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Spending review: le norme di interesse per le Province

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2012 il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” in vigore da oggi e la Legge 6 luglio 2012 n. 94, di conversione del D. L. 52/2012 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”.

Di seguito le principali disposizioni di interesse per le Province.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

L’art. 1 del D. L. 95/2012 interviene ancora una volta sulle procedure di acquisto centralizzato di beni e servizi stabilendo che:

a) I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli;

b) È possibile procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della convenzione Consip;

c) È obbligatorio approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento eventualmente costituite per le seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di spesa. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l’amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI DI GARA

L’art. 1, comma 5, del D. L. 95/2012 ha eliminato l’obbligo, previsto dall’art. 66, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, di pubblicare gli avvisi e i bandi, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

AUTO DI SERVIZIO

A decorrere dall’anno 2013, non si possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture; tale limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

Questa disposizione non si applica alle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

BUONI PASTO

A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale non può superare il valore nominale di 7,00 euro.

Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012.

I contratti stipulati dalle amministrazioni per l’approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l’importo contrattuale complessivo previsto.

I risparmi concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio e non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

FERIE E PERMESSI

Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno mai luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, compreso il caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 7 luglio 2012.

La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.

INCARICHI AD EX DIPENDENTI

È fatto divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli dell’amministrazione e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.

MONITORAGGIO CONTI PUBBLICI

A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, va allegata al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dall’organo di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione.

A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, nelle more dell’ entrata in vigore dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, va iscritto nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell’organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l’elevato tasso di riscuotibilità.

RIDUZIONE DELLA SPESA

Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, destinati alle Province sono ridotti di 500 milioni di euro per l’anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.

Le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepite con decreto del Ministero dell’interno entro il 30 settembre 2012.

In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell’interno è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE.

In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’ interno, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province interessate a valere sui versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all’atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime.

DIVIETO DI ASSUNZIONI

Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d’intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente.

A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero con al stessa disciplina prevista per le Amministrazioni dello stato dall’art. 2, comma 11, del D. L. 95/2012.

SOPPRESSIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROVINCE

La soppressione e accorpamento

L’art. 17 del D. L. 95/2012 prevede:

a) Entro il 17 luglio 2012 il Consiglio dei ministri determina, con apposita deliberazione, i criteri per la riduzione e l’accorpamento delle province, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia, tenendo conto dei dati dell’ultimo censimento. Sono fatte salve le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione e le province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle province interessate dall’istituzione delle Città metropolitane;

b) La deliberazione del Consiglio dei Ministri è trasmessa al Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a Statuto ordinario o, in mancanza, all’organo regionale di raccordo tra regione ed enti locali;

c) Entro quaranta giorni i Consigli delle autonomie locali deliberano un piano di riduzioni e accorpamenti relativo alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione

d) Entro cinque giorni dall’adozione, la delibera è trasmessa al Governo;

e) Nei dieci giorni successivi il Governo acquisisce il parere di ciascuna Regione interessata;

f) In ogni caso, entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D. L. 95/2012 con atto legislativo di iniziativa governativa sono soppresse o accorpate le province sulla base delle deliberazioni e intese sopra indicate. Se a tale data tali deliberazioni in una o più regioni non risultano assunte, il provvedimento legislativo è assunto previo parere della Conferenza unificata, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in ordine alla riduzione ed all’accorpamento delle province ubicate nei territori delle regioni medesime.

g) Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D. L. 95/2012, adeguano i propri ordinamenti agli stessi principi.

Le funzioni

Le funzioni delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione sono:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.

Sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, della Costituzione.

Tali funzioni amministrative sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni, previa intesa con la Conferenza Stato–Città ed autonomie locali.

Entro centottanta giorni, previa intesa con la Conferenza Stato–città ed autonomie locali, sulla base della individuazione delle funzioni, si provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all’esercizio delle funzioni stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni interessati. Per quanto attiene al trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La decorrenza dell’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all’esercizio delle medesime.

Gli organi

Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

LE CITTÀ METROPOLITANE

L’art. 18 del D. L. 95/2012 prevede:

a) In attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative città metropolitane, il 1° gennaio 2014;

b) Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa.

c) Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle province soppresse.

d) Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri.

e) In sede di prima applicazione, è di diritto sindaco metropolitano il sindaco del comune capoluogo

f) Lo Statuto della città metropolitana può stabilire che il sindaco metropolitano:

- sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;

- sia eletto secondo le modalità stabilite per l’elezione del presidente della provincia;

- sia eletto a suffragio universale e diretto

g) Il consiglio metropolitano è composto da:

- sedici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;

- dodici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;

- dieci consiglieri nelle altre città metropolitane.

h) I componenti del consiglio metropolitano sono eletti, tra i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio formato da questi ultimi e dai consiglieri dei medesimi comuni, secondo le modalità stabilite per l’elezione del consiglio provinciale e con garanzia del rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze;

i) Alla città metropolitana sono attribuite:

- le funzioni fondamentali delle province;

- le seguenti funzioni fondamentali:

1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;

3) mobilità e viabilità;

4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2012 il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” in vigore da oggi e la Legge 6 luglio 2012 n. 94, di conversione del D. L. 52/2012 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”.

Di seguito le principali disposizioni di interesse per le Province.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

L’art. 1 del D. L. 95/2012 interviene ancora una volta sulle procedure di acquisto centralizzato di beni e servizi stabilendo che:

a) I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli;

b) È possibile procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della convenzione Consip;

c) È obbligatorio approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento eventualmente costituite per le seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di spesa. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l’amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI DI GARA

L’art. 1, comma 5, del D. L. 95/2012 ha eliminato l’obbligo, previsto dall’art. 66, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, di pubblicare gli avvisi e i bandi, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

AUTO DI SERVIZIO

A decorrere dall’anno 2013, non si possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture; tale limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

Questa disposizione non si applica alle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

BUONI PASTO

A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale non può superare il valore nominale di 7,00 euro.

Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012.

I contratti stipulati dalle amministrazioni per l’approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l’importo contrattuale complessivo previsto.

I risparmi concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio e non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

FERIE E PERMESSI

Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno mai luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, compreso il caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 7 luglio 2012.

La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.

INCARICHI AD EX DIPENDENTI

È fatto divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli dell’amministrazione e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.

MONITORAGGIO CONTI PUBBLICI

A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, va allegata al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dall’organo di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione.

A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, nelle more dell’ entrata in vigore dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, va iscritto nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell’organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l’elevato tasso di riscuotibilità.

RIDUZIONE DELLA SPESA

Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, destinati alle Province sono ridotti di 500 milioni di euro per l’anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.

Le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepite con decreto del Ministero dell’interno entro il 30 settembre 2012.

In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell’interno è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE.

In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’ interno, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province interessate a valere sui versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all’atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime.

DIVIETO DI ASSUNZIONI

Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d’intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente.

A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero con al stessa disciplina prevista per le Amministrazioni dello stato dall’art. 2, comma 11, del D. L. 95/2012.

SOPPRESSIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROVINCE

La soppressione e accorpamento

L’art. 17 del D. L. 95/2012 prevede:

a) Entro il 17 luglio 2012 il Consiglio dei ministri determina, con apposita deliberazione, i criteri per la riduzione e l’accorpamento delle province, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia, tenendo conto dei dati dell’ultimo censimento. Sono fatte salve le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione e le province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle province interessate dall’istituzione delle Città metropolitane;

b) La deliberazione del Consiglio dei Ministri è trasmessa al Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a Statuto ordinario o, in mancanza, all’organo regionale di raccordo tra regione ed enti locali;

c) Entro quaranta giorni i Consigli delle autonomie locali deliberano un piano di riduzioni e accorpamenti relativo alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione

d) Entro cinque giorni dall’adozione, la delibera è trasmessa al Governo;

e) Nei dieci giorni successivi il Governo acquisisce il parere di ciascuna Regione interessata;

f) In ogni caso, entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D. L. 95/2012 con atto legislativo di iniziativa governativa sono soppresse o accorpate le province sulla base delle deliberazioni e intese sopra indicate. Se a tale data tali deliberazioni in una o più regioni non risultano assunte, il provvedimento legislativo è assunto previo parere della Conferenza unificata, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in ordine alla riduzione ed all’accorpamento delle province ubicate nei territori delle regioni medesime.

g) Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D. L. 95/2012, adeguano i propri ordinamenti agli stessi principi.

Le funzioni

Le funzioni delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione sono:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.

Sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, della Costituzione.

Tali funzioni amministrative sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni, previa intesa con la Conferenza Stato–Città ed autonomie locali.

Entro centottanta giorni, previa intesa con la Conferenza Stato–città ed autonomie locali, sulla base della individuazione delle funzioni, si provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all’esercizio delle funzioni stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni interessati. Per quanto attiene al trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La decorrenza dell’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all’esercizio delle medesime.

Gli organi

Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

LE CITTÀ METROPOLITANE

L’art. 18 del D. L. 95/2012 prevede:

a) In attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative città metropolitane, il 1° gennaio 2014;

b) Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa.

c) Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle province soppresse.

d) Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri.

e) In sede di prima applicazione, è di diritto sindaco metropolitano il sindaco del comune capoluogo

f) Lo Statuto della città metropolitana può stabilire che il sindaco metropolitano:

- sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;

- sia eletto secondo le modalità stabilite per l’elezione del presidente della provincia;

- sia eletto a suffragio universale e diretto

g) Il consiglio metropolitano è composto da:

- sedici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;

- dodici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;

- dieci consiglieri nelle altre città metropolitane.

h) I componenti del consiglio metropolitano sono eletti, tra i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio formato da questi ultimi e dai consiglieri dei medesimi comuni, secondo le modalità stabilite per l’elezione del consiglio provinciale e con garanzia del rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze;

i) Alla città metropolitana sono attribuite:

- le funzioni fondamentali delle province;

- le seguenti funzioni fondamentali:

1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;

3) mobilità e viabilità;

4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.