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Principali disposizioni di interesse per gli enti locali

Modifiche al codice dell’amministrazione digitale - Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235
Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2011, contiene significative modifiche al Codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82) introducendo scadenze ed obblighi anche per gli Enti Locali.

Di seguito le più rilevanti.

• PAGAMENTI ELETTRONICI (art.5)

Le amministrazioni devono consentire i pagamenti ad esse spettanti con le tecnologie digitali; il comma 4 impone anche a Regioni ed Enti Locali di adeguarsi a questo principio.

• COMUNICAZIONI TRA IMPRESE E AMMINISTRAZIONI (art.5 bis)

La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche deve avvenire esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

• PEC

Le pubbliche amministrazioni devono utilizzare la posta elettronica certificata o altre soluzioni tecnologiche per tutte le comunicazioni che richiedono una ricevuta di consegna ai soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di PEC.

• PROCEDIMENTO E FASCICOLO INFORMATICO (art. 41 – art. 54, commi 2 ter e 2 quater)

Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La gestione dei procedimenti amministrativi automatizzati è attuata in modo da consentire, mediante strumenti automatici, la verifica a distanza da parte del cittadino dell’avanzamento delle pratiche che lo riguardano. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti un indirizzo di PEC a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta, assicurando un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta.

• SERVIZI ONLINE (articoli 54 e 63-65)

Le amministrazioni pubbliche sono tenute a dar conto dei servizi online che hanno messo a disposizione di cittadini ed imprese sul proprio sito istituzionale; le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell’esito e l’accertamento del grado di soddisfazione dell’utente. È prevista poi una più ampia possibilità di accesso ai servizi che si basa sia sulla Carta d’Identità elettronica e carta dei servizi sia su altri strumenti che comunque consentano l’individuazione del soggetto che richiede il servizio.

• MODULI E FORMULARI (art.57)

Le pubbliche amministrazioni devono provvedere a definire e a rendere disponibili per via telematica l’elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

• DIRITTO ALL’ USO DELLE TECNOLOGIE (art.3)

I cittadini e le imprese hanno diritto di usare le tecnologie informatiche per tutti i rapporti con qualsiasi amministrazione pubblica. Non sarà più possibile quindi per un’amministrazione o per un gestore di pubblico servizio obbligare i cittadini a presentare documenti cartacei o a firmare fisicamente domande o documenti. Il nuovo codice amplia questo diritto anche verso i gestori di servizi pubblici.

• UTILIZZO DEI RISPARMI (art.15)

I risparmi ottenuti attraverso l’innovazione tecnologica e organizzativa dovranno essere effettivamente misurati e andranno in parte ad incentivare il personale interessato, secondo le norme dell’art. 27 del d.lgs. 150/09, e in parte a finanziare nuova innovazione.

• OBBLIGO DI COORDINAMENTO (art.14)

Il nuovo codice impone alle regioni di promuovere un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso con le autonomie locali e dà il compito allo Stato di favorire la collaborazione interregionale.

LE SCADENZE

La normativa prevista dal Codice entrerà in vigore a scaglioni secondo una precisa tempistica.

• Entro 3 mesi:

Le pubbliche amministrazioni devono utilizzare la posta elettronica certificata o altre soluzioni tecnologiche per tutte le comunicazioni che richiedono una ricevuta di consegna ai soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di PEC. Saranno emanate le regole tecniche per l’estrazione degli elenchi di indirizzi di PEC da parte delle pubbliche amministrazioni.

• Entro 6 mesi:

Sarà emanato il decreto che determinerà gli obblighi a carico delle Amministrazioni per consentire i pagamenti ad esse spettanti per via telematica

Sarà emanato il decreto che disciplinerà in dettaglio l’obbligo per amministrazioni e imprese di comunicare tra loro esclusivamente per via telematica

• Entro 12 mesi:

Saranno emanate le regole tecniche che consentiranno di dare piena validità alle firme elettroniche diverse da quella digitale, nonché, alle copie cartacee e, soprattutto, a quelle digitali dei documenti informatici, dando così piena effettività al processo di dematerializzazione dei documenti della PA;

Saranno emanate le regole tecniche per la conservazione sostitutiva dei documenti in forma digitale dando il via agli archivi informatizzati;

Le pubbliche amministrazioni non potranno richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali;

Il cittadino fornirà una sola volta i propri dati alla pubblica amministrazione. Sarà onere delle amministrazioni (in possesso dei dati) assicurare, tramite convenzioni, l’accessibilità delle informazioni alle altre amministrazioni richiedenti;

Saranno definite le basi di dati di interesse nazionale;

Saranno emanate tutte le regole tecniche previste dal CAD.

• Entro 15 mesi:

Le PA devono predisporre appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire i servizi e il ritorno alla normale operatività.

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2011, contiene significative modifiche al Codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82) introducendo scadenze ed obblighi anche per gli Enti Locali.

Di seguito le più rilevanti.

• PAGAMENTI ELETTRONICI (art.5)

Le amministrazioni devono consentire i pagamenti ad esse spettanti con le tecnologie digitali; il comma 4 impone anche a Regioni ed Enti Locali di adeguarsi a questo principio.

• COMUNICAZIONI TRA IMPRESE E AMMINISTRAZIONI (art.5 bis)

La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche deve avvenire esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

• PEC

Le pubbliche amministrazioni devono utilizzare la posta elettronica certificata o altre soluzioni tecnologiche per tutte le comunicazioni che richiedono una ricevuta di consegna ai soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di PEC.

• PROCEDIMENTO E FASCICOLO INFORMATICO (art. 41 – art. 54, commi 2 ter e 2 quater)

Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La gestione dei procedimenti amministrativi automatizzati è attuata in modo da consentire, mediante strumenti automatici, la verifica a distanza da parte del cittadino dell’avanzamento delle pratiche che lo riguardano. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti un indirizzo di PEC a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta, assicurando un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta.

• SERVIZI ONLINE (articoli 54 e 63-65)

Le amministrazioni pubbliche sono tenute a dar conto dei servizi online che hanno messo a disposizione di cittadini ed imprese sul proprio sito istituzionale; le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell’esito e l’accertamento del grado di soddisfazione dell’utente. È prevista poi una più ampia possibilità di accesso ai servizi che si basa sia sulla Carta d’Identità elettronica e carta dei servizi sia su altri strumenti che comunque consentano l’individuazione del soggetto che richiede il servizio.

• MODULI E FORMULARI (art.57)

Le pubbliche amministrazioni devono provvedere a definire e a rendere disponibili per via telematica l’elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

• DIRITTO ALL’ USO DELLE TECNOLOGIE (art.3)

I cittadini e le imprese hanno diritto di usare le tecnologie informatiche per tutti i rapporti con qualsiasi amministrazione pubblica. Non sarà più possibile quindi per un’amministrazione o per un gestore di pubblico servizio obbligare i cittadini a presentare documenti cartacei o a firmare fisicamente domande o documenti. Il nuovo codice amplia questo diritto anche verso i gestori di servizi pubblici.

• UTILIZZO DEI RISPARMI (art.15)

I risparmi ottenuti attraverso l’innovazione tecnologica e organizzativa dovranno essere effettivamente misurati e andranno in parte ad incentivare il personale interessato, secondo le norme dell’art. 27 del d.lgs. 150/09, e in parte a finanziare nuova innovazione.

• OBBLIGO DI COORDINAMENTO (art.14)

Il nuovo codice impone alle regioni di promuovere un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso con le autonomie locali e dà il compito allo Stato di favorire la collaborazione interregionale.

LE SCADENZE

La normativa prevista dal Codice entrerà in vigore a scaglioni secondo una precisa tempistica.

• Entro 3 mesi:

Le pubbliche amministrazioni devono utilizzare la posta elettronica certificata o altre soluzioni tecnologiche per tutte le comunicazioni che richiedono una ricevuta di consegna ai soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di PEC. Saranno emanate le regole tecniche per l’estrazione degli elenchi di indirizzi di PEC da parte delle pubbliche amministrazioni.

• Entro 6 mesi:

Sarà emanato il decreto che determinerà gli obblighi a carico delle Amministrazioni per consentire i pagamenti ad esse spettanti per via telematica

Sarà emanato il decreto che disciplinerà in dettaglio l’obbligo per amministrazioni e imprese di comunicare tra loro esclusivamente per via telematica

• Entro 12 mesi:

Saranno emanate le regole tecniche che consentiranno di dare piena validità alle firme elettroniche diverse da quella digitale, nonché, alle copie cartacee e, soprattutto, a quelle digitali dei documenti informatici, dando così piena effettività al processo di dematerializzazione dei documenti della PA;

Saranno emanate le regole tecniche per la conservazione sostitutiva dei documenti in forma digitale dando il via agli archivi informatizzati;

Le pubbliche amministrazioni non potranno richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali;

Il cittadino fornirà una sola volta i propri dati alla pubblica amministrazione. Sarà onere delle amministrazioni (in possesso dei dati) assicurare, tramite convenzioni, l’accessibilità delle informazioni alle altre amministrazioni richiedenti;

Saranno definite le basi di dati di interesse nazionale;

Saranno emanate tutte le regole tecniche previste dal CAD.

• Entro 15 mesi:

Le PA devono predisporre appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire i servizi e il ritorno alla normale operatività.