x

x

Sport - Tribunale di Bologna: l’associazione risponde solidalmente con il proprio tesserato per il danno arrecato a terzi nel corso di una competizione sportiva

Sport - Tribunale di Bologna: l’associazione risponde solidalmente con il proprio tesserato per il danno arrecato a terzi nel corso di una competizione sportiva
Sport - Tribunale di Bologna: l’associazione risponde solidalmente con il proprio tesserato per il danno arrecato a terzi nel corso di una competizione sportiva

Con l’innovativa sentenza n. 1544/2016 il Tribunale di Bologna ha stabilito che, in ragione del vincolo giuridicamente rilevante instauratosi tra un’associazione sportiva dilettantistica ed i suoi atleti attraverso l’atto del tesseramento, la società sportiva sarà chiamata a rispondere solidalmente per il fatto illecito compiuto da un proprio tesserato durante una competizione sportiva.

Tale sentenza si segnala per la sua assoluta rilevanza e per le importanti conseguenze che un eventuale orientamento consolidato in tal senso potrebbe produrre sull’ordinamento sportivo.

 

Il fatto

Nel corso di un incontro di rugby svoltosi a Bologna nel marzo del 2009 tra la società bolognese Reno Rugby e la Polisportiva Edera Rugby Forlì, un atleta, militante per la società romagnola, colpiva volontariamente con un violentissimo calcio alla nuca un atleta della Reno, durante un’azione di gioco avvenuta sul finire del secondo tempo.

Ne conseguiva da un lato l’immediata sanzione con cartellino rosso ed espulsione dal gioco dell’atleta, e dall’altro la perdita assoluta della vista da parte dell’atleta colpito, per i successivi cinque giorni, nonché postumi permanenti quantificati dal perito nella misura del 2-3%.

In conseguenza di tale fatto, l’atleta vittima agiva di fronte al Tribunale di Bologna per il risarcimento del danno nei confronti dell’atleta violento e, congiuntamente, della società sportiva forlivese.

 

Le motivazioni della decisioni

Mentre esiste una casistica sulle società professionistiche, è assolutamente scarna la giurisprudenza circa il regime di responsabilità solidale della società dilettantistica per il fatto illecito compiuti da un proprio tesserato.

Il giudice ha esteso anche alle società dilettantistiche l’orientamento manifestato in uno degli unici due precedenti giurisprudenziali esistenti (Tribunale Monza. 5.6.1997), secondo cui l’ente sportivo che milita in una lega professionistica deve rispondere ai sensi dell’articolo 2049 c.c. (responsabilità dei padroni e dei committenti) nel caso di illecito doloso cagionato da un proprio atleta.

Infatti, attraverso l’atto del tesseramento viene ad instaurarsi, tra la società sportiva ed il proprio tesserato, un rapporto giuridico rilevante che potremmo definire “speculare”.

Da un lato, per conseguire i propri risultati, la società sportiva si avvale della prestazione dell’atleta e risulta titolare, nei confronti di costui, di un potere di direzione, disciplina e controllo. È inoltre responsabilità di chi allena assicurare che i giocatori siano preparati in modo che giochino conformemente alle regole tecniche dello sport praticato.

Specularmente, il vincolo derivante dal c.d. cartellino, fa sorgere in capo all’atleta “obblighi di soggezione nei confronti degli organismi propri del diritto sportivo istituzionalizzato”, tra cui appunto figura l’ente di appartenenza. Egli non solo dovrà sottostare al potere direttivo degli allenatori e dirigenti, ma non potrà nemmeno militare presso altre formazioni senza il consenso dell’ente sportivo di appartenenza.

Merita infine di essere menzionata la rilevanza economica del cartellino (in caso di cessione), che indubbiamente costituisce un elemento rafforzativo del vincolo giuridico intercorrente tra l’atleta e la società dilettantistica.

 

La decisione

In conseguenza del ragionamento svolto, il giudice (i) ha accertato la responsabilità solidale di Polisportiva Edera Forlì a norma dell’articolo 2049 del Codice Civile e il diritto della medesima di essere manlevata dalla propria assicurazione; e (ii) ha liquidato, a favore del danneggiato, le somme di euro 3.675,00 a titolo di danno non patrimoniale e di euro 2.160,00 a titolo di invalidità temporanea.

 

Brevi note di commento

Se da un lato merita di essere sottolineato l’intento lodevole del giudice di assicurare un idoneo soddisfacimento delle pretese del danneggiato (specie nei casi, come quello in questione, dove il soggetto risulta essere nullatenente) attraverso il riconoscimento della responsabilità solidale dell’ente sportivo, dall’altro lato non possono sottacersi le eventuali conseguenze economiche che un orientamento giurisprudenziale in tal senso potrebbe implicare.

Nello specifico, le società sarebbero indotte a stipulare polizze assicurative per coprire eventuali risarcimenti determinando in via consequenziale una crescita rilevante del costo delle quote, la quale, in assenza di eventuali sponsor, ricadrebbe interamente sui soggetti tesserati ed eventualmente delle loro famiglie.

(Tribunale Ordinario di Bologna - Terza Sezione Civile, Dottoressa Maria Laura Benini, Sentenza 17 maggio 2016, n. 1544)

Con l’innovativa sentenza n. 1544/2016 il Tribunale di Bologna ha stabilito che, in ragione del vincolo giuridicamente rilevante instauratosi tra un’associazione sportiva dilettantistica ed i suoi atleti attraverso l’atto del tesseramento, la società sportiva sarà chiamata a rispondere solidalmente per il fatto illecito compiuto da un proprio tesserato durante una competizione sportiva.

Tale sentenza si segnala per la sua assoluta rilevanza e per le importanti conseguenze che un eventuale orientamento consolidato in tal senso potrebbe produrre sull’ordinamento sportivo.

 

Il fatto

Nel corso di un incontro di rugby svoltosi a Bologna nel marzo del 2009 tra la società bolognese Reno Rugby e la Polisportiva Edera Rugby Forlì, un atleta, militante per la società romagnola, colpiva volontariamente con un violentissimo calcio alla nuca un atleta della Reno, durante un’azione di gioco avvenuta sul finire del secondo tempo.

Ne conseguiva da un lato l’immediata sanzione con cartellino rosso ed espulsione dal gioco dell’atleta, e dall’altro la perdita assoluta della vista da parte dell’atleta colpito, per i successivi cinque giorni, nonché postumi permanenti quantificati dal perito nella misura del 2-3%.

In conseguenza di tale fatto, l’atleta vittima agiva di fronte al Tribunale di Bologna per il risarcimento del danno nei confronti dell’atleta violento e, congiuntamente, della società sportiva forlivese.

 

Le motivazioni della decisioni

Mentre esiste una casistica sulle società professionistiche, è assolutamente scarna la giurisprudenza circa il regime di responsabilità solidale della società dilettantistica per il fatto illecito compiuti da un proprio tesserato.

Il giudice ha esteso anche alle società dilettantistiche l’orientamento manifestato in uno degli unici due precedenti giurisprudenziali esistenti (Tribunale Monza. 5.6.1997), secondo cui l’ente sportivo che milita in una lega professionistica deve rispondere ai sensi dell’articolo 2049 c.c. (responsabilità dei padroni e dei committenti) nel caso di illecito doloso cagionato da un proprio atleta.

Infatti, attraverso l’atto del tesseramento viene ad instaurarsi, tra la società sportiva ed il proprio tesserato, un rapporto giuridico rilevante che potremmo definire “speculare”.

Da un lato, per conseguire i propri risultati, la società sportiva si avvale della prestazione dell’atleta e risulta titolare, nei confronti di costui, di un potere di direzione, disciplina e controllo. È inoltre responsabilità di chi allena assicurare che i giocatori siano preparati in modo che giochino conformemente alle regole tecniche dello sport praticato.

Specularmente, il vincolo derivante dal c.d. cartellino, fa sorgere in capo all’atleta “obblighi di soggezione nei confronti degli organismi propri del diritto sportivo istituzionalizzato”, tra cui appunto figura l’ente di appartenenza. Egli non solo dovrà sottostare al potere direttivo degli allenatori e dirigenti, ma non potrà nemmeno militare presso altre formazioni senza il consenso dell’ente sportivo di appartenenza.

Merita infine di essere menzionata la rilevanza economica del cartellino (in caso di cessione), che indubbiamente costituisce un elemento rafforzativo del vincolo giuridico intercorrente tra l’atleta e la società dilettantistica.

 

La decisione

In conseguenza del ragionamento svolto, il giudice (i) ha accertato la responsabilità solidale di Polisportiva Edera Forlì a norma dell’articolo 2049 del Codice Civile e il diritto della medesima di essere manlevata dalla propria assicurazione; e (ii) ha liquidato, a favore del danneggiato, le somme di euro 3.675,00 a titolo di danno non patrimoniale e di euro 2.160,00 a titolo di invalidità temporanea.

 

Brevi note di commento

Se da un lato merita di essere sottolineato l’intento lodevole del giudice di assicurare un idoneo soddisfacimento delle pretese del danneggiato (specie nei casi, come quello in questione, dove il soggetto risulta essere nullatenente) attraverso il riconoscimento della responsabilità solidale dell’ente sportivo, dall’altro lato non possono sottacersi le eventuali conseguenze economiche che un orientamento giurisprudenziale in tal senso potrebbe implicare.

Nello specifico, le società sarebbero indotte a stipulare polizze assicurative per coprire eventuali risarcimenti determinando in via consequenziale una crescita rilevante del costo delle quote, la quale, in assenza di eventuali sponsor, ricadrebbe interamente sui soggetti tesserati ed eventualmente delle loro famiglie.

(Tribunale Ordinario di Bologna - Terza Sezione Civile, Dottoressa Maria Laura Benini, Sentenza 17 maggio 2016, n. 1544)