Parlamento: Legge modifica legittima difesa
Il 24 gennaio 2006 la Camera ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge recante Modifica l’articolo 52 del Codice Penale su legittima difesa e diritto all’autotutela in privato domicilio, approvato dal Senato il 6 luglio 2005.
Il provvedimento, in particolare, prevede l’inserimento dei seguenti commi nell’articolo 52 del Codice Penale:
"Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.".
(Legge: Modifica all’articolo 52 del codice penale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio).
Il 24 gennaio 2006 la Camera ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge recante Modifica l’articolo 52 del Codice Penale su legittima difesa e diritto all’autotutela in privato domicilio, approvato dal Senato il 6 luglio 2005.
Il provvedimento, in particolare, prevede l’inserimento dei seguenti commi nell’articolo 52 del Codice Penale:
"Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.".
(Legge: Modifica all’articolo 52 del codice penale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio).