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“Passatori” - “Schlepper” - Gli strumenti approntati dalla legislazione austriaca e dati statistici

“Passatori” - “Schlepper” - Gli strumenti approntati dalla legislazione austriaca e dati statistici
“Passatori” - “Schlepper” - Gli strumenti approntati dalla legislazione austriaca e dati statistici

I. Introduzione; II. Schlepperei - normativa del passato; III. Normativa attuale; IV. Il § 114 FPG (Fremdenpolizeigesetz); V. Schlepperei non è un reato di evento; VI. La progettata modifica del § 114 FPG; VII. Dati statistici; VIII. L’istituzione di due Sonderkommissionen; IX. La “tariffa” dovuta agli Schlepper e la nazionalità dei Geschleppten; X. Schlepper scoperti dalla polizia; XI. Soggiorno senza titolo; XII. L’operato degli organi di polizia 

I. Introduzione

Per “Schlepperei” s’intende, nel diritto penale austriaco, l’agevolazione dolosa dell’ingresso o del transito di uno straniero in o attraverso uno Stato dell’UE o di uno Stato confinante con l’Austria, con il fine di un arricchimento indebito.

Fino all’inizio degli anni Ottanta, in Austria - come del resto neppure in Svizzera e nella RFT - la Schlepperei non era prevista come reato. Va anche rilevato che nella RFT, anziché di Schlepperei, si parlava di “Einschleußung von Ausländern”, la quale era sanzionata dai §§ 96 e 97 dell’Aufenthaltsgesetz. Nella Confederazione elvetica ciò che in Austria s’intendeva per Schlepperei, era punito dall’articolo 23, commi 1 e  2 dell’ANAG (Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung von Ausländern).

II. Schlepperei - normativa del passato

La Schlepperei - che fino all’inizio degli anni Ottanta, era punita, in Austria, con la sola sanzione amministrativa pecuniaria (ma contro lo Schlepper poteva essere emesso, a decorrere dal 1986, l’Aufenthaltsverbot (divieto di soggiorno) - era prevista originariamente dai §§ 104 e 105 dell’öFremdG (Österreichisches Fremdengesetz - Legge sugli stranieri) e la trasgressione di questi paragrafi costituiva una mera Verwaltungsübertretung (illecito amministrativo), la quale era integrata non soltanto in caso di Förderung der Einreise, ma altresì se veniva favorita/agevolata la Ausreise dal territorio austriaco di uno straniero. La sanzione pecuniaria amministrativa era pari a 50.000 Scellini di allora, importo che veniva quadruplicato per lo Schlepper (“passatore”), se questi aveva agito “um seines Vorteils willen”. Successivamente, il § 105 öFremdG aveva previsto la gerichtlich strafbare Schlepperei nel caso in  cui lo Schlepper avesse agito, oltre che a fini di lucro: 1) gewerbsmäßig, 2) procurando l’ingresso di un numero superiore a 5 persone o 3) se a carico dell’autore del reato era ravvisabile la recidiva specifica e infraquinquennale. La pena, nei casi sub 2-3, era quella detentiva fino ad un anno o la multa fino a 350 Tagessätze. Se la Schlepperei veniva commessa “gewerbsmäßig”, la pena era della reclusione fino a tre anni.

III. Normativa attuale

Per quanto concerne la disciplina attuale della Schlepperei in Austria, questo reato è punito dal § 114 FPG, cioè dal Bundesgesetz über die Ausübung der Fremdenpolizei, die Ausstellung von Dokumenten für Fremde und die Erteilung von Einreisetiteln (abbreviato: Fremdenpolizeigesetz) del 2005 e che da allora ha subito 16 modifiche ed integrazioni.

La Schlepperei costituisce una “forma” tipica della cosiddetta Grenzkriminalität, una Kriminalität nel senso che l’attraversamento di un confine di Stato costituisce zentrales Tatbestandsmerkmal.

Da quanto esposto sopra, risulta una chiara tendenza alla Kriminalisierung der Schlepperei, alla quale ha contribuito anche la risoluzione ONU del 1990 (“Prevention of alien smuggling”).

Frutto di questa tendenza, di considerare la Schlepperei un reato grave, è l’introduzione (1997), in Austria, del reato denominato ausbeuterische Schlepperei, qualificato Straftat gegen di Freiheit. In tal modo il legislatore ha tenuto debitamente conto dello Schutzbedürfnis des Geschleppten e della violazione staatlicher Hoheitsrechte che questo delitto comporta.

IV. Il § 114 FPG

Prevede il comma 1 del vigente § 114 FPG: ”Chiunque, al fine di procurare a se’ stesso o ad un terzo un illecito arricchimento, agevola l’entrata, nel territorio di uno Stato dell’UE o di uno Stato confinante con l’Austria, di uno straniero, senza che questi abbia titolo ne’ per l’Einreise, ne’ per la Durchreise oppure ne agevola il transito attraverso uno di questi Stati in cambio di un compenso percepito per l’agevolazione, è punito con la reclusione fino a due anni.

(2) Chiunque, nel quinquennio passato è già stato condannato per il reato di cui al comma 1, è punito con la reclusione fino a tre anni. A tal fine si tiene conto anche di una condanna pronunziata in uno Stato estero, qualora siano stati rispettati i principi sanciti dall’art. 6 CEDU.

(3) Chiunque commette un fatto di cui al comma 1: 1) gewerbsmäßig[1], 2) in Bezug auf eine größere Zahl von Fremden oppure 3) con modalità tali da comportare, per lo straniero, in particolare, durante il trasporto, uno stato di sofferenza (“qualvollen Zustand”) per un rilevante lasso di tempo, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

(4) Chiunque commette un fatto di cui al comma 1 quale appartenente ad un’associazione per delinquere oppure con modalità tali da mettere in pericolo la vita dello straniero, è punito con la reclusione da un anno a dieci anni.

(5) Gli stranieri, la cui entrata illecita o il cui transito illecito vengono agevolati, non possono essere puniti a titolo di concorso nel reato e la loro espulsione può essere differita, se è necessario procedere all’esame degli stessi per l’accertamento dei fatti e per il tempo necessario a tal fine.

(6) Gli organi di pubblica sicurezza sono autorizzati, qualora vi sia pericolo nel ritardo, a procedere al sequestro di oggetti che l’autore del reato porta con se’ o dei mezzi di trasporto che sono stati impiegati per commettere il reato; ciò in previsione di un’eventuale, infliggenda, misura di sicurezza patrimoniale. Gli organi di pubblica sicurezza sono in ogni caso obbligati ad informare tempestivamente l’autorità giudiziaria circa i provvedimenti da essi adottati.

(7) Quanto esposto sopra sub commi 1-4 vale anche per reati commessi all’estero e indipendentemente dalle leggi penali del locus commissi delicti, qualora, per effetto del reato, siano stati lesi interessi della Repubblica austriaca.

V. Schlepperei non è un reato di evento

A proposito del reato di Schlepperei, la Corte suprema (OGH) ha emanato una sentenza di rilevante interesse per quanto concerne la questione dell’estensione della giurisdizione.

Un cittadino serbo (B. A.) aveva assunto l’impegno di trasportare due cittadini del Kossovo dal confine serbo-ungherese a Vienna, dove i due sarebbero stati “presi in consegna” da un albanese. Attraversato a piedi il confine serbo-ungherese, i due cittadini del Kossovo erano saliti a bordo dell’autovettura pilotata da B.A. Fatti pochi chilometri, quest’autovettura era stata fermata da autorità di polizia ungheresi. B.A. però era riuscito a fuggire, ma veniva successivamente arrestato al confine ungherese-serbo quando si accingeva a rimpatriare.

Il giudice di primo grado (Schöffengericht) aveva ritenuto sussistente la giurisdizione austriaca in quanto l’evento avrebbe dovuto verificarsi in Austria, dato che era stato convenuto il trasporto dei due cittadini del Kossovo fino a Vienna.

La Corte suprema - nel 2013 - aveva cassato la sentenza di condanna motivando la Urteilsaufhebung con il fatto che la Schlepperei punita dal § 114, comma 1, FPG è un “schlichtes Tätigkeitsdelikt” e non un “Erfolgsdelikt” (reato di evento).

Erroneamente il giudice di 1° grado si era richiamato all’articolo 67, comma 2, StGB, nel quale si parla di “Erfolgseintritt, ganz oder teilweise”, e che avrebbe determinato la sussistenza della giurisdizione austriaca. Inoltre l’OGH aveva rilevato che la Schlepperei non era contemplata dal § 64 del codice penale (Strafbare Handlungen im Ausland, die ohne Rücksicht auf das Gesetz des Tatortes bestraft werden), per cui non si poteva derogare al Territorialprinzip e considerare il fatto (come) commesso in Austria. Osservava, infine, la Corte suprema che nel caso de quo non poteva trovare applicazione il disposto del 7.mo comma del § 114 FPG in quanto “durch die Tat wurden nicht österreichische Interessen verletzt”.

È da notare che la unrechtmäßige Bereicherung di cui al § 114, comma 1, FPG, deve consistere in un Entgelt, mentre nel § 115, comma 1, FPG (Entgeltliche Beihilfe zum unbefugten Aufenthalt) si parla di „nicht bloß geringfügiges Entgelt“. Pertanto il reato p. e p. dal § 114 FPG è integrato da qualsiasi compenso/corrispettivo, anche minimo, percepito dal passatore.

VI. La progettata modifica del § 114 FPG

La formulazione del § 114, comma 3, n. 2, FPG ha dato adito ad incertezze nella concreta applicazione di questo disposto normativo. La locuzione “eine größere Zahl von Fremden”, viene infatti ritenuta troppo indeterminata e i giudici hanno ravvisato la sussistenza dell’aggravante di cui al predetto comma, n. 2, soltanto se il numero dei Geschleppten è superiore a 10 persone. È stato rilevato ripetutamente, in occasione dei controlli effettuati dagli organi di polizia austriaci, che spesso la Anzahl der Geschleppten si aggira sulle 8-9 persone. Ciò all’evidente fine di far sì  che non potesse essere ravvisata l’aggravante ad effetto speciale di cui sopra, aggravante che, se ritenuta sussistente, influisce sulla comminanda pena notevolmente (come sopra abbiamo visto), a parte il fatto che la pena edittale minima, è di mesi sei di reclusione.

Attualmente la pena detentiva da un anno a 10 anni, è prevista soltanto per gli appartenenti ad un’associazione per delinquere o per il caso in cui la Schlepperei sia stata commessa con modalità tali da mettere in pericolo la vita dei Geschleppten.

Per questo motivo e considerati anche alcuni episodi recenti di Schlepperei particolarmente ripugnanti, il ministro della Giustizia ha dichiarato che presenterà entro breve un disegno di legge che, una volta approvato, modifichera’ il § 114, 3 ° c., n. 2, FPG nel senso che l’aggravante sarà ravvisabile tutte le volte in cui i Geschleppten saranno tre o piu’ persone.

VII. Dati statistici

Per quanto concerne i dati statistici forniti dal Bundeskriminalamt, va rilevato che nel 2014 gli organi di polizia hanno individuato complessivamente 34.070 persone entrate illecitamente nel territorio dello Stato in qualità di Geschleppte, Schlepper o hanno ivi soggiornato senza valido titolo. Si è avuto un aumento del 24%  ca. rispetto al 2013. Anche il numero degli Schlepper è aumentato da 352 (2013) a 511(2014), mentre le geschleppten Personen, nel 2013, erano state 12.323 e nel 2014 sono state 20.769.

Il maggior numero di migranti illecitamente entrati in territorio austriaco, proveniva dall’Italia (51,6%), seguiti da quelli passati attraverso la frontiera austro-ungherese (34,4%).

Mentre per quanto concerne i “clandestini” provenienti dal Pakistan e dalla Russia, si è registrata, nel 2014, una significativa diminuzione rispetto all’anno precedente (Pakistan: - 63,8%; Russia: -50,7%), quelli con provenienza dall’IRAK e dalla SIRIA sono aumentati addirittura nella misura del +1.409% e rispettivamente + 972,3%.

La maggior parte degli Schlepper erano cittadini serbi, seguiti da ungheresi, siriani, e kossovari. Il maggior numero di “clandestiniindividuati dagli organi di polizia, si è registrato nel circondario di Innsbruck-Land (5.396), seguito da quello di Neusiedl am See (3.705).

VIII. L’istituzione di due Sonderkommissionen

Al fine di reprimere la Schlepperei e il Menschenhandel, nel 2013, vennero istituite, dal Bundeskriminalamt, due Sonderkommissionen e precisamente la SoKo Schlepperei Nord con sede a Traiskirchen e la SoKo Schlepperei Süd con sede in Eisenstadt. La prima è specificamente competente per la repressione della Schlepperei di persone provenienti dalla Russia, dalla Cecenia e dal Caucaso; la seconda, per la Schlepperei che avviene attraverso i Balcani. Queste due Sonderkommissionen hanno condotto, nel 2014,  221 Ermittlungsverfahren, ai quali, per la maggior parte, è seguita l’Anklageeinbringung. Contro 84 persone è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Le misure di sicurezza patrimoniali sono state 173 e si è proceduto ad esaminare 4.442 supporti elettronici.

L’Europol ha coordinato L’EMPACT (European Multidisciplinay Platform Against Criminal Threats)  e il FIMATHU.

IX. La “tariffa” dovuta agli Schlepper e la nazionalità dei Geschleppten

La maggior parte dei Geschleppten era intenzionata a raggiungere la RFT o la Svezia. Per la Schleppung dalla Grecia in Austria, la “tariffa” è stata, in media (come accertato dagli organi polizia), da 3.000 a 5.000 Euro per ogni persona, mentre per la Weiterschleppung dall’Austria verso la RFT il “compenso” si e’ aggirato sui 1.000 Euro per persona; è stato invece di Euro 2.500 ca. per quella fino in Scandinavia. Questi importi venivano pagati “in Etappen, je nach Erfolgseintritt”.

Dalla Siria in Austria, ai vari Schlepper, dovevano essere corrisposti da 8.000 a 12.000 Euro per persona e dalle 30.000 alle 40.000 Euro per ogni famiglia, a seconda del numero dei componenti della stessa.

Altre “tariffe” rilevate dagli organi di polizia austriaci per la Schleppung:

1) dalla Turchia fino in Austria: tra 6.000 a 10.000 Euro per persona

2) dalla Serbia in Austria: tra 700 e 1.200 Euro per persona

3) dalla Libia fino all’Italia (via mare) la “tariffa” variava: a) sotto coperta: ca. 4.000 Euro; altrimenti ca. 6.000 Euro.

Per tutti questi “viaggi” valeva (e vale) il principio: più veloci, più “confortevoli” essi sono,  più è elevata la “tariffa”; meno veloci e meno “confortevoli” sono, meno deve essere corrisposto ai passatori.

Va rilevato che finora il maggior numero di “clandestini” accertati si è registrato in Austria nel 2006 con 39.814 persone, seguito dal 2005 con 39.478 e dal 2014 con 34.070. Dal 2006 al 2007 è riscontrabile una vistosa diminuzione, un calo di oltre la metà (15.085), per rimanere sostanzialmente stazionario fino al 2010 con ca. 16.000 persone (fatta eccezione per il 2009 con 18.571 persone). I Geschleppten provenivano, nel 2014, soprattutto dalla Siria (6.510), dall’Afghanistan (4.069) e dal Kossovo (1.429).

Questi dati statistici saranno largamente superati, per non dire “polverizzati”, alla fine del 2015, stante l’ondata migratoria che investe la parte occidentale dell’Europa a seguito di eventi bellici nel M.O. e anche altrove.

X. Schlepper scoperti dalla polizia

Tutt’altro che confortanti, almeno per quanto riguarda gli ultimi anni, sono i numeri degli Schlepper scoperti dagli organi di polizia:

2005: 696

2006: 864

2007: 682

2008: 410

2009: 438

2010: 327

2011: 288

2012: 235

2013: 352

2014: 511.

Da questi dati statistici si desume che a decorrere dal 2007 si è avuta una diminuzione costante degli Schlepper, ai quali la polizia è’ riuscita “das Handwerk zu legen”, fatta eccezione per il 2014.

Per quanto concerne l’età dei passatori, il 30% ca. degli stessi aveva un’età compresa tra i 31 e i 40 anni, il 29% tra i 21 e i 30 e il 26% tra 41 e 50 anni. Il resto aveva un’ età fino ai 20 anni o superiore ai 50 anni. Il 96% degli Schlepper era di sesso maschile e il 4% di sesso femminile (“Schlepperinnen”).

XI. Soggiorno senza titolo

Nel 2014 coloro che, senza servirsi di un passatore, erano entrati in territorio austriaco illecitamente o vi hanno soggiornato rechtswidrig (tra essi rientrano anche coloro che sono entrati in Austria “per motivi turistici”, ma si sono poi trattenuti sul territorio dello Stato oltre il limite temporale massimo concesso ai turisti) e che sono stati scoperti dalla polizia, erano 2.539 cittadini siriani, 1.732 eritrei, 726 nigeriani; seguono: indiani, somali, serbi, pakistani, afghani. L’83% era di sesso maschile e il 17% di sesso femminile.

XII. L’operato degli organi di polizia

Hanno scoperto, nel corso del 2014, il maggior numero di passatori, gli organi di polizia del Burgenland (151); 136 quelli del circondario di Innsbruck. È stato invece nel Niederösterreich, nel quale, nel 2014, la polizia ha scoperto 9.617 persone entrate “con l’ausilio” di passatori; 5.991 nel circondario di Innsbruck; 4.104 nel Burgenland; 2.913 nel circondario di Wien.

 

[1] La gewerbsmäßige Begehung di un reato si ha, qualora l’autore del reato lo commette con lo scopo di procurare a se stesso, mediante la ripetuta commissione di fatti del genere, una fonte continua di guadagno. Questa fonte non deve essere necessariamente l’unica, potendo consistere anche in un Zuschuss (nel qual caso deve però essere tale da superare la c .d. Bagatellgrenze). Quanto ricavato dalla gewerbsmäßigen Begehung, non deve essere destinato al mero sostentamento dell’autore del reato. La continuazione non esclude la Gewerbsmäßigkeit, la quale inerisce alla colpevolezza e quindi non “si estende” a chi ha concorso nel reato.

[2] Un qualvoller Zustand è riscontrabile in caso di un patema d’animo di rilevante intensità, di apprezzabile durata, di dolori, di minaccia o di umiliazione grave.

I. Introduzione; II. Schlepperei - normativa del passato; III. Normativa attuale; IV. Il § 114 FPG (Fremdenpolizeigesetz); V. Schlepperei non è un reato di evento; VI. La progettata modifica del § 114 FPG; VII. Dati statistici; VIII. L’istituzione di due Sonderkommissionen; IX. La “tariffa” dovuta agli Schlepper e la nazionalità dei Geschleppten; X. Schlepper scoperti dalla polizia; XI. Soggiorno senza titolo; XII. L’operato degli organi di polizia 

I. Introduzione

Per “Schlepperei” s’intende, nel diritto penale austriaco, l’agevolazione dolosa dell’ingresso o del transito di uno straniero in o attraverso uno Stato dell’UE o di uno Stato confinante con l’Austria, con il fine di un arricchimento indebito.

Fino all’inizio degli anni Ottanta, in Austria - come del resto neppure in Svizzera e nella RFT - la Schlepperei non era prevista come reato. Va anche rilevato che nella RFT, anziché di Schlepperei, si parlava di “Einschleußung von Ausländern”, la quale era sanzionata dai §§ 96 e 97 dell’Aufenthaltsgesetz. Nella Confederazione elvetica ciò che in Austria s’intendeva per Schlepperei, era punito dall’articolo 23, commi 1 e  2 dell’ANAG (Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung von Ausländern).

II. Schlepperei - normativa del passato

La Schlepperei - che fino all’inizio degli anni Ottanta, era punita, in Austria, con la sola sanzione amministrativa pecuniaria (ma contro lo Schlepper poteva essere emesso, a decorrere dal 1986, l’Aufenthaltsverbot (divieto di soggiorno) - era prevista originariamente dai §§ 104 e 105 dell’öFremdG (Österreichisches Fremdengesetz - Legge sugli stranieri) e la trasgressione di questi paragrafi costituiva una mera Verwaltungsübertretung (illecito amministrativo), la quale era integrata non soltanto in caso di Förderung der Einreise, ma altresì se veniva favorita/agevolata la Ausreise dal territorio austriaco di uno straniero. La sanzione pecuniaria amministrativa era pari a 50.000 Scellini di allora, importo che veniva quadruplicato per lo Schlepper (“passatore”), se questi aveva agito “um seines Vorteils willen”. Successivamente, il § 105 öFremdG aveva previsto la gerichtlich strafbare Schlepperei nel caso in  cui lo Schlepper avesse agito, oltre che a fini di lucro: 1) gewerbsmäßig, 2) procurando l’ingresso di un numero superiore a 5 persone o 3) se a carico dell’autore del reato era ravvisabile la recidiva specifica e infraquinquennale. La pena, nei casi sub 2-3, era quella detentiva fino ad un anno o la multa fino a 350 Tagessätze. Se la Schlepperei veniva commessa “gewerbsmäßig”, la pena era della reclusione fino a tre anni.

III. Normativa attuale

Per quanto concerne la disciplina attuale della Schlepperei in Austria, questo reato è punito dal § 114 FPG, cioè dal Bundesgesetz über die Ausübung der Fremdenpolizei, die Ausstellung von Dokumenten für Fremde und die Erteilung von Einreisetiteln (abbreviato: Fremdenpolizeigesetz) del 2005 e che da allora ha subito 16 modifiche ed integrazioni.

La Schlepperei costituisce una “forma” tipica della cosiddetta Grenzkriminalität, una Kriminalität nel senso che l’attraversamento di un confine di Stato costituisce zentrales Tatbestandsmerkmal.

Da quanto esposto sopra, risulta una chiara tendenza alla Kriminalisierung der Schlepperei, alla quale ha contribuito anche la risoluzione ONU del 1990 (“Prevention of alien smuggling”).

Frutto di questa tendenza, di considerare la Schlepperei un reato grave, è l’introduzione (1997), in Austria, del reato denominato ausbeuterische Schlepperei, qualificato Straftat gegen di Freiheit. In tal modo il legislatore ha tenuto debitamente conto dello Schutzbedürfnis des Geschleppten e della violazione staatlicher Hoheitsrechte che questo delitto comporta.

IV. Il § 114 FPG

Prevede il comma 1 del vigente § 114 FPG: ”Chiunque, al fine di procurare a se’ stesso o ad un terzo un illecito arricchimento, agevola l’entrata, nel territorio di uno Stato dell’UE o di uno Stato confinante con l’Austria, di uno straniero, senza che questi abbia titolo ne’ per l’Einreise, ne’ per la Durchreise oppure ne agevola il transito attraverso uno di questi Stati in cambio di un compenso percepito per l’agevolazione, è punito con la reclusione fino a due anni.

(2) Chiunque, nel quinquennio passato è già stato condannato per il reato di cui al comma 1, è punito con la reclusione fino a tre anni. A tal fine si tiene conto anche di una condanna pronunziata in uno Stato estero, qualora siano stati rispettati i principi sanciti dall’art. 6 CEDU.

(3) Chiunque commette un fatto di cui al comma 1: 1) gewerbsmäßig[1], 2) in Bezug auf eine größere Zahl von Fremden oppure 3) con modalità tali da comportare, per lo straniero, in particolare, durante il trasporto, uno stato di sofferenza (“qualvollen Zustand”) per un rilevante lasso di tempo, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

(4) Chiunque commette un fatto di cui al comma 1 quale appartenente ad un’associazione per delinquere oppure con modalità tali da mettere in pericolo la vita dello straniero, è punito con la reclusione da un anno a dieci anni.

(5) Gli stranieri, la cui entrata illecita o il cui transito illecito vengono agevolati, non possono essere puniti a titolo di concorso nel reato e la loro espulsione può essere differita, se è necessario procedere all’esame degli stessi per l’accertamento dei fatti e per il tempo necessario a tal fine.

(6) Gli organi di pubblica sicurezza sono autorizzati, qualora vi sia pericolo nel ritardo, a procedere al sequestro di oggetti che l’autore del reato porta con se’ o dei mezzi di trasporto che sono stati impiegati per commettere il reato; ciò in previsione di un’eventuale, infliggenda, misura di sicurezza patrimoniale. Gli organi di pubblica sicurezza sono in ogni caso obbligati ad informare tempestivamente l’autorità giudiziaria circa i provvedimenti da essi adottati.

(7) Quanto esposto sopra sub commi 1-4 vale anche per reati commessi all’estero e indipendentemente dalle leggi penali del locus commissi delicti, qualora, per effetto del reato, siano stati lesi interessi della Repubblica austriaca.

V. Schlepperei non è un reato di evento

A proposito del reato di Schlepperei, la Corte suprema (OGH) ha emanato una sentenza di rilevante interesse per quanto concerne la questione dell’estensione della giurisdizione.

Un cittadino serbo (B. A.) aveva assunto l’impegno di trasportare due cittadini del Kossovo dal confine serbo-ungherese a Vienna, dove i due sarebbero stati “presi in consegna” da un albanese. Attraversato a piedi il confine serbo-ungherese, i due cittadini del Kossovo erano saliti a bordo dell’autovettura pilotata da B.A. Fatti pochi chilometri, quest’autovettura era stata fermata da autorità di polizia ungheresi. B.A. però era riuscito a fuggire, ma veniva successivamente arrestato al confine ungherese-serbo quando si accingeva a rimpatriare.

Il giudice di primo grado (Schöffengericht) aveva ritenuto sussistente la giurisdizione austriaca in quanto l’evento avrebbe dovuto verificarsi in Austria, dato che era stato convenuto il trasporto dei due cittadini del Kossovo fino a Vienna.

La Corte suprema - nel 2013 - aveva cassato la sentenza di condanna motivando la Urteilsaufhebung con il fatto che la Schlepperei punita dal § 114, comma 1, FPG è un “schlichtes Tätigkeitsdelikt” e non un “Erfolgsdelikt” (reato di evento).

Erroneamente il giudice di 1° grado si era richiamato all’articolo 67, comma 2, StGB, nel quale si parla di “Erfolgseintritt, ganz oder teilweise”, e che avrebbe determinato la sussistenza della giurisdizione austriaca. Inoltre l’OGH aveva rilevato che la Schlepperei non era contemplata dal § 64 del codice penale (Strafbare Handlungen im Ausland, die ohne Rücksicht auf das Gesetz des Tatortes bestraft werden), per cui non si poteva derogare al Territorialprinzip e considerare il fatto (come) commesso in Austria. Osservava, infine, la Corte suprema che nel caso de quo non poteva trovare applicazione il disposto del 7.mo comma del § 114 FPG in quanto “durch die Tat wurden nicht österreichische Interessen verletzt”.

È da notare che la unrechtmäßige Bereicherung di cui al § 114, comma 1, FPG, deve consistere in un Entgelt, mentre nel § 115, comma 1, FPG (Entgeltliche Beihilfe zum unbefugten Aufenthalt) si parla di „nicht bloß geringfügiges Entgelt“. Pertanto il reato p. e p. dal § 114 FPG è integrato da qualsiasi compenso/corrispettivo, anche minimo, percepito dal passatore.

VI. La progettata modifica del § 114 FPG

La formulazione del § 114, comma 3, n. 2, FPG ha dato adito ad incertezze nella concreta applicazione di questo disposto normativo. La locuzione “eine größere Zahl von Fremden”, viene infatti ritenuta troppo indeterminata e i giudici hanno ravvisato la sussistenza dell’aggravante di cui al predetto comma, n. 2, soltanto se il numero dei Geschleppten è superiore a 10 persone. È stato rilevato ripetutamente, in occasione dei controlli effettuati dagli organi di polizia austriaci, che spesso la Anzahl der Geschleppten si aggira sulle 8-9 persone. Ciò all’evidente fine di far sì  che non potesse essere ravvisata l’aggravante ad effetto speciale di cui sopra, aggravante che, se ritenuta sussistente, influisce sulla comminanda pena notevolmente (come sopra abbiamo visto), a parte il fatto che la pena edittale minima, è di mesi sei di reclusione.

Attualmente la pena detentiva da un anno a 10 anni, è prevista soltanto per gli appartenenti ad un’associazione per delinquere o per il caso in cui la Schlepperei sia stata commessa con modalità tali da mettere in pericolo la vita dei Geschleppten.

Per questo motivo e considerati anche alcuni episodi recenti di Schlepperei particolarmente ripugnanti, il ministro della Giustizia ha dichiarato che presenterà entro breve un disegno di legge che, una volta approvato, modifichera’ il § 114, 3 ° c., n. 2, FPG nel senso che l’aggravante sarà ravvisabile tutte le volte in cui i Geschleppten saranno tre o piu’ persone.

VII. Dati statistici

Per quanto concerne i dati statistici forniti dal Bundeskriminalamt, va rilevato che nel 2014 gli organi di polizia hanno individuato complessivamente 34.070 persone entrate illecitamente nel territorio dello Stato in qualità di Geschleppte, Schlepper o hanno ivi soggiornato senza valido titolo. Si è avuto un aumento del 24%  ca. rispetto al 2013. Anche il numero degli Schlepper è aumentato da 352 (2013) a 511(2014), mentre le geschleppten Personen, nel 2013, erano state 12.323 e nel 2014 sono state 20.769.

Il maggior numero di migranti illecitamente entrati in territorio austriaco, proveniva dall’Italia (51,6%), seguiti da quelli passati attraverso la frontiera austro-ungherese (34,4%).

Mentre per quanto concerne i “clandestini” provenienti dal Pakistan e dalla Russia, si è registrata, nel 2014, una significativa diminuzione rispetto all’anno precedente (Pakistan: - 63,8%; Russia: -50,7%), quelli con provenienza dall’IRAK e dalla SIRIA sono aumentati addirittura nella misura del +1.409% e rispettivamente + 972,3%.

La maggior parte degli Schlepper erano cittadini serbi, seguiti da ungheresi, siriani, e kossovari. Il maggior numero di “clandestiniindividuati dagli organi di polizia, si è registrato nel circondario di Innsbruck-Land (5.396), seguito da quello di Neusiedl am See (3.705).

VIII. L’istituzione di due Sonderkommissionen

Al fine di reprimere la Schlepperei e il Menschenhandel, nel 2013, vennero istituite, dal Bundeskriminalamt, due Sonderkommissionen e precisamente la SoKo Schlepperei Nord con sede a Traiskirchen e la SoKo Schlepperei Süd con sede in Eisenstadt. La prima è specificamente competente per la repressione della Schlepperei di persone provenienti dalla Russia, dalla Cecenia e dal Caucaso; la seconda, per la Schlepperei che avviene attraverso i Balcani. Queste due Sonderkommissionen hanno condotto, nel 2014,  221 Ermittlungsverfahren, ai quali, per la maggior parte, è seguita l’Anklageeinbringung. Contro 84 persone è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Le misure di sicurezza patrimoniali sono state 173 e si è proceduto ad esaminare 4.442 supporti elettronici.

L’Europol ha coordinato L’EMPACT (European Multidisciplinay Platform Against Criminal Threats)  e il FIMATHU.

IX. La “tariffa” dovuta agli Schlepper e la nazionalità dei Geschleppten

La maggior parte dei Geschleppten era intenzionata a raggiungere la RFT o la Svezia. Per la Schleppung dalla Grecia in Austria, la “tariffa” è stata, in media (come accertato dagli organi polizia), da 3.000 a 5.000 Euro per ogni persona, mentre per la Weiterschleppung dall’Austria verso la RFT il “compenso” si e’ aggirato sui 1.000 Euro per persona; è stato invece di Euro 2.500 ca. per quella fino in Scandinavia. Questi importi venivano pagati “in Etappen, je nach Erfolgseintritt”.

Dalla Siria in Austria, ai vari Schlepper, dovevano essere corrisposti da 8.000 a 12.000 Euro per persona e dalle 30.000 alle 40.000 Euro per ogni famiglia, a seconda del numero dei componenti della stessa.

Altre “tariffe” rilevate dagli organi di polizia austriaci per la Schleppung:

1) dalla Turchia fino in Austria: tra 6.000 a 10.000 Euro per persona

2) dalla Serbia in Austria: tra 700 e 1.200 Euro per persona

3) dalla Libia fino all’Italia (via mare) la “tariffa” variava: a) sotto coperta: ca. 4.000 Euro; altrimenti ca. 6.000 Euro.

Per tutti questi “viaggi” valeva (e vale) il principio: più veloci, più “confortevoli” essi sono,  più è elevata la “tariffa”; meno veloci e meno “confortevoli” sono, meno deve essere corrisposto ai passatori.

Va rilevato che finora il maggior numero di “clandestini” accertati si è registrato in Austria nel 2006 con 39.814 persone, seguito dal 2005 con 39.478 e dal 2014 con 34.070. Dal 2006 al 2007 è riscontrabile una vistosa diminuzione, un calo di oltre la metà (15.085), per rimanere sostanzialmente stazionario fino al 2010 con ca. 16.000 persone (fatta eccezione per il 2009 con 18.571 persone). I Geschleppten provenivano, nel 2014, soprattutto dalla Siria (6.510), dall’Afghanistan (4.069) e dal Kossovo (1.429).

Questi dati statistici saranno largamente superati, per non dire “polverizzati”, alla fine del 2015, stante l’ondata migratoria che investe la parte occidentale dell’Europa a seguito di eventi bellici nel M.O. e anche altrove.

X. Schlepper scoperti dalla polizia

Tutt’altro che confortanti, almeno per quanto riguarda gli ultimi anni, sono i numeri degli Schlepper scoperti dagli organi di polizia:

2005: 696

2006: 864

2007: 682

2008: 410

2009: 438

2010: 327

2011: 288

2012: 235

2013: 352

2014: 511.

Da questi dati statistici si desume che a decorrere dal 2007 si è avuta una diminuzione costante degli Schlepper, ai quali la polizia è’ riuscita “das Handwerk zu legen”, fatta eccezione per il 2014.

Per quanto concerne l’età dei passatori, il 30% ca. degli stessi aveva un’età compresa tra i 31 e i 40 anni, il 29% tra i 21 e i 30 e il 26% tra 41 e 50 anni. Il resto aveva un’ età fino ai 20 anni o superiore ai 50 anni. Il 96% degli Schlepper era di sesso maschile e il 4% di sesso femminile (“Schlepperinnen”).

XI. Soggiorno senza titolo

Nel 2014 coloro che, senza servirsi di un passatore, erano entrati in territorio austriaco illecitamente o vi hanno soggiornato rechtswidrig (tra essi rientrano anche coloro che sono entrati in Austria “per motivi turistici”, ma si sono poi trattenuti sul territorio dello Stato oltre il limite temporale massimo concesso ai turisti) e che sono stati scoperti dalla polizia, erano 2.539 cittadini siriani, 1.732 eritrei, 726 nigeriani; seguono: indiani, somali, serbi, pakistani, afghani. L’83% era di sesso maschile e il 17% di sesso femminile.

XII. L’operato degli organi di polizia

Hanno scoperto, nel corso del 2014, il maggior numero di passatori, gli organi di polizia del Burgenland (151); 136 quelli del circondario di Innsbruck. È stato invece nel Niederösterreich, nel quale, nel 2014, la polizia ha scoperto 9.617 persone entrate “con l’ausilio” di passatori; 5.991 nel circondario di Innsbruck; 4.104 nel Burgenland; 2.913 nel circondario di Wien.

 

[1] La gewerbsmäßige Begehung di un reato si ha, qualora l’autore del reato lo commette con lo scopo di procurare a se stesso, mediante la ripetuta commissione di fatti del genere, una fonte continua di guadagno. Questa fonte non deve essere necessariamente l’unica, potendo consistere anche in un Zuschuss (nel qual caso deve però essere tale da superare la c .d. Bagatellgrenze). Quanto ricavato dalla gewerbsmäßigen Begehung, non deve essere destinato al mero sostentamento dell’autore del reato. La continuazione non esclude la Gewerbsmäßigkeit, la quale inerisce alla colpevolezza e quindi non “si estende” a chi ha concorso nel reato.

[2] Un qualvoller Zustand è riscontrabile in caso di un patema d’animo di rilevante intensità, di apprezzabile durata, di dolori, di minaccia o di umiliazione grave.