnazione, revocazione e opposizione allo stato passivo”, rilevano, “non si può dubitare che la natura del procedimento regolato dai citati artt. 98 e 99 1. fall. sia quella di un giudizio speciale avente natura contenziose e a cognizione piena, essendo esplicitamente prevista la tutela del principio del contraddittorio e del giusto processo”, con emissione inoltre “di un provvedimento che pur avendo forma di decreto, appare avere natura sostanziale di giudicato e valenza decisoria, seppur nei limiti endofallimentari di partecipazione al concorso”.
Il Tribunale coglie anche l’opportunità per rilevare la differenza fra la fase di ammissione del credito nell’accertamento dello stato passivo del fallimento e la fase, eventuale, di opposizione a detto stato passivo.
I magistrati novaresi, richiamando un precedente della Suprema Corte di Cassazione, osservano che vi sia “un insuperabile crinale tra il provvedimento del Giudice delegato che decide sull’ammissione del credito dell’ambito dell’accertamento dello stato passivo - nel cui ambito, sì, le insinuazioni possono essere presentate personalmente dal creditore istante - e il provvedimento conclusivo del giudizio di opposizione che, al contrario esibisce i connotati sostanziali della sentenze, proprio perché questo secondo provvedimento, diversamente dal primo, giunge all’esito di un procedimento contenzioso a cognizione piena, nel quale, dunque, non può in alcun modo prescindersi dalla difesa tecnica”.
Alla luce di tali argomentazioni, la conclusione cui pervengono i giudici non può quindi che essere quella secondo cui nel procedimento di opposizione allo stato passivo, avendo tale procedimento natura contenziosa, la parte non possa stare in giudizio senza il ministero del difensore.
Pertanto, ricorso inammissibile.