Ordinanza di demolizione di opere abusive

ordinanza di demolizione
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Ordinanza di demolizione di opere abusive
 

Premessa: cenni sull’ordinanza sindacale di demolizione di opera abusiva.

Il caso giuridico in esame si inserisce in un contesto di controversie legate all’ordinanza sindacale di demolizione di opera abusiva.

L'articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, comunemente noto come Testo

Unico sull'Edilizia (TUE), dettaglia con precisione le disposizioni relative agli interventi abusivi. Dopo che il dirigente o il Responsabile dell'Ufficio comunale ha constatato l'illecito, viene emesso un imperativo al proprietario e al responsabile dell'abuso, ordinando la rimozione o demolizione dell'opera abusiva.

La definizione dell'abuso è specificata in tre scenari distinti, come enunciato nell'art. 31 TUE:

  1. Interventi eseguiti senza il preventivo rilascio del permesso di costruire;
  2. Interventi realizzati in totale difformità rispetto al permesso di costruire originariamente concesso;
  3. Variazioni essenziali apportate rispetto al progetto inizialmente approvato.

L'ordine di demolizione svolge un ruolo chiave nel ripristinare la legalità sul territorio e viene emesso nei confronti dell'esecutore delle opere nonché del proprietario del bene. Quest'ultimo ha l'obbligo di attuare la demolizione per eliminare gli effetti dannosi dell'abuso.

È opportuno sottolineare che, in quanto atto amministrativo vincolato, la giurisprudenza ha chiaramente stabilito che non è necessario notificare al destinatario l'ordine di demolizione in fase di avvio del procedimento. Tale ordinanza non richiede un contraddittorio preventivo in quanto si basa su un fatto oggettivo, vale a dire l'abuso edilizio, del quale i destinatari sono ragionevolmente consapevoli.

L'ordinanza di demolizione, atto condizionato, non necessita di una motivazione dettagliata in merito alle ragioni di interesse pubblico o a una comparazione degli interessi privati coinvolti. Nella categoria di illecito amministrativo, caratterizzato dalla sua natura permanente, non è sottoposto a termini di prescrizione, permettendo quindi l'emissione dell'ordinanza anche a distanza di molti anni dalla realizzazione dell'opera abusiva.

La notifica dell'ordinanza di demolizione è un passo cruciale e deve essere recapitata non solo al responsabile dell'abuso edilizio ma anche a tutti i proprietari dell'immobile. L'omissione di tale notifica a uno dei comproprietari rende illegittimo il provvedimento di acquisizione dell'area al patrimonio comunale, precludendo all'amministrazione la possibilità di constatare l'inottemperanza all'ordine di demolizione.

Inoltre, l'art. 31 TUE prevede che, limitatamente ad opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, in caso di mancato rispetto dell'ingiunzione di demolizione, l'amministrazione comunale può comminare una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. La sanzione massima si applica in presenza di abusi contrari a vincoli di inedificabilità, vincoli idrogeologici o aree protette. Le somme derivanti da tali sanzioni devono essere vincolate esclusivamente per la demolizione e la rimessa in pristino di opere abusive o per l'acquisto e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

Infine, si evidenzia come l’art. 35 (L) - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici statuisca che: Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo. 2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso. 3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente. 3-bis.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa.

 

Un caso concreto dinanzi al TAR Calabria  

L’avvocato F.S. quale procuratore di A.C. proponeva ricorso avverso l’ordinanza di demolizione n. 91 del 23 maggio 2022 del Comune di L..

Nello specifico l’avv. F.S. impugnava l’ordinanza di demolizione, notificata ad A.C. in data

13.06.2022, deducendo testualmente che”. I lavori abusivi sono riportati nell’ordinanza come da seguente descrizione: “- manufatto in muratura e struttura in ferro dimensione mt 5,30x5 con altezza di mt 2, superficie di terreno occupata abusivamente delle dimensioni di mt 23,70x4,30 (contraddistinto con il n. 1); - manufatto in muratura e struttura in ferro dimensione mt 4x6,50 con altezza di mt 2,60, con accesso da una porta in ferro chiusa a chiave , con superficie di terreno occupata abusivamente delle dimensioni di mt 7,50x4 ( contraddistinto con il n.2); - manufatto in legno dimensioni mt 3,80x5,69 con altezza di mt 2,30 ( contraddistinto con il n. 3);- manufatto in muratura dimensione mt 4x3 con altezza di mt 2,20 con accesso da una porta in ferro chiusa a chiave ( contraddistinto con il n.4); - manufatto in muratura dimensione mt 4,20x15 con altezza mt 2,20 con accesso da una porta in ferro chiusa a chiave (contraddistinto con il n.5);- struttura in muratura dimensione mt 6x4,20 con altezza di mt 2,20 con accesso da una porta in ferro chiusa a chiave ( contraddistinto con il n.6); - struttura in muratura dimensione mt 5,50x3,40 con altezza di mt 2 con accesso da una porta in ferro chiusa a chiave ( contraddistinto con il n.7); -struttura in muratura dimensione mt 3,40x6 con altezza di mt 2,50 con accesso da una porta in ferro chiusa a chiave ( contraddistinto con il n.8);- manufatto in muratura dimensione mt 5,50x4,70 con altezza di mt 2,20 con accesso da una porta in ferro chiusa a chiave ( contraddistinto con il n.12);- manufatto in muratura e tavole in legno dimensione mt 6x2 con altezza di mt 2 con accesso da una porta in ferro chiusa a chiave ( contraddistinto con il n.13);- struttura in muratura dimensione mt 3x3,50 con altezza di mt 2 con accesso da una porta in ferro chiusa a chiave ( contraddistinto con il n.14);- manufatto in muratura dimensione mt 5,20x2,40 con altezza di mt 2,30 con accesso da una porta in ferro chiusa a chiave ( contraddistinto con il n.15);- struttura in ferro dimensione mt 2,50x12 con altezza di mt 3 e il manufatto abusivo delle dimensioni di mt 2,50x7 con altezza di mt 2,20 (contraddistinto con il n. 16);- pavimentazione in calcestruzzo delle dimensioni mt 7,70x10 effettuata nell’area recintata con rete metallica e telo ombreggiante, cion altezza di mt3, chiuso a chiave con lucchetto posto al cancello in ferro ( contraddistinto con il n. 17);- struttura in muratura dimensioni mt 8x5 con altezza di mt 3 , con accesso da una porta in ferro chiusa a chiave ( contraddistinto con il n.20); - tratto di muro realizzato in blocchi di cemento dimensioni mt 3,70x7,70 con altezza di mt

1, con accesso da una porta in ferro chiusa a chiave (contraddistinto con il n. 22)”. I lavori abusivi -accertati nell’ordinanza n. 91/2022 - sono stati realizzati in area pubblica di proprietà del Comune di L: “i manufatti in questione sono ubicati su un’area distinta al Catasto Fabbricati come “ente urbano, alla sezione di N foglio di mappa XXXXXXX, del Comune di L, area per la quale lo stesso

Comune di L risulta proprietario del suolo”. (si veda pag. 2 dell’ordinanza). *** La ricorrente è un ente pubblico non economico, sub regionale, la cui natura -peraltro già pacifica- è stata altresì riconosciuta dalla Suprema Corte di Cassazione con le recenti sentenze n.29616/19 e 29617/19. ***

L’ordinanza di demolizione di opere abusive realizzate su suoli di proprietà del Comune di L oggi impugnata è emessa nei confronti dei responsabili dell’abuso – allo stato non identificati – e dell’A.C. in qualità di “superficiario”. Ebbene A.C. non ha mai autorizzato né è venuta a conoscenza dell'esistenza di manufatti abusivi, ed in specie di quelli per cui è causa, né è mai stata informata dal

Comune cui compete la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale. Inoltre, tali manufatti abusivi (e certamente quelli per cui è causa) non sorgono in aderenza ai fabbricati di erp costruiti dall’A.C. ma distanti da essi, sull’area circostante il complesso, di proprietà comunale.

A ciò si aggiunga che spetta espressamente al Comune l’attività di vigilanza sull’attività urbanisticoedilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; A.C. non ha tale compito di vigilanza né il potere di esercitarla, e né la possibilità concreta attesa la rilevante estensione delle aree in cui sono ubicati gli oltre quarantamila alloggi che comprova la concreta impossibilità di esercitare la vigilanza, quale potere di fatto sul bene stesso; tanto più nel caso di specie atteso che l’illecito contestato afferisce non al fabbricato - di cui A.C. è ente gestore degli alloggi e di cui si fa carico delle opere di manutenzione- ma all’area destinata ad uso pubblico in prossimità di uno dei fabbricato facenti parte il complesso di erp, di cui lA.C. ribadiamo non è proprietaria. Quanto sopra è comprovato dalla stessa ordinanza che, tuttavia contraddittoriamente, ordina la demolizione all’A.C. - allorquando a pag. 2 rileva come - ;”tutti gli interventi contestati sono stati realizzati in assenza di titolo abitativo e, pertanto in violazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 380/2001, art 27 ( Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizio), 31 (interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali) e 35 ( interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici)”, rispetto a cui lo stesso art. 27 comma 2 oltre che l’art. 35 specifica espressamente che, in tali casi, è lo stesso Comune a dover direttamente provvedere alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Si rappresenta, inoltre, che A.C. non risulta neanche, per come erroneamente affermato nell’ordinanza 91/2022 dal Comune di L, titolare del diritto di superficie. *** L’ordinanza n. 91/2022 oggi impugnata è ingiusta e lesiva degli interessi dell’odierna ricorrente che, ut supra rappresentata e difesa, intende proporre, come in effetti propone, ricorso per i seguenti motivi DIRITTO 1. Violazione dell’art.35 del DPR 380/01– Eccesso di potere - Carenza dei presupposti L’ordinanza n. 91/2022 determina la demolizione delle opere abusive in applicazione del DPR 380/01. L’Art. 31 prevede, per quanto qui di interesse, che: «1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. - 2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. -3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. - 4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente». L’ordinanza qui impugnata è in violazione dell’art. 35 del DPR n. 380/01 - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici “1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire , ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo. 2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso. 3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente. 3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza di segnalazione di inizio attività, ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa”. L’ordinanza impugnata è quindi in violazione dell’art. 35 del DPR n. 380/01 atteso che l’area di che trattasi appartiene al patrimonio di enti pubblici. L’area peraltro essendo di proprietà dello stesso Comune è certamente ricompresa nella disciplina di cui al citato articolo considerato che l’intervento edilizio è realizzato su suoli del patrimonio dello Stato o di enti pubblici. In tal caso la demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso; la norma precisa anche dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo. Pertanto, in situazioni siffatte A.C.  non avrebbe dovuto essere destinataria di siffatta ordinanza, quale adottata e non adottabile (quanto meno non a carico di un ente pubblico) ai sensi dell’art.31 perdipiù non essendo A.C.  proprietaria dell’area. L’art. 35, collocato infatti a seguire dell’art. 31, ha carattere di norma speciale e riguarda le misure sanzionatorie per gli interventi eseguiti su suoli del demanio o del patrimonio indisponibile o disponibile dello Stato o di altri enti pubblici. La disciplina ivi contenuta, infatti, limita la tutela dell'interesse pubblico violato dall'abuso edilizio al solo potere - dovere di demolizione d'ufficio delle opere, mentre non contempla l'acquisizione dell'immobile al patrimonio del comune nel cui territorio esso è ubicato, onde evitare il depauperamento del patrimonio dello Stato o di altro ente, a vantaggio di una diversa amministrazione pubblica, rappresentata appunto dal comune procedente, nel cui territorio l'abuso è stato commesso; né è prevista, peraltro, la possibilità di una pena pecuniaria; il provvedimento ripristinatorio colpisce il solo responsabile privato dell'abuso; a questi soltanto deve essere rivolto l'ordine di demolire ed a suo solo carico devono essere poste le spese dell'eventuale demolizione; l'ente proprietario - che nel caso de quo è il Comune di L - dovrà essere invece semplicemente portato a conoscenza del procedimento sanzionatorio, al quale rimane sostanzialmente estraneo; nessun procedimento sanzionatorio e/o di semplice comunicazione è previsto per l’Ente pubblico “superficiario”. «L'abuso realizzato su suolo di proprietà dello Stato determina l'applicazione dell'art. 35, d.P.R. n. 380/2001 che, in tale ipotesi, prevede quale unica ed esclusiva conseguenza la demolizione a spese del responsabile. La norma non contempla alcuna ipotesi alternativa alla demolizione… La disciplina di cui all'art. 35, d.P.R. n. 380/2001, differente rispetto a quella ordinaria dettata dall' art. 31 del T.U. Edilizia e che non prevede l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, trova la propria giustificazione nella peculiare gravità della condotta sanzionata, che riguarda la costruzione di opere abusive su suoli pubblici. A ciò consegue, fra l'altro, che la norma non lascia all'ente locale alcuno spazio per valutazioni discrezionali, una volta accertata la realizzazione di interventi eseguiti in assenza o in totale difformità del permesso di costruire su suoli demaniali, che impone di ordinarne la demolizione a cura del Comune e a spese del responsabile dell'abuso» T.A.R., Napoli, sez. VII, 05/10/2020, n. 4266. Solo per mero tuziorismo, si rappresenta che A.C. non risulta neanche “superficiario” per come erroneamente prospettato nell’ordinanza 91/2022 dal Comune di

L. Vero è che al decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. XXXXXXXX avente ad oggetto:” determinazione indennità d’esproprio” ( All.2) non è seguito il, successivo e necessario, decreto di indennità definitiva di esproprio - di esclusiva competenza Comunale – e, per tali motivazioni, la ricorrente non ha mai potuto firmato alcuna convenzione con il Comune di L avente ad oggetto la cessione del diritto di superficie. *** La pacifica giurisprudenza in argomento avrebbe dovuto indurre il Comune di L. a non adottare a carico della ricorrente l’ordinanza di demolizione. Fermo restando la natura di ente pubblico A.C., ad ogni modo -anche rispetto a soggetti privati- la normativa in materia e giurisprudenza sul punto riconoscono che il procedimento sanzionatorio colpisca il solo responsabile privato dell'abuso, al quale rimane sostanzialmente estraneo il proprietario privato che non ha partecipato alla realizzazione delle opere abusive -; pertanto anche alla luce di tali ulteriori motivi di seguito esposti l’ordinanza è illegittima. 2. Violazione dell’art.31

del DPR 380/01– Eccesso di potere - Carenza dei presupposti L’art. 31 -dopo aver indicato gli interventi edilizi sanzionabili- indica le sanzioni: la demolizione, l’acquisizione al patrimonio del comune, la sanzione pecuniaria. Le sanzioni in discorso hanno, comunque, natura diversa, l’una (l’acquisizione, al pari della demolizione) avente carattere reale (fra molte, Cons. Stato, sez. VI, 20/10/2016, n. 4400; TAR. Campania, Napoli, sez. IV, 11/9/2017, n. 4346), l’altra (quella pecuniaria) avente carattere personale (TAR. Campania, Napoli, sez. III, 28/8/2017, n. 4146). Da quanto sopra argomentato, risulta l’illegittimità dell’ordinanza emessa, per avere il Comune violato l’art.31 del DPR 380/01 non sussistendone i presupposti non essendo A.C. “responsabile” di nulla. 3. Violazione dell’Art.27 del DPR 380/01 – Eccesso di potere - contraddittorietà L’ordinanza di demolizione è stata emessa in applicazione del DPR 380/01 in considerazione che trattasi di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’art.27 del DPR 380/01 -aree destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18.04.1962 n.167-. In realtà, il citato art. 27 specifica espressamente che quando si tratta di tali aree è lo stesso Comune che direttamente deve provvedere alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. La ratio legis è chiara, trattandosi di terreni diversamente indicati al comma 2 dell’art. 27 ma accomunati tutti dalla natura del bene in ragione dell’interesse pubblico di cui sono portatori, perché assoggettati a vincolo di inedificabilità o alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o perché appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, o ancora -come nel caso di specie- “destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167”. La ratio legis è chiara, trattandosi di terreni non privati la cui tutela rafforzata richiede una più attenta vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale deve esercitare come espressamente richiamato al comma 1 dello stesso articolo, sì da porre la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi a carico del Comune stesso come contrappeso alla vigilanza evidentemente non concretizzata se violazione si è venuta a configurare.

L’ordinanza è quindi illegittima per violazione dell’art. 27 del DPR 380/01 oltre che contraddittoria atteso che nel caso di specie destinatario della competenza a demolire è il Comune; nell’ordinanza il Comune assume quale presupposto l’art. 27 del DPR 380/01 con le competenze a proprio carico a demolire e pur tuttavia ordina all’ATERP:” la demolizione delle opere abusive suindicate realizzate sul terreno ubicato in Via XXXXX, distinto in Catasto alla sezione di XXXX  foglio di mappa XXXXXXXX, del comune di L, area per la quale lo stesso Comune di L, risulta proprietario del suolo”. 4. Violazione dell’Art.31 del DPR 380/01 – Eccesso di potere - Carenza di legittimazione passiva - Insussistenza proprietà L’ordinanza n. 91/22 è stata emessa a carico di A.C. ; l’area su cui sono state realizzate le opere abusive è di proprietà del Comune di L. A.C., dunque, non è proprietaria del suolo bensì lo è lo stesso Comune ed in ogni caso A.C. è solo ente gestore degli alloggi di erp e non dell’area circostante finalizzata a servizio pubblico e di proprietà Comunale. Si rappresenta, ancora una volta, che A.C. non risulta neanche, per come erroneamente affermato nell’ordinanza 91/2022 dal Comune di L, titolare del diritto di superficie ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURA CAUTELARE ex Art. 55 c.p.a. Quanto al fumus boni iuris, ci si riporta a quanto rilevato nel ricorso che dà evidenza del fondamento giuridico della presente istanza. In ordine al periculum in mora, si osserva che da tutto quanto sopra esposto emerge come l’ordinanza, oltre ad essere del tutto illegittima, può arrecare gravissimo danno ad A.C., innanzitutto per l’importo che occorrerebbe ai fini della demolizione, cospicuo anche per un ente pubblico, specie considerando che le uniche entrate derivano dagli alloggi di edilizia residenziale pubblica, locazione e vendita, e tanto più che l’attuale emergenza COVID ha comportato un decremento per le maggiori difficoltà economiche degli utenti. L’eventuale esborso avrebbe certamente ripercussioni serie in ordine all’equilibrio finanziario economico dell’ente, anche in ordine al pagamento degli stipendi, cui questo ente provvede direttamente (non essendo a carico della Regione) attraverso le sole entrate di cui sopra, ma anche in ordine alla manutenzione degli immobili e al pagamento delle tasse e tributi, cui provvede sempre e solo attingendo alle proprie sole entrate. Non considerare le argomentazioni sopra esposte comporterebbe inoltre per A.C. il danno per le ragioni giuridiche ed economiche sottese, che se stravolte alterano il delicato equilibrio pubblico da parte di un ente chiamato a svolgere funzioni sociali, il quale non potrebbe attendere a rilevanti compiti istituzionali, ai quali è preposto. P.Q.M. Si chiede che codesto Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, riconosciuta la propria giurisdizione e competenza, previa adozione di idonea misura cautelare, voglia accogliere il su esteso ricorso e, per l’effetto, dichiarare la illegittimità e/o nullità dell’ordinanza n. 91/2022 del Comune di L, notificata A.C. in data 13.06.2022, Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese vive di contributo unificato. Salvo ogni altro diritto. Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 13 c. 6 bis lett. a) e 14 c. 2 del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e pertanto il contributo unificato dovuto per il presente ricorso è di Euro 2.000,00.”

  • All’udienza pubblica del 12.10.22. il collegio preannuncia che potrebbe essere emessa sentenza breve. Su istanza delle parti la causa passa in decisione. 
  • Si riporta integralmente, parte della sentenza, che ha confermato in toto la tesi dell’avvocato F.S.  
     

La sentenza

“Rilevato - che il contradditorio è integro, che l’istruttoria è completa e che le parti sono state sentite in ordine alla definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60

c.p.a.; - che la ricorrente A.C. ha impugnato l’ordinanza n. 91 del 23 maggio 2022 del Comune di L, notificata all’ATERP Calabria in data 13 giugno 2022, con la quale è stata ordinata la demolizione di manufatti abusivi ubicati su un’area distinta in catasto della sezione XXXX del Comune di L. al foglio di mappa XX, part. XXXX, di cui lo stesso Comune risulta proprietario e A.C. superficiaria; - che nel provvedimento si specifica che i manufatti sono stati realizzati in assenza di titolo abilitante da parte di persone non identificate; - che l’art. 35 del D.P.R. n. 380/2001 dispone che: “Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo. 2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso. Omissis”; Considerato - che risulta acclarato che i manufatti di cui è stata ordinata la demolizione sono stati realizzati da terze persone, non identificate;- che appare fondata la censura dedotta dalla ricorrente, che ha evidenziato che nella fattispecie avrebbe dovuto trovare applicazione il menzionato art. 35 del D.P.R. n. 380/2001, con emissione di ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi rivolto ai soli responsabile dell’abuso, che devono essere identificate a cura del Comune; Ritenuto - che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata; - che le spese del presente giudizio debbano essere compensate, in considerazione della natura pubblica delle parti e degli interessi da esse tutelati;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati: G. I. Presidente, Estensore F. T. Consigliere M. . Referendario