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Sequestro - Cassazione Penale: il Gip non può valutare legittimità e opportunità del vincolo

La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di sequestro probatorio, il thema decidendum del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari consiste in un giudizio di necessità del vincolo reale ai fini di prova, essendo precluso allo stesso una valutazione della legittimità del sequestro disposto dal pubblico ministero.

Nel caso in esame, a seguito di una perquisizione svolta nell’abitazione di un indagato, erano rinvenuti i resti di un sarcofago egizio. Il Pubblico Ministero disponeva il sequestro del bene, in quanto di rilevanza storico-artistica, non essendo stato dichiarato alle autorità competenti.

In seguito all’opposizione del Pubblico Ministero alla richiesta di dissequestro proposta dall’indagato, quest’ultimo presentava ricorso al Giudice per le indagini preliminari. Questo disponeva, con ordinanza, il dissequestro del bene per assenza di un nesso di pertinenzialità tra il bene sottoposto a vincolo e i reati contestati al proprietario del bene medesimo.

L’ordinanza del Gip era impugnata dal pubblico ministero con ricorso per Cassazione, per vizio di motivazione e violazione di legge. A giudizio della pubblica accusa, il Gip avrebbe esorbitato dai ristretti poteri che la legge prevede nella fase di opposizione al decreto del pubblico ministero in tema di sequestro, appropriandosi di poteri riservati al Tribunale del Riesame.

I giudici di legittimità hanno chiarito che nella fase di opposizione al decreto del pubblico ministero avente ad oggetto il sequestro di beni, il giudice per le indagini preliminari non può disporre il dissequestro per motivi del tutto eccentrici e diversi da quelli consentitigli ex combinato disposto degli articoli 262 e 263 del Codice di Procedura Penale, “ossia quelli limitati a valutare se sia o meno necessario mantenere il sequestro a fini di prova dei reati contestati, sui quali, in questa ristretta fase, non ha alcun potere di valutarne la fondatezza perché tale profilo può essere sottoposto dall'indagato solo al Tribunale del Riesame e solo da questo organo può essere vagliato”.

Nel caso in oggetto, il Giudice per le indagini preliminari aveva adottato un provvedimento di dissequestro che traeva fondamento da una valutazione nel merito dell’opportunità e della legittimità del sequestro disposto dal pubblico ministero, valutazione che può essere compiuta solo dal Tribunale del Riesame, in una fase successiva ed eventuale alla opposizione del provvedimento del pubblico ministero davanti al giudice per le indagini preliminari, il quale è chiamato ad esprimere un giudizio sulla necessità del vincolo ai fini di prova, necessità che in caso di mancanza legittima il dissequestro in questa fase.

Per questi motivi, la Suprema Corte ha annullato l’ordinanza impugnata, disponendo il rinvio degli atti al competente giudice per le indagini preliminari, tenuto a esprimere una nuova decisione, attenendosi al seguente principio di diritto: “In tema di sequestro probatorio, con l'opposizione avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, sono deducibili esclusivamente censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova, ex art. 262 c.p.p., e non anche alla opportunità o legittimità del sequestro, che possono essere fatte valere con la richiesta di riesame: di conseguenza, non può il giudice per le indagini preliminari ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico, in quanto la competenza a decidere la fondatezza del fumus del reato contestato è riservata in via esclusiva al Tribunale del riesame”.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Penale, Sentenza 21 dicembre 2015, n. 50169)

La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di sequestro probatorio, il thema decidendum del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari consiste in un giudizio di necessità del vincolo reale ai fini di prova, essendo precluso allo stesso una valutazione della legittimità del sequestro disposto dal pubblico ministero.

Nel caso in esame, a seguito di una perquisizione svolta nell’abitazione di un indagato, erano rinvenuti i resti di un sarcofago egizio. Il Pubblico Ministero disponeva il sequestro del bene, in quanto di rilevanza storico-artistica, non essendo stato dichiarato alle autorità competenti.

In seguito all’opposizione del Pubblico Ministero alla richiesta di dissequestro proposta dall’indagato, quest’ultimo presentava ricorso al Giudice per le indagini preliminari. Questo disponeva, con ordinanza, il dissequestro del bene per assenza di un nesso di pertinenzialità tra il bene sottoposto a vincolo e i reati contestati al proprietario del bene medesimo.

L’ordinanza del Gip era impugnata dal pubblico ministero con ricorso per Cassazione, per vizio di motivazione e violazione di legge. A giudizio della pubblica accusa, il Gip avrebbe esorbitato dai ristretti poteri che la legge prevede nella fase di opposizione al decreto del pubblico ministero in tema di sequestro, appropriandosi di poteri riservati al Tribunale del Riesame.

I giudici di legittimità hanno chiarito che nella fase di opposizione al decreto del pubblico ministero avente ad oggetto il sequestro di beni, il giudice per le indagini preliminari non può disporre il dissequestro per motivi del tutto eccentrici e diversi da quelli consentitigli ex combinato disposto degli articoli 262 e 263 del Codice di Procedura Penale, “ossia quelli limitati a valutare se sia o meno necessario mantenere il sequestro a fini di prova dei reati contestati, sui quali, in questa ristretta fase, non ha alcun potere di valutarne la fondatezza perché tale profilo può essere sottoposto dall'indagato solo al Tribunale del Riesame e solo da questo organo può essere vagliato”.

Nel caso in oggetto, il Giudice per le indagini preliminari aveva adottato un provvedimento di dissequestro che traeva fondamento da una valutazione nel merito dell’opportunità e della legittimità del sequestro disposto dal pubblico ministero, valutazione che può essere compiuta solo dal Tribunale del Riesame, in una fase successiva ed eventuale alla opposizione del provvedimento del pubblico ministero davanti al giudice per le indagini preliminari, il quale è chiamato ad esprimere un giudizio sulla necessità del vincolo ai fini di prova, necessità che in caso di mancanza legittima il dissequestro in questa fase.

Per questi motivi, la Suprema Corte ha annullato l’ordinanza impugnata, disponendo il rinvio degli atti al competente giudice per le indagini preliminari, tenuto a esprimere una nuova decisione, attenendosi al seguente principio di diritto: “In tema di sequestro probatorio, con l'opposizione avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, sono deducibili esclusivamente censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova, ex art. 262 c.p.p., e non anche alla opportunità o legittimità del sequestro, che possono essere fatte valere con la richiesta di riesame: di conseguenza, non può il giudice per le indagini preliminari ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico, in quanto la competenza a decidere la fondatezza del fumus del reato contestato è riservata in via esclusiva al Tribunale del riesame”.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Penale, Sentenza 21 dicembre 2015, n. 50169)