TAR Lazio: "boccia" la manovra finanziaria nella parte relativa ai pedaggi autosdradali

Con l’ordinanza in rassegna il TAR LAZIO ha sospeso i provvedimenti impugnati nella parte in cui prevedono la introduzione dei pedaggi autostradali nella Provincia di Roma.

Per il Giudice adito, infatti, va accolta la domanda di sospensione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2010, con il quale sono state individuate, ai sensi dell’art. 15 del d.l. 31.5.2010 n. 78, inserito nel Capo IV della manovra riservato alle "Entrate non fiscali", le stazioni di esazione relative alle autostrade a pedaggio assentite in concessione, che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta dell’ANAS, atteso che il pagamento del pedaggio, ovvero l’aumento dello stesso, previsto da detto decreto, per essere coerente con la finalità di conseguire entrate non fiscali, deve assumere il carattere di corrispettivo per l’utilizzo di una infrastruttura, e non quello di misura fiscale; al contrario, tale carattere non appare sussistente in alcune delle ipotesi evidenziate nel decreto medesimo, vale a dire in tutte quelle che prevedono il pagamento del pedaggio in relazione ad uno svincolo stradale non necessario e non interessato dalla fruizione dell’infrastruttura.

Peraltro, per il TAR capitolino, la Provincia è ente esponenziale degli interessi riferibili alla collettività dei residenti sul suo territorio, ed è quindi legittimato all’impugnazione dei provvedimenti amministrativi aventi effetti pregiudizievoli su di esso e sulla sua popolazione; deve, pertanto, ritenersi sussistente la legittimazione attiva della Provincia ad impugnare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2010, con il quale sono state individuate, ai sensi dell’art. 15 del d.l. 31.5.2010 n. 78, inserito nel Capo IV della manovra riservato alle "Entrate non fiscali", le stazioni di esazione relative alle autostrade a pedaggio assentite in concessione, che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta dell’ANAS, nell’ambito del territorio provinciale.

(Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Seconda Bis, Ordinanza 29 luglio 2010, n.3545)

[Avv. Alfredo Matranga]

Con l’ordinanza in rassegna il TAR LAZIO ha sospeso i provvedimenti impugnati nella parte in cui prevedono la introduzione dei pedaggi autostradali nella Provincia di Roma.

Per il Giudice adito, infatti, va accolta la domanda di sospensione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2010, con il quale sono state individuate, ai sensi dell’art. 15 del d.l. 31.5.2010 n. 78, inserito nel Capo IV della manovra riservato alle "Entrate non fiscali", le stazioni di esazione relative alle autostrade a pedaggio assentite in concessione, che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta dell’ANAS, atteso che il pagamento del pedaggio, ovvero l’aumento dello stesso, previsto da detto decreto, per essere coerente con la finalità di conseguire entrate non fiscali, deve assumere il carattere di corrispettivo per l’utilizzo di una infrastruttura, e non quello di misura fiscale; al contrario, tale carattere non appare sussistente in alcune delle ipotesi evidenziate nel decreto medesimo, vale a dire in tutte quelle che prevedono il pagamento del pedaggio in relazione ad uno svincolo stradale non necessario e non interessato dalla fruizione dell’infrastruttura.

Peraltro, per il TAR capitolino, la Provincia è ente esponenziale degli interessi riferibili alla collettività dei residenti sul suo territorio, ed è quindi legittimato all’impugnazione dei provvedimenti amministrativi aventi effetti pregiudizievoli su di esso e sulla sua popolazione; deve, pertanto, ritenersi sussistente la legittimazione attiva della Provincia ad impugnare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2010, con il quale sono state individuate, ai sensi dell’art. 15 del d.l. 31.5.2010 n. 78, inserito nel Capo IV della manovra riservato alle "Entrate non fiscali", le stazioni di esazione relative alle autostrade a pedaggio assentite in concessione, che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta dell’ANAS, nell’ambito del territorio provinciale.

(Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Seconda Bis, Ordinanza 29 luglio 2010, n.3545)

[Avv. Alfredo Matranga]