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Operazioni con Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio

In arrivo nuove linee guida dalle Autorità di vigilanza europee
Still life with mangoes, Paul Gaugin, 1893, Collezione privata
Still life with mangoes, Paul Gaugin, 1893, Collezione privata

Abstract

Le modifiche si sono rese necessarie per adeguare gli Orientamenti alle disposizioni della V direttiva europea antiriciclaggio.

 

Indice:

1. Le modifiche della V direttiva per i rapporti con i Paesi terzi ad alto rischio

2. Le modifiche agli Orientamenti congiunti

 

1. Le modifiche della V direttiva per i rapporti con i Paesi terzi ad alto rischio

Il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n.125, di recepimento della V direttiva (UE/843/2018), ha modificato la lett. a), coma 5 dell’articolo 24 del decreto legislativo 231/2007, andando a ridisegnare le ipotesi specifiche, in cui opera una presunzione iuris et de iure di elevata rischiosità. Al ricorrere di queste ipotesi, i soggetti obbligati devono sempre applicare le misure rafforzate di adeguata verifica.

Si tratta, in particolare, di: operazioni che coinvolgano Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea; rapporti di corrispondenza transfrontalieri, che comportino l’esecuzione di pagamenti, con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo; dei rapporti continuativi; prestazioni professionali o operazioni con clienti (e relativi titolari effettivi) che siano persone politicamente esposte, salvo che queste agiscano in veste di organi delle PP.AA. Per queste ipotesi sono previste specifiche procedure di adeguata verifica che i soggetti obbligati dovranno applicare.

Particolari problemi applicativi pone il generico concetto di “coinvolgimento” nelle operazioni o prestazioni di Paesi terzi ad alto rischio. Il legislatore fa, infatti, riferimento a “rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio”.

La normativa previgente adottava, invece, il criterio della residenza del cliente nel Paese terzo. Si comprende di conseguenza come le modifiche che si sono introdotte vadano nella direzione di ampliare lo spettro delle casistiche rientranti nelle ipotesi tassative di adeguata verifica rafforzata.

 

2. Le modifiche agli Orientamenti congiunti

Il dato normativo in tale ambito, tanto in sede comunitaria che nazionale, è stato volutamente lasciato vago dal legislatore, demandando ulteriori specificazioni alle disposizioni delle Autorità di vigilanza. Ci si riferisce, nello specifico, agli Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee (cc.dd. ESA), relativi ai fattori di rischio, del 4 gennaio 2018. I citati Orientamenti sono attualmente in fase di modifica (JC 2019 87, 5 febbraio 2020), con apertura di una pubblica consultazione che si concluderà il 5 maggio 2020.

Per quanto qui d’interesse, con particolare riguardo alle operazioni che coinvolgano Paesi terzi ad alto rischio, viene dettagliato il criterio – per così dire – del “collegamento”, specificando che: “Un rapporto d’affari o un’operazione coinvolge sempre un Paese terzo ad alto rischio se: a) i fondi sono stati generati in un Paese terzo ad alto rischio; b) i fondi sono ricevuti da un Paese terzo ad alto rischio; c) la destinazione dei fondi è un Paese terzo ad alto rischio; d) l'intermediario ha a che fare con una persona fisica o giuridica residente o stabilita in un Paese terzo ad alto rischio; oppure e) l'impresa ha a che fare con una fiduciaria stabilita in un Paese terzo ad alto rischio o con un trust regolato dalla legge di un Paese terzo ad alto rischio”. Saranno da verificare gli esiti della consultazione in atto su tale aspetto.