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Risarcimento - Cassazione Civile: l’ospedale risponde anche se i medici appartengono a diversa struttura sanitaria

Spetta all’ospedale, in solido con i medici responsabili dell’intervento dall’esito infausto, risarcire il paziente per i danni cagionati, anche se dipendenti di un’altra amministrazione.

Nel caso di specie, il Supremo Collegio ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Palermo e ha condannato l’ospedale al pagamento dei danni derivati dalla grave negligenza dei medici che operavano all’interno della struttura, anche se non dipendenti della medesima.

Nonostante i rischi che nel caso concreto potevano presentarsi, i medici avevano deciso di procedere con un parto naturale ignorando fattori determinanti che ben potevano indicare la presenza di anomalie, come la durata prolungata del travaglio ed i tracciati cardiotocografici poco chiari. La violazione delle regole della perizia professionale aveva causato una grave patologia per il neonato.

La Cassazione riconosce la condotta colposa dei medici come criterio di imputazione della relativa responsabilità nonchè il presupposto di quella della struttura ospitante. Statuisce che ciò che rileva ai fini del risarcimento è la gestione diretta della struttura ospedaliera e l’instaurazione del rapporto medico-paziente che si viene a creare in ragione del semplice ricovero della paziente; così delineando il criterio identificativo della responsabilità dell’Azienda Ospedaliera.

Come sottolineato dalla Corte, la casa di cura ospitante era tenuta a garantire la migliore e corretta assistenza della paziente e quindi a mettere a disposizione il proprio apparato organizzativo e strumentale, e non fornire meramente prestazioni di natura alberghiera (somministrazione di vitto e alloggio).

Rimarchevole, inoltre, la precisazione circa l’inesistenza riscontrata dal giudice di merito, di una “culpa in eligendo”. La responsabilità del soggetto che si avvale dell’attività di un terzo è sempre ipotesi di responsabilità oggettiva e “l’appropriazione o l’avvalimento dell’attività altrui per l’adempimento della propria obbligazione, comporta senza eccezioni l’assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino.

A tale stregua, la struttura sanitaria è direttamente responsabile quando l’evento dannoso risulti, come nella specie, da ascriversi alla condotta colposa posta in essere dal medico della cui attività essa si è avvalsa per l’adempimento della propria obbligazione contrattuale.

Dunque la struttura non poteva addurre come scusante che il rapporto intercorrente con i medici era di semplice comodato d’uso dei locali, avendo questi ultimi piena autonomia decisionale ed il diritto solo temporaneo di operare nella struttura; poiché nel momento in cui essi svolgono la propria opera in una nuova struttura sanitaria si crea necessariamente per quest’ultima un obbligo di controllo e sorveglianza, in quanto potrebbe essere ritenuta responsabile per legge degli eventuali danni commessi da coloro di cui si è avvalsa.

L’ospedale, dunque, si sarebbe potuto liberare soltanto provando che l’evento era riconducibile ad una causa non imputabile alla condotta colposa dei medici.

Mancando la prova liberatoria che l’evento dannoso si sarebbe ugualmente verificato e vista la natura delle negligenze accertate, la Corte condanna l’Azienda Ospedaliera, pur priva di un contratto di lavoro subordinato con i rei, al pagamento in solido dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal paziente.

(Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile, Sentenza 20 Aprile 2016, n. 7768)

Spetta all’ospedale, in solido con i medici responsabili dell’intervento dall’esito infausto, risarcire il paziente per i danni cagionati, anche se dipendenti di un’altra amministrazione.

Nel caso di specie, il Supremo Collegio ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Palermo e ha condannato l’ospedale al pagamento dei danni derivati dalla grave negligenza dei medici che operavano all’interno della struttura, anche se non dipendenti della medesima.

Nonostante i rischi che nel caso concreto potevano presentarsi, i medici avevano deciso di procedere con un parto naturale ignorando fattori determinanti che ben potevano indicare la presenza di anomalie, come la durata prolungata del travaglio ed i tracciati cardiotocografici poco chiari. La violazione delle regole della perizia professionale aveva causato una grave patologia per il neonato.

La Cassazione riconosce la condotta colposa dei medici come criterio di imputazione della relativa responsabilità nonchè il presupposto di quella della struttura ospitante. Statuisce che ciò che rileva ai fini del risarcimento è la gestione diretta della struttura ospedaliera e l’instaurazione del rapporto medico-paziente che si viene a creare in ragione del semplice ricovero della paziente; così delineando il criterio identificativo della responsabilità dell’Azienda Ospedaliera.

Come sottolineato dalla Corte, la casa di cura ospitante era tenuta a garantire la migliore e corretta assistenza della paziente e quindi a mettere a disposizione il proprio apparato organizzativo e strumentale, e non fornire meramente prestazioni di natura alberghiera (somministrazione di vitto e alloggio).

Rimarchevole, inoltre, la precisazione circa l’inesistenza riscontrata dal giudice di merito, di una “culpa in eligendo”. La responsabilità del soggetto che si avvale dell’attività di un terzo è sempre ipotesi di responsabilità oggettiva e “l’appropriazione o l’avvalimento dell’attività altrui per l’adempimento della propria obbligazione, comporta senza eccezioni l’assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino.

A tale stregua, la struttura sanitaria è direttamente responsabile quando l’evento dannoso risulti, come nella specie, da ascriversi alla condotta colposa posta in essere dal medico della cui attività essa si è avvalsa per l’adempimento della propria obbligazione contrattuale.

Dunque la struttura non poteva addurre come scusante che il rapporto intercorrente con i medici era di semplice comodato d’uso dei locali, avendo questi ultimi piena autonomia decisionale ed il diritto solo temporaneo di operare nella struttura; poiché nel momento in cui essi svolgono la propria opera in una nuova struttura sanitaria si crea necessariamente per quest’ultima un obbligo di controllo e sorveglianza, in quanto potrebbe essere ritenuta responsabile per legge degli eventuali danni commessi da coloro di cui si è avvalsa.

L’ospedale, dunque, si sarebbe potuto liberare soltanto provando che l’evento era riconducibile ad una causa non imputabile alla condotta colposa dei medici.

Mancando la prova liberatoria che l’evento dannoso si sarebbe ugualmente verificato e vista la natura delle negligenze accertate, la Corte condanna l’Azienda Ospedaliera, pur priva di un contratto di lavoro subordinato con i rei, al pagamento in solido dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal paziente.

(Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile, Sentenza 20 Aprile 2016, n. 7768)