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Scambio elettorale politico mafioso

Art. 416-ter

La pena stabilita dal primo comma dell’art. 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo art. 416-bis in cambio di erogazione di denaro.

Tale norma è introdotta nel c.p. dalla legge n. 356 del 1992, di conversione del D.L. 306 del 1992 ed ha sancito la configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso, per reprimere la possibilità di un coinvolgimento della malavita negli ambienti della politica, che normalmente si concretizza attraverso la conclusione di accordi aventi ad oggetto l’appoggio elettorale in cambio di altri vantaggi economici.

Pertanto, il testo normativo non appare soddisfacente sotto due punti di vista: da un lato perché non è chiaramente indicato il comportamento illecito e, dall’altro lato, perché la punibilità del fatto criminoso presuppone che la controprestazione sia costituita esclusivamente dalla dazione di una somma di denaro, e non si estende ad altre forme di compenso normalmente utilizzate nella pratica mafiosa.

L’elemento oggettivo consiste nell’impegnarsi attivamente nel persuadere i cittadini, in prossimità di elezioni politiche, a votare un determinato candidato, approfittando della pressione psicologica ingenerata nella collettività dal fatto di partecipare ad un’associazione di tipo mafioso.

Perché tale figura criminosa sia configurabile è necessario, altresì, che il soggetto che richiede l’appoggio elettorale consegni all’associazione mafiosa una somma di denaro, come compenso.

L’autore della richiesta deve essere un soggetto estraneo all’organizzazione criminale, altrimenti sussisterebbe il reato di cui all’articolo precedente.

È un reato comune, perché può essere commesso da chiunque, di pericolo, perché richiede l’offesa in senso giuridico del bene protetto, di mera condotta, perché si perfeziona con la semplice esecuzione dell’azione incriminata, a forma libera, perché può essere realizzato con qualunque condotta idonea al raggiungimento dello scopo.

Si consuma nel momento in cui viene compiuta la promessa di voti. L’elemento soggettivo è il dolo specifico, inteso come coscienza e volontà di consegnare denaro con lo scopo di ottenere l’appoggio elettorale cioè lo scambio dei voti.

Art. 416-ter

La pena stabilita dal primo comma dell’art. 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo art. 416-bis in cambio di erogazione di denaro.

Tale norma è introdotta nel c.p. dalla legge n. 356 del 1992, di conversione del D.L. 306 del 1992 ed ha sancito la configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso, per reprimere la possibilità di un coinvolgimento della malavita negli ambienti della politica, che normalmente si concretizza attraverso la conclusione di accordi aventi ad oggetto l’appoggio elettorale in cambio di altri vantaggi economici.

Pertanto, il testo normativo non appare soddisfacente sotto due punti di vista: da un lato perché non è chiaramente indicato il comportamento illecito e, dall’altro lato, perché la punibilità del fatto criminoso presuppone che la controprestazione sia costituita esclusivamente dalla dazione di una somma di denaro, e non si estende ad altre forme di compenso normalmente utilizzate nella pratica mafiosa.

L’elemento oggettivo consiste nell’impegnarsi attivamente nel persuadere i cittadini, in prossimità di elezioni politiche, a votare un determinato candidato, approfittando della pressione psicologica ingenerata nella collettività dal fatto di partecipare ad un’associazione di tipo mafioso.

Perché tale figura criminosa sia configurabile è necessario, altresì, che il soggetto che richiede l’appoggio elettorale consegni all’associazione mafiosa una somma di denaro, come compenso.

L’autore della richiesta deve essere un soggetto estraneo all’organizzazione criminale, altrimenti sussisterebbe il reato di cui all’articolo precedente.

È un reato comune, perché può essere commesso da chiunque, di pericolo, perché richiede l’offesa in senso giuridico del bene protetto, di mera condotta, perché si perfeziona con la semplice esecuzione dell’azione incriminata, a forma libera, perché può essere realizzato con qualunque condotta idonea al raggiungimento dello scopo.

Si consuma nel momento in cui viene compiuta la promessa di voti. L’elemento soggettivo è il dolo specifico, inteso come coscienza e volontà di consegnare denaro con lo scopo di ottenere l’appoggio elettorale cioè lo scambio dei voti.