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Processo civile telematico e informatizzazione dei servizi giudiziari - lacune applicative

Processo civile telematico e informatizzazione dei servizi giudiziari - lacune applicative
Processo civile telematico e informatizzazione dei servizi giudiziari - lacune applicative

Dal cartaceo al telematico

Con il Decreto legge L 27/06/2015, n. 83 convertito con legge n 132 del 6 agosto 2015 è stato modificato l’impianto legislativo del processo civile telematico, una serie di attività tipicamente processuali precedentemente realizzate in forma cartacea e destinate, oramai, a compiersi in via telematica (cioè da remoto) attraverso l’utilizzo di alcuni di strumenti informatici.

Legittimità del deposito telematico dell’atto introduttivo

L’articolo 16 bis, d.l. n. 179 del comma 1 bis, ha previsto che nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e innanzi alle Corti d’Appello è sempre ammesso il deposito telematico dell’atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

Nei Tribunali sprovvisti di decreto ex articolo 35, d.m. n. 44/2011 emanato da D.G.S.I.A, fermi restando i casi di obbligatorietà del deposito telematico previsti dall’articolo 16 bis, è sempre in facoltà delle parti depositare telematicamente gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio, anche in assenza di decreto emesso ai sensi dell’articolo 35 d.m. n. 44/2011 presso i Tribunali e le Corti di Appello.

Tale facoltà, già operativa dal 28 giugno 2015 per i Tribunali, è invece operativa dal 30 giugno 2015 per le Corti di Appello, contestualmente all’entrata in vigore presso questi ultimi uffici dell’obbligatorietà del deposito telematico degli atti per le parti già costituite.

Pur introducendo, tale previsione normativa, una mera facoltà di deposito telematico dell’atto introduttivo e di costituzione in giudizio, è opportuno precisare che detta facoltà consente di fornire la certezza che, depositando qualsiasi atto a mezzo PCT, non si potrà sicuramente commettere alcun errore e di conseguenza qualsiasi pronuncia di inammissibilità del deposito.
Tale norma di fatto supera la prassi formatasi presso molti uffici giudiziari che consentivano l’iscrizione a ruolo telematica depositando come atto principale una copia in pdf testuale dell’atto introduttivo ed inserendo come allegato semplice la copia per immagine (scansione) delle relazioni di notificazione restituite in formato cartaceo dall’ufficio UNEP.

A seguito della nuova disciplina nulla sembra essere innovato riguardo all’allegazione, come atto principale, di una copia in pdf testuale dell’atto di citazione; infatti, ai sensi dell’articolo 12, decreto D.G.S.I.A. del 16 aprile 2014 - contenente le specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1, decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44 -, l’atto del processo in forma di documento informatico dovrà essere ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti.
L’allegato “relata di notifica”, invece, sarà sostituito dall’intero atto notificato, di cui il difensore dovrà asseverare la conformità ai sensi dell’articolo 16 decies, d.l. n. 179/2012.

L’attestazione di conformità
Rimangono sicuramente valide le modalità di autentica fino ad ora utilizzate anche nelle procedure esecutive, attestando la conformità direttamente sul pdf ottenuto mediante scansione, oppure inserendo l’attestazione di conformità su foglio separato che verrà scansionato insieme al documento di cui si attesta la conformità così da ottenere un unico documento.

Vincolo inscindibile tra il documento e l’attestazione di conformità
Tale ratio si evince sicuramente con più chiarezza, tanto nel secondo comma - che sancisce che quando l’attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l’attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico- , ma, con ancor più evidenza nel terzo comma, che prevede che nel caso previsto dal comma 2, l’attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e contenente l’indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

È evidente che i dati essenziali per individuare univocamente la copia possono essere rappresentati sicuramente dall’hash e dal riferimento temporale, ma anche da qualsiasi altro elemento, che consenta di individuare con certezza il documento a cui si riferisce l’attestazione, come ad esempio tipo di atto, riferimenti delle parti in causa e/o numero di ruolo della causa e cronologico del provvedimento, dati peraltro fino ad ora sempre inseriti all’interno delle attestazioni di conformità di atti estratti dal fascicolo informatico ai sensi dell’articolo 16 bis, comma 9 bis.

Nel processo civile telematico la ratio della norma viene rispettata dalla circostanza che tutti gli atti e documenti viaggiano all’interno di una busta telematica o all’interno della PEC con cui si effettuata la notifica.
L’articolo 16 undecies - titolato “modalità dell’attestazione di conformità” - descrive pedissequamente i passaggi da compiere per attestare la conformità degli atti nel PCT.
L’utilizzo di impronta ed il riferimento temporale rimangono dunque strumenti perfettamente validi ed efficaci per attestare la conformità; tuttavia, l’inserimento di modalità alternative, quali l’inserimento di dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce o la congiunzione materiale di atto e attestazione prevista dal comma 1 si rivelano ottime alternative.

In ultimo, proprio la previsione di cui al comma 1, la cui formulazione tuttavia non appare di facile comprensione, introduce il requisito di congiunzione materiale di atto e attestazione, congiunzione che, richiamandosi ai principi enunciati riguardo all’articolo 83 c.p.c. può ritenersi soddisfatto dalla circostanza che attestazione e documento si trovino all’interno della stessa busta telematica o della stessa PEC. (Cfr. Ordinanza Tribunale di Milano, 23 febbraio 2008 – dott.ssa Dal Moro).

In conclusione, si possono dunque accogliere con soddisfazione tutte le novità legislative del P.C.T., augurandosi tuttavia che possano essere assorbite pienamente in attuazione pratica dagli operatori giudiziari, superando ovviamente il lungo processo di informatizzazione che in diversi uffici giudiziari del paese sembra determinare, contrariamente ai risultati attesi, delle lungaggini amministrative, determinate anche dalla forte carenza di organico che tutto l’apparato giudiziario soffre e da un necessario cambio generazionale che tarda sempre più ad essere attuato per tutte le figure professionali di riferimento.